DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2001, n. 2132
Approvazione dell'accordo-contratto integrativo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ospedali privati accreditati (fascia A) per la fornitura di prestazioni di alta specialita' - Anni 2001, 2002 e 2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2001 del 30 luglio 1996 con la quale e' stata recepita l'intesa
sottoscritta in data 16 luglio 1996 dall'Assessore regionale alla
Sanita' e dalle rappresentanze regionali della spedalita' privata
(AIOP e ARIS) in materia di prestazioni cardiochirurgiche in CEC;
- n. 1356 del 22 luglio 1997 con la quale si e' provveduto a recepire
l'accordo di carattere generale avente durata poliennale, da valere
nei rapporti con il Servizio sanitario regionale e le istituzioni
sanitarie private, sottoscritto dall'Assessore regionale alla Sanita'
e le rappresentanze regionali della spedalita' privata (AIOP ed ARIS)
in data 20 maggio 1997 e con le integrazioni successivamente
intervenute in data 8 luglio 1997, stante la necessita' di
prefigurare per l'anno 1997 e seguenti, un quadro certo e condiviso
di rapporti per quanto concerne l'assetto delle prestazioni
ospedaliere e di day-hospital erogate dalla rete ospedaliera privata;
- n. 1600/98 con la quale, in relazione alle previsioni contenute
nell'accordo di carattere generale sopracitato relativamente alle
prestazioni di alta specialita', si e' provveduto a recepire
l'apposito accordo di settore, sottoscritto in data 31/7/1998
dall'Assessore regionale alla Sanita', dall'AIOP regionale e dalle
Case di cura private Hesperia Hospital di Modena, Villa Maria
Cecilia di Cotignola, Villa Salus di Reggio Emilia e Villa Torri di
Bologna, per la regolamentazione delle prestazioni ospedaliere di
alta specialita' nel periodo di proroga della fase transitoria e
temporanea dell'accreditamento cosiddetto "automatico" e in ogni
caso, per una durata non superiore ad un triennio a partire dall'1
gennaio 1997;
- n. 2439/99 con la quale si va all'individuazione precisa delle
prestazioni, alla attribuzione alle strutture private e alla
definizione del tetto massimo di interventi, alla fissazione dei
budget per i gruppi non CEC, alla istituzione di una apposita
commissione per il monitoraggio dell'attivita' cardiochirurgica
relativa al gruppo 1;
- n. 2054 del 9 ottobre 2001 con la quale si e' provveduto ad
autorizzare l'Assessore alla Sanita' alla sigla dell'accordo di
carattere generale fra la Regione Emilia-Romagna e le rappresentanze
regionali della spedalita' privata (AIOP ed ARIS) per il triennio
2001-2003, la cui parte I contiene tutti gli aspetti regolamentari
generali, validi per tutti gli ospedali privati associati alle
associazioni firmatarie compresi pertanto gli ospedali di alta
specialita', mentre demanda a specifico accordo integrativo i
contenuti di tipo prestazionale ed economico;
considerato pertanto necessario addivenire ad un nuovo accordo che
regolamenti la fornitura delle prestazioni in oggetto per gli anni
2001, 2002 e 2003 in linea con l'accordo generale di cui al
precedente punto;
considerato che l'accordo-contratto integrativo allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
persegue l'obiettivo di favorire il processo di integrazione
negoziata e consensuale per il miglior utilizzo delle risorse
esistenti nel rispetto sia dei mezzi finanziari complessivamente
disponibili, che delle previsioni della pianificazione regionale
applicabili ai soggetti pubblici e privati;
ritenuto pertanto opportuno e conforme alla normativa esistente
approvare il testo allegato dell'accordo-contratto integrativo in
materia di prestazioni di alta specialita';
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41:
- dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco
Rossi, in merito alla sua legittimita';
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri d.ssa Kyriakoula
Petropulacos in merito alla sua regolarita' tecnica;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'accordo-contratto integrativo, allegato alla
presente deliberazione quale parte sostanziale e integrante, per la
regolamentazione dei rapporti di fornitura di prestazioni
ospedaliere di alta specialita' per gli anni 2001, 2002 e 2003;
2) di dare mandato all'Assessore regionale alla Sanita' a
sottoscrivere l'accordo con i rappresentanti legali delle Case di
cura private Villa Maria Cecilia di Cotignola, Villa Salus di Reggio
Emilia, Hesperia Hospital di Modena e Villa Torri di Bologna ed il
Presidente dell'AIOP regionale;
3) di ribadire che per gli ospedali privati di fascia A valgono le
regolamentazioni generali definite nella parte I dell'accordo
generale tra Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS Emilia-Romagna per
la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate
dalla rete ospedaliera privata - triennio 2001-2003" approvato con
deliberazione di questa Giunta n. 2054 del 9 ottobre 2001.
ALLEGATO
Accordo-contratto integrativo - Regolamentazione dei rapporti tra
Regione Emilia-Romagna/ospedali privati accreditati (fascia A) per la
fornitura di prestazioni ospedaliere di alta specialita' anni 2001,
2002, 2003
Tra la Regione Emilia-Romagna, nella persona dell'Assessore regionale
alla Sanita' arch. Giovanni Bissoni e gli ospedali privati
accreditati Hesperia Hospital di Modena, Villa Maria Cecilia di
Cotignola (RA), Villa Salus di Reggio Emilia e Villa Torri di
Bologna, rappresentate dall'AIOP regionale nella persona del rag.
Lorenzo Orta, di seguito chiamate anche solo "parti", e dai legali
rappresentanti pro-tempore delle singole strutture.
Premesse
A) Tra le parti si e' reso vigente nel triennio 98/2000 l'accordo
sottoscritto in data 31 luglio 1998 e recepito dalla Giunta
regionale dell'Emilia-Romagna con delibera di Giunta regionale n.
1600 del 15/9/1998, integrato e modificato dall'Accordo regionale del
3 dicembre 1999, recepito con delibera di Giunta regionale n. 2439
del 14/12/1999, di seguito, con riferimento ad entrambe, anche solo
"accordo precedente", aventi ad oggetto le prestazioni di alta
specialita' in accreditamento erogabili dagli ospedali privati
accreditati di alta specialita' operanti in regione;
B) la presente intesa accoglie i risultati dei lavori della
Commissione mista prevista dagli accordi precedenti;
C) anche al presente accordo di alta specialita' si applica quanto
specificato nella parte I dell'accordo generale Regione
Emilia-Romagna e AIOP e ARIS, in quanto parte comune di
regolamentazione dei rapporti fra Regione Emilia-Romagna e ospedali
privati.
Tutto cio' premesso
si conviene
- di considerare la presente intesa quale atto conseguente al
sistema degli accordi con i produttori prefigurato dalla delibera di
Giunta regionale n. 426 dell'1/3/2000; in particolare trattandosi di
funzioni a valenza regionale la presente intesa si qualifica come
accordo-contratto per le prestazioni alta specialita' valevole per
tutti i produttori privati accreditati della regione e per tutti i
residenti della stessa;
- che la presente intesa ha durata triennale per la parte normativa
ed annuale per la parte economica e che la stessa e' da considerarsi
esaustiva dei rapporti di commissioning/fornitura per le prestazioni
oggetto di accordo di seguito specificate ed erogate da strutture
private di fascia A.
1) Tipologia delle prestazioni contrattate
A partire dall'1/1/2001, le prestazioni oggetto del presente accordo
sono quelle di seguito specificate e suddivise in 5 categorie
individuate secondo un ordine decrescente di rilievo ed importanza
rispetto agli obiettivi della programmazione ospedaliera.
Con riferimento all'alta specialita', di cui la cardiochirurgia e'
parte, le relative prestazioni, tenuto conto delle necessita' della
programmazione sanitaria regionale e delle specialita' esercitate
dagli ospedali privati nell'ambito di quelle previste dal DM
29/1/1992, sono individuabili nelle seguenti 5 categorie:
Cardiologia medico-chirurgica e Malattie toraco vascolari
(con esclusione delle prestazioni pediatriche)
1) DRG fondamentali: 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 483;
1 bis) DRG collaterali al primo gruppo di particolare rilievo: 112,
124, 125;
2) DRG: 005, 115, 116, 117, 118 pace maker, 478, 479 PTA, 315, 14,
15, 130, 443, 131, ed altri della MDC 5;
3) DRG collegati all'emergenza: 127, 140, 120, 121, 122, 123, 129;
4)
- 4.1 DRG collaterali al primo gruppo: 415, riabilitativi
(132,133,135,136, ed altri DRG della MDC 5 se dimessi da reparti
codice disciplina 56), 418 e 440;
- 4.2 DRG 119;
- 4.3 Neurochirurgia (DRG chirurgici della MDC 1 con esclusione del
DRG 006 decompressione del tunnel carpale, per il quale viene
stabilita una tariffa di day hospital scontata del 50%); vengono
inclusi per corretta pertinenza i DRG 214 e 215.
Occasionalmente si potranno determinare anche altri DRG non
appartenenti alle MDC 1 e 5, diversi da quelli sopra elencati; in
tale evenienza per poter procedere alle validazioni le SDO dovranno
essere certificate dall'Assessorato come coerenti con le necessita'
di ricovero presso le unita' operative accreditate di alta
specialita'.
2) Budgets 1999 e 2000: revisione delle modalita' di applicazione
delle penalizzazioni regionali
Poiche' la produzione effettiva registrata negli anni 1999 e 2000 per
il primo gruppo (DRG fondamentali) ha superato il numero degli
interventi programmati (1948 per il 1999 e 2048 per il 2000), si
conviene, riconoscendo le conclusioni a cui e' giunta la Commissione
di cui al punto 2.2) dell'Accordo 1998, vale a dire di un fabbisogno
pari a 1098 interventi per milione di abitanti (equivalenti ad un
tetto complessivo regionale di 4400 interventi) e tenuto conto del
rilevante numero di interventi in emergenza eseguiti dalle strutture
partecipanti alle intese, di procedere:
- al pagamento integrale degli interventi effettuati all'interno dei
tetti annui sopracitati per gli anni 1999 e 2000 (rispettivamente
1948 e 2048);
- al pagamento del 50% di quelli effettuati all'interno del tetto di
2200 interventi (pari a 4400 interventi di cui il 50% attribuiti alle
strutture private);
- con cio' riducendosi proporzionalmente, se del caso, il volume
finanziario di fatturato ulteriore per prestazioni erogate da ogni
struttura privata, fino al rientro complessivo nell'importo
forfettariamente attribuibile a 2200 interventi del primo gruppo.
Il budget 1999 e 2000 per prestazioni erogate all'interno dei quattro
gruppi restanti, nella formulazione in vigore sulla base dell'accordo
precedente (compresa la neurochirurgia) era fissato in Lire 20 mil.di
per il 1999 e 21 mil.di per il 2000 complessivi. Tuttavia, anche
sulla base delle considerazioni svolte al punto 6 dell'Accordo
generale per l'anno 2000, approvato con delibera di Giunta regionale
n. 114 del 30/1/2001, si ritiene di poter pervenire ad un diverso
meccanismo di applicazione delle penalita' conseguenti al
superamento dei singoli budgets di settore per l'anno 1999 ed al
riconoscimento del maggior fatturato espresso dalle singole strutture
nei gruppi da 1 bis a 4.3 nella misura del 50%; per quanto concerne
l'anno 2000 si ribadisce la validita' di quanto previsto in corso
d'anno con il riconoscimento di alcuni spostamenti di DRG dai gruppi
1 e 4.1, al gr. 1 bis e dell'incremento autorizzato per il recupero
di mobilita', ed al contempo si conviene di rendere operante la
stessa clausola di compensazione tra gruppi, cosi' come indicata al
penultimo punto della tabella sui criteri di abbattimento in calce
all'Allegato 5 all'Accordo 1999 sull'alta specialita', gia'
prevista ed applicata per l'anno 1999.
L'applicazione degli abbattimenti previsti al presente paragrafo,
relativamente al 1999 ed al 2000, varra' inoltre, come gia' previsto
per l'anno 1998, quale sanatoria per l'eventuale contenzioso in atto
tra gli ospedali privati e le Aziende Unita' sanitarie locali della
regione Emilia-Romagna anche per contestazioni sui singoli ricoveri.
