REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 settembre 2001, n. 247

Istituzione della Commissione consiliare "Revisione dello Statuto" a termini degli articoli 16 e 52 dello Statuto regionale e dell'art. 12 del Regolamento interno

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni              
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale            
e l'autonomia statutaria delle Regioni";                                        
visto, in particolare, l'art. 3 "Modifica dell'art. 123 della                   
Costituzione" e precisamente il comma che recita "Ciascuna Regione ha           
uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la                
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e                  
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di                     
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi             
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti                  
regionali.";                                                                    
visto il testo di legge di revisione statutaria approvato dal                   
Consiglio regionale in seconda votazione a norma dell'art. 123 della            
Costituzione "Revisione degli articoli 16 e 52 dello Statuto                    
regionale approvato con Legge n. 336 del 9 novembre 1990" e                     
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 160 del 13 novembre 2000;                
visto in particolare l'articolo 52 dello Statuto, come sostituito               
dall'art. 2 del testo di legge sopracitato che, al comma 1 cosi'                
recita "Per l'esame in sede preparatoria e referente delle proposte             
di revisione dello Statuto - secondo quanto disposto dall'articolo              
123, comma 1 della Costituzione - il Consiglio regionale istituisce,            
a norma dell'articolo 16, una apposita Commissione consiliare";                 
visto l'art. 123, comma 3 della Costituzione, che recita "Lo statuto            
e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua            
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori               
della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo             
statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se non e' approvato           
dalla maggioranza dei voti validi.";                                            
vista la L.R. 25 ottobre 2000, n. 29 "Disciplina del referendum sulle           
leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123              
della Costituzione" e dato atto che a termini dell'art. 1, comma 3              
della citata legge regionale non e' stato chiesto che si proceda al             
referendum popolare, a norma dell'art. 123 Cost. soprarichiamato;               
considerato, pertanto, che occorre procedere all'istituzione della              
Commissione "Revisione dello Statuto";                                          
dato atto che:                                                                  
- a norma dell'art. 12 del Regolamento, "ogni gruppo esprime nelle              
Commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti;              
ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli sulla              
base della deliberazione che determina il numero dei componenti di              
ciascuna Commissione, secondo il procedimento dell'articolo 13";                
- a termini del comma 4 dell'art. 12, stesso Regolamento interno, "le           
Commissioni durano in carica trenta mesi salvo che il Consiglio non             
ne deliberi lo scioglimento anticipato o non ne proroghi la durata di           
tutte o di alcune di esse.";                                                    
visti, piu' in generale gli articoli 16, 17 e 52 dello Statuto e 11,            
12, 13 e 14 del Regolamento;                                                    
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
delibera:                                                                       
A) e' istituita la Commissione consiliare "Revisione dello Statuto";            
B) la Commissione esercita la funzione preparatoria e referente di              
cui al combinato disposto degli articoli 16 e 52 dello Statuto ed               
ogni altra iniziativa finalizzata alla revisione dello Statuto stesso           
in armonia con quanto disciplinato dall'art. 123, comma 1, Cost.;               
C) la composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi              
consiliari sono determinate come segue:                                         
Commissione consiliare Revisione dello Statuto                                  
n. 22 componenti cosi' distinti:                                                
- Democratici di Sinistra - cinque componenti, di cui uno con 6 voti            
e quattro con 3 voti ciascuno;                                                  
- Forza Italia - tre componenti, di cui uno con 4 voti e due con 3              
voti ciascuno;                                                                  
- Alleanza Nazionale - due componenti con 2 voti ciascuno;                      
- I Democratici - due componenti, di cui uno con 2 voti e uno con 1             
voto;                                                                           
- Partito della Rifondazione Comunista - un componente con 3 voti;              
- Popolari - un componente con 3 voti;                                          
- Partito dei Comunisti Italiani - un componente con 1 voto;                    
- Riformista PRI-SDI - due componenti con 1 voto ciascuno;                      
- Verdi - un componente con 2 voti;                                             
- CCD - Cristiano Democratici - un componente con 1 voto;                       
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna - un componente con 1 voto;                
- Per l'Emilia-Romagna - un componente con 1 voto;                              
- Misto - un componente con 1 voto.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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