DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1652
Approvazione dell'intesa fra l'Assessore alla Sanita' e le OOSS rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali interni sul Regolamento di esecuzione dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il Piano sanitario regionale 1999/2001 individua nel Dipartimento
di Cure primarie lo strumento organizzativo per garantire la funzione
di produzione dell'assistenza primaria relativamente a:
a) assistenza medica di base (MMG e pediatri di libera scelta);
b) assistenza specialistica ambulatoriale;
c) assistenza domiciliare;
d) assistenza extraospedaliera, residenziale e semiresidenziale;
e) assistenza consultoriale.
Sia i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta che
gli specialisti ambulatoriali concorrono a fornire l'assistenza
sanitaria di primo livello a tutta la popolazione del territorio di
riferimento. I medici specialisti in particolare garantiscono le
attivita' diagnostiche, terapeutiche e riabilitative presso strutture
pubbliche o private accreditate;
- il Piano sanitario regionale inoltre indica come obiettivo per
l'assistenza specialistica ambulatoriale la realizzazione di un
modello che permetta la presa in carico del paziente sia in termini
organizzativi (semplificazione delle procedure di accesso alle
prestazioni) sia in termini clinico assistenziali per i casi piu'
complessi (gestione clinica complessiva del paziente a cura dello
specialista, fino alla definizione del problema e al rinvio al medico
di famiglia);
- con propria delibera n. 309 dell'1 marzo 2000 "Assistenza
distrettuale - Approvazione linee guida di attuazione del Piano
sanitario regionale 1999/2001" e' stata individuata l'Unita'
operativa di Medicina generale e di Assistenza specialistica
ambulatoriale territoriale quale unita' che nel Dipartimento di Cure
primarie e' in grado di offrire percorsi integrati di tipo
specialistico a supporto dell'attivita' dei nuclei di cure primarie e
in collegamento con le attivita' ambulatoriali ospedaliere;
- con propria delibera 1296/98 sono state indicate linee guida per la
complessiva riorganizzazione dell'attivita' ambulatoriale vista come
entita' organizzativa specifica e complementare alle funzioni
ospedaliere di ricovero ordinario e di day hospital;
- gli specialisti ambulatoriali interni, per la loro collocazione a
livello territoriale negli ambulatori distrettuali, ma anche negli
ambulatori dei Presidi ospedalieri e presso i consultori familiari e
pediatrici, sono riferimento indispensabile per i nuclei di cure di
primarie e per garantire la continuita' dell'assistenza specialistica
nel distretto;
- il DLgs 229/99 costituisce il presupposto normativo che definisce
il ruolo che i medici specialisti ambulatoriali sono chiamati a
svolgere per realizzare i modelli organizzativi previsti dal Piano
sanitario regionale 1999/2001;
- in data 2 ottobre 2000 e' stato pubblicato il DPR n. 271
"Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
interni";
- il citato DPR 271/00 demanda a successivi accordi regionali la
definizione di alcuni istituti contrattuali in esso contenuti;
- in ragione dell'accordo sottoscritto a livello nazionale tra la
delegazione di parte pubblica e i sindacati SUMAI e CISL medici,
l'Assessorato alla Sanita' aveva avviato le trattative per la
definizione degli accordi sindacali regionali con i rappresentanti
regionali delle suddette organizzazioni sindacali;
- gli accordi con i medici specialisti ambulatoriali sono strumenti
di attuazione del PSR e si inseriscono necessariamente nel contesto
piu' ampio della definizione delle attivita' di qualificati servizi
del distretto;vista la propria delibera 2142/00, avente per oggetto
"Semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali";
considerato che il lavoro di confronto ha permesso di definire
l'intesa regionale del 22/5/2001 allegata al presente atto
sottoscritta dall'Assessore regionale alla Sanita' e dal SUMAI e
dalla CISL medici;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del
punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'
della presente delibera;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'intesa del 22 maggio 2001 sottoscritta fra
l'Assessore alla Sanita' e le organizzazioni sindacali
rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali interni sul
"Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
interni" - (DPR 271/00) - allegata alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Intesa fra l'Assessore alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna e le
OOSS rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali interni sul
regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
interni (DPR 271/00)
Premessa
Il Piano sanitario regionale 1999/2001 indica come obiettivo per
l'assistenza specialistica ambulatoriale la realizzazione di un
modello che permetta la presa in carico del paziente sia in termini
organizzativi (semplificazione delle procedure di accesso alle
prestazioni) sia in termini clinico-assistenziali per i casi piu'
complessi (gestione clinica complessiva del paziente a cura dello
specialista, fino alla definizione del problema e al rinvio al medico
di famiglia).
La Regione Emilia-Romagna con apposita direttiva (deliberazione della
Giunta regionale n. 1296/98) ha fornito linee guida per la
complessiva riorganizzazione dell'attivita' ambulatoriale vista come
entita' organizzativa specifica e complementare alle funzioni
ospedaliere di ricovero ordinario e di day hospital, e con
indicazioni precise per la corretta gestione delle liste di attesa ed
il contenimento dei tempi di attesa.
Risorse importanti, nell'ambito del Dipartimento di Cure primarie del
distretto previsto dal PSR, sono gli specialisti ambulatoriali
interni, per la loro collocazione a livello territoriale, negli
ambulatori distrettuali, ma anche negli ambulatori dei presidi
ospedalieri e presso i consultori familiari e pediatrici.
Nella regione Emilia-Romagna gli specialisti titolari di incarico
sono attualmente circa 800.
Le discipline specialistiche con il maggior numero di specialisti
sono odontoiatria, oculistica, dermatologia, ORL, cardiologia,
ostetricia-ginecologia e pediatria, ma sono diffuse in ambito
regionale quasi tutte le altre discipline.
Gli specialisti territoriali, nei presidi poliambulatoriali
distrettuali, sono in grado di assicurare adeguati livelli di
assistenza specialistica per le patologie prevalenti e sono
riferimento per realizzare una nuova organizzazione che aggreghi
nell'ambito dell'attivita' ambulatoriale specialistica territoriale
anche funzioni specifiche della medicina generale, quali ad esempio
gli ambulatori per patologia.Gli specialisti territoriali assumono un
ruolo importante anche nel II livello specialistico, per la stretta
collaborazione con i medici ospedalieri e la loro presenza sempre
piu' numerosa all'interno degli ambulatori di presidio ospedaliero,
anche alla luce del recente accordo stilato sulla semplificazione
dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, che
prevede la partecipazione attiva degli specialisti ambulatoriali
interni alla costruzione di percorsi diagnostico-terapeutici che
garantiscano la continuita' e la tempestivita' dell'assistenza
ambulatoriale e la sperimentazione di servizi che gestiscono casi
clinici complessi (day service).
Il presente accordo assegna un nuovo ruolo ai medici specialisti
ambulatoriali con l'assunzione delle funzioni di presa in carico
sopra richiamate, individuando ambiti di responsabilita' e
competenza, non solo di tipo clinico ma anche organizzativo sui
percorsi diagnostico-terapeutici.
Riferimenti normativi
Il DLgs 229/99 e il DPR 271/00 costituiscono i presupposti normativi
e contrattuali che definiscono il ruolo che i medici specialisti
ambulatoriali sono chiamati a svolgere per realizzare i modelli
organizzativi previsti dal PSR 1999/2001.
La loro attivita' e' svolta nell'ambito dell'organizzazione
distrettuale che deve garantire alle popolazioni di riferimento
l'assistenza primaria attraverso il coordinamento operativo e
l'integrazione professionale - pur nel rispetto degli obblighi
individuali derivanti dalle specifiche convenzioni - sia con
riferimento all'assistenza primaria che per l'assistenza
specialistica ambulatoriale, in collegamento anche con le attivita'
ospedaliere.
La convenzione e' strumento attraverso il quale dare operativita'
alle previsioni del PSR (delibera del Consiglio 1235/99) e del
documento attuativo dell'assistenza distrettuale regionale (delibera
di Giunta regionale 309/00), nell'ambito dell'organizzazione
distrettuale, definita dall'atto aziendale adottato da ciascuna
Azienda, con particolare riferimento alle relative articolazioni
interne e alle attribuzioni delle responsabilita' connesse ai
risultati da conseguire ed agli strumenti di verifica.
