REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA 6 novembre 2001, n. 346

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della L.R. 52/95 "Integrazioni alla L.R. 6/83 - Diritto allo studio" promosso dal TAR sul ricorso proposto dal Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" e altri contro la Regione Emilia-Romagna

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano la Corte Costituzionale, composta dai               
signori:                                                                        
- Cesare Ruperto, Presidente;                                                   
- Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo                 
Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido            
Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile,            
Giovanni Maria Flick, Giudici;                                                  
ha pronunciato la seguente                                                      
ordinanza                                                                       
nel giudizio di legittimita' costituzionale della L.R. Emilia-Romagna           
24 aprile 1995, n.  52 (Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6            
"Diritto allo studio"), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre            
1999 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul            
ricorso proposto dal  Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" ed             
altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 491 del                  
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della             
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2000.                         
Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e                 
Costituzione" ed altri, della Regione Emilia-Romagna, nonche' l'atto            
di intervento della Federazione italiana scuole materne (FISM) ed               
altri;                                                                          
udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice relatore              
Franco Bile;                                                                    
uditi gli avvocati Massimo Luciani,  Federico Sorrentino, Corrado               
Mauceri, Maria Virgilio e Sergio Panunzio per il Comitato bolognese             
"Scuola e Costituzione" ed altri, Giandomenico Falcon per la Regione            
Emilia-Romagna, Michele Scudiero, Mauro Giovannelli e Giuseppe Totaro           
per la Federazione italiana scuole materne ed altri;                            
ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1999 il Tribunale                
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato la                   
questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione              
Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25                 
gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), per violazione degli artt.           
32, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma della                      
Costituzione;                                                                   
che l'ordinanza e' stata emessa nel corso di un giudizio promosso               
avanti al Tribunale amministrativo regionale dal Comitato bolognese             
"Scuola e Costituzione", dalla Chiesa Evangelica Metodista di                   
Bologna, dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di                
Bologna e dalla Comunita' Ebraica di Bologna, per ottenere                      
l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale                      
dell'Emilia-Romagna in data 28 settembre 1995, n. 97, concernente               
l'approvazione dei criteri per l'assegnazione ai Comuni, per l'anno             
1995, dei contributi previsti dalla legge citata, in vista                      
dell'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno             
delle scuole dell'infanzia gestite da soggetti privati senza fini di            
lucro;                                                                          
che, come risulta dall'ordinanza, il  Tribunale amministrativo                  
regionale, con sentenza in data 1 aprile 1997, aveva dichiarato                 
inammissibile il secondo ed il terzo motivo del ricorso ed aveva                
accolto il primo motivo (riconoscendo l'illegittimita' della                    
delibera,  per violazione della legge regionale, nella parte in cui             
prevedeva la ripartizione dei fondi anche in favore di Comuni che non           
avessero stipulato le ricordate convenzioni) e contestualmente, con             
separata ordinanza, aveva proposto la questione di legittimita'                 
costituzionale della medesima legge regionale in riferimento agli               
artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma della                       
Costituzione;                                                                   
che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 1998 - ritenuto            
ammissibile l'intervento della FISM (Federazione italiana scuole                
materne) - ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile,             
rilevando che con la sentenza di accoglimento di una parte del                  
ricorso, per violazione della legge impugnata, il giudice a quo aveva           
gia' fatto applicazione di essa; che, pertanto, ai fini della                   
motivazione sulla rilevanza, egli avrebbe dovuto "dar conto del fatto           
che non si fosse ormai esaurito il suo potere decisorio, rimanendo              
come unico oggetto del giudizio le questioni di legittimita'                    
costituzionale sollevate dai ricorrenti in logica subordinazione                
all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta conforme a                  
legge"; che, invece, il rimettente si era "limitato ad affermare in             
modo apodittico la rilevanza della sollevata questione, il cui                  
accoglimento peraltro avrebbe reso inutiliter data la sentenza                  
ch'egli aveva gia' pronunciato";                                                
che - sulla base di queste premesse - il giudice a quo ripropone la             
questione di legittimita' costituzionale della citata legge                     
regionale, in riferimento agli artt. 33, primo, secondo e terzo                 
comma, e 117, primo comma della Costituzione, ritenendola rilevante e           
non manifestamente infondata;                                                   
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei Ministri, tramite           
l'Avvocatura generale dello Stato, il quale con una memoria ha                  
chiesto che la questione  sia dichiarata inammissibile o comunque               
infondata, e poi, con la memoria depositata nell'imminenza                      
dell'udienza,  ha dichiarato di "revocare" l'intervento;                        
che si sono costituite congiuntamente le parti ricorrenti del                   
giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione;                       
che si e' costituita la Regione Emilia-Romagna, sostenendo                      
l'inammissibilita' e l'infondatezza  della questione;                           
che ha spiegato intervento la FISM  (Federazione italiana scuole                
materne), gia' intervenuta nel giudizio deciso dall'ordinanza n. 67             
del 1998, rilevando che la legge regionale impugnata e' stata                   
abrogata, e sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza della                
questione.                                                                      
Considerato che l'ordinanza n. 67 del 1998 di questa Corte - con cui            
la questione proposta dal rimettente, ed oggi riproposta, e'  stata             
dichiarata  manifestamente inammissibile - ha ritenuto ammissibile              
l'intervento gia' allora spiegato dalla FISM, del quale persistono le           
condizioni di ammissibilita';                                                   
che la presente questione di  legittimita' costituzionale e', come              
quella decisa dall'ordinanza n. 67 del 1998, manifestamente                     
inammissibile, anche a prescindere dal totale difetto di motivazione            
dell'ordinanza di rimessione (emessa in data 20 dicembre 1999)                  
relativamente all'incidenza sul giudizio pendente della legge della             
Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1999, n. 10 (Diritto allo studio e             
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema                
formativo integrato), il cui art. 16, terzo comma, ha espressamente             
abrogato la L.R. n. 52 del 1995, e, relativamente al significato da             
attribuire all'art. 17, che in via transitoria assoggetta ancora alla           
legge del 1995 i soli "procedimenti di erogazione dei benefici di               
natura finanziaria in corso";                                                   
che, infatti, il remittente afferma anzitutto che - essendo stata la            
delibera regionale impugnata sia nella sua interezza, sia (col primo            
motivo) in riferimento ad un profilo parziale - "oggetto largamente             
prevalente del thema decidendum" e' "l'asserita illegittimita'                  
derivata dell'impugnata delibera per illegittimita' costituzionale              
della legge regionale citata", onde la sentenza di accoglimento del             
primo motivo non ha esaurito il potere decisorio del giudice, avendo            
"definito soltanto una parte secondaria (e sostanzialmente marginale)           
dell'oggetto del contendere";                                                   
che l'argomentazione nulla di decisivo aggiunge alla motivazione del            
precedente provvedimento di rimessione, circa il quale questa Corte,            
con l'ordinanza n. 67 del 1998, ha gia' rilevato che il Tribunale               
amministrativo regionale - proprio in ragione dell'accoglimento del             
primo motivo del ricorso - aveva applicato la legge regionale in                
esame, utilizzandola come parametro per valutare (e in concreto                 
escludere) la legittimita' della  delibera impugnata, e che non                 
risultava come, a seguito di tale applicazione, non si dovesse                  
considerare esaurito il correlativo potere decisorio del giudice, con           
 la conseguenza - ora come allora - della  manifesta                            
inammissibilita', per irrilevanza, della questione di                           
costituzionalita';                                                              
che, infine, le restanti considerazioni svolte dal remittente si                
risolvono in meri rilievi critici alla precedente ordinanza di questa           
Corte.                                                                          
Per questi motivi                                                               
la Corte Costituzionale                                                         
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di                       
legittimita' costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna            
24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6             
"Diritto allo studio"), sollevata dal Tribunale amministrativo                  
regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 33,                
primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma della Costituzione,            
con l'ordinanza in epigrafe.                                                    
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 5 novembre 2001.                                             
PRESIDENTE  REDATTORE                                                           
Cesare Ruperto  Franco Bile                                                     
CANCELLIERE                                                                     
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 6/11/2001.                                         
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA                                                  
Giuseppe Di Paola                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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