REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 settembre 2001, n. 247
Istituzione della Commissione consiliare "Revisione dello Statuto" a termini degli articoli 16 e 52 dello Statuto regionale e dell'art. 12 del Regolamento interno
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l'autonomia statutaria delle Regioni";
visto, in particolare, l'art. 3 "Modifica dell'art. 123 della
Costituzione" e precisamente il comma che recita "Ciascuna Regione ha
uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.";
visto il testo di legge di revisione statutaria approvato dal
Consiglio regionale in seconda votazione a norma dell'art. 123 della
Costituzione "Revisione degli articoli 16 e 52 dello Statuto
regionale approvato con Legge n. 336 del 9 novembre 1990" e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 160 del 13 novembre 2000;
visto in particolare l'articolo 52 dello Statuto, come sostituito
dall'art. 2 del testo di legge sopracitato che, al comma 1 cosi'
recita "Per l'esame in sede preparatoria e referente delle proposte
di revisione dello Statuto - secondo quanto disposto dall'articolo
123, comma 1 della Costituzione - il Consiglio regionale istituisce,
a norma dell'articolo 16, una apposita Commissione consiliare";
visto l'art. 123, comma 3 della Costituzione, che recita "Lo statuto
e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se non e' approvato
dalla maggioranza dei voti validi.";
vista la L.R. 25 ottobre 2000, n. 29 "Disciplina del referendum sulle
leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123
della Costituzione" e dato atto che a termini dell'art. 1, comma 3
della citata legge regionale non e' stato chiesto che si proceda al
referendum popolare, a norma dell'art. 123 Cost. soprarichiamato;
considerato, pertanto, che occorre procedere all'istituzione della
Commissione "Revisione dello Statuto";
dato atto che:
- a norma dell'art. 12 del Regolamento, "ogni gruppo esprime nelle
Commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti;
ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli sulla
base della deliberazione che determina il numero dei componenti di
ciascuna Commissione, secondo il procedimento dell'articolo 13";
- a termini del comma 4 dell'art. 12, stesso Regolamento interno, "le
Commissioni durano in carica trenta mesi salvo che il Consiglio non
ne deliberi lo scioglimento anticipato o non ne proroghi la durata di
tutte o di alcune di esse.";
visti, piu' in generale gli articoli 16, 17 e 52 dello Statuto e 11,
12, 13 e 14 del Regolamento;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
A) e' istituita la Commissione consiliare "Revisione dello Statuto";
B) la Commissione esercita la funzione preparatoria e referente di
cui al combinato disposto degli articoli 16 e 52 dello Statuto ed
ogni altra iniziativa finalizzata alla revisione dello Statuto stesso
in armonia con quanto disciplinato dall'art. 123, comma 1, Cost.;
C) la composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi
consiliari sono determinate come segue:
Commissione consiliare Revisione dello Statuto
n. 22 componenti cosi' distinti:
- Democratici di Sinistra - cinque componenti, di cui uno con 6 voti
e quattro con 3 voti ciascuno;
- Forza Italia - tre componenti, di cui uno con 4 voti e due con 3
voti ciascuno;
- Alleanza Nazionale - due componenti con 2 voti ciascuno;
- I Democratici - due componenti, di cui uno con 2 voti e uno con 1
voto;
- Partito della Rifondazione Comunista - un componente con 3 voti;
- Popolari - un componente con 3 voti;
- Partito dei Comunisti Italiani - un componente con 1 voto;
- Riformista PRI-SDI - due componenti con 1 voto ciascuno;
- Verdi - un componente con 2 voti;
- CCD - Cristiano Democratici - un componente con 1 voto;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna - un componente con 1 voto;
- Per l'Emilia-Romagna - un componente con 1 voto;
- Misto - un componente con 1 voto.