REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1459

Piano regionale di sviluppo rurale Misura 1.a. Modifica ed integrazione della delibera di Giunta regionale 1914/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, sul sostegno             
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di Orientamento e di            
Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed  in            
particolare l'art. 8;                                                           
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,                 
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1999, ed           
in particolare l'art. 5;                                                        
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione              
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 attuativo del citato Reg.               
(CE) n. 1257/1999;                                                              
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la L.R. del 30 gennaio 2001, n. 2 che pone in attuazione il Piano             
regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006,            
ed in particolare l'art. 2, secondo comma;                                      
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 che disciplina l'esercizio delle            
funzioni regionali in materia di agricoltura;                                   
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 1914 del 7 novembre 2000 recante "Piano regionale di sviluppo              
rurale 2000-2006. Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole -             
Programma operativo di misura" (di seguito per brevita' indicata come           
"Programma operativo"), con la quale e' stato approvato  il Programma           
operativo relativo alla predetta misura;                                        
- n. 2053 del 21 novembre 2000 con la quale sono stati rettificati              
alcuni errori materiali contenuti  nel Programma operativo;                     
- n. 2378 del 19 dicembre 2000, con la quale si e' provveduto, in               
relazione alla dilazione dei termini di presentazione delle domande,            
a fissare una nuova tempistica per il programma di attuazione 2001;             
- n. 929 del 29 maggio 2001, con la quale sono state apportate sia              
modifiche ai termini finali  di realizzazione degli interventi per              
l'annualita' 2001 sia integrazioni al paragrafo 9.4 "Varianti al                
Piano degli investimenti" del Programma operativo;                              
preso atto della necessita', in relazione  alle problematiche emerse            
in sede di prima applicazione, di apportare modifiche al Programma              
operativo di Misura e precisamente:                                             
- di integrare  l'elenco dei Regolamenti  comunitari riportato al               
punto 3.9.3. "Compensazioni al reddito" del Programma operativo con             
il riferimento al Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche ed                    
integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei Mercati nel                
settore dei foraggi essiccati;                                                  
- di assicurare una interpretazione univoca del paragrafo 6.                    
"Condizioni di ammissibilita' dei Piani  di investimento" del                   
Programma operativo  con l'esplicitazione della inammissibilita' a              
finanziamento degli acquisti e/o delle opere realizzati anteriormente           
alla presentazione della domanda di contributo;                                 
- di disciplinare - in considerazione della struttura unitaria                  
dell'impresa agricola, ancorche' costituita da corpi aziendali                  
fisicamente collocati in  ambiti territoriali diversi - la                      
fattispecie relativa alla presentazione di Piani di investimento                
comprendenti interventi da realizzare in territori di competenza di             
piu' Enti, individuando a tal fine un apposito iter procedurale                 
fondato sul coordinamento e  la collaborazione di tutti gli Enti                
coinvolti;                                                                      
- di stabilire il termine per la presentazione della documentazione             
relativa all'ultimazione dei lavori nel caso di concessione di                  
proroga al termine  di realizzazione dei lavori medesimi, prevedendo            
a tal fine apposita integrazione da inserire dopo il quinto periodo             
delle lettere b), c), d) ed e) del punto 9.1. "Presentazione delle              
domande" del Programma operativo;                                               
- di prevedere quale ulteriore modalita' per comprovare l'avvenuto              
pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli                      
interventi, anche il  bonifico bancario, integrando in tal senso la             
lettera b) del punto 9.6. "Liquidazione dei contributi" del Programma           
operativo;                                                                      
rilevato, infine:                                                               
- che sia esigenza prioritaria, ai fini del riequilibrio                        
economico-sociale del territorio regionale, favorire l'ammodernamento           
delle aziende agricole situate nelle aree montane della regione;                
- che, per alcune aree montane, l'entita' delle risorse gia'                    
assegnate non sia sufficiente a soddisfare l'elevata domanda di                 
investimento strutturale;                                                       
ritenuto, pertanto, necessario rispondere a  detta esigenza                     
modificando il Programma operativo in ordine anche alle modalita' di            
riallocazione delle risorse non utilizzate da parte dagli Enti                  
originariamente assegnatari gia' previste al paragrafo 10. "Riparto             
delle risorse regionali per Province e Comunita' Montane";                      
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657              
del 3/10/2000;                                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dalla dr.ssa Teresita                  
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal                 
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito                     
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del                
presente atto ai sensi dell'articolo 4, sesto comma della L.R. 19               
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                      
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di integrare il punto 3.9.3. "Compensazioni al reddito" del                  
Programma operativo inserendo dopo la lettera l) la seguente                    
ulteriore lettera:                                                              
"m) Reg.  CE 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo             
all'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei foraggi                   
essiccati";                                                                     
2) di  integrare il paragrafo 6. "Condizioni  di ammissibilita' dei             
Piani di investimento" del Programma operativo con il seguente punto:           
"6.6. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con            
inizio lavori successivo alla presentazione della domanda";                     
3) di modificare la seconda frase del primo periodo del paragrafo 9.            
"Strumenti e procedure di attuazione" del Programma operativo nel               
seguente modo:                                                                  
"La competenza territoriale e' determinata  dalla localizzazione                
dell'area nella quale si  effettua l'investimento, fatto salvo quanto           
previsto  al successivo punto 9.1.";                                            
4) di sostituire conseguentemente il secondo periodo del punto 9.1.             
"Presentazione delle domande" del Programma operativo con i seguenti            
nuovi periodi:                                                                  
"L'impresa puo' presentare al massimo due domande, anche                        
contemporaneamente, purche' gli investimenti previsti dai PI siano              
completamente diversi tra loro.                                                 
Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di           
competenza di Enti diversi, l'impresa richiedente dovra' presentare             
un'unica domanda presso l'Ente territoriale (Provincia o Comunita'              
Montana) su cui ricade la prevalenza degli investimenti oggetto della           
richiesta di intervento, compilando un Allegato 6 per ogni Ente                 
territoriale interessato.                                                       
L'Ente territoriale che riceve la domanda ha competenza per l'intero            
iter procedurale, ed in particolare:                                            
a) procedera' alla  valutazione dei requisiti  di ammissibilita'                
previsti dal presente  Programma operativo di misura;                           
b) coordinera', d'intesa con gli altri Enti territoriali interessati,           
 l'istruttoria sulla ammissibilita'  e congruita' degli investimenti            
previsti;                                                                       
c) inserira' detta domanda nella graduatoria secondo i propri criteri           
di priorita';                                                                   
d) provvedera' congiuntamente agli altri  Enti territoriali                     
interessati sia alla fase  di accertamento finale della avvenuta                
esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione           
delle dotazioni aziendali, che ai controlli previsti al successivo              
paragrafo 12. "Controlli".                                                      
Qualora si determini la condizione che detto PI sia collocato nella             
graduatoria dell'Ente competente in posizione tale da essere                    
finanziato, ogni  Ente interessato sara' chiamato a partecipare al              
finanziamento dello stesso, nei  limiti di quanto  dichiarato                   
ammissibile per ogni ambito territoriale.                                       
In tal caso l'Ente competente comunichera' alla Regione la quota di             
spesa dichiarata ammissibile a carico degli altri Enti territoriali             
interessati.                                                                    
La Regione provvedera' in sede di riallocazione a riconoscere i                 
movimenti finanziari derivanti.                                                 
Qualora si determini la condizione che - a seguito di riallocazione             
di risorse non impegnate da altri Enti - il PI risulti, nel rispetto            
della graduatoria dell'Ente competente, ammesso a contributo nella              
sua totalita', l'intero onere  conseguente gravera'  esclusivamente             
sull'Ente medesimo";                                                            
5) di inserire dopo il quinto periodo di ciascuna delle lettere b),             
c), d) ed e) del punto 9.1. "Presentazione delle domande" del                   
Programma operativo il seguente periodo:                                        
"In tal caso il beneficiario e' tenuto a presentare entro 30 giorni             
la documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti                
effettuati, pena la revoca  del contributo concesso ed il recupero              
dell'eventuale acconto erogato";                                                
6) di sostituire la lettera b) del punto 9.6 "Liquidazione dei                  
contributi" del Programma operativo con la seguente:                            
"b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla                         
documentazione comprovante l'avvenuto  pagamento costituita da                  
apposita dichiarazione  liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice           
o  dalla documentazione bancaria attestante  l'avvenuto bonifico";              
7) di modificare il paragrafo 10. "Riparto delle risorse regionali              
per Province e Comunita' Montane" - nono periodo - del Programma                
operativo, che risulta pertanto cosi' sostituito:                               
"Qualora  le Province e le Comunita' Montane non utilizzino tutte le            
risorse attribuite su base annuale, il Direttore generale Agricoltura           
provvedera' con atto formale entro il 10 agosto di ogni anno a                  
riallocare le risorse resesi disponibili, in prima istanza tra le               
Comunita' Montane che presentano un fabbisogno non soddisfatto fino             
all'integrale copertura di  tale fabbisogno.                                    
Le disponibilita' residue saranno riallocate fra le Province che                
presentano un fabbisogno non soddisfatto parametrando su base                   
proporzionale le percentuali di riparto degli Enti interessati.";               
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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