Gli accordi con i medici specialisti ambulatoriali sono strumenti di
attuazione del PSR e si inseriscono necessariamente nel contesto
piu' ampio della definizione dell'attivita' di qualificati servizi
del distretto.
Devono essere pertanto complementari ed integrati con gli altri
accordi di produzione con i presidi ospedalieri e ambulatoriali e con
le Aziende Ospedaliere e il privato accreditato. Dovranno essere
inseriti come parte integrante del piano delle attivita' del
Dipartimento Cure primarie e coerenti con i piani di attivita' dei
dipartimenti ospedalieri e territoriali.
Appare utile sottolineare come i documenti del PSR e in particolare
le linee guida per i piani per la salute e dell'assistenza
distrettuale, costituiscono un riferimento per le priorita' da
attuare.
Va sottolineato in tal senso che la nuova convenzione prevede lo
svolgimento di progetti e programmi finalizzati, per l'attuazione
della programmazione regionale ed aziendale.
Al fine di valutare i diversi singoli aspetti funzionali allo
scenario sopra delineato si assume l'orientamento di privilegiare
l'analisi degli istituti contrattuali e normativi comportanti la
necessita' di approfondimento e di interpretazione correlata agli
obiettivi e alle finalita' che si intendono perseguire, rispetto a
quelli riferiti a norme di per se' esaustive.
Tutto cio' premesso si concorda sugli aspetti di seguito specificati.
Il programma delle attivita' territoriali distrettuali e
partecipazione degli specialisti ambulatoriali
Il programma delle attivita' territoriali, quale strumento di
pianificazione del distretto, rappresenta l'atto esplicito della
programmazione negoziata attuata con le altre macrostrutture
dell'Azienda sulla base delle risorse assegnate, tenuto conto delle
priorita' stabilite a livello regionale.Il programma delle attivita'
territoriali distrettuali definisce i risultati di salute attesi, le
attivita' previste e le risorse assegnate.
Tale programma, elaborato dall'Ufficio di Coordinamento distrettuale
ed approvato dalla Direzione generale, e' sottoposto a verifica
annuale cui concorre il Comitato dei Sindaci dei Comuni del
distretto.
Il DLgs 229/99 prevede la presenza anche dei medici specialisti
ambulatoriali interni nell'Ufficio di Coordinamento del distretto per
una loro partecipazione attiva alla definizione degli obiettivi e dei
programmi di attivita', nonche' per la verifica del loro
raggiungimento.
Le Aziende sanitarie locali, anche in base agli accordi che
discendono dal DPR 271/00, disciplinano le relative modalita' di
partecipazione (art. 15, comma 2).
Il Programma delle attivita' territoriali prevede, fra l'altro, la
localizzazione dei servizi che rientrano nella funzione di produzione
del distretto, definendo in tale contesto i volumi quali-quantitativi
dell'assistenza delle cure primarie, dell'assistenza specialistica e
delle prestazioni sociosanitarie.
Art. 4 - Mobilita'
I criteri di riferimento per la mobilita' tra Aziende limitrofe sono:
1) qualificazione professionale dello specialista
2) anzianita' di servizio
3) residenza
4) particolari situazioni familiari.
Per la regolamentazione dell'istituto della mobilita' all'interno
dell'Azienda dovranno essere stipulati appositi accordi aziendali,
ponendo particolarmente l'accento sui precedenti punti 1) e 2).
Art. 16, comma 13 - Governo clinico e Responsabile di branca
Il PSR (delibera del Consiglio 1235/99) indica il governo clinico
quale funzione principale dell'Azienda sanitaria che assicura la
qualita' assistenziale, l'efficienza tecnico-operativa e la
distribuzione appropriata dei servizi, e affida la responsabilita'
complessiva al Direttore sanitario.
Strumenti del governo clinico sono:
- linee guida condivise basate sulla medicina della evidenza
- procedure definite
- programma di miglioramento continuo della qualita'
- piani per la formazione professionale permanente
- politiche per affrontare adeguatamente la scarsa performance
- audit clinico
- idonea documentazione sanitaria.
