REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 13 "NORME IN MATERIA DI SPORT"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. Dopo l'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in              
materia di sport" viene inserito il seguente:                                   
"Art. 12 bis                                                                    
Responsabilita' dell'applicazione dei programmi.                                
Prima applicazione                                                              
1. Nelle strutture gia' operanti alla data di entrata in vigore della           
presente legge la responsabilita' dell'applicazione dei programmi               
dell'attivita' motoria puo' essere affidata, oltre che ad uno dei               
soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10, anche ad un operatore che vi           
abbia svolto attivita' di istruttore ed abbia frequentato apposito              
corso istituito dalla Giunta regionale, superando positivamente il              
relativo esame finale.                                                          
2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto documentata attivita'            
di istruttore nelle strutture di cui al comma 1 per un periodo di               
almeno 24 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre              
2000, possono candidarsi alla partecipazione al corso regionale.                
3. A coloro che superano positivamente l'esame finale del corso                 
regionale puo' essere assegnata la responsabilita' dell'applicazione            
dei programmi presso le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto              
conferimento di tale responsabilita' gli esercenti le attivita'                 
devono dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di            
cui al comma 2 dell'art. 12.                                                    
4. Il corso e' organizzato con modalita' stabilite dalla Giunta                 
regionale che definisce anche l'entita' delle quote di partecipazione           
degli operatori interessati.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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