REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1652

Approvazione dell'intesa fra l'Assessore alla Sanita' e le OOSS rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali interni sul Regolamento di esecuzione dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- il Piano sanitario regionale 1999/2001 individua nel Dipartimento             
di Cure primarie lo strumento organizzativo per garantire la funzione           
di produzione dell'assistenza primaria relativamente a:                         
a) assistenza medica di base (MMG e pediatri di libera scelta);                 
b) assistenza specialistica ambulatoriale;                                      
c) assistenza domiciliare;                                                      
d) assistenza extraospedaliera, residenziale  e semiresidenziale;               
e) assistenza consultoriale.                                                    
Sia i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta che            
gli specialisti ambulatoriali concorrono a fornire l'assistenza                 
sanitaria di primo livello a tutta  la popolazione del territorio di            
riferimento. I medici specialisti in particolare garantiscono le                
attivita' diagnostiche, terapeutiche e riabilitative presso strutture           
pubbliche o private accreditate;                                                
- il Piano sanitario regionale inoltre indica come obiettivo per                
l'assistenza specialistica ambulatoriale la realizzazione di un                 
modello che permetta la presa in carico del paziente sia in termini             
organizzativi (semplificazione delle procedure di accesso alle                  
prestazioni) sia in termini  clinico assistenziali per i casi piu'              
complessi (gestione clinica complessiva del paziente a cura dello               
specialista, fino alla definizione del problema e al rinvio al medico           
di famiglia);                                                                   
- con propria delibera n. 309 dell'1 marzo 2000 "Assistenza                     
distrettuale - Approvazione linee guida di attuazione del Piano                 
sanitario regionale 1999/2001" e' stata individuata l'Unita'                    
operativa di Medicina generale e di Assistenza specialistica                    
ambulatoriale territoriale quale unita' che nel Dipartimento di Cure            
primarie e' in grado di offrire percorsi integrati di tipo                      
specialistico a supporto dell'attivita' dei nuclei di cure primarie e           
in collegamento con le attivita' ambulatoriali ospedaliere;                     
- con propria delibera 1296/98 sono state indicate linee guida per la           
complessiva riorganizzazione dell'attivita' ambulatoriale vista come            
entita' organizzativa specifica e complementare alle funzioni                   
ospedaliere di ricovero ordinario e di day hospital;                            
- gli specialisti ambulatoriali interni, per la loro collocazione a             
livello territoriale negli ambulatori distrettuali, ma anche negli              
ambulatori dei Presidi ospedalieri e presso i consultori familiari e            
pediatrici, sono riferimento indispensabile per i nuclei di cure di             
primarie e per garantire la continuita' dell'assistenza specialistica           
nel distretto;                                                                  
- il DLgs 229/99 costituisce il presupposto normativo che definisce             
il ruolo che i medici specialisti ambulatoriali sono chiamati a                 
svolgere per realizzare i  modelli organizzativi previsti dal Piano             
sanitario regionale 1999/2001;                                                  
- in data 2 ottobre 2000 e' stato pubblicato il DPR n. 271                      
"Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la             
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali                  
interni";                                                                       
- il citato DPR 271/00 demanda a successivi accordi regionali la                
definizione di alcuni istituti contrattuali in esso contenuti;                  
- in ragione dell'accordo sottoscritto a livello nazionale tra la               
delegazione di parte pubblica e i sindacati SUMAI e CISL medici,                
l'Assessorato alla Sanita' aveva avviato le trattative per la                   
definizione degli accordi sindacali regionali con i rappresentanti              
regionali delle suddette organizzazioni sindacali;                              
- gli accordi con i medici specialisti ambulatoriali sono strumenti             
di attuazione del PSR e si inseriscono necessariamente nel contesto             
piu' ampio della definizione delle attivita' di qualificati servizi             
del distretto;vista la propria delibera 2142/00, avente per oggetto             
"Semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche                   
ambulatoriali";                                                                 
considerato che il lavoro di confronto ha permesso di definire                  
l'intesa regionale del 22/5/2001 allegata al presente atto                      
sottoscritta dall'Assessore regionale alla Sanita' e dal SUMAI e                
dalla CISL medici;                                                              
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del            
punto 3.1 della delibera 2541/95:                                               
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Distretti sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato, in merito alla                    
regolarita' tecnica della presente deliberazione;                               
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'              
della presente delibera;                                                        
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'intesa del 22 maggio 2001 sottoscritta fra                    
l'Assessore alla Sanita' e le organizzazioni sindacali                          
rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali interni sul                
"Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la             
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali                  
interni" - (DPR 271/00) - allegata alla presente deliberazione, quale           
parte integrante e sostanziale;                                                 
2) di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende sanitarie              
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione.                                                                        
Intesa fra l'Assessore alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna e le           
OOSS rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali interni sul           
regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la              
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali                  
interni (DPR 271/00)                                                            
Premessa                                                                        
Il Piano sanitario regionale 1999/2001 indica come obiettivo per                
l'assistenza specialistica ambulatoriale la realizzazione di un                 
modello che permetta la presa in carico del paziente sia in termini             
organizzativi (semplificazione delle procedure di accesso alle                  
prestazioni) sia in termini clinico-assistenziali  per i casi piu'              
complessi (gestione clinica complessiva del paziente a cura dello               
specialista, fino alla definizione del problema e al rinvio al medico           
di famiglia).                                                                   
La Regione Emilia-Romagna con apposita direttiva (deliberazione della           
Giunta regionale n. 1296/98) ha fornito linee guida  per la                     
complessiva riorganizzazione dell'attivita' ambulatoriale vista  come           
entita' organizzativa specifica e complementare alle funzioni                   
ospedaliere di ricovero ordinario e di day hospital, e con                      
indicazioni precise per la corretta gestione delle liste di attesa ed           
il contenimento dei tempi di attesa.                                            
Risorse importanti, nell'ambito del Dipartimento di Cure primarie del           
distretto previsto dal PSR, sono gli specialisti ambulatoriali                  
interni, per la loro collocazione a livello territoriale, negli                 
ambulatori distrettuali, ma anche negli ambulatori dei presidi                  
ospedalieri e presso i consultori familiari e pediatrici.                       
Nella regione Emilia-Romagna gli specialisti titolari di incarico               
sono attualmente circa 800.                                                     
Le discipline specialistiche con il maggior numero di specialisti               
sono odontoiatria, oculistica, dermatologia, ORL, cardiologia,                  
ostetricia-ginecologia e pediatria, ma sono diffuse in ambito                   
regionale quasi tutte le altre discipline.                                      
Gli specialisti territoriali, nei presidi poliambulatoriali                     
distrettuali, sono in grado di assicurare adeguati livelli di                   
assistenza specialistica per le patologie prevalenti e sono                     
riferimento per realizzare una nuova organizzazione che aggreghi                
nell'ambito dell'attivita' ambulatoriale specialistica territoriale             
anche funzioni specifiche della medicina generale, quali ad esempio             
gli ambulatori per patologia.Gli specialisti territoriali assumono un           
ruolo importante anche nel II livello specialistico, per la stretta             
collaborazione con i medici ospedalieri e la loro presenza sempre               
piu' numerosa all'interno degli ambulatori di presidio ospedaliero,             
anche alla luce del recente accordo stilato sulla semplificazione               
dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, che                 