La verifica della produzione rapportata agli standards ritenuti
necessari per soddisfare le esigenze dei cittadini della regione,
svolta dall'Agenzia sanitaria, determina, tenuto conto dei criteri
concordati al presente paragrafo, lo schema indicativo dei pagamenti
per gli anni 1999 e 2000 (Allegati 1 e 2) che sara' sottoposto al
vaglio della Commissione paritetica prevista dall'accordo generale
per le necessarie verifiche e la messa a punto delle modalita'
applicative.
3) Valutazione dei fabbisogni
L'apposita Commissione ha proceduto, nell'anno 2000, alla
ridefinizione dei fabbisogni. L'analisi dei consumi pone la Regione
Emilia-Romagna ai piu' alti tassi di utilizzo fra i vari paesi
europei e tali livelli sono concordemente considerati adeguati a
soddisfare l'effettivo fabbisogno della popolazione residente.
Pertanto, a fronte di tale considerazione, si prevede di non
procedere alla definizione annuale dei fabbisogni, ma di assumere
quelli attualmente definiti come stabili nel medio periodo, fatto
salvo l'emergere di nuove indicazioni e/o la diffusione di nuove
tecnologie.
Pertanto si definisce il fabbisogno come attestato, per il gruppo 1 -
drg fondamentali, al numero di 4.400 interventi annui complessivi
prevedendo per le procedure di emodinamica diagnostica ed
interventiva un incremento del 10% rispetto al 2000. Tale fabbisogno
risulta coperto dalle strutture, pubbliche e private, attualmente
operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna.
4) Accreditamento - Fascia - Tariffe
Gli ospedali privati di alta specialita' della regione
Emilia-Romagna, accreditati sulla base del protocollo di
accreditamento volontario (protocollo d'intesa del 16/7/1996 recepito
con delibera di Giunta regionale 2001/96), saranno coinvolte, stante
la loro funzionalita' alla copertura del fabbisogno di cui al punto
precedente, a partire dall'1/1/2002, nell'avvio del percorso di
accreditamento istituzionale, cosi' come previsto dal DLgs 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle indicazioni
regionali.
Gli ospedali privati di alta specialita' sono equiparati agli
stabilimenti ospedalieri di fascia A (vedasi per l'anno 1999 la
delibera di Giunta regionale 732/99 e per l'anno 2000 la delibera di
Giunta regionale 319/00), con relativa applicazione tariffaria.
In relazione all'entita' dei volumi contrattati, alla complessiva
compatibilita' economica che scaturisce dal presente accordo,
l'assetto tariffario negoziato per i cittadini dell'Emilia-Romagna,
con riferimento alle sole prestazioni di alta specialita'
riconducibili al precedente punto 1), e' fissato per gli anni 2001,
2002 e 2003 come di seguito:
- per il gruppo 1 in un valore pari a Lire 4.900.000 per punto DRG;
- per i gruppi da 1 bis a 4.3 in Lire 5.150.000 a punto DRG per le
prestazioni remunerate a caso trattato e nelle tariffe MDC specifiche
di cui all. 6 della DGR valevole per le tariffe a partire
dall'1/1/2001.
La tariffa per punto del gruppo 1 potra' essere rivista sulla base
dell'analisi e dell'andamento dei costi di produzione.
5) Fornitura prestazioni triennio 2001/2003: I gruppo
Con riferimento al triennio 2001/2003, il tetto per interventi del
primo gruppo viene fissato in 2200, vale a dire al 50% del fabbisogno
definito, comprensivo dell'attivita' in elezione e in emergenza,
fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6 in merito al
recupero della mobilita' passiva extra regionale, ed eventuali
ulteriori interventi preventivamente richiesti dal committente
regionale anche in riferimento al monitoraggio delle liste di attesa.
Relativamente al gruppo DRG fondamentali, le strutture private
accreditate ribadiscono il proprio impegno ad una programmazione
della propria attivita', come indicata nell'Accordo precedente e nel
presente accordo, nel rispetto dei seguenti parametri generali:
- orientamento all'ambito territoriale come gia' delineato per la
risposta all'emergenza (bacini di utenza proporzionati quindi alla
popolazione di tali ambiti);
- livelli di attivita' accreditati a ciascuna struttura dalla
Commissione Regione Emilia-Romagna in rapporto ai requisiti
posseduti;
- capacita' produttiva dimostrata da ogni struttura con l'attivita'
storica svolta.
