DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 211
Ridelimitazione della Comunita' Montana Valle del Samoggia (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- l'art. 27 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
dell'ordinamento degli Enti locali";
- l'art. 5, commi 1 e 2, e l'art. 7 comma 2 della L.R. 26 aprile
2001, n. 11, "Disciplina delle forme associative ed altre
disposizioni in materia di Enti locali";
- il "Programma di riordino territoriale" allegato alla deliberazione
della Giunta regionale n. 1113 dell'11 giugno 2001, di seguito
denominato "programma", ed in particolare:
- la tabella sugli ambiti ottimali contenuta nella parte terza del
suddetto programma, laddove si prende atto che i Comuni di Castello
di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, Bazzano e
Crespellano, hanno individuato in maniera condivisa l'ambito ottimale
corrispondente al territorio complessivo dei suddetti comuni;
- il paragrafo 4, comma 1, lett. a) della parte I del programma, ove
si dispone la ridelimitazione della Comunita' Montana "Zona 9 (Valle
del Samoggia)" gia' comprendente i Comuni di Castello di Serravalle,
Monte San Pietro, Monteveglio e Savigno, mediante estensione ai
Comuni di Bazzano e Crespellano, su proposta condivisa da tutti i
Comuni, come risulta da deliberazioni conservate agli atti del
Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali;
- i paragrafi 3 e 4 della parte I del programma, ove si richiamano i
poteri del Presidente della Regione di disporre con proprio decreto,
ai sensi del citato art. 7 della L.R. 11/01, la modificazione
dell'ambito territoriale di una Comunita' Montana preesistente,
definendo altresi' i connessi profili successori;
- l'art. 28, comma 7 del DLgs 267/00, laddove prevede l'applicazione
alle Comunita' Montane dell'art. 32, comma 5, DLgs 267/00, secondo il
quale ".. il numero dei componenti degli Organi non puo' comunque
eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla
popolazione complessiva dell'Ente";
- l'art. 37, comma 1, lett. g) del DLgs 267/00, ai sensi del quale la
composizione dei Consigli nei comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti e' di 30 membri;
considerato che la popolazione complessiva dei comuni di Castello di
Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, e Savigno, Bazzano e
Crespellano, come risulta dai dati riferiti all'1/1/2001 secondo le
statistiche ufficiali del Servizio Statistico ed Informatico della
Regione Emilia-Romagna, ammonta a 34.915 abitanti;
visto l'art. 7 del vigente statuto della Comunita' Montana Valle del
Samoggia, dove, nel disciplinare la composizione del Consiglio della
Comunita' Montana, si prevede, tra l'altro, che ad ogni Comune
spettano tre rappresentanti, di cui uno della minoranza;
considerato che tale disposizione risulta conforme alle vigenti
prescrizioni legislative attinenti alla costituzione dei Consigli
delle Comunita' Montane e non necessita di modifiche in relazione
all'allargamento della Comunita' Montana ai Comuni di Bazzano e
Crespellano;
vista la nota prot. 2864 dell'11/7/2001, sottoscritta dal Presidente
della Comunita' Montana Valle del Samoggia, nella quale si richiede
che il decreto del Presidente della Giunta regionale preveda un
temine per l'elezione, da parte dei Consigli comunali di Bazzano e
Crespellano, dei propri rappresentanti in seno all'organo
rappresentativo della Comunita' Montana ridelimitata, indicandolo in
90 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente decreto;
ritenuto di accogliere tale proposta, in considerazione della
necessita' di assicurare l'integrazione della composizione del
Consiglio della Comunita' con i rappresentanti dei Comuni di Bazzano
e Crespellano;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale degli Affari
istituzionali e legislativi, dott.ssa Filomena Terzini, in merito
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6,
L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari
istituzionali e Autonomie locali, dott.ssa Francesca Paron, in merito
alla regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, L.R. 41/92 e della sopracitata deliberazione;
decreta:
Art. 1
La Comunita' Montana Valle del Samoggia e' costituita dai seguenti
Comuni: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio,
Savigno, Bazzano e Crespellano.
Art. 2
La delimitazione territoriale della Comunita' Montana coincide con
l'intero territorio dei comuni suindicati.
Art. 3
I Consigli comunali di Bazzano e Crespellano provvedono all'elezione
dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita', ai
sensi dell'art. 7 del vigente statuto, entro 90 giorni dall'adozione
del presente decreto. I nuovi componenti entrano a far parte del
Consiglio nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa
convalida.
Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani