REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE"
Art. 4
Contributi
1. La Regione e' autorizzata a concedere alla Fondazione un
contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di
bilancio.
2. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione delle
iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative
e progetti speciali, puo' concedere inoltre alla Fondazione
contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di
bilancio. I criteri e le modalita' per l'erogazione di tali
contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento.
3. La Fondazione e' tenuta a presentare alla Regione entro il 30
ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di
attivita' corredato del relativo piano finanziario.
4. La Giunta regionale, allo scopo di garantire la continuita' dei
programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa
in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
5. La Fondazione e' tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di competenza una relazione che attesti la
realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi
utili per la valutazione delle attivita' realizzate.