REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

                    CAPO I                                                      
Disposizioni in materia di imposta regionale                                    
sulle attivita' produttive (IRAP)                                               
          Art. 7                                                                
Determinazione dell'aliquota IRAP per ONLUS                                     
e cooperative sociali                                                           
1. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 3, comma             
1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e                
successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di           
utilita' sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto                  
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' determinata, limitatamente              
all'attivita' istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per               
cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso            
al 31 dicembre 2001.                                                            
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresi' alle cooperative            
sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991,  n.381.                              
3. La determinazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui al                
presente articolo si riferisce al valore della produzione netta                 
realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.                         
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 3 del DLgs n. 446            
del 1997, citato alla nota all'art. 1, e' il seguente:                          
"Art. 3 - Soggetti passivi                                                      
1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o               
piu' delle attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti              
all'imposta:                                                                    
omissis                                                                         
e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del             
citato testo unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di           
cui alla lettera d) dello stesso comma;                                         
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460,                      
concernente Riordino della disciplina tributaria degli enti non                 
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 10 - Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale                     
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le             
associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e              
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita'                   
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma                
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o                      
registrata, prevedono espressamente:                                            
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1)           
assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3)               
beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico;            
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse                   
artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi               
comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 settembre 1963, n.            
1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con              
esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e               
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui                    
all'articolo 7 del DLgs 5 febbraio 1997,  n.22; 9) promozione della             
cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca                 
scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da             
fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed           
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo              
modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai           
sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;                      
b) l'esclusivo proseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;              
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla           
lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;                
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi           
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita                   
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione              
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre                
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima           
ed unitaria struttura;                                                          
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la             
realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse                 
direttamente connesse;                                                          
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso            
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non            
lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito            
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23           
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla                 
legge;                                                                          
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;                      
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'               
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,             
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla             
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti                  
maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le                      
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli             
organi direttivi dell'associazione;                                             
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o             
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione              
non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".                     
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta'                  
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi                  
relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza                  
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport                       
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della             
tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,                  
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla            
lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:                      
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,            
economiche, sociali o familiari;                                                
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti                    
umanitari.                                                                      
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche            
quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie                             
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti            
o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro           
si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del            
comma 2.                                                                        
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si                   
considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le            
attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della                     
assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della                  
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico            
e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le             
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della                     
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione            
della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita',                     
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti                  
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto                 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di                
particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni                 
ovvero da esse affidate ad universita', enti di ricerca ed altre                
fondazioni che la svolgano direttamente, in ambito e secondo                    
modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai           
sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le           
attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono             
riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale           
dello Stato.                                                                    
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le               
attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,           
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela            
dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del               
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai             
commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle                
statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.                   
L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che,            
in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati             
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto            
a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66             
per cento delle spese complessive dell'organizzazione.                          
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di            
avanzi di gestione:                                                             
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati            
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi                        
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo                  
operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che               
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro            
parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo                 
grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente            
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in             
ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle                   
attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera             
a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti           
ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro                   
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico            
modico;                                                                         
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide             
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;                     
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di               
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso                 
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10                 
ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239,                
convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive                       
modificazioni ed integrazioni, per il presidente del Collegio                   
sindacale delle societa' per azioni;                                            
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli                    
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in                   
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso            
ufficiale di sconto;                                                            
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi              
superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti             
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.                                
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si                    
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del            
medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle                  
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,                 
accordi o intese.                                                               
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro                 
struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di              
cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri                    
istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e                   
Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai               
sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali             
di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui            
all'articolo 8 della predetta Legge n. 381 del 1991 che abbiano la              
base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.             
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli                  
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle           
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate Leggi n. 266           
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.                                     
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo           
Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di                 
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,               
comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui                 
finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero                        
dell'Interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio                
delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione           
per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi             
enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative              
del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano                 
tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo               
20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,           
n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.                                   
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le                 
societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti                    
conferenti di cui alla Legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i              
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di             
datori di lavoro e le associazioni di categoria.".                              
Comma 2                                                                         
3) La Legge 8 novembre 1991, n. 381 concerne Disciplina delle                   
cooperative sociali.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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