In funzione di quanto sopra detto, nell'ambito dei volumi complessivi
sopra definiti, e verificatane la congruenza rispetto all'incidenza
attesa (1.100 interventi/milione di residenti), si da' atto della
proposta distributiva formulata dall'AIOP e dagli ospedali privati
accreditati:
- Hesperia Hospital casi 676
- Salus casi 440
- Villa Maria Cecilia casi 817
- Villa Torri casi 267
Totale casi 2.200
Tale programmazione determinera' i tagli individuali in funzione del
superamento del plafond complessivo.
Qualora la produzione dell'intero comparto pubblico-privato, per una
valutazione in corso d'anno, non raggiunga i limiti considerati
dalla programmazione delle necessita' del territorio regionale, le
strutture aderenti al presente accordo potranno svolgere parte
dell'attivita' complessiva, in esubero rispetto al limite di budget
(2200 casi) ma comunque sempre entro il limite complessivo (compreso
il pubblico: 4400 casi).
La ripartizione dei casi eventualmente non prodotti dal comparto
pubblico a copertura dei casi prodotti in esubero dal privato verra'
effettuata in parti uguali tra le quattro strutture.
6) Fornitura prestazioni triennio 2001/2003: gr. da 1 bis a 4.3
Sempre per il triennio 2001/2003, con riferimento ai quattro gruppi
restanti, nella formulazione modificata al punto 1 della presente
intesa, il budget, con abbattimento proporzionale delle tariffe in
caso di superamento, in guisa tale da permettere il rientro della
spesa in detto limite prefissato per ogni comparto (tariffa
variabile), e' cosi' determinato:
triennio 2001/2003 Lire Euro
per il gruppo 1 bis 13.600.000.000 7.023.814
per i gruppi 2 e 3 4.100.000.000 2.117.473
per il gruppo 4
4.1.: altri DRG
(sub-budget dedicato) 3.200.000.000 1.652.662
4.2.: DRG 119
(sub-budget dedicato) 500.000.000 258.228
4.3. e Neurochirurgia
(sub-budget dedicato) 1.500.000.000 774.685
Totale 22.900.000.000 11.826.863
Si precisa inoltre quanto segue:
- la neurochirurgia e' stata incrementata di 500 milioni rispetto
alla precedente intesa, nella previsione di incrementare l'attivita'
correlata agli interventi di ernia discale, attivita' per la quale
sono rilevabili lunghe liste di attesa;
- essendo i sub-budget di cui sopra invalicabili, gli abbattimenti in
caso di superamento, dovranno avvenire in maniera proporzionale ai
limiti individuali calcolati sulla base della media dei fatturati
1997 e 1998 delle strutture (per V. Torri si tiene conto, come
concordato nella precedente intesa, di un fatturato presunto)
rispetto ai budget affidati a ciascun gruppo di attivita', secondo i
criteri riportati nella tabella allegata al presente accordo
(Allegato 4);
- essendo detti sub-budget classificati in ordine decrescente di
rilevanza, eventuali sottoutilizzi potranno alimentare,
antecedentemente al calcolo delle penalita' di cui al punto
precedente, dal basso verso l'alto i sub-budget superiori, ad
esclusione del 4.2., fino al gruppo 1 bis; in senso inverso
(dall'alto verso il basso, sempre con esclusione del 4.2) il travaso
di risorse tra comparti non utilizzati potra' avvenire, sempre dall'1
bis in poi, con un limite massimo del 7% (ex: il gruppo 2 e 3,
ipotizzato pari a 5 mil.di e non utilizzato per 400 milioni, potra'
alimentare il 4.1, o se incapiente, il 4.3 per non piu' di 350
mil.ni, pari al 7% di 5 mil.di);
- all'interno dei DRGs 110 e 111 sono inevitabilmente ricompresi in
forza dei codici di codifica delle diagnosi e delle procedure
adottati, anche interventi che riguardano patologie dell'aorta
addominale e procedure di impianto del contropulsatore (in assenza di
procedura cardiochirurgia e/o assistenza ventricolare, ecc.). Al
fine di evidenziare nel gr. 1 DRG fondamentali solo gli interventi
prettamente cardiochirurgici che riguardano l'aorta ascendente,
l'arco aortico e/o l'aorta toracica si propone di passare i DRG 110
e 111 negli altri gruppi da 1 bis a 4.1 ricomprendendoli sempre
all'interno dei sub-budgets assegnati. Saranno invece sempre
mantenuti nel gr. 1 fondamentali i DRGs 110 e 111 con codici
diagnosi: 441.01 - 441.03 - 441.1 - 441.2 - 441.6 - 441.7, con gli
idonei codici di procedura. I DRG 110 e 111, non contraddistinti
dalle predette diagnosi, potranno pertanto, in sede di consuntivo,
essere classificati dalle singole strutture indifferentemente tra
quelli del gr. 1 o tra quelli di uno degli altri gruppi dall'1 bis al
4.1, restando invariati i limiti assegnati ad ogni sub-budget. Si
applica inoltre quanto stabilito al punto 2 della lettera
dell'Assessorato regionale alla Sanita' del 31/7/2000, prot. n.