Il presente accordo individua il Responsabile di branca, indicato
all'art. 16 del DPR 271/00 quale referente per la realizzazione del
governo clinico e nell'ambito dell'attivita' specialistica
ambulatoriale.
I responsabili vengono individuati, ai sensi dell'art. 16, comma 13,
per le branche specialistiche con complessita' tecnico-gestionale,
cui e' addetta una pluralita' di specialisti. In fase di prima
applicazione le branche vengono individuate in base ad accordi
intercorsi tra la Direzione sanitaria aziendale e le OOSS
maggiormente rappresentative.
Il Responsabile di branca assume funzioni di proposta e di
coordinamento tecnico-professionale, nell'ambito dei programmi di
assistenza aziendali, partecipando alla elaborazione,
implementazione, diffusione e applicazione delle linee guida.
Partecipa quindi ai lavori finalizzati alla condivisione, alla
redazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, al monitoraggio e
alla verifica dell'attivita', nell'ambito dei gruppi di lavoro
aziendali, anche multidisciplinari, che prevedono i necessari
confronti con gli altri servizi e/o dipartimenti e con i medici di
medicina generale.
L'attuazione della funzione di Responsabile di branca non dovra' in
ogni caso pregiudicare l'attivita' ambulatoriale ordinaria.Al
Responsabile di branca verra' riconosciuto un compenso
omnicomprensivo che sara' proporzionalmente determinato sulla base
dell'entita' degli impegni assegnati ed in relazione agli obiettivi
concordati.
Tale compenso e' graduato tra il 4 e il 12% delle voci di cui
all'art. 30, commi 1, 2 e 3 e di cui agli artt. 31 e 32 ed e'
proporzionale al grado di realizzazione degli obiettivi che debbono
essere raggiunti in funzione di:
- complessita' dell'area specialistica presso cui viene svolta la
funzione: numero di specialisti di branca coinvolti nei gruppi di
lavoro, integrazione con altre funzioni o ambiti di attivita' (altre
branche specialistiche, altri servizi specialistici);
- strumenti di governo clinico attivati e portati a termine secondo
gli obiettivi concordati con la Direzione sanitaria aziendale.
La fascia minima del 4% e' in relazione agli obiettivi concordati e
riguarda di norma alcuni strumenti di governo clinico, mentre la
graduazione massima del 12% e' in relazione agli obiettivi concordati
per tutti gli strumenti di governo clinico sopra elencati.
La verifica sull'attivita' svolta sara' effettuata dal Direttore
sanitario sulla base di criteri oggettivi, preventivamente
individuati sentite le OOSS maggiormente rappresentative, e
comportera' la decadenza dalla funzione qualora, nell'arco di un
biennio, sia stato evidenziato il mancato raggiungimento degli
obiettivi concordati.
L'assistenza specialistica ambulatoriale distrettuale e i nuclei di
cure primarie
Specialisti e nuclei di cure primarie
L'Unita' di medicina generale e di assistenza specialistica
ambulatoriale territoriale e' una unita' operativa che nel
Dipartimento di Cure primarie (DCP) e' in grado di offrire percorsi
integrati di tipo specialistico a supporto dell'attivita' dei nuclei
di cure primarie e in collegamento con le attivita' ambulatoriali di
II e di III livello.
Il responsabile dell'unita' di medicina generale e di assistenza
ambulatoriale specialistica puo' essere individuato anche fra gli
specialisti ambulatoriali o fra i medici di medicina generale. Egli
assicura l'erogazione delle attivita' e la realizzazione nell'ambito
del DCP dell'uniformita' dei percorsi d'accesso alle prestazioni
ambulatoriali specialistiche, la definizione congiunta con i
Dipartimenti ospedalieri di protocolli diagnostico-terapeutici
concordati fra specialisti ambulatoriali, ospedalieri, MMG, PdLS e
pediatri di comunita'. Il responsabile garantisce che i protocolli
clinici ed organizzativi siano correlati alle tipologie ed ai volumi
di attivita' concertati, siano esplicitati in modo chiaro,
conosciuti da tutti gli operatori coinvolti e permettano di
individuare responsabilita' precise nelle diverse fasi del processo
di presa in carico organizzativo ed assistenziale del paziente.
Patologie croniche ad alta prevalenza
Per gruppi di pazienti con malattie croniche ad alta prevalenza
(diabete, ipertensione ecc.) occorrono programmi di monitoraggio
clinico da parte degli stessi MMG che li attuano in forma associata
in ambulatori di patologia, e si avvalgono, per gli approfondimenti
clinici specialistici, dei medici specialisti ambulatoriali.
Cio' puo' facilitare un accesso piu' appropriato agli ambulatori
specialistici territoriali ed ospedalieri ed alle tecnologie
complesse, contribuendo a migliorare l'appropriatezza delle
prestazioni con un impatto positivo anche sulle liste di attesa.
L'assistenza domiciliare integrata
Il presente accordo intende sviluppare un idoneo sistema di relazioni
strutturate tra specialisti e NCP per assicurare la continuita' per i
pazienti in assistenza domiciliare integrata, nelle strutture
residenziali, negli hospice territoriali ed eventuali interventi
personalizzati a pazienti con patologie croniche, prevedendo accessi
programmati per le consulenze specialistiche domiciliari.
La semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali
Le linee di indirizzo per l'erogazione dell'assistenza
specialistica, la cui attuazione graduale coinvolge sia i
dipartimenti ospedalieri sia i NCP sono gia' state emanate con la
citata direttiva regionale n. 1296 del 26/7/1998.
I principi che ispirano la riorganizzazione sono la trasparenza dei
criteri e delle modalita' di accesso ai servizi, l'appropriatezza
della risposta in relazione al bisogno assistenziale, l'equita' di
accesso alle prestazioni.
L'attuazione di questi principi avviene anche mediante la presa in
carico del paziente per l'intero iter dell'assistenza specialistica
richiesta dal percorso di cura e richiede interventi sia sugli
assetti organizzativo-gestionali sia sulle responsabilita'
clinico-assistenziali.
Il presente accordo recepisce quale parte integrante il protocollo
di intesa sottoscritto dall'organizzazione sindacale SUMAI, insieme
ad ANAOO e FIMMG con l'Assessore alla Sanita', recepito con
deliberazione regionale 2142/00, assumendo impegni tesi a realizzare
quanto sopra indicato attraverso:
- la concentrazione, per quanto possibile, in un unico accesso delle
prestazioni relative allo stesso problema clinico;
- l'individuazione della responsabilita' di uno specialista per
l'intero iter clinico assistenziale previsto nella struttura
ambulatoriale;
- l'integrazione funzionale e, ove possibile, la concentrazione di
attivita' in strutture ambulatoriali ospedaliere e distrettuali,
adeguate per attrezzature e personale. Si dovrebbe garantire per un
arco di tempo ampio della settimana la presenza contestuale di piu'
specialisti che offrano prestazioni diverse in tempi adeguati e siano
in grado di organizzare, se necessario, successivi accessi alla
stessa o ad altre strutture sanitarie.
Liste di attesa
Per realizzare l'equita' di accesso si concorda sulla necessita' di
interventi per la gestione efficiente delle liste di attesa, con
attenzione soprattutto alle prestazioni critiche, in particolare
quelle con tempi di attesa superiori a 30 giorni.
Per queste, sulla base di accordi aziendali, sara' effettuata una
programmazione concordata degli accessi che include anche la
possibilita' di prenotare un numero di pazienti superiore rispetto al
programmato, calcolato sulla base degli abbandoni e delle rinunce
attesi. Lo specialista che aderisce a questo progetto si impegna a
trattenersi anche oltre l'orario se il numero di pazienti che si
presenta effettivamente e' superiore alla programmazione prevista.
Per l'adesione a tale progetto lo specialista verra' retribuito di
norma con un compenso pari al 5% per ogni singolo accesso, oltre al
compenso per l'orario aggiuntivo ovvero con altre modalita' di
remunerazione concordate a livello aziendale che non comportino il
superamento del costo complessivo cosi' come sopra determinato.
Art. 17 - Programmi e progetti finalizzati
L'art. 17 del DPR prevede lo svolgimento di attivita' finalizzate
alla realizzazione di progetti obiettivo e azioni programmate.
