REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 22 dicembre 2000, n. 12725

Prima istituzione, modalita' di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei dipendenti regionali cui sono conferibili incarichi di collaudo

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche ed           
integrazioni, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";             
visto in particolare l'art. 28, comma 4 della predetta legge, il                
quale stabilisce che i tecnici che  devono eseguire le operazioni di            
collaudo sono nominati dalle Amministrazioni nell'ambito delle                  
proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico                
accertata e certificata dal responsabile del procedimento;                      
visto inoltre l'art. 18 della stessa legge, il quale prevede                    
l'erogazione di specifici incentivi per lo svolgimento, da parte del            
personale delle amministrazioni aggiudicatrici, di attivita' di                 
collaudo;                                                                       
visto altresi' il provvedimento 8 novembre 1999 dell'Autorita' per la           
vigilanza sui lavori pubblici, avente ad oggetto "Regolazione degli             
incarichi di progettazione e direzione lavori ex art. 17, Legge 11              
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni";                 
considerato che il suddetto provvedimento precisa quanto segue:                 
- per le prestazioni professionali relative al collaudo vige un                 
regime particolare, attualmente specificato nelle disposizioni del              
DPR n. 554 del 21/12/1999, previsto dall'art. 3 della piu' volte                
citata Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;                     
- le prestazioni dei dipendenti pubblici disciplinate dall'art. 18              
della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni - vale a              
dire le attivita' tecniche retribuite con gli incentivi di cui allo             
stesso articolo - non sono attivita' di libera professione, ma                  
attivita' professionalmente qualificate e quindi sono da considerare            
quali modalita' di svolgimento del rapporto di pubblico impiego;                
vista la deliberazione di Consiglio regionale n. 121 del 20/12/2000,            
avente ad oggetto "Disciplina relativa al conferimento di incarichi             
di collaudo o componente di Commissione di collaudo. Abrogazione                
della deliberazione di Consiglio regionale 2480/89 e successive                 
modifiche ed integrazioni";                                                     
viste inoltre le deliberazioni di Consiglio regionale n. 1403 del               
29/2/2000, avente ad oggetto "Direttiva in materia di incentivi per             
l'attivita' di progettazione e di pianificazione svolta da personale            
regionale" e n. 89 dell'8/11/2000, avente ad oggetto "Direttiva in              
materia di incentivi per l'attivita' di progettazione e di                      
pianificazione svolta da personale regionale di area dirigenziale",             
con le quali sono stati assunti dall'Amministrazione regionale le               
modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata            
(rispettivamente nei contratti decentrati sottoscritti in data 3                
febbraio 2000 e 7 marzo 2000) relativi ai suddetti incentivi;                   
rilevato che le direttive regionali assunte con le deliberazioni gia'           
citate prevedono, al comma 2 dell'art. 3 "Attivita' di collaudo", che           
con atto del Direttore generale all'Organizzazione venga istituito un           
elenco contenente i nominativi del personale avente i requisiti per             
lo svolgimento del collaudo, all'interno del quale devono essere                
scelti i soggetti cui conferire lo specifico incarico e che con lo              
stesso atto vengano altresi' specificate le modalita' di tenuta e di            
aggiornamento dell'elenco e stabilite le procedure per il                       
conferimento dell'incarico di collaudo;                                         
ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 3              
sopra richiamato e conseguentemente di determinare, negli Allegati A)           
e B) parti integranti e sostanziali del presente atto, in particolare           
quanto segue:                                                                   
1) i requisiti necessari ai fini dell'inserimento nell'elenco e le              
modalita' di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso (Allegato A);            
2) le modalita' e la procedura per il conferimento dello specifico              
incarico di collaudo, affidato nell'ambito del personale tecnico                
presente nell'elenco (Allegato A);                                              
3) l'istituzione del piu' volte richiamato elenco che, in questa                
prima fase, e' formato dai nominativi dei dipendenti regionali che              
risultano in possesso dei requisiti richiesti in base ad una                    
rilevazione operata d'ufficio dalla Direzione generale Organizzazione           
(Allegato B);                                                                   
dato atto di quanto gia' stabilito dalle deliberazioni consiliari n.            
1403 del 29/2/2000 e n. 89 dell'8/11/2000 ed in particolare dagli               
artt. 3, 4, 7 e 9 delle stesse;                                                 
vista la propria determinazione n. 5282 dell'8/6/2000, con la quale             
sono stati stabiliti i criteri e le modalita' con cui effettuare le             
verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto           
notorio relativamente alle procedure di competenza della Direzione              
generale all'Organizzazione;                                                    
vista altresi' la determinazione del Responsabile del Servizio                  
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale n.            
9879 del 16/10/2000, avente ad oggetto "Modalita' di attuazione del             
controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto           
di notorieta' nell'ambito delle procedure di competenza del Servizio            
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale";             
considerato che la determinazione 9879/00 non regolamenta le                    
modalita' di controllo da effettuare sulle autodichiarazioni                    
presentate per l'aggiornamento, l'integrazione e/o la rettifica dei             
dati relativi all'iscrizione nell'elenco di cui al presente atto;               
ritenuto pertanto di disciplinare, con il presente atto, anche le               
suddette modalita';                                                             
ritenuto, infine di dover tenere conto, nella determinazione dei                
requisiti, del regime di incompatibilita' e della procedura per il              
conferimento di uno specifico incarico di collaudo, di quanto                   
stabilito dal DPR n. 554 del 21/12/1999;                                        
dato atto di avere preventivamente informato le Organizzazioni                  
sindacali;                                                                      
dato atto del parere di regolarita' tecnica espresso dalla                      
Responsabile dell'Ufficio Sistemi di valutazione, dott.ssa Angela               
Bovina;dato atto del parere di legittimita' espresso dalla                      
Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi                
incentivanti del personale, dott.ssa Patrizia Bertuzzi;                         
determina:                                                                      
- di stabilire, nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del            
presente atto:                                                                  
1) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 delle             
deliberazioni di Consiglio regionale n. 1403 del 29/2/2000 e n. 89              
dell'8/11/2000, prendendo atto di quanto gia' stabilito nelle citate            
deliberazioni;                                                                  
2) le modalita' di tenuta e di aggiornamento del suddetto elenco;               
3) la procedura per il conferimento di ciascun incarico di collaudo;            
- di istituire, all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del             
presente atto, il suddetto elenco, in ordine alfabetico, dei                    
dipendenti regionali in possesso dei requisiti per lo svolgimento di            
attivita' di collaudo, premettendo la procedura seguita per                     
l'istituzione stessa.                                                           
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Gaudenzio Garavini                                                              
ALLEGATO A)                                                                     
1) Requisiti per l'iscrizione nell'elenco                                       
I dipendenti regionali in possesso dei requisiti di seguito                     
specificati sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'Allegato             
B), in quanto l'attivita' di collaudo e' da considerare quale                   
modalita' di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, come                 
specificato in parte narrativa del presente atto.                               
Per dipendenti regionali si intendono, ai fini dell'inserimento                 
nell'elenco, i dipendenti in servizio presso le strutture della                 
Regione Emilia-Romagna, compresi i comandati in entrata, come                   
previsto dall'art. 1, comma 3 delle deliberazioni consiliari n. 1403            
del 29/2/2000 e n. 89 dell'8/11/2000, nonche' le assegnazioni ed i              
comandi funzionali in uscita, vale a dire, in particolare, il                   
personale dei Servizi provinciali Agricoltura, comandato                        
funzionalmente alle Province competenti territorialmente con                    
determinazione del Direttore generale all'Organizzazione n. 5741 del            
2 luglio 1997, in attesa del trasferimento.                                     
Per dipendenti regionali, inoltre, si intendono i dipendenti a tempo            
indeterminato nonche' i dipendenti a tempo determinato con contratto            
di durata almeno biennale, in quanto un periodo di tempo inferiore              
non consentirebbe un inserimento in elenco in tempo utile per poter             
aver attribuito e poter svolgere compiutamente l'incarico di collaudo           
e cio' per le motivazioni esplicitate dopo la determinazione dei                
requisiti minimi necessari per l'inserimento nell'elenco.                       
I requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco sono i seguenti:            
a) laurea in Ingegneria, in Architettura, in Scienze Geologiche o in            
Scienze Agro-Forestali nonche' la relativa abilitazione all'esercizio           
della professione;                                                              
b) appartenenza alla qualifica dirigenziale ovvero alla categoria D;            
c) per quanto riguarda il personale attualmente inserito nella                  
categoria D: c.1) inquadramento in uno dei profili professionali DA.T           
(Funzionario esperto tecnico) e DB.T (Funzionario direttivo tecnico)            
alla data di primo inserimento nell'elenco e ad ogni suo successivo             
aggiornamento; c.2) corrispondenza tra il titolo di studio posseduto            
(tra quelli di cui alla lettera a) ed uno dei profili professionali             
di cui alla lettera c1);                                                        
d) svolgimento presso le strutture della Regione Emilia-Romagna                 
(oppure presso le strutture di assegnazione o comando funzionale), in           
via continuativa e per almeno sei mesi, di attivita' tecnica inerente           
al titolo di studio e all'abilitazione professionale di cui alla                
lettera a).                                                                     
Per quanto riguarda il non inserimento nell'elenco di personale a               
tempo determinato con un contratto di durata inferiore al biennio si            
esprimono le seguenti considerazioni:                                           
- uno dei requisiti per l'inserimento nell'elenco, come sopra                   
specificato, e' lo svolgimento per almeno sei mesi continuativi di              
attivita' tecnica presso una struttura della Regione. Dal momento               
dell'inserimento (effettuato nel primo aggiornamento successivo al              
raggiungimento del requisito minimo) al momento dell'effettiva                  
attribuzione dell'incarico a seguito dell'iter procedimentale di cui            
al punto 3) del presente atto passerebbero alcuni mesi, cosi' da non            
consentire lo svolgimento dell'incarico fino alla sua conclusione               
prima della scadenza del contratto a tempo determinato;                         
- ai dipendenti a tempo determinato possono comunque essere                     
attribuite altre tipologie di incarico per le quali sono erogati gli            
specifici incentivi previsti dall'art. 18 della Legge 109/94 e                  
successive modifiche ed integrazioni. Tali tipologie di incarichi,              
infatti, non presuppongono lo stesso iter procedimentale di cui al              
presente atto, ma sono attribuite direttamente dal dirigente del                
settore di assegnazione;                                                        
A proposito dei requisiti sopra esplicitati si precisa inoltre:                 
- i profili professionali di cui alla lettera c1) sono quelli                   
previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 1254/00;                       
- il periodo di sei mesi di cui alla lettera d) e' quello ritenuto              
congruo alla verifica diretta, da parte della Regione Emilia-Romagna,           
della professionalita' e competenza tecnica del personale. A tale               
fine, in particolare, e' stato preso come mero riferimento lo stesso            
arco temporale stabilito dalla normativa vigente per il superamento             
del periodo di prova del personale inquadrato nella categoria D. In             
fase di prima istituzione dell'elenco tale requisito e' stato                   
rilevato d'ufficio, con le modalita' specificate in premessa                    
all'Allegato B). Con riferimento ad ogni successivo aggiornamento, il           
periodo di sei mesi deve essere immediatamente antecedente                      
all'aggiornamento stesso;                                                       
- i requisiti devono essere posseduti sia al momento del primo                  
inserimento, sia successivamente. In caso di perdita di uno dei                 
requisiti di cui al presente punto 1), il tecnico e' cancellato, al             
momento del primo aggiornamento successivo alla perdita del                     
requisito, dall'elenco dei collaudatori.                                        
2) Modalita' di tenuta e di aggiornamento dell'elenco                           
L'elenco dei collaudatori e' istituito presso la Direzione generale             
all'Organizzazione - Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi            
incentivanti del personale.                                                     
Tale elenco e' suddiviso per titoli di studio in quattro                        
raggruppamenti:                                                                 
a) laurea in Ingegneria;                                                        
b) laurea in Architettura;                                                      
c) laurea in Scienze Geologiche;                                                
d) lauree in Scienze Agro-Forestali.                                            
Ogni raggruppamento contiene i nominativi dei dipendenti regionali in           
possesso dei requisiti specificati al punto 1) "Requisiti per                   
l'iscrizione nell'elenco", elencati in ordine alfabetico.                       
L'elenco e' aggiornato ogni sei mesi con atto del Direttore generale            
all'Organizzazione.                                                             
L'elenco e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna, sia in fase di prima istituzione, sia ad ogni                   
successivo aggiornamento.                                                       
L'aggiornamento e' effettuato sulla base dei dati rilevati d'ufficio            
conformemente a quanto stabilito al punto B.2) dell'Allegato B e dei            
dati forniti dagli interessati utilizzando il fac-simile a tal fine             
predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione                 
Emilia-Romagna contestualmente a ciascun aggiornamento. Il suddetto             
fac-simile puo' essere inviato al Servizio Amministrazione,                     
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale per l'integrazione,            
l'aggiornamento e/o la rettifica dei propri dati, utilizzati ai fini            
della gestione del presente elenco entro il termine specificato nel             
medesimo Bollettino Ufficiale di pubblicazione.                                 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di                   
notorieta' contenute nel suddetto fac-simile saranno sottoposte al              
controllo a campione con le medesime modalita' attuative di cui                 
all'Allegato A della determinazione del Responsabile del Servizio               
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale n.            
9879 del 16/10/2000, con la precisazione che saranno sottoposte a               
verifica le dichiarazioni presentate dal 10% dei dipendenti.                    
L'elenco nominativo, con i soli dati gia' pubblicati nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (cognome, nome, titolo di                
studio, qualifica di appartenenza, profilo professionale attribuito e           
struttura di assegnazione del dipendente), e' pubblico e chiunque               
puo' richiederne copia.                                                         
Chiunque, inoltre, puo' richiedere copia dell'elenco nominativo dei             
soggetti cui sono stati conferiti gli incarichi di collaudo, con                
l'indicazione del relativo atto di conferimento. In tale caso il                
richiedente e' tenuto a pagare il costo di riproduzione, nei limiti e           
con le modalita' previste dalla determinazione del Direttore generale           
all'Organizzazione n. 3849 del 15/5/1997 e dalla determinazione del             
Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali n. 4660 del           
5/6/1997.                                                                       
3) Procedura per il conferimento degli incarichi di collaudo                    
Il Dirigente che ha affidato la redazione di un progetto di lavoro od           
opera pubblica ad un gruppo tecnico, in base a quanto stabilito                 
all'art. 7 delle deliberazioni consiliari n. 1403 del 29/2/2000 e n.            
89 dell'8/11/2000, deve tempestivamente inoltrare alla Direzione                
generale all'Organizzazione la richiesta di individuazione di un                
collaudatore o dei componenti una Commissione di collaudo.                      
Nella richiesta devono essere indicate tutte le caratteristiche                 
dell'opera, sia tecniche che amministrative e tutti i requisiti                 
professionali necessari per l'espletamento dell'incarico. In                    
particolare devono essere indicati i seguenti requisiti: il titolo di           
studio ed ulteriori requisiti specifici indispensabili (quali ad                
esempio quelli richiesti per il collaudo statico) e/o preferenziali             
(quali ad esempio l'avere gia' svolto attivita' di collaudo per                 
lavori od opere analoghe). Soltanto nel caso di Commissione di                  
collaudo puo' essere richiesta, quale requisito per uno dei                     
componenti della Commissione, la laurea in Scienze Geologiche o                 
quella in Scienze Agro-Forestali. Deve inoltre essere indicato                  
l'eventuale coinvolgimento di altri Servizi e/o strutture regionali             
in qualunque fase collegata alla realizzazione del lavoro od opera              
pubblica da collaudare.                                                         
Il Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi             
incentivanti del personale redige un elenco nominativo dei soggetti             
che si trovano nelle condizioni utili per l'attribuzione                        
dell'incarico, in base ai seguenti elementi e a quanto acquisito agli           
atti d'ufficio:                                                                 
- possesso dei requisiti indicati nella richiesta del settore                   
competente alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica;                 
- non assegnazione ad un Servizio che abbia svolto alcuna funzione              
nelle attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di               
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori od opere da                  
sottoporre al collaudo, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3           
delle deliberazioni consiliari n. 1403 del 29/2/2000 e n. 89                    
dell'8/11/2000;                                                                 
- non assegnazione ad un Servizio provinciale competente nello stesso           
ambito territoriale di realizzazione del lavoro od opera da                     
collaudare;                                                                     
- non affidamento di altri incarichi di collaudo da parte della                 
Regione negli ultimi sei mesi. Tale ultimo requisito non opera                  
qualora non sia possibile rilevare, all'interno dell'elenco, una rosa           
di almeno tre nominativi in possesso degli altri requisiti, ne'                 
qualora il collaudo da conferire sia funzionalmente collegato a                 
quello gia' attribuito.                                                         
Il Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi             
incentivanti del personale trasmette al Dirigente che ne ha fatto               
richiesta l'elenco nominativo, estrapolato dall'elenco generale, dei            
soggetti in possesso dei requisiti per l'espletamento dello specifico           
incarico di collaudo, riportando, a fianco di ciascun soggetto, i               
dati curriculari acquisiti agli atti d'ufficio.                                 
Il Dirigente del settore preposto alla realizzazione dell'intervento            
e' quindi competente a:                                                         
- individuare, fra i nominativi trasmessi, il soggetto cui conferire            
l'incarico, integrando, con proprio atto motivato, i nominativi dei             
componenti del gruppo tecnico di cui all'art. 7, comma 1 delle                  
deliberazioni consiliari n. 1403 del 29/2/2000 e n. 89                          
dell'8/11/2000. Tale individuazione sara' effettuata sentito il                 
Dirigente del settore di assegnazione del dipendente cui conferire              
l'incarico;                                                                     
- certificare la carenza, nell'organico regionale, della                        
professionalita' necessaria per lo svolgimento dello specifico                  
incarico di collaudo qualora non la rilevi esaminando i dati                    
curriculari dei nominativi trasmessi;                                           
- trasmettere immediatamente il suddetto atto di conferimento o la              
certificazione attestante la carenza di professionalita' in organico            
al Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del             
personale per l'aggiornamento dei dati ai fini della corretta                   
gestione dell'elenco;                                                           
- comunicare la data di ultimazione dell'incarico al Servizio                   
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale per           
l'erogazione del relativo incentivo, compilando la scheda predisposta           
a tal fine.                                                                     
ALLEGATO B)                                                                     
In fase di prima istituzione dell'elenco i requisiti necessari per              
l'inserimento sono stati rilevati d'ufficio sulla base dei dati                 
risultanti dal fascicolo matricolare.                                           
B.1) In particolare il requisito richiesto dall'Allegato A) alla                
lettera d) e' stato rilevato d'ufficio con le seguenti modalita':               
- relativamente al personale appartenente alla categoria D, e' stato            
verificato l'inquadramento in uno dei profili professionali di cui              
alla lettera c1) e/o ai profili professionali, precedenti alla                  
ridefinizione  degli stessi, 7.2, 7.3, 7.7, 7.8, 8.3, 8.4, 8.7 e 8.8            
per un periodo di almeno sei mesi nell'anno solare in corso;                    
- relativamente al personale di qualifica dirigenziale, e' stata                
verificata l'attribuzione di incarico dirigenziale relativo a                   
strutture e/o compiti tecnici per almeno sei mesi nell'anno solare in           
corso.                                                                          
B.2) Per quanto riguarda i dati necessari ai fini della valutazione             
delle professionalita' richieste per l'effettuazione degli specifici            
incarichi di collaudo e quindi per il conferimento degli stessi, sono           
stati rilevati d'ufficio i seguenti elementi:                                   
- iscrizione al relativo Albo professionale, sulla base dei dati                
risultanti dal fascicolo matricolare;                                           
- conferimento di incarichi di collaudo da parte della Regione                  
Emilia-Romagna ai sensi della normativa di cui alla deliberazione               
consiliare 2480/89;                                                             
- svolgimento di attivita' tecnica quale compito d'istituto e piu'              
precisamente di attivita' di progettazione e/o attivita' di direzione           
lavori a seguito della quale siano stati liquidati gli incentivi                
previsti dalla normativa regionale applicativa dell'art. 18 della               
Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.                            
(segue allegato fotografato)                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina