REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2001, n. 2132

Approvazione dell'accordo-contratto integrativo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ospedali privati accreditati (fascia A) per la fornitura di prestazioni di alta specialita' - Anni 2001, 2002 e 2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2001 del 30 luglio 1996 con la quale e' stata recepita l'intesa            
sottoscritta in data 16 luglio 1996 dall'Assessore regionale alla               
Sanita' e dalle rappresentanze regionali della spedalita' privata               
(AIOP e ARIS) in materia di prestazioni cardiochirurgiche in CEC;               
- n. 1356 del 22 luglio 1997 con la quale si e' provveduto a recepire           
l'accordo di carattere generale avente durata poliennale,  da valere            
nei rapporti con il  Servizio sanitario regionale e le istituzioni              
sanitarie private, sottoscritto dall'Assessore regionale alla Sanita'           
e le rappresentanze regionali della spedalita' privata (AIOP ed ARIS)           
in data 20 maggio 1997 e con le integrazioni successivamente                    
intervenute in data 8 luglio 1997, stante la necessita' di                      
prefigurare per l'anno 1997 e seguenti, un quadro certo e condiviso             
di rapporti per quanto concerne l'assetto delle prestazioni                     
ospedaliere e di day-hospital erogate dalla rete ospedaliera privata;           
- n. 1600/98 con la quale, in relazione alle previsioni contenute               
nell'accordo di carattere generale sopracitato relativamente alle               
prestazioni di alta specialita', si e' provveduto a recepire                    
l'apposito accordo di  settore, sottoscritto in data 31/7/1998                  
dall'Assessore regionale alla Sanita', dall'AIOP regionale e dalle              
Case di  cura private Hesperia Hospital di Modena, Villa Maria                  
Cecilia di Cotignola, Villa Salus di Reggio Emilia e Villa Torri di             
Bologna, per la regolamentazione delle  prestazioni ospedaliere di              
alta specialita' nel periodo di proroga della fase transitoria e                
temporanea dell'accreditamento cosiddetto "automatico" e in ogni                
caso, per una durata non superiore ad un triennio a partire dall'1              
gennaio 1997;                                                                   
- n. 2439/99 con la quale si va all'individuazione precisa delle                
prestazioni, alla attribuzione alle strutture private e alla                    
definizione del tetto massimo di interventi, alla fissazione  dei               
budget per i  gruppi non CEC,  alla istituzione di una apposita                 
commissione per il monitoraggio dell'attivita' cardiochirurgica                 
relativa al gruppo 1;                                                           
- n. 2054 del 9 ottobre 2001 con la quale si e' provveduto ad                   
autorizzare l'Assessore alla Sanita' alla sigla dell'accordo di                 
carattere generale fra la Regione Emilia-Romagna e le rappresentanze            
regionali della spedalita' privata (AIOP ed ARIS) per il triennio               
2001-2003, la cui parte I contiene tutti gli aspetti regolamentari              
generali, validi per tutti gli ospedali privati associati alle                  
associazioni firmatarie compresi pertanto gli ospedali di alta                  
specialita', mentre demanda a specifico accordo integrativo i                   
contenuti di tipo prestazionale ed economico;                                   
considerato pertanto necessario addivenire ad un nuovo accordo che              
regolamenti la fornitura delle prestazioni in oggetto per gli anni              
2001, 2002 e 2003 in linea con l'accordo generale di cui al                     
precedente punto;                                                               
considerato che l'accordo-contratto integrativo allegato alla                   
presente deliberazione  quale parte integrante e sostanziale,                   
persegue l'obiettivo di favorire il processo di integrazione                    
negoziata e consensuale per il miglior utilizzo delle risorse                   
esistenti nel rispetto sia dei mezzi finanziari complessivamente                
disponibili, che delle previsioni  della pianificazione regionale               
applicabili ai soggetti pubblici e privati;                                     
ritenuto pertanto opportuno e conforme alla normativa esistente                 
approvare il testo allegato dell'accordo-contratto integrativo in               
materia di prestazioni di alta specialita';                                     
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento,            
ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41:           
- dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco              
Rossi, in merito alla sua legittimita';                                         
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri d.ssa Kyriakoula            
Petropulacos in merito alla sua regolarita' tecnica;                            
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'accordo-contratto integrativo, allegato alla                  
presente deliberazione quale parte sostanziale e integrante, per la             
regolamentazione dei rapporti  di fornitura di prestazioni                      
ospedaliere di alta specialita' per gli anni 2001, 2002 e 2003;                 
2) di dare mandato all'Assessore regionale alla Sanita' a                       
sottoscrivere l'accordo con i rappresentanti legali delle Case di               
cura private Villa Maria Cecilia di Cotignola, Villa Salus di Reggio            
Emilia, Hesperia Hospital di Modena e Villa Torri di  Bologna ed  il            
Presidente  dell'AIOP regionale;                                                
3) di ribadire che per gli ospedali privati di fascia A valgono le              
regolamentazioni generali definite nella parte I dell'accordo                   
generale tra Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS Emilia-Romagna per            
la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate              
dalla rete ospedaliera privata - triennio 2001-2003" approvato con              
deliberazione di questa Giunta n. 2054 del 9 ottobre 2001.                      
ALLEGATO                                                                        
Accordo-contratto integrativo - Regolamentazione dei rapporti tra               
Regione Emilia-Romagna/ospedali privati accreditati (fascia A) per la           
fornitura di prestazioni ospedaliere di alta specialita' anni 2001,             
2002, 2003                                                                      
Tra la Regione Emilia-Romagna, nella persona dell'Assessore regionale           
alla  Sanita' arch. Giovanni Bissoni e gli ospedali privati                     
accreditati Hesperia Hospital di Modena, Villa Maria Cecilia di                 
Cotignola (RA), Villa Salus di Reggio Emilia e Villa Torri di                   
Bologna, rappresentate dall'AIOP regionale nella persona del rag.               
Lorenzo Orta, di seguito chiamate anche solo "parti", e dai legali              
rappresentanti pro-tempore delle singole strutture.                             
Premesse                                                                        
A) Tra le parti si e' reso vigente nel triennio 98/2000 l'accordo               
sottoscritto in data  31  luglio 1998 e recepito dalla Giunta                   
regionale dell'Emilia-Romagna con delibera di Giunta regionale n.               
1600 del 15/9/1998, integrato e modificato dall'Accordo regionale del           
3 dicembre 1999, recepito con delibera di Giunta regionale n. 2439              
del 14/12/1999, di seguito, con riferimento ad entrambe, anche solo             
"accordo precedente", aventi ad oggetto le prestazioni di alta                  
specialita' in accreditamento erogabili dagli ospedali privati                  
accreditati di alta specialita' operanti in regione;                            
B) la presente intesa accoglie i risultati dei  lavori della                    
Commissione mista  prevista  dagli accordi precedenti;                          
C) anche al presente accordo di alta specialita' si applica quanto              
specificato nella parte I dell'accordo generale Regione                         
Emilia-Romagna e AIOP e ARIS, in quanto parte comune di                         
regolamentazione dei rapporti fra Regione Emilia-Romagna e ospedali             
privati.                                                                        
Tutto cio' premesso                                                             
si conviene                                                                     
- di considerare la presente intesa quale  atto conseguente al                  
sistema degli accordi con i produttori prefigurato dalla delibera di            
Giunta regionale n. 426 dell'1/3/2000;  in particolare trattandosi di           
funzioni a valenza regionale la  presente intesa si qualifica come              
accordo-contratto per le prestazioni alta specialita' valevole per              
tutti i produttori privati accreditati  della regione e per tutti i             
residenti della stessa;                                                         
- che la presente intesa ha durata triennale per la parte normativa             
ed annuale per la parte economica e che la stessa e' da considerarsi            
esaustiva dei rapporti di commissioning/fornitura per le prestazioni            
oggetto di accordo di seguito specificate ed erogate da strutture               
private di fascia A.                                                            
1) Tipologia delle prestazioni contrattate                                      
A partire dall'1/1/2001, le prestazioni oggetto del presente accordo            
sono quelle di seguito specificate e suddivise in 5 categorie                   
individuate secondo un ordine decrescente di rilievo ed importanza              
rispetto agli obiettivi della programmazione ospedaliera.                       
Con riferimento all'alta specialita', di cui  la cardiochirurgia e'             
parte, le relative prestazioni, tenuto conto delle necessita' della             
programmazione sanitaria regionale e delle specialita' esercitate               
dagli ospedali privati nell'ambito di quelle previste dal DM                    
29/1/1992, sono individuabili nelle seguenti 5 categorie:                       
Cardiologia medico-chirurgica e Malattie toraco vascolari                       
(con esclusione delle prestazioni pediatriche)                                  
1) DRG fondamentali: 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 483;                    
1 bis) DRG collaterali al primo gruppo di particolare rilievo: 112,             
124, 125;                                                                       
2) DRG: 005, 115, 116, 117, 118 pace maker,  478, 479 PTA, 315, 14,             
15, 130, 443, 131, ed altri della MDC 5;                                        
3) DRG collegati all'emergenza: 127, 140, 120, 121, 122, 123, 129;              
4)                                                                              
- 4.1 DRG collaterali al primo gruppo: 415, riabilitativi                       
(132,133,135,136, ed altri DRG della MDC 5 se dimessi da reparti                
codice disciplina 56), 418 e 440;                                               
- 4.2 DRG 119;                                                                  
- 4.3 Neurochirurgia (DRG chirurgici della MDC 1 con esclusione del             
DRG 006 decompressione del tunnel carpale, per il quale viene                   
stabilita una tariffa di day hospital scontata del 50%); vengono                
inclusi per corretta pertinenza i DRG 214 e 215.                                
Occasionalmente si potranno determinare anche altri DRG non                     
appartenenti alle MDC 1 e 5, diversi da quelli sopra elencati; in               
tale evenienza per poter procedere alle validazioni le SDO dovranno             
essere certificate dall'Assessorato come coerenti con le necessita'             
di ricovero presso le unita' operative accreditate di alta                      
specialita'.                                                                    
2) Budgets 1999 e 2000: revisione delle modalita' di applicazione               
delle penalizzazioni regionali                                                  
Poiche' la produzione effettiva registrata negli anni 1999 e 2000 per           
il primo gruppo (DRG fondamentali) ha superato il numero degli                  
interventi programmati (1948 per il 1999 e 2048  per il 2000), si               
conviene, riconoscendo  le conclusioni a cui e' giunta la Commissione           
di cui al punto 2.2) dell'Accordo 1998, vale a dire di un fabbisogno            
pari a 1098 interventi per milione di abitanti (equivalenti ad un               
tetto complessivo regionale di 4400 interventi) e tenuto conto del              
rilevante numero di interventi in emergenza eseguiti dalle strutture            
partecipanti alle intese, di procedere:                                         
- al pagamento integrale degli interventi effettuati all'interno dei            
tetti annui sopracitati per gli anni 1999 e 2000 (rispettivamente               
1948 e 2048);                                                                   
- al pagamento del 50% di quelli effettuati all'interno del tetto di            
2200 interventi (pari a 4400 interventi di cui il 50% attribuiti alle           
strutture private);                                                             
- con cio' riducendosi proporzionalmente, se del caso, il volume                
finanziario di fatturato ulteriore  per prestazioni erogate da ogni             
struttura privata, fino al rientro complessivo nell'importo                     
forfettariamente attribuibile a 2200 interventi del primo gruppo.               
Il budget 1999 e 2000 per prestazioni erogate all'interno dei quattro           
gruppi restanti, nella formulazione in vigore sulla base dell'accordo           
precedente (compresa la neurochirurgia) era fissato in Lire 20 mil.di           
per il 1999 e 21 mil.di per il 2000 complessivi. Tuttavia, anche                
sulla base delle considerazioni svolte al punto 6 dell'Accordo                  
generale per l'anno 2000, approvato con delibera di Giunta regionale            
n. 114 del 30/1/2001, si ritiene di poter pervenire ad un diverso               
meccanismo  di applicazione delle penalita' conseguenti  al                     
superamento dei singoli budgets di settore per l'anno 1999 ed al                
riconoscimento del maggior fatturato espresso dalle singole strutture           
nei gruppi da 1 bis a 4.3 nella misura del 50%; per quanto concerne             
l'anno 2000 si ribadisce la validita' di quanto previsto in corso               
d'anno con il riconoscimento di alcuni spostamenti di DRG dai gruppi            
1 e 4.1, al gr. 1 bis e dell'incremento autorizzato per il recupero             
di mobilita', ed al contempo si conviene di rendere operante la                 
stessa clausola di compensazione tra gruppi, cosi' come indicata al             
penultimo punto della tabella sui criteri di abbattimento in calce              
all'Allegato 5  all'Accordo 1999 sull'alta  specialita', gia'                   
prevista  ed applicata per l'anno 1999.                                         
L'applicazione degli abbattimenti previsti al presente paragrafo,               
relativamente al 1999 ed al 2000, varra' inoltre, come gia' previsto            
per l'anno 1998, quale sanatoria per l'eventuale contenzioso in atto            
tra gli ospedali privati e le Aziende Unita' sanitarie locali della             
regione Emilia-Romagna anche per contestazioni sui singoli ricoveri.            
La verifica della produzione rapportata agli standards ritenuti                 
necessari per soddisfare le esigenze  dei cittadini della regione,              
svolta dall'Agenzia sanitaria, determina, tenuto conto dei criteri              
concordati al presente paragrafo, lo schema indicativo dei pagamenti            
per gli anni 1999 e 2000 (Allegati 1 e 2) che sara' sottoposto al               
vaglio della Commissione paritetica prevista dall'accordo generale              
per le  necessarie verifiche e la messa a punto delle modalita'                 
applicative.                                                                    
3) Valutazione dei fabbisogni                                                   
L'apposita Commissione ha proceduto, nell'anno 2000, alla                       
ridefinizione dei fabbisogni. L'analisi dei consumi pone la Regione             
Emilia-Romagna ai piu' alti tassi di utilizzo fra i vari paesi                  
europei e tali livelli sono concordemente considerati adeguati a                
soddisfare l'effettivo fabbisogno della popolazione residente.                  
Pertanto, a fronte di tale considerazione, si prevede di non                    
procedere alla definizione annuale dei fabbisogni, ma di assumere               
quelli attualmente definiti come stabili nel medio periodo, fatto               
salvo l'emergere di nuove indicazioni e/o la diffusione di nuove                
tecnologie.                                                                     
Pertanto si definisce il fabbisogno come attestato, per il gruppo 1 -           
drg fondamentali, al numero di 4.400 interventi annui complessivi               
prevedendo per le procedure di  emodinamica diagnostica ed                      
interventiva un incremento del 10% rispetto al 2000. Tale fabbisogno            
risulta coperto dalle strutture, pubbliche e private, attualmente               
operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna.                           
4) Accreditamento - Fascia - Tariffe                                            
Gli ospedali privati di alta specialita' della regione                          
Emilia-Romagna, accreditati sulla base del protocollo di                        
accreditamento volontario (protocollo d'intesa del 16/7/1996 recepito           
con delibera di Giunta regionale 2001/96), saranno coinvolte, stante            
la loro funzionalita' alla copertura del fabbisogno di cui al punto             
precedente, a partire dall'1/1/2002, nell'avvio del percorso di                 
accreditamento istituzionale, cosi' come previsto dal DLgs 502/92 e             
successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle  indicazioni             
regionali.                                                                      
Gli ospedali privati di alta specialita' sono equiparati agli                   
stabilimenti ospedalieri di fascia A (vedasi per l'anno 1999 la                 
delibera di Giunta regionale 732/99 e per l'anno 2000 la delibera di            
Giunta regionale 319/00), con relativa applicazione tariffaria.                 
In relazione all'entita' dei volumi contrattati, alla complessiva               
compatibilita' economica che scaturisce dal presente accordo,                   
l'assetto tariffario negoziato per i cittadini dell'Emilia-Romagna,             
con riferimento alle sole prestazioni di  alta specialita'                      
riconducibili al precedente punto 1), e' fissato per gli anni 2001,             
2002 e 2003 come di seguito:                                                    
- per il gruppo 1 in un valore pari a Lire 4.900.000 per punto DRG;             
- per i gruppi da 1 bis a 4.3 in Lire 5.150.000 a punto DRG per le              
prestazioni remunerate a caso trattato e nelle tariffe MDC specifiche           
di cui all. 6 della DGR valevole per le tariffe a partire                       
dall'1/1/2001.                                                                  
La tariffa per punto del gruppo 1 potra' essere rivista sulla base              
dell'analisi e dell'andamento dei costi di produzione.                          
5) Fornitura prestazioni triennio 2001/2003: I gruppo                           
Con riferimento al triennio 2001/2003, il tetto per interventi del              
primo gruppo viene fissato in 2200, vale a dire al 50% del fabbisogno           
definito, comprensivo dell'attivita' in elezione e in emergenza,                
fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6 in merito al                  
recupero della mobilita' passiva extra regionale, ed eventuali                  
ulteriori interventi preventivamente richiesti dal committente                  
regionale anche in riferimento al monitoraggio delle liste di attesa.           
Relativamente al gruppo DRG fondamentali, le strutture private                  
accreditate ribadiscono il proprio impegno ad una programmazione                
della propria attivita', come indicata nell'Accordo precedente e nel            
presente accordo, nel rispetto dei seguenti parametri generali:                 
- orientamento all'ambito territoriale come gia' delineato per la               
risposta all'emergenza (bacini di  utenza proporzionati quindi alla             
popolazione di tali ambiti);                                                    
- livelli di attivita' accreditati a  ciascuna struttura dalla                  
Commissione Regione Emilia-Romagna in rapporto ai requisiti                     
posseduti;                                                                      
- capacita' produttiva dimostrata da ogni struttura con l'attivita'             
storica svolta.                                                                 
In funzione di quanto sopra detto, nell'ambito dei volumi complessivi           
sopra definiti, e verificatane la congruenza rispetto all'incidenza             
attesa (1.100 interventi/milione di residenti), si da' atto della               
proposta distributiva formulata dall'AIOP e dagli ospedali privati              
accreditati:                                                                    
- Hesperia Hospital  casi   676                                                 
- Salus  casi   440                                                             
- Villa Maria Cecilia  casi   817                                               
- Villa Torri  casi   267                                                       
Totale  casi 2.200                                                              
Tale programmazione determinera' i tagli individuali in funzione del            
superamento del plafond complessivo.                                            
Qualora la produzione dell'intero comparto pubblico-privato, per una            
valutazione in corso d'anno,  non raggiunga i limiti considerati                
dalla programmazione delle necessita' del territorio regionale, le              
strutture aderenti al presente accordo potranno svolgere parte                  
dell'attivita' complessiva, in esubero rispetto al limite di budget             
(2200 casi) ma comunque sempre entro il  limite complessivo (compreso           
il pubblico: 4400 casi).                                                        
La ripartizione dei casi eventualmente non prodotti dal comparto                
pubblico a copertura dei casi prodotti in esubero dal privato verra'            
effettuata in parti uguali tra le quattro strutture.                            
6) Fornitura prestazioni triennio 2001/2003: gr. da 1 bis a 4.3                 
Sempre per il triennio 2001/2003, con riferimento ai quattro gruppi             
restanti, nella formulazione modificata al punto 1 della presente               
intesa, il budget, con abbattimento proporzionale delle tariffe in              
caso di superamento, in guisa tale da permettere il rientro della               
spesa in detto limite prefissato per ogni comparto (tariffa                     
variabile), e' cosi' determinato:                                               
triennio 2001/2003  Lire  Euro                                                  
per il gruppo 1 bis  13.600.000.000   7.023.814                                 
per i gruppi 2 e 3   4.100.000.000   2.117.473                                  
per il gruppo 4                                                                 
4.1.: altri DRG                                                                 
    (sub-budget dedicato)   3.200.000.000   1.652.662                           
4.2.: DRG 119                                                                   
    (sub-budget dedicato)     500.000.000     258.228                           
4.3. e Neurochirurgia                                                           
    (sub-budget dedicato)   1.500.000.000      774.685                          
Totale  22.900.000.000  11.826.863                                              
Si precisa inoltre quanto segue:                                                
- la neurochirurgia e' stata incrementata di 500 milioni rispetto               
alla precedente intesa, nella previsione di incrementare l'attivita'            
correlata agli interventi di ernia discale, attivita' per la quale              
sono rilevabili lunghe liste di attesa;                                         
- essendo i sub-budget di cui sopra invalicabili, gli abbattimenti in           
caso di superamento, dovranno avvenire in maniera proporzionale ai              
limiti  individuali calcolati sulla base della media dei fatturati              
1997 e 1998 delle strutture (per V. Torri si tiene conto,  come                 
concordato nella precedente intesa, di un fatturato presunto)                   
rispetto ai budget affidati a ciascun gruppo di attivita', secondo i            
criteri riportati nella tabella allegata al presente accordo                    
(Allegato 4);                                                                   
- essendo detti sub-budget classificati in  ordine decrescente di               
rilevanza, eventuali  sottoutilizzi potranno alimentare,                        
antecedentemente al calcolo delle penalita' di cui al punto                     
precedente, dal basso verso l'alto i sub-budget superiori, ad                   
esclusione del 4.2., fino al gruppo 1 bis; in senso inverso                     
(dall'alto verso il basso, sempre con esclusione del 4.2) il travaso            
di risorse tra comparti non utilizzati potra' avvenire, sempre dall'1           
bis in poi, con un limite massimo del 7% (ex: il gruppo 2 e 3,                  
ipotizzato pari a 5 mil.di e non utilizzato per 400 milioni, potra'             
alimentare il 4.1, o se incapiente, il 4.3 per non piu' di 350                  
mil.ni, pari al 7% di 5 mil.di);                                                
- all'interno dei DRGs 110 e 111 sono inevitabilmente ricompresi in             
forza dei codici di codifica delle diagnosi e delle procedure                   
adottati, anche interventi che riguardano patologie dell'aorta                  
addominale e procedure di impianto del contropulsatore (in assenza di           
procedura  cardiochirurgia e/o  assistenza ventricolare, ecc.). Al              
fine di evidenziare nel gr. 1 DRG fondamentali solo gli interventi              
prettamente cardiochirurgici che riguardano l'aorta ascendente,                 
l'arco aortico e/o l'aorta toracica si propone  di passare i DRG 110            
e 111 negli altri gruppi da 1 bis a 4.1 ricomprendendoli sempre                 
all'interno dei sub-budgets assegnati. Saranno invece sempre                    
mantenuti nel gr. 1 fondamentali i DRGs 110 e 111 con codici                    
diagnosi: 441.01 - 441.03 - 441.1 - 441.2 - 441.6 - 441.7, con gli              
idonei codici di procedura. I DRG 110 e 111, non contraddistinti                
dalle predette diagnosi,  potranno pertanto, in sede di consuntivo,             
essere classificati dalle singole strutture indifferentemente tra               
quelli del gr. 1 o tra quelli di uno degli altri gruppi dall'1 bis al           
4.1, restando invariati i limiti assegnati ad ogni sub-budget. Si               
applica inoltre quanto stabilito al punto 2 della lettera                       
dell'Assessorato regionale alla Sanita' del 31/7/2000, prot. n.                 
30991/OSP.                                                                      
Posto che nella delibera di Giunta regionale 319/00 sono previsti               
effetti tariffari per alcune tipologie di DRG (ricoveri ripetuti, 27            
DRG, ecc.), le parti concordano che debbono essere esclusi dagli                
abbattimenti i DRG ricompresi nei gr. 2 e 3 (DRG collegati                      
all'emergenza) in quanto il previsto obiettivo di riduzione della               
produzione risulta assolto dalla presenza, nel presente accordo, dei            
tetti di cui sopra.                                                             
7) Recupero mobilita' extraregionale                                            
Sia il tetto di cui al punto 6, sia i budget di cui al punto 7, ogni            
sub-budget separatamente, sono incrementati in ogni anno del                    
triennio, per un importo pari ad una quota del recupero di mobilita'            
passiva extra-regionale.                                                        
Poiche' non e' materialmente possibile calcolare quanta parte                   
dell'eventuale recupero sia da addossare al settore privato o                   
pubblico, si stabilisce che al privato sia forfettariamente                     
attribuita una quota dell'eventuale recupero  finanziario,                      
registratosi rispetto all'anno precedente, pari alla percentuale di             
attivita' svolta dalle strutture sanitarie private, misurata come               
numero di ricoveri, a favore di cittadini residenti in Emilia-Romagna           
sul totale delle attivita' svolte a carico del Servizio sanitario               
nazionale dal complesso delle strutture regionali, pubbliche e                  
private, che forniscono le prestazioni oggetto del presente accordo.            
8) Incompatibilita'                                                             
Si applica tutto quanto previsto dall'Accordo generale tra la Regione           
Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS al punto A.6).                                 
9) Liste di attesa                                                              
Le parti si impegnano inoltre a continuare l'opera  di monitoraggio             
delle liste d'attesa per ricoveri di cardiochirurgia coordinato                 
centralmente dall'Agenzia sanitaria regionale. La documentazione                
clinica ed i dati forniti da ciascuna struttura, nel rispetto delle             
indicazioni fornite dalla Agenzia sanitaria regionale, dovra'                   
pertanto essere adeguatamente esaustiva in modo da consentire la                
valutazione dei tempi di attesa e la valutazione della appropriatezza           
clinica degli interventi erogati e degli esiti clinici raggiunti, in            
accordo con le indicazioni di cui al programma di accreditamento                
istituzionale della Regione Emilia-Romagna.                                     
10) Controlli e tempistica dei controlli                                        
Vale quanto previsto dall'Accordo generale tra la Regione                       
Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS al punto A.4.2)  e A.4.3).                     
Allegati:                                                                       
1) schema dei pagamenti anno 1999 - riduzione concordata;                       
2) schema dei pagamenti anno 2000 - riduzione concordata;                       
3) relazione della commissione di cui al punto 2.2 dell'Accordo AIOP            
- REGIONE del 31/7/1998 (delibera di Giunta regionale 1600/98);                 
4) schema di funzionamento dei limiti di budget nei gruppi da 1bis a            
4.3.                                                                            
Bologna,                                                                        
L'ASSESSORE ALLA SANITA'  L'AIOP REGIONALE                                      
Giovanni Bissoni  Lorenzo Orta                                                  
e per gli ospedali privati accreditati:                                         
Hesperia Hospital  Villa Maria Cecilia                                          
Salus  Villa Torri                                                              
(segue allegato fotografato)                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina