REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 7 aprile 2000, n. 24

Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 10 aprile 2000) con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 14

          Art. 3                                                                
Organizzazioni di produttori                                                    
1. Si considerano Organizzazioni di produttori le persone giuridiche,           
costituite in forma di societa' di capitali, anche consortili e                 
cooperative.                                                                    
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di                     
produttori devono possedere i seguenti requisiti:                               
a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti           
agricoli;                                                                       
b) essere costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o            
associati;                                                                      
c) svolgere in modo prevalente un'attivita' di tipo economico;                  
d) rappresentare un volume significativo della produzione regionale             
del prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione;                     
e) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva                    
concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei              
prezzi alla produzione, nonche' la promozione di tecniche colturali e           
di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione             
agli aspetti qualitativi delle produzioni;                                      
f) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci                       
all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli               
stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;                                
g) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari,           
obblighi al fine di: 1) limitare l'adesione del socio, per il                   
medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di produttori; 2)                 
assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni e un                
preavviso di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta di recesso            
dall'Organizzazione; 3) provvedere al controllo diretto di tutta la             
produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i               
quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma             
3; 4) garantire, attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da parte            
dei soci delle disposizioni adottate dall'Organizzazione stessa; 5)             
assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari           
finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione; 6) rendere                    
effettiva la tutela delle componenti minoritarie presenti                       
nell'Organizzazione;                                                            
h) avere sede operativa nella regione.                                          
3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della               
lettera g) del comma 2, le Organizzazioni possono autorizzare i soci,           
nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:                      
a) procedere a vendere direttamente fino al venticinque per cento               
della propria produzione;                                                       
b) commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra                   
Organizzazione di produttori iscritta nell'apposito elenco, i                   
prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume               
commercializzabile dalla loro Organizzazione.                                   
4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma            
2 e stabilisce le modalita' per il controllo dei medesimi.                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina