LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 13 "NORME IN MATERIA DI SPORT"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in
materia di sport" viene inserito il seguente:
"Art. 12 bis
Responsabilita' dell'applicazione dei programmi.
Prima applicazione
1. Nelle strutture gia' operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge la responsabilita' dell'applicazione dei programmi
dell'attivita' motoria puo' essere affidata, oltre che ad uno dei
soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10, anche ad un operatore che vi
abbia svolto attivita' di istruttore ed abbia frequentato apposito
corso istituito dalla Giunta regionale, superando positivamente il
relativo esame finale.
2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto documentata attivita'
di istruttore nelle strutture di cui al comma 1 per un periodo di
almeno 24 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre
2000, possono candidarsi alla partecipazione al corso regionale.
3. A coloro che superano positivamente l'esame finale del corso
regionale puo' essere assegnata la responsabilita' dell'applicazione
dei programmi presso le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto
conferimento di tale responsabilita' gli esercenti le attivita'
devono dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di
cui al comma 2 dell'art. 12.
4. Il corso e' organizzato con modalita' stabilite dalla Giunta
regionale che definisce anche l'entita' delle quote di partecipazione
degli operatori interessati.".