30991/OSP.
Posto che nella delibera di Giunta regionale 319/00 sono previsti
effetti tariffari per alcune tipologie di DRG (ricoveri ripetuti, 27
DRG, ecc.), le parti concordano che debbono essere esclusi dagli
abbattimenti i DRG ricompresi nei gr. 2 e 3 (DRG collegati
all'emergenza) in quanto il previsto obiettivo di riduzione della
produzione risulta assolto dalla presenza, nel presente accordo, dei
tetti di cui sopra.
7) Recupero mobilita' extraregionale
Sia il tetto di cui al punto 6, sia i budget di cui al punto 7, ogni
sub-budget separatamente, sono incrementati in ogni anno del
triennio, per un importo pari ad una quota del recupero di mobilita'
passiva extra-regionale.
Poiche' non e' materialmente possibile calcolare quanta parte
dell'eventuale recupero sia da addossare al settore privato o
pubblico, si stabilisce che al privato sia forfettariamente
attribuita una quota dell'eventuale recupero finanziario,
registratosi rispetto all'anno precedente, pari alla percentuale di
attivita' svolta dalle strutture sanitarie private, misurata come
numero di ricoveri, a favore di cittadini residenti in Emilia-Romagna
sul totale delle attivita' svolte a carico del Servizio sanitario
nazionale dal complesso delle strutture regionali, pubbliche e
private, che forniscono le prestazioni oggetto del presente accordo.
8) Incompatibilita'
Si applica tutto quanto previsto dall'Accordo generale tra la Regione
Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS al punto A.6).
9) Liste di attesa
Le parti si impegnano inoltre a continuare l'opera di monitoraggio
delle liste d'attesa per ricoveri di cardiochirurgia coordinato
centralmente dall'Agenzia sanitaria regionale. La documentazione
clinica ed i dati forniti da ciascuna struttura, nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Agenzia sanitaria regionale, dovra'
pertanto essere adeguatamente esaustiva in modo da consentire la
valutazione dei tempi di attesa e la valutazione della appropriatezza
clinica degli interventi erogati e degli esiti clinici raggiunti, in
accordo con le indicazioni di cui al programma di accreditamento
istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
10) Controlli e tempistica dei controlli
Vale quanto previsto dall'Accordo generale tra la Regione
Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS al punto A.4.2) e A.4.3).
Allegati:
1) schema dei pagamenti anno 1999 - riduzione concordata;
2) schema dei pagamenti anno 2000 - riduzione concordata;
3) relazione della commissione di cui al punto 2.2 dell'Accordo AIOP
- REGIONE del 31/7/1998 (delibera di Giunta regionale 1600/98);
4) schema di funzionamento dei limiti di budget nei gruppi da 1bis a
4.3.
Bologna,
L'ASSESSORE ALLA SANITA' L'AIOP REGIONALE
Giovanni Bissoni Lorenzo Orta
e per gli ospedali privati accreditati:
Hesperia Hospital Villa Maria Cecilia
Salus Villa Torri
(segue allegato fotografato)