REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 211

Ridelimitazione della Comunita' Montana Valle del Samoggia (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visti:                                                                          
- l'art. 27 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico               
dell'ordinamento degli Enti locali";                                            
- l'art. 5, commi 1 e 2, e l'art. 7 comma 2 della L.R. 26 aprile                
2001, n. 11, "Disciplina delle forme associative ed altre                       
disposizioni in materia di Enti locali";                                        
- il "Programma di riordino territoriale" allegato alla deliberazione           
della Giunta regionale n. 1113 dell'11 giugno 2001, di seguito                  
denominato "programma", ed in particolare:                                      
- la tabella sugli ambiti ottimali contenuta nella parte terza del              
suddetto programma, laddove si prende atto che i Comuni di Castello             
di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, Bazzano e                
Crespellano, hanno individuato in maniera condivisa l'ambito ottimale           
corrispondente al territorio complessivo dei suddetti comuni;                   
- il paragrafo 4, comma 1, lett. a) della parte I del programma, ove            
si dispone la ridelimitazione della Comunita' Montana "Zona 9 (Valle            
del Samoggia)" gia' comprendente i Comuni di Castello di Serravalle,            
Monte San Pietro, Monteveglio e Savigno, mediante estensione ai                 
Comuni di Bazzano e Crespellano, su proposta condivisa da tutti i               
Comuni, come risulta da deliberazioni conservate agli atti del                  
Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali;                               
- i paragrafi 3 e 4 della parte I del programma, ove si richiamano i            
poteri del Presidente della Regione di disporre con proprio decreto,            
ai sensi del citato art. 7 della L.R. 11/01, la modificazione                   
dell'ambito territoriale di una Comunita' Montana preesistente,                 
definendo altresi' i connessi profili successori;                               
- l'art. 28, comma 7 del DLgs 267/00, laddove prevede l'applicazione            
alle Comunita' Montane dell'art. 32, comma 5, DLgs 267/00, secondo il           
quale ".. il numero dei componenti degli Organi non puo' comunque               
eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla                 
popolazione complessiva dell'Ente";                                             
- l'art. 37, comma 1, lett. g) del DLgs 267/00, ai sensi del quale la           
composizione dei Consigli nei comuni con popolazione superiore a                
30.000 abitanti e' di 30 membri;                                                
considerato che la popolazione complessiva dei comuni di Castello di            
Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, e Savigno, Bazzano e                 
Crespellano, come risulta dai dati riferiti all'1/1/2001 secondo le             
statistiche ufficiali del Servizio Statistico ed Informatico della              
Regione Emilia-Romagna, ammonta a 34.915 abitanti;                              
visto l'art. 7 del vigente statuto della Comunita' Montana Valle del            
Samoggia, dove, nel disciplinare la composizione del Consiglio della            
Comunita' Montana, si prevede, tra l'altro, che ad ogni Comune                  
spettano tre rappresentanti, di cui uno della minoranza;                        
considerato che tale disposizione risulta conforme alle vigenti                 
prescrizioni legislative attinenti alla costituzione dei Consigli               
delle Comunita' Montane e non necessita di modifiche in relazione               
all'allargamento della Comunita' Montana ai Comuni di Bazzano e                 
Crespellano;                                                                    
vista la nota prot. 2864 dell'11/7/2001, sottoscritta dal Presidente            
della Comunita' Montana Valle del Samoggia, nella quale si richiede             
che il decreto del Presidente della Giunta regionale preveda un                 
temine per l'elezione, da parte dei Consigli comunali di Bazzano e              
Crespellano, dei propri rappresentanti in seno all'organo                       
rappresentativo della Comunita' Montana ridelimitata, indicandolo in            
90 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente decreto;               
ritenuto di accogliere tale proposta, in considerazione della                   
necessita' di assicurare l'integrazione della composizione del                  
Consiglio della Comunita' con i rappresentanti dei Comuni di Bazzano            
e Crespellano;                                                                  
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale degli Affari            
istituzionali e legislativi, dott.ssa Filomena Terzini, in merito               
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6,             
L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari           
istituzionali e Autonomie locali, dott.ssa Francesca Paron, in merito           
alla regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai sensi                   
dell'art. 4, comma 6, L.R. 41/92 e della sopracitata deliberazione;             
decreta:                                                                        
Art. 1                                                                          
La Comunita' Montana Valle del Samoggia e' costituita dai seguenti              
Comuni: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio,                  
Savigno, Bazzano e Crespellano.                                                 
Art. 2                                                                          
La delimitazione territoriale della Comunita' Montana coincide con              
l'intero territorio dei comuni suindicati.                                      
Art. 3                                                                          
I Consigli comunali di Bazzano e Crespellano provvedono all'elezione            
dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita', ai              
sensi dell'art. 7 del vigente statuto, entro 90 giorni dall'adozione            
del presente decreto. I nuovi componenti entrano a far parte del                
Consiglio nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa              
convalida.                                                                      
Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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