REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE"
Art. 6
Norme transitorie
1. I beni mobili ed immobili gia' appartenenti al patrimonio
dell'Associazione "ERT - Emilia-Romagna Teatro" sono trasferiti al
fondo di dotazione della Fondazione.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, limitatamente all'anno
2001, continua ad applicarsi l'art. 5 della L.R. 18 aprile 1992, n.
20.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 2
Il testo dell'art. 5 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, concernente
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale
Emilia-Romagna (ATER), all'Associazione "ERT - Emilia-Romagna Teatro"
e all'Associazione "Centro regionale della danza", e' il seguente:
"Art. 5
1. La Regione concorre al finanziamento delle associazioni indicate
all'art. 1 mediante la concessione di un contributo ordinario annuale
comprensivo della quota associativa per la partecipazione alle
suddette associazioni.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad
assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi della quota
associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle
disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge di bilancio
regionale, sulla base della dimostrazione del pareggio di bilancio
conseguito in sede di approvazione del consuntivo dell'esercizio
precedente.
3. La Regione conferisce altresi' quote "una tantum" a titolo di
partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle
associazioni indicate nell'art. 1.".