REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

                    CAPO I                                                      
Disposizioni in materia di imposta regionale                                    
sulle attivita' produttive (IRAP)                                               
          Art. 4                                                                
Riscossione dell'imposta                                                        
1. L'imposta dovuta e' riscossa mediante versamento del soggetto                
passivo da eseguire con le modalita' e nei termini stabiliti per le             
imposte sui redditi. Restano ferme le disposizioni di cui all'art.              
30, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e                  
relativi provvedimenti di attuazione per quanto concerne i versamenti           
da parte degli Enti pubblici.                                                   
2. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla            
base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle              
imposte sui redditi.                                                            
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 30 del DLgs n. 446 del 1997, citato              
alla nota all'art. 1, e' il seguente:                                           
"Art. 30 - Riscossione dell'imposta e versamento in acconto                     
omissis                                                                         
5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano           
la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano             
l'acconto mensilmente, con le modalita' e nei termini stabiliti con             
decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del             
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la               
Conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante                
dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2,             
all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese                
precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna                  
Regione sia pari o inferiore a Lire 20.000, l'obbligo di versamento             
rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma              
complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.                     
omissis".                                                                       

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