REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE"

          Art. 6                                                                
Norme transitorie                                                               
1. I beni mobili ed immobili gia' appartenenti al patrimonio                    
dell'Associazione "ERT - Emilia-Romagna Teatro" sono trasferiti al              
fondo di dotazione della Fondazione.                                            
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, limitatamente all'anno               
2001, continua ad applicarsi l'art. 5 della L.R. 18 aprile 1992, n.             
20.                                                                             
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 5 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, concernente              
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale           
Emilia-Romagna (ATER), all'Associazione "ERT - Emilia-Romagna Teatro"           
e all'Associazione "Centro regionale della danza", e' il seguente:              
"Art. 5                                                                         
1. La Regione concorre al finanziamento delle associazioni indicate             
all'art. 1 mediante la concessione di un contributo ordinario annuale           
comprensivo della quota associativa per la partecipazione alle                  
suddette associazioni.                                                          
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad                    
assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi della quota                 
associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle                
disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge di bilancio                  
regionale, sulla base della dimostrazione del pareggio di bilancio              
conseguito in sede di approvazione del consuntivo dell'esercizio                
precedente.                                                                     
3. La Regione conferisce altresi' quote "una tantum" a titolo di                
partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle               
associazioni indicate nell'art. 1.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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