REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

          Art. 6                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. All'onere derivante dagli interventi contributivi di cui all'art.            
1, comma 2 la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito                
capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che sara' dotato              
della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art.           
11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura                
finanziaria prevista dal Fondo globale di cui al Cap. 86350 "Fondo              
per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi               
regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo"                
secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 2           
allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario            
2001 e Bilancio pluriennale 2001/2003 del 18/4/2001, n. 10.                     
2. All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5, comma 1,             
la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella            
parte spesa del Bilancio regionale che sara' dotato della necessaria            
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18           
aprile 2001,  n.10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista            
dal Fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai                 
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9,           
Legge 16/6/1970, n. 281). Spese di investimento di sviluppo" secondo            
l'esatta destinazione recata alla voce n. 10 dell'elenco n. 5                   
allegato alla legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario            
2001 e Bilancio pluriennale 2001/2003 del 18/4/2001, n. 10.                     
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 13 novembre 2001  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Il testo dell'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10 concernente              
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 2001 e Bilancio pluriennale 2001-2003, e' il seguente:              
"Art. 11 - Misure di flessibilizzazione - Disposizioni per il                   
finanziamento delle leggi settoriali di spesa previste nell'ambito              
dei fondi globali                                                               
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli                  
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta                 
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio              
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,             
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di              
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito               
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui                   
all'art. 16.                                                                    
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel                 
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non                
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il                
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38 della            
L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche.".                                   
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1730 del 31/7/2001; oggetto consiliare n. 1950 (VII legislatura);            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 122 in data 20/8/2001;                                               
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Turismo                 
Cultura Scuola Formazione" in sede referente e in sede consultiva               
alla Commissione I "Bilancio Programmazione Affari generali".                   
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/II.7 del             
10/10/2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula             
del consigliere Ballarini;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24/10/2001, atto           
n. 48/2001.                                                                     
A seguito delle modifiche apportate al Titolo V parte seconda della             
Costituzione, dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la              
deliberazione legislativa n. 48/2001 non e' piu' soggetta al                    
controllo governativo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 127 della              
Costituzione.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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