Le Aziende sanitarie potranno individuare anche tra i medici
specialisti ambulatoriali interni i Responsabili di programma o di
progetto ai quali affidare la responsabilita' di gruppi di lavoro
interdisciplinari per il raggiungimento degli obiettivi individuati.
Data la valenza altamente innovativa dei programmi o progetti
proposti si concorda di effettuare una prima fase sperimentale in
sede aziendale, della durata di un anno a seguito della quale
potranno essere ridefinite modalita' operative di remunerazione.
In particolare i programmi/progetti saranno prioritariamente riferiti
a:
a) integrazione con i NCP per la consulenza e la refertazione di
esami (esempio ECG) effettuati dai MMG che operano in forma associata
negli ambulatori di patologia. Le parti concordano che tale impegno
sia retribuito con un compenso forfettario ed omnicomprensivo pari a
quello dovuto, ai sensi dell'art. 30, commi 1, 2, 3 e artt. 31 e 32
del DPR 271/00, oltre al rimborso spese;
b) garantire, sulla base della programmazione definita nell'ambito
del Dipartimento di Cure primarie, la consulenza specialistica extra
moenia al paziente in assistenza domiciliare integrata, ovvero presso
le strutture residenziali o gli hospice territoriali, anche ai fini
della deospedalizzazione e della dimissione protetta. Le parti
concordano che per le attivita' al domicilio del paziente, svolte di
norma fuori orario di servizio, il compenso forfettario ed
omnicomprensivo, sia quello dovuto ai sensi dell' art. 30, commi 1,
2, 3, e artt. 31 e 32 del DPR 271/00 rapportato a 90 minuti per
ciascun accesso. Per le attivita' in strutture protette o presso gli
hospice territoriali al compenso per l'accesso come sopra determinato
si aggiunge un emolumento forfettario pari al 25% per ciascun
paziente successivo al primo;
c) adesione ai percorsi individuati in sede aziendale per le
prestazioni ambulatoriali urgenti;
d) gestione dell'attivita' ambulatoriale complessa (day service).
Le parti concordano che le attivita' di cui ai punti c) e d) siano
compensate secondo accordi stipulati a livello aziendale.
Il compenso per il Responsabile di programma/progetto, cui fanno
riferimento gruppi pluridisciplinari, sara' determinato dalla
Direzione aziendale sulla base degli obiettivi affidati e delle
modalita' di lavoro e di verifica concordate.
Responsabilita' di struttura organizzativa
Per la responsabilita' dell'Unita' operativa di medicina generale e
di assistenza ambulatoriale specialistica, ovvero di responsabilita'
di altre strutture organizzative (unita' operative o moduli
organizzativi) individuate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/00,
qualora per queste funzioni l'Azienda individui uno specialista
ambulatoriale interno, sara' previsto un compenso determinato con gli
stessi criteri e modalita' adottati per le responsabilita' di
programma/progetto e comunque analogo a quello previsto per il
personale dipendente.
Le parti concordano che gli eventuali progetti/programmi gia' avviati
alla data della presente intesa saranno compensati secondo quanto
previsto da appositi accordi stipulati a livello aziendale.
Art. 30, comma 10 - Rispetto dei livelli di attivita' programmata
Lo specialista ambulatoriale assieme al medico di medicina generale e
allo specialista ospedaliero concorre in modo determinante al
corretto utilizzo delle risorse sanitarie disponibili.
L'adeguata dotazione strumentale degli ambulatori, l'aggiornamento
professionale, l'implementazione delle linee guida e degli altri
strumenti del governo clinico assicurano il miglioramento continuo
dell'attivita' permettendo una migliore capacita' risolutiva dei
problemi diagnostici e terapeutici da parte di tutti i medici
coinvolti limitando pertanto il ricorso al ricovero ospedaliero, agli
ulteriori approfondimenti specialistici, alle visite di controllo
ripetute.
Allo stesso modo e' determinante l'apporto del medico specialista
ambulatoriale per il miglioramento dell'appropriatezza delle
indicazioni terapeutiche e farmacologiche in coerenza con le note CUF
e con la Legge finanziaria 388/00, art. 85, comma 26 che raccomanda
le prescrizioni dei farmaci generici o comunque di quelli che a
parita' di efficacia terapeutica presentino un miglior rapporto costo
beneficio.
In particolare, lo specialista ambulatoriale concorre in modo
significativo a determinare i livelli di attivita' dell'assistenza
specialistica.
Attualmente nella regione Emilia-Romagna risulta elevato il numero di
prestazioni di diagnostica strumentale complessa e delle visite di
controllo: infatti una prima stima dei dati di attivita' indica un
ricorso ai controlli ripetuti che presentano una variabilita' dal 20%
al 50% sul totale delle visite con una diversa variabilita' nelle
singole discipline.Migliorare l'appropriatezza in questo ambito vuol
dire ridurre il numero di prestazioni improprie e concorrere anche ad
una riduzione delle liste di attesa. Gli ambiti prioritari per la
definizione dei livelli programmati di attivita' sono: le visite
oculistiche, diabetologiche, cardiologiche, le prestazioni
diagnostiche di ecografia, ecocolordoppler, TAC, RMN.
Le parti concordano che il compenso variabile correlato al
raggiungimento degli obiettivi riferiti ai livelli di attivita'
programmata sia determinato a livello aziendale, con le altre
categorie coinvolte (MMG e specialisti ospedalieri), secondo gli
indirizzi regionali e le priorita' aziendali.
Art. 19 - Formazione continua
L'accordo di lavoro prevede corsi di formazione per un minimo di 32
ore annue.
Si concorda con l'opportunita' di aumentarle orientativamente a 50
ore alla luce delle modalita' di attribuzione dei crediti formativi.
Il piano annuale di formazione per gli specialisti ambulatoriali
viene concordato perseguendo l'obiettivo della unicita' della
formazione rispetto anche al corrispettivo personale dipendente,
prevedendo una quota di ore di formazione, di cui si faranno carico
le Aziende, su tematiche di interesse aziendale e su obiettivi
prioritari.
Art. 28, comma 5 - Compenso aggiuntivo spettante al medico sostituto
Al medico sostituto viene riconosciuto un compenso aggiuntivo
tabellare calcolato sulla base delle ore effettivamente svolte.
Art. 30, comma 8 - Emolumento aggiuntivo orario di Lire 3.050
L'emolumento compete a tutti gli specialisti con esclusione di coloro
i quali dichiarino di non essere disponibili ad effettuare le
prestazioni previste dal tariffario nazionale, compresa l'attivita'
di assistenza domiciliare.
Le Aziende Unita' sanitarie locali richiedono pertanto agli
specialisti la disponibilita' ad effettuare le suddette prestazioni
che si intende acquisita tranne che per coloro i quali espressamente,
e in modo formale, dichiarino la propria indisponibilita'.
Articolo 30, comma 9 - Emolumento aggiuntivo orario di Lire 6.100
Agli specialisti, per la esecuzione delle attivita' protesiche ed
ortesiche e per le ore dedicate in modo esclusivo a tale attivita',
spetta un emolumento aggiuntivo orario di Lire 6.100.
Istituti economici contrattuali
Nel confermare le articolazioni del compenso spettante ai medici
convenzionati previste dagli artt. 30, 31 e 32 del DPR 271/00, si
rileva, come gia' espresso nelle note alle Aziende e trasmesse anche
alle organizzazioni sindacali, che si e' provveduto a dare concreto
avvio agli adeguamenti economici e che la disponibilita'
dell'Assessorato regionale alla Sanita' e' volta a favorire anche in
ambito aziendale le relazioni sindacali, ispirate ad una costruttiva
collaborazione con la componente medica.
Il perseguimento delle finalita' previste dal Piano sanitario
regionale determina infatti la necessita' di un apporto sistematico
di tutte le categorie professionali coinvolte, attraverso un costante
confronto da realizzarsi in ambito regionale ed aziendale.
Nello spirito di collaborazione con la componente medica, si e'
addivenuti inoltre alla risoluzione di dare corso all'erogazione
completa della voce "compenso aggiuntivo" per le situazioni di doppi
incarichi e di titolarita' di rapporti pensionistici.
L'ASSESSORE ALLA SANITA' ORGANIZZAZIONI SINDACALI
SUMAI
CISL MEDICI