prevede la partecipazione attiva degli specialisti ambulatoriali                
interni alla costruzione di percorsi diagnostico-terapeutici che                
garantiscano la continuita' e la tempestivita' dell'assistenza                  
ambulatoriale e la sperimentazione di servizi che gestiscono casi               
clinici complessi (day service).                                                
Il presente accordo assegna un nuovo ruolo ai medici specialisti                
ambulatoriali con l'assunzione delle funzioni di presa in carico                
sopra richiamate, individuando ambiti di responsabilita' e                      
competenza, non solo di tipo clinico ma anche organizzativo sui                 
percorsi diagnostico-terapeutici.                                               
Riferimenti normativi                                                           
Il DLgs 229/99 e il DPR 271/00 costituiscono i presupposti normativi            
e contrattuali che definiscono il ruolo che i medici specialisti                
ambulatoriali sono chiamati a svolgere per realizzare i modelli                 
organizzativi previsti dal PSR 1999/2001.                                       
La loro attivita' e' svolta nell'ambito dell'organizzazione                     
distrettuale che deve garantire alle popolazioni di riferimento                 
l'assistenza primaria attraverso il coordinamento operativo e                   
l'integrazione professionale - pur nel rispetto degli obblighi                  
individuali derivanti dalle specifiche convenzioni - sia con                    
riferimento all'assistenza primaria che per l'assistenza                        
specialistica ambulatoriale, in collegamento anche con le attivita'             
ospedaliere.                                                                    
La convenzione e' strumento attraverso il quale dare operativita'               
alle previsioni del PSR (delibera del Consiglio 1235/99) e  del                 
documento attuativo dell'assistenza distrettuale regionale (delibera            
di Giunta regionale 309/00), nell'ambito dell'organizzazione                    
distrettuale, definita dall'atto aziendale adottato da ciascuna                 
Azienda, con particolare riferimento alle relative articolazioni                
interne e alle attribuzioni delle responsabilita' connesse ai                   
risultati da conseguire ed agli strumenti di verifica.                          
Gli accordi con i medici specialisti ambulatoriali sono strumenti di            
attuazione del PSR e si  inseriscono necessariamente nel contesto               
piu' ampio della definizione dell'attivita' di qualificati servizi              
del distretto.                                                                  
Devono essere pertanto complementari ed integrati con gli altri                 
accordi di produzione con i presidi ospedalieri e ambulatoriali e con           
le Aziende Ospedaliere e il privato accreditato. Dovranno essere                
inseriti come parte integrante del piano delle attivita' del                    
Dipartimento Cure primarie e coerenti con i piani di attivita' dei              
dipartimenti ospedalieri e territoriali.                                        
Appare utile sottolineare come i documenti del PSR e in particolare             
le linee guida per i piani per la salute e dell'assistenza                      
distrettuale, costituiscono un riferimento per le priorita' da                  
attuare.                                                                        
Va sottolineato in tal senso che la nuova convenzione prevede lo                
svolgimento di progetti e programmi finalizzati, per l'attuazione               
della programmazione regionale ed aziendale.                                    
Al fine di valutare i diversi singoli aspetti funzionali allo                   
scenario sopra delineato si assume l'orientamento di privilegiare               
l'analisi degli istituti contrattuali e normativi comportanti la                
necessita' di approfondimento e di interpretazione correlata agli               
obiettivi e alle finalita' che si intendono perseguire, rispetto a              
quelli riferiti a norme di per se' esaustive.                                   
Tutto cio' premesso si concorda sugli aspetti di seguito specificati.           
Il programma delle attivita' territoriali distrettuali e                        
partecipazione degli specialisti ambulatoriali                                  
Il programma delle attivita' territoriali, quale strumento di                   
pianificazione del distretto, rappresenta l'atto esplicito della                
programmazione negoziata attuata con le altre macrostrutture                    
dell'Azienda sulla base delle risorse assegnate, tenuto conto delle             
priorita' stabilite a livello regionale.Il programma delle attivita'            
territoriali distrettuali definisce i risultati di salute attesi, le            
attivita' previste e le risorse assegnate.                                      
Tale programma, elaborato dall'Ufficio di Coordinamento distrettuale            
ed approvato dalla Direzione generale, e' sottoposto a verifica                 
annuale cui concorre il Comitato dei Sindaci dei Comuni del                     
distretto.                                                                      
Il DLgs 229/99 prevede la presenza anche dei medici specialisti                 
ambulatoriali interni nell'Ufficio di Coordinamento del distretto per           
una loro partecipazione attiva alla definizione degli obiettivi e dei           
programmi di attivita', nonche' per la verifica del loro                        
raggiungimento.                                                                 
Le Aziende sanitarie locali, anche in base agli accordi che                     
discendono dal DPR 271/00, disciplinano le relative modalita' di                
partecipazione (art. 15, comma 2).                                              
Il Programma delle attivita' territoriali prevede,  fra l'altro, la             
localizzazione dei servizi che rientrano nella funzione di produzione           
del distretto, definendo in tale contesto i volumi quali-quantitativi           
dell'assistenza delle cure  primarie, dell'assistenza specialistica e           
delle prestazioni sociosanitarie.                                               
Art. 4 - Mobilita'                                                              
I criteri di riferimento per la mobilita' tra Aziende limitrofe sono:           
1) qualificazione professionale dello specialista                               
2) anzianita' di servizio                                                       
3) residenza                                                                    
4) particolari situazioni familiari.                                            
Per la regolamentazione dell'istituto della mobilita' all'interno               
dell'Azienda dovranno essere stipulati appositi accordi aziendali,              
ponendo particolarmente l'accento sui precedenti punti 1) e 2).                 
Art. 16, comma 13 - Governo clinico e Responsabile di branca                    
Il PSR (delibera del Consiglio 1235/99) indica il governo clinico               
quale funzione  principale dell'Azienda sanitaria che assicura la               
qualita' assistenziale, l'efficienza tecnico-operativa e la                     
distribuzione appropriata dei servizi, e affida la responsabilita'              
complessiva al Direttore sanitario.                                             
Strumenti del governo clinico sono:                                             
- linee guida condivise basate sulla medicina della evidenza                    
- procedure definite                                                            
- programma di miglioramento continuo della qualita'                            
- piani per la formazione professionale permanente                              
- politiche per affrontare adeguatamente la scarsa performance                  
- audit clinico                                                                 
- idonea documentazione sanitaria.                                              
Il presente accordo individua il Responsabile di branca, indicato               
all'art. 16 del DPR 271/00 quale referente per la realizzazione del             
governo clinico e nell'ambito dell'attivita' specialistica                      
ambulatoriale.                                                                  
I responsabili vengono individuati, ai sensi dell'art. 16, comma 13,            
per le branche specialistiche con complessita' tecnico-gestionale,              
cui e' addetta una pluralita' di specialisti. In fase di prima                  
applicazione le branche vengono individuate in base ad accordi                  
intercorsi tra la Direzione sanitaria aziendale e le OOSS                       
maggiormente rappresentative.                                                   
Il Responsabile di branca assume funzioni di proposta e di                      
coordinamento tecnico-professionale, nell'ambito dei programmi di               
assistenza aziendali, partecipando alla elaborazione,                           
implementazione, diffusione e applicazione delle linee guida.                   
Partecipa quindi ai lavori finalizzati alla condivisione, alla                  
redazione dei percorsi diagnostico-terapeutici,  al monitoraggio e              
alla verifica dell'attivita', nell'ambito dei gruppi di lavoro                  
aziendali, anche multidisciplinari, che prevedono i necessari                   
confronti con gli altri servizi e/o dipartimenti e con i medici di              
medicina generale.                                                              
L'attuazione della funzione di Responsabile di branca non dovra' in             
ogni caso pregiudicare l'attivita' ambulatoriale ordinaria.Al                   
Responsabile di branca verra' riconosciuto un compenso                          
omnicomprensivo che sara' proporzionalmente determinato sulla base              
dell'entita' degli impegni assegnati ed in relazione agli obiettivi             
concordati.                                                                     
Tale compenso e' graduato tra il 4 e il 12% delle voci di cui                   
all'art. 30, commi 1, 2 e 3 e di cui agli artt. 31 e 32 ed e'                   
proporzionale al grado di realizzazione degli obiettivi che debbono             
essere raggiunti in funzione di:                                                
- complessita' dell'area specialistica presso cui viene svolta la               
funzione: numero di specialisti di branca coinvolti nei gruppi di               
lavoro, integrazione con altre funzioni o ambiti di attivita' (altre            
branche specialistiche, altri servizi specialistici);                           
- strumenti di governo clinico attivati e portati a termine secondo             
gli obiettivi concordati con la Direzione sanitaria aziendale.                  
La fascia minima del 4% e' in relazione agli obiettivi concordati e             
riguarda di norma alcuni strumenti di governo clinico, mentre la                
graduazione massima del 12% e' in relazione agli obiettivi concordati           
per tutti gli strumenti di governo clinico sopra elencati.                      
La verifica sull'attivita' svolta sara' effettuata  dal Direttore               
sanitario sulla base di criteri oggettivi, preventivamente                      
individuati sentite le OOSS maggiormente rappresentative, e                     
comportera' la decadenza dalla funzione qualora, nell'arco di un                
biennio, sia stato evidenziato il mancato raggiungimento degli                  
obiettivi concordati.                                                           
L'assistenza specialistica ambulatoriale distrettuale e i nuclei di             
cure primarie                                                                   
Specialisti e nuclei di cure primarie                                           
L'Unita' di medicina generale e di assistenza specialistica                     
ambulatoriale territoriale e' una unita' operativa che nel                      
Dipartimento di Cure primarie (DCP) e' in grado di offrire percorsi             
integrati di tipo specialistico a supporto dell'attivita' dei nuclei            
di cure primarie e in collegamento con le attivita' ambulatoriali di            
II e di III livello.                                                            
Il responsabile dell'unita' di medicina generale e di assistenza                
ambulatoriale specialistica puo' essere individuato anche fra gli               
specialisti ambulatoriali o fra i medici di medicina generale. Egli             
assicura l'erogazione delle attivita' e la realizzazione nell'ambito            
del DCP dell'uniformita' dei percorsi d'accesso alle prestazioni                
ambulatoriali specialistiche, la definizione congiunta con i                    
Dipartimenti ospedalieri di protocolli diagnostico-terapeutici                  
concordati fra specialisti ambulatoriali, ospedalieri, MMG, PdLS e              
pediatri di comunita'. Il responsabile garantisce che i protocolli              
clinici ed organizzativi siano correlati alle tipologie ed ai volumi            
di attivita' concertati, siano esplicitati  in modo chiaro,                     
conosciuti da tutti gli operatori coinvolti e permettano di                     
individuare responsabilita' precise nelle diverse fasi del processo             
di presa in carico organizzativo ed assistenziale del paziente.                 
Patologie croniche ad alta prevalenza                                           
Per gruppi di pazienti con malattie croniche ad alta prevalenza                 
(diabete, ipertensione ecc.) occorrono programmi di monitoraggio                
clinico da parte degli stessi MMG che li attuano in forma associata             
in ambulatori di patologia, e si avvalgono, per gli approfondimenti             
clinici specialistici, dei medici specialisti ambulatoriali.                    
Cio' puo' facilitare un accesso piu' appropriato agli ambulatori                
specialistici territoriali ed ospedalieri ed alle tecnologie                    
complesse, contribuendo a migliorare l'appropriatezza delle                     
prestazioni con un impatto positivo anche sulle liste di attesa.                
L'assistenza domiciliare integrata                                              
Il presente accordo intende sviluppare un idoneo sistema di relazioni           
strutturate tra specialisti e NCP per assicurare la continuita' per i           
pazienti in assistenza domiciliare integrata, nelle strutture                   
residenziali, negli hospice territoriali ed eventuali interventi                
personalizzati a pazienti con patologie croniche, prevedendo accessi            
programmati per le consulenze specialistiche domiciliari.                       
La semplificazione dell'accesso alle  prestazioni specialistiche                
ambulatoriali                                                                   
Le linee di indirizzo per l'erogazione  dell'assistenza                         
specialistica, la cui attuazione graduale coinvolge sia i                       
dipartimenti ospedalieri sia i NCP sono gia' state emanate con la               
citata direttiva regionale n. 1296 del 26/7/1998.                               
I  principi che ispirano la riorganizzazione sono la trasparenza dei            
criteri e delle modalita' di accesso ai servizi, l'appropriatezza               
della risposta in relazione al bisogno assistenziale, l'equita' di              
accesso alle prestazioni.                                                       
L'attuazione di questi principi avviene anche mediante la presa in              
carico del paziente per l'intero iter dell'assistenza specialistica             
richiesta dal percorso di cura e  richiede interventi sia sugli                 
assetti organizzativo-gestionali  sia sulle responsabilita'                     
clinico-assistenziali.                                                          
Il presente accordo recepisce quale parte integrante  il protocollo             
di intesa sottoscritto dall'organizzazione sindacale SUMAI, insieme             
ad ANAOO e FIMMG con l'Assessore alla Sanita', recepito con                     
deliberazione regionale 2142/00, assumendo impegni tesi a realizzare            
quanto sopra indicato attraverso:                                               
- la concentrazione, per quanto possibile, in un unico accesso delle            
prestazioni relative allo stesso problema clinico;                              
- l'individuazione della responsabilita' di uno specialista per                 
l'intero iter clinico assistenziale previsto nella struttura                    
ambulatoriale;                                                                  
- l'integrazione funzionale e, ove possibile, la concentrazione  di             
attivita' in strutture ambulatoriali ospedaliere  e distrettuali,               
adeguate per attrezzature e personale. Si dovrebbe garantire per un             
arco di tempo ampio della settimana la presenza contestuale di piu'             
specialisti che offrano prestazioni diverse in tempi adeguati e siano           
in grado di organizzare, se necessario, successivi accessi alla                 
stessa o ad altre strutture sanitarie.                                          
Liste di attesa                                                                 
Per realizzare l'equita' di accesso si concorda sulla necessita' di             
interventi per la gestione efficiente delle liste di attesa, con                
attenzione soprattutto alle prestazioni critiche, in particolare                
quelle con tempi di attesa superiori a 30 giorni.                               
Per queste, sulla base di accordi aziendali, sara' effettuata una               
programmazione concordata degli accessi che include anche la                    
possibilita' di prenotare un numero di pazienti superiore rispetto al           
programmato, calcolato sulla base degli abbandoni e delle rinunce               
attesi. Lo specialista che aderisce a questo progetto si impegna a              
trattenersi anche oltre l'orario se il numero di pazienti che si                
presenta effettivamente e' superiore alla programmazione prevista.              
Per l'adesione a tale progetto lo specialista verra' retribuito di              
norma con un compenso pari al 5% per ogni singolo accesso, oltre al             
compenso per l'orario aggiuntivo ovvero con altre modalita'  di                 
remunerazione concordate a livello aziendale che  non comportino il             
superamento del costo complessivo cosi' come sopra determinato.                 
Art. 17 - Programmi e progetti finalizzati                                      
L'art. 17 del DPR prevede lo svolgimento di attivita' finalizzate               
alla realizzazione di progetti obiettivo e azioni programmate.                  
Le Aziende sanitarie potranno individuare anche tra i medici                    
specialisti ambulatoriali interni i Responsabili di programma o di              
progetto ai quali affidare la responsabilita' di gruppi di lavoro               
interdisciplinari per il raggiungimento degli obiettivi individuati.            
Data la valenza altamente innovativa dei programmi o progetti                   
proposti si concorda di effettuare una prima fase sperimentale in               
sede aziendale, della durata di un anno a seguito della quale                   
potranno essere ridefinite modalita' operative di remunerazione.                
In particolare i programmi/progetti saranno prioritariamente riferiti           
a:                                                                              
a) integrazione con i NCP per la consulenza e la refertazione di                
esami (esempio ECG) effettuati dai MMG che operano in forma associata           
negli ambulatori di patologia. Le parti concordano che tale impegno             
sia retribuito con un compenso forfettario ed omnicomprensivo pari a            
quello dovuto, ai sensi dell'art. 30, commi 1, 2, 3 e artt. 31 e 32             
del DPR 271/00, oltre al rimborso spese;                                        
b) garantire, sulla base della programmazione definita nell'ambito              
del Dipartimento di Cure primarie, la consulenza specialistica extra            
moenia al paziente in assistenza domiciliare integrata, ovvero presso           
le strutture residenziali o gli hospice territoriali, anche ai fini             
della deospedalizzazione e della dimissione protetta. Le parti                  
concordano che per le attivita' al domicilio del paziente, svolte di            
norma fuori orario di servizio, il compenso forfettario ed                      
omnicomprensivo, sia quello dovuto ai sensi dell' art. 30, commi 1,             
2, 3, e artt. 31 e 32 del DPR 271/00 rapportato a 90 minuti per                 
ciascun accesso. Per le attivita' in strutture protette o presso gli            
hospice territoriali al compenso per l'accesso come sopra determinato           
si aggiunge un emolumento forfettario pari al 25% per ciascun                   
paziente successivo al primo;                                                   
c) adesione ai percorsi individuati in sede aziendale per le                    
prestazioni ambulatoriali urgenti;                                              
d) gestione dell'attivita' ambulatoriale complessa (day service).               
Le parti concordano che le attivita' di cui ai punti c) e d) siano              
compensate secondo accordi stipulati a livello aziendale.                       
Il compenso per il Responsabile di programma/progetto, cui fanno                
riferimento gruppi pluridisciplinari, sara' determinato dalla                   
Direzione aziendale sulla base degli obiettivi affidati e delle                 
modalita' di lavoro e di verifica concordate.                                   
Responsabilita' di struttura organizzativa                                      
Per la responsabilita' dell'Unita' operativa di medicina generale e             
di assistenza ambulatoriale specialistica, ovvero di responsabilita'            
di altre strutture organizzative (unita' operative o moduli                     
organizzativi) individuate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/00,               
qualora per queste funzioni l'Azienda individui uno specialista                 
ambulatoriale interno, sara' previsto un compenso determinato con gli           
stessi criteri e modalita' adottati per le responsabilita' di                   
programma/progetto e comunque analogo a quello previsto per il                  
personale dipendente.                                                           
Le parti concordano che gli eventuali progetti/programmi gia' avviati           
alla data della presente intesa saranno compensati secondo quanto               
previsto da appositi accordi stipulati a livello aziendale.                     
Art. 30, comma 10 - Rispetto dei livelli  di attivita' programmata              
Lo specialista ambulatoriale assieme al medico di medicina generale e           
allo specialista ospedaliero concorre in modo determinante al                   
corretto utilizzo delle risorse sanitarie disponibili.                          
L'adeguata dotazione strumentale degli ambulatori, l'aggiornamento              
professionale, l'implementazione delle linee guida e degli altri                
strumenti del governo clinico assicurano il miglioramento continuo              
dell'attivita' permettendo  una migliore capacita' risolutiva dei               
problemi diagnostici e terapeutici da parte di tutti i medici                   
coinvolti limitando pertanto il ricorso al ricovero ospedaliero, agli           
ulteriori approfondimenti specialistici, alle visite di controllo               
ripetute.                                                                       
Allo stesso modo e' determinante l'apporto del medico specialista               
ambulatoriale per il  miglioramento dell'appropriatezza delle                   
indicazioni terapeutiche e farmacologiche in coerenza con le note CUF           
e con la Legge finanziaria 388/00, art. 85, comma 26 che raccomanda             
le prescrizioni dei farmaci generici o comunque di quelli che a                 
parita' di efficacia terapeutica presentino un miglior rapporto costo           
beneficio.                                                                      
In particolare, lo specialista ambulatoriale concorre in modo                   
significativo a determinare i livelli di attivita' dell'assistenza              
specialistica.                                                                  
Attualmente nella regione Emilia-Romagna risulta elevato il numero di           
prestazioni di diagnostica strumentale complessa e delle visite di              
controllo: infatti una prima stima dei dati di attivita' indica un              
ricorso ai controlli ripetuti che presentano una variabilita' dal 20%           
al 50% sul totale delle visite con una diversa variabilita' nelle               
singole discipline.Migliorare l'appropriatezza in questo ambito vuol            
dire ridurre il numero di prestazioni improprie e concorrere anche ad           
una riduzione delle liste di attesa. Gli ambiti prioritari per la               
definizione dei livelli programmati di attivita' sono: le visite                
oculistiche, diabetologiche, cardiologiche, le prestazioni                      
diagnostiche di ecografia, ecocolordoppler, TAC, RMN.                           
Le parti concordano che il compenso variabile correlato al                      
raggiungimento degli obiettivi riferiti ai livelli di attivita'                 
programmata sia determinato a livello aziendale, con le altre                   
categorie coinvolte (MMG e specialisti ospedalieri), secondo gli                
indirizzi regionali e le priorita' aziendali.                                   
Art. 19 - Formazione continua                                                   
L'accordo di lavoro prevede corsi di formazione per un minimo di 32             
ore annue.                                                                      
Si concorda con l'opportunita' di aumentarle orientativamente a 50              
ore alla luce delle modalita' di attribuzione dei crediti formativi.            
Il piano annuale di formazione per gli  specialisti ambulatoriali               
viene concordato perseguendo l'obiettivo della unicita' della                   
formazione rispetto anche al corrispettivo personale dipendente,                
prevedendo una quota di ore  di formazione, di cui si faranno carico            
le Aziende, su tematiche di interesse aziendale e su obiettivi                  
prioritari.                                                                     
Art. 28, comma 5 - Compenso aggiuntivo spettante al medico sostituto            
Al medico sostituto viene riconosciuto un compenso aggiuntivo                   
tabellare calcolato sulla base delle ore effettivamente svolte.                 
Art. 30, comma 8 - Emolumento aggiuntivo orario di Lire 3.050                   
L'emolumento compete a tutti gli specialisti con esclusione di coloro           
i quali dichiarino di non essere disponibili ad effettuare le                   
prestazioni previste dal tariffario nazionale, compresa l'attivita'             
di assistenza domiciliare.                                                      
Le Aziende Unita' sanitarie locali richiedono pertanto agli                     
specialisti la disponibilita' ad effettuare le suddette prestazioni             
che si intende acquisita tranne che per coloro i quali espressamente,           
e in modo formale, dichiarino la propria indisponibilita'.                      
Articolo 30, comma 9 - Emolumento aggiuntivo orario di Lire 6.100               
Agli specialisti, per la esecuzione delle attivita' protesiche ed               
ortesiche e per le ore dedicate in modo esclusivo a tale attivita',             
spetta un emolumento aggiuntivo orario di Lire 6.100.                           
Istituti economici contrattuali                                                 
Nel confermare le articolazioni del compenso spettante ai medici                
convenzionati previste dagli artt. 30, 31 e 32 del DPR 271/00, si               
rileva, come gia' espresso nelle note alle Aziende e trasmesse anche            
alle organizzazioni sindacali, che si e' provveduto a dare concreto             
avvio agli adeguamenti economici e che la disponibilita'                        
dell'Assessorato regionale alla Sanita' e' volta a favorire anche in            
ambito aziendale le relazioni sindacali, ispirate ad una costruttiva            
collaborazione con la componente medica.                                        
Il perseguimento delle finalita' previste dal Piano sanitario                   
regionale determina infatti la necessita' di un apporto sistematico             
di tutte le categorie professionali coinvolte, attraverso un costante           
confronto da realizzarsi in ambito regionale ed aziendale.                      
Nello spirito di collaborazione con la componente medica, si e'                 
addivenuti inoltre alla risoluzione di dare corso all'erogazione                
completa della voce "compenso aggiuntivo" per le situazioni di doppi            
incarichi e di titolarita' di rapporti pensionistici.                           
L'ASSESSORE ALLA SANITA'  ORGANIZZAZIONI SINDACALI                              
SUMAI                                                                           
CISL MEDICI                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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