REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI. IMMIGRAZIONE. PROGETTO GIOVANI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COMUNICATO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI. IMMIGRAZIONE. PROGETTO GIOVANI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si pubblica di seguito, al solo fine di facilitarne la consultazione da parte di operatori e utenti, il testo della deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390, coordinato con le integrazioni ad essa apportate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 227 del 25 luglio 2001.

L'ASSESSORE                                                                     
Gianluca Borghi                                                                 
Testo coordinato della delibera consigliare n. 1390/00 con le                   
modifiche apportate dalla delibera di Consiglio regionale 25 luglio             
2001, n. 227                                                                    
SOMMARIO                                                                        
Premessa                                                                        
1. Requisiti strutturali, impiantistici e di arredo                             
1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture                     
1.2 Caratteristiche e tipologia degli spazi                                     
1.3 Sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente, tutela del                 
benessere                                                                       
2. Nidi d'infanzia                                                              
2.1 Standard quantitativi dell'area                                             
2.2 Spazi essenziali del nido                                                   
2.3 Rapporto tra superficie coperta e capienza                                  
2.4 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni                            
2.5 Deroga agli standard per gli spazi esterni                                  
2.6 Caratteristiche degli spazi esterni                                         
2.7 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni                            
2.7bis Deroga agli standard per gli spazi interni nei nidi d'infanzia           
funzionanti                                                                     
2.8 Definizione e organizzazione delle unita' funzionali minime                 
2.9 Spazi per i genitori                                                        
2.10 Servizi generali                                                           
2.11 Tabelle dietetiche e pasti                                                 
2.12 Ricettivita'                                                               
2.13 Micro-nidi                                                                 
3. Servizi integrativi                                                          
3.1 Centri per bambini e genitori                                               
3.2 Spazi bambini                                                               
3.3 Servizi integrativi funzionanti. Deroga agli standard per gli               
spazi interni                                                                   
4. Servizi ricreativi                                                           
5. Requisiti organizzativi                                                      
5.1 Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini                  
iscritti                                                                        
5.2 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini              
iscritti                                                                        
5.3 Sostituzione del personale educatore e integrazione bambini                 
disabili                                                                        
5.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi             
educativi per la prima infanzia                                                 
6. Educatrice familiare                                                         
7. Servizi integrativi sperimentali                                             
8. Sistema informativo                                                          
Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi                 
educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio             
2000, n. 1                                                                      
Premessa                                                                        
Con la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 il sistema dei servizi educativi              
per la prima infanzia rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni (nidi e               
servizi integrativi), gia' esistenti per larga parte sul territorio             
regionale, viene regolamentato attraverso una nuova normativa quadro,           
con l'intento di disciplinare l'intera materia in modo piu' adeguato            
alle nuove e complesse esigenze della societa' regionale. Con essa              
viene altresi' abrogata tutta la legislazione previgente, realizzando           
cosi' anche una consistente operazione di razionalizzazione e                   
semplificazione amministrativa.                                                 
Mentre i nidi avevano trovato forme di regolamentazione nella                   
legislazione regionale precedente, i servizi integrativi ricevono               
dalla nuova legge la prima disciplina. La legge definisce varie                 
tipologie di servizi, ne stabilisce le finalita' e le caratteristiche           
e prevede l'emanazione di direttive attuative, in particolare per               
quanto riguarda gli aspetti strutturali e organizzativi, nonche' per            
l'adozione di procedure innovative, quali l'autorizzazione al                   
funzionamento e l'accreditamento, istituti che vengono introdotti per           
la prima volta nel campo dei servizi educativi per l'infanzia.                  
Denominare e indicare con chiarezza le peculiarita' dei diversi                 
servizi costituisce una premessa indispensabile per alcune ragioni              
sostanziali, tra le quali:                                                      
- l'importanza di offrire un quadro preciso di riferimento alle                 
famiglie, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei           
loro bambini, per consentire loro di scegliere tra piu' opzioni                 
possibili, in una logica di qualita' delle risposte;                            
- la necessita' di individuare un sistema di regole esplicite per               
tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e                  
gestire servizi per la prima infanzia, in modo che essi possano                 
operare scelte consapevoli, sulla base dei diversi ruoli e in                   
rapporto alle loro specifiche funzioni; ad ogni servizio                        
corrispondono infatti requisiti organizzativi e strutturali necessari           
per ottenere l'autorizzazione al funzionamento (la definizione delle            
procedure sara' oggetto di una successiva direttiva regionale di                
prossima emanazione), sui quali gli Enti locali sono chiamati ad                
esercitare la loro funzione di vigilanza e controllo;                           
- l'opportunita' di rendere maggiormente comprensibili i criteri sui            
quali si fondano in particolare alcuni standard organizzativi, in               
ragione delle caratteristiche specifiche di ogni servizio.                      
Richiamare di seguito le denominazioni indicate nella L.R. 1/00 per             
le diverse tipologie di servizi, unitamente ad altre terminologie di            
uso corrente, utilizzate talora impropriamente, puo' essere utile ai            
fini di consentire una maggiore chiarezza:                                      
- i nidi d'infanzia. Indicandone con chiarezza gli obiettivi e le               
peculiarita', la L.R. 1/00 prevede che essi possano funzionare ed               
essere organizzati con modalita' diversificate, in riferimento sia ai           
tempi di apertura, sia alla loro ricettivita', ferma restando                   
l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei           
diversi moduli organizzativi. In rapporto alle scelte educative, ai             
tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi                    
d'infanzia possono pertanto essere a tempo pieno o a tempo parziale e           
ospitare un numero di bambini piu' o meno ampio. Quando, a fronte di            
particolari esigenze sociali ed organizzative, essi prevedono                   
l'accoglienza di un numero piu' ridotto di bambini, essi vengono                
definiti micro-nidi. Siano essi a tempo pieno o parziale o prevedano            
una ricettivita' piu' o meno ampia, i nidi d'infanzia garantiscono              
comunque i servizi di mensa e riposo pomeridiano e dunque comportano            
anche un'organizzazione piu' complessa. Terminologie come "nidi di              
condominio" o "nidi appartamento" non configurano tipologie diverse             
di servizi; esse stanno piuttosto ad indicare una collocazione di               
tali servizi in luoghi che, pur richiedendo gli stessi requisiti                
strutturali ed organizzativi, possono essere piu' facilmente                    
accessibili per le famiglie e consentire una maggiore flessibilita'             
nella destinazione d'uso delle strutture a fronte di mutate esigenze            
sociali nel tempo;                                                              
- gli spazi bambini. Si tratta della tipologia di servizio piu'                 
vicina al nido, in particolare quello a tempo parziale, dal quale               
tuttavia si differenzia per alcune specificita', che ne rendono anche           
meno complesso il funzionamento. Essi ospitano bambini di eta' non              
inferiore all'anno; consentono tempi di frequenza piu' ridotti (fino            
a un massimo di 5 ore al mattino o al pomeriggio); sono privi di un             
servizio di mensa vero e proprio e non sono richiesti locali                    
specifici per il sonno, pur prevedendo spazi per il riposo dei                  
bambini;                                                                        
- i centri per bambini e genitori (denominati talvolta anche                    
centri-gioco). Avendo come peculiarita' quella di prevedere                     
l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti                     
accompagnatori, tali servizi assumono la presenza di questi ultimi              
come una risorsa importante, in termini di compartecipazione positiva           
tra educatori e genitori allo svolgimento delle attivita'. Di tale              
caratteristica si tiene conto ovviamente nella direttiva nella                  
determinazione dei requisiti organizzativi;                                     
- l'educatrice familiare. La L.R. 1/00, nel delineare il sistema dei            
servizi per la prima infanzia, in una logica di qualita' e coerenza             
degli interventi, prevede per tutti gli educatori, indipendentemente            
dal luogo in cui esercitano la loro attivita', il possesso dello                
stesso titolo di studio, sottolineando tuttavia come all'educatrice             
familiare sia importante garantire una formazione aggiuntiva                    
professionalizzante. Le ragioni sono molteplici: il contesto                    
domestico nel quale operano tali figure non prevede lo scambio                  
quotidiano e il sostegno reciproco con altri educatori che altri                
servizi consentono; l'eta' dei bambini e il prendersi                           
complessivamente cura di essi, nonche' la possibilita' di stabilire             
relazioni positive con le famiglie richiedono requisiti organizzativi           
e una professionalita' che va garantita e sostenuta nel tempo,                  
attraverso azioni specifiche che i Comuni, anche con il sostegno                
della Regione, sono chiamati ad assicurare. Vale la pena di ricordare           
che si tratta di figure totalmente diverse dalle baby-sitters, alle             
quali le famiglie, per propria scelta, si rivolgono privatamente per            
esigenze continuative od estemporanee, stabilendo con esse, sulla               
base di accordi privati, modalita' delle prestazioni, senza alcun               
obbligo di rispettare particolari requisiti nei confronti del sistema           
pubblico ne' sostegno economico per lo stesso;                                  
- i servizi ricreativi. Anche per i luoghi che offrono ai bambini               
occasioni estemporanee di gioco e di socializzazione si stabilisce un           
minimo di regolamentazione. Trattandosi di servizi che non prevedono            
alcuna continuita' nell'accoglienza dei bambini (quelli, ad esempio,            
spesso denominati "baby parking", organizzati con la presenza di                
animatori presso i centri commerciali per il tempo necessario ai                
genitori per gli acquisti, o in occasioni di convegni e                         
manifestazioni per consentire ai genitori di parteciparvi) non                  
vengono richiesti particolari requisiti, se non quelli di sicurezza             
ed igiene.                                                                      
Se quelli indicati in precedenza sono i servizi previsti dalla nuova            
legge regionale, e' tuttavia piuttosto frequente l'utilizzo anche di            
altre terminologie, che ci sembra utile citare ai fini di una                   
maggiore chiarezza e per una maggiore comprensione dell'evoluzione              
delle risposte alle nuove esigenze sociali. Ci riferiamo in                     
particolare alle "sezioni primavera" e alle ludoteche.                          
Nel primo caso si tratta della denominazione con la quale vengono               
indicate le sezioni di nido o gli spazi bambino (se non offrono un              
servizio di mensa), quasi sempre aggregati a scuole dell'infanzia               
esistenti e che accolgono bambini in eta' 24-36 mesi. Tali sezioni              
trovano nella direttiva un riferimento specifico, in particolare per            
quanto riguarda i rapporti numerici tra educatori e bambini.                    
Nel secondo caso si tratta invece di opportunita' che, per la loro              
natura, non rientrano tra i servizi educativi per la prima infanzia,            
in quanto hanno finalita' diverse. Le ludoteche si configurano                  
infatti come luoghi che prevedono un'attivita' specializzata (come              
avviene nelle biblioteche con i libri) per il prestito, la promozione           
e l'utilizzo in sede del giocattolo.                                            
Servizi di altro tipo offerti con questa denominazione (piu'                    
assimilabili ai centri per bambini e genitori o agli spazi bambino)             
dovranno percio' essere ricondotti ad una corretta denominazione in             
rapporto alle attivita' che si svolgono al loro intemo, nonche' alle            
regole previste per il loro funzionamento, indicate nella presente              
direttiva.                                                                      
Infine, per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi            
stabiliti di seguito, va detto che i servizi per l'infanzia sono gia'           
soggetti a numerose e complesse normative tecniche di livello statale           
e locale. Per evitare indebite sovrapposizioni, si e' ritenuto                  
pertanto opportuno limitare l'ambito della direttiva all'attuazione             
della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, in particolare per quanto riguarda            
la definizione dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al           
funzionamento (art. 17, comma 1, lett. a), b), d) ed e). In tal modo            
si intende anche prevedere l'adeguamento automatico alle normative              
statali, regionali e locali che entreranno in vigore successivamente            
e raccomandare l'applicazione delle norme di buona tecnica esistenti.           
1. Requisiti strutturali, impiantistici e di arredo                             
1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture                     
L'art. 25 della legge, in linea con i principi della nuova legge                
urbanistica regionale in corso di approvazione, nel confermare la               
competenza comunale nella localizzazione dei servizi pubblici, fa               
proprio il superamento della rigida individuazione di servizi e                 
standard, in favore di un approccio che privilegia la qualita' dei              
servizi.                                                                        
L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere                  
facilmente accessibile. La struttura deve preferibilmente essere                
articolata su un unico livello.                                                 
1.2 Caratteristiche e tipologia degli spazi                                     
Ai sensi dell'art. 27 della legge, la progettazione della struttura             
deve tenere presente, in tutte le sue fasi, il progetto pedagogico. A           
tal fine nell'e'quipe di progettazione deve essere prevista la                  
partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista             
in materia psicopedagogica.                                                     
In attuazione dello stesso articolo, tutti gli spazi dei servizi                
educativi per la prima infanzia, interni ed estemi devono possedere e           
mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di             
arredo e riferite ai giochi, tali da tutelare e promuovere la salute            
e il benessere dei bambini e degli operatori e contenere la pressione           
esercitata sull'ambiente.                                                       
1.3 Sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente, tutela del                 
benessere                                                                       
La struttura destinata a servizi educativi per la prima infanzia non            
puo' essere collocata al piano seminterrato, salvo quanto disposto              
per i locali di servizio a proposito dei nidi d'infanzia al paragrafo           
2.1.                                                                            
Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni            
ed esterni, devono rispettare la normativa statale e regionale in               
vigore con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della              
struttura stessa.                                                               
Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e            
mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche,               
tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere            
dei bambini e degli operatori e contenere la pressione esercitata               
sull'ambiente.                                                                  
Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:                          
- resistenza meccanica e stabilita';                                            
- sicurezza in caso di incendio;                                                
- risparmio energetico e ritenzione del calore;                                 
- corretto smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e aeriformi,                 
favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti;                                
- sicurezza nell'impiego: la struttura intema ed esterna del nido,              
l'arredo ed i giochi devono essere tali da limitare al massimo rischi           
di incidenti quali, ustioni, folgorazioni, intossicazioni, nonche'              
traumatismi gravi conseguenti a scivolamenti, cadute, schiacciamenti            
ecc.;                                                                           
- salubrita' e benessere ambientale: nel servizio devono essere                 
garantiti, sia d'inverno che d'estate, il benessere respiratorio,               
olfattivo, acustico, visivo, microclimatico, il contenimento del                
rischio chimico, microbiologico, allergico, elettromagnetico e da               
radioattivita' ambientale; in particolare le attrezzature, gli arredi           
fissi e mobili e i materiali, devono essere adeguati alle diverse               
eta' ed attivita' dei bambini, nonche' alle esigenze professionali              
degli operatori e alla partecipazione dei genitori e devono possedere           
requisiti di salubrita' e atossicita' certificata secondo quanto                
disposto all'art. 27 della legge;                                               
- fruibilita' di spazi, impianti e arredi: spazi, impianti e arredi             
devono essere rispondenti per numero e caratteristiche all'eta' dei             
bambini, alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche             
attivita' previste, e devono essere conformi alla normativa vigente             
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;                      
- sicurezza rispetto a intrusioni o furti sia negli spazi esterni che           
all'intemo: devono essere previsti una idonea recinzione e infissi              
antisfondamento.                                                                
Devono inoltre essere favoriti la progettazione bio-climatica della             
struttura e la riciclabilita' dei suoi componenti. A tale scopo si fa           
rinvio a quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale 16            
gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie,                 
Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui                       
all'Allegato B) al vigente Regolamento edilizio tipo).                          
2. Nidi d'infanzia                                                              
2.1 Standard quantitativi dell'area                                             
La superficie minima complessiva (superficie fondiaria) dell'area da            
riservare alla costruzione del nido d'infanzia non puo' essere                  
inferiore a mq. 1300. La superficie dell'area deve garantire un                 
minimo di mq. 50 per ogni posto bambino per una capienza compresa tra           
i 16 e i 49 bambini, e di mq. 45 per ogni posto bambino per una                 
capienza compresa tra i 50 e i 60 bambini.                                      
Nei nidi che dispongono di piu' di 53 posti bambino l'area non puo'             
essere comunque inferiore ai mq. 2400.                                          
La superficie coperta dagli edifici non deve essere superiore alla              
terza parte dell'area totale riservata al nido d'infanzia. Dall'area            
totale (superficie fondiaria) sono escluse le aree a disposizione per           
i parcheggi, che devono essere conformi agli standard per le                    
urbanizzazioni secondarie e alla legislazione vigente in materia.               
La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere accessibile ai             
sensi del DM Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e, anche se                 
aggregata ad altro servizio non educativo, ne' scolastico, deve avere           
un ingresso indipendente (per le strutture aggregate a servizi                  
scolastici o educativi l'ingresso puo' essere unico); di norma,                 
inoltre, la struttura deve garantire il rapporto diretto con                    
l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un            
unico livello. A livello seminterrato possono essere ubicati solo i             
locali adibiti a deposito o magazzino e comunque non fruiti dai                 
bambini. Non sono considerati piani seminterrati quelli in cui almeno           
la meta' del perimetro di base sia completamente fuori terra e, per             
la restante parte, il soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale           
a una quota superiore a m. 1,20 rispetto al terreno circostante                 
misurata sulla linea di stacco dell'edificio. In questo caso devono             
essere adottate le migliori tecnologie per la difesa dall'umidita'.             
Le parti non completamente fuori terra non possono essere destinate             
al gioco o al pasto.                                                            
Nel caso in cui non sia possibile realizzare una struttura su un                
unico livello si deve comunque garantire che ogni unita' funzionale             
minima (sezione) sia collocata su un unico piano.                               
2.2 Spazi essenziali del nido                                                   
Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti             
devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile           
in rapporto al progetto educativo. Gli spazi essenziali sono i                  
seguenti:                                                                       
a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a                
ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre                   
prevedere anche in questo caso un ambiente filtro per la tutela                 
microclimatica degli spazi interni, si deve comunque evitare il                 
passaggio attraverso i locali di altre sezioni;                                 
b) unita' funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;            
c) spazi comuni a tutti i bambini;                                              
d) spazi per operatori, servizi generali e spazi a disposizione dei             
genitori;                                                                       
e) area esterna.                                                                
2.3 Rapporto tra superficie coperta e capienza                                  
La definizione della superficie utile netta per il nido d'infanzia,             
anche a tempo parziale, deve tenere conto di due indici distinti: mq.           
8,5 per posto bambino, per quanto riguarda gli spazi destinati                  
specificamente alle attivita' dei bambini; mq. 3,5 per posto bambino            
per quanto riguarda i servizi generali, ivi compresi gli spazi                  
destinati alle attivita' degli adulti.                                          
Nel caso in cui sia previsto nel nido d'infanzia solo un terminale di           
cucina attrezzato (vedi paragrafo 2.11), anziche' una cucina, i metri           
quadri per bambino relativi ai servizi generali possono essere                  
ridotti a mq. 2,5 per posto bambino.                                            
Nel caso di un unico polo con piu' servizi per l'infanzia, i servizi            
generali con le stesse funzioni possono essere tra loro integrati,              
fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi           
devono garantire la funzionalita' dei diversi servizi.                          
2.4 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni                            
Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo           
dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato, e tramite                   
specifico progetto pedagogico, da parte di famiglie con bambini.                
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e              
attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione                 
libera, il gioco strutturato, motorio e simbolico, in continuita' con           
gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse            
eta' e alle differenti dimensioni evolutive del bambino.                        
Gli spazi esterni pertinenti alla struttura, non di uso dei bambini,            
devono essere dotati di idonea recinzione per garantire la sicurezza            
dei piccoli.                                                                    
2.5 Deroga agli standard per gli spazi esterni                                  
Nei nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in zone                      
identificate nella pianificazione urbanistica come ambiti urbani                
consolidati, per la quantificazione degli spazi esterni e' richiesta            
una superficie di almeno mq. 10 per posto bambino. Lo standard e' da            
considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati.                     
La superficie minima dell'area da destinare ad un polo per                      
l'infanzia, comprendente il nido e la scuola dell'infanzia, e' data             
dalla somma delle superfici richieste dalle leggi e dalle norme                 
tecniche vigenti per il nido e per l'edilizia scolastica.                       
Se il polo per l'infanzia e' destinato ad accogliere anche ulteriori            
servizi educativi, il complessivo dimensionamento dell'area e'                  
determinato sommando tutti gli indici parziali di riferimento,                  
eccettuato il caso che non sia prevista sovrapposizione degli orari.            
Qualora l'area presenti dimensioni e caratteristiche urbanistiche e             
tecniche che lo consentano, gli spazi esterni possono essere                    
utilizzati anche da famiglie con bambini o altri utenti,                        
specificamente individuati dall'ente gestore, previa predisposizione            
di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la               
salvaguardia della funzionalita', della sicurezza e                             
dell'organizzazione del servizio educativo.                                     
2.6 Caratteristiche degli spazi esterni                                         
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono prevedere:                        
a) una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed                  
esterno;                                                                        
b) zone attrezzate con arredi e materiali diversificati per le                  
attivita' ludiche;                                                              
c) zone attrezzate solo a verde.                                                
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilita' carrabili devono            
essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.                     
2.7 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni                            
Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati,                
arredati e attrezzati con riferimento all'unita' funzionale minima              
costituita dalla sezione.                                                       
L'unita' minima e' integrata da altri spazi, destinati a gioco                  
libero, atelier e laboratori o altre attivita', individuate nel                 
progetto educativo di riferimento.                                              
Tali spazi sono utilizzati a rotazione o contemporaneamente per                 
attivita' individuali e di grande o piccolo gruppo, da bambini anche            
appartenenti a sezioni diverse. In un polo per l'infanzia,                      
comprendente il nido e la scuola dell'infanzia ed eventualmente                 
ulteriori servizi educativi, gli spazi comuni a tutti i bambini                 
(paragrafo 2.2, lettera c) potranno essere utilizzati da ciascuna               
delle comunita' ospitate nel polo, purche' cio' avvenga in orari                
diversi e gli stessi spazi siano attrezzati per ciascuna comunita'.             
Tali spazi saranno conteggiati agli effetti del raggiungimento degli            
standard previsti specificatamente per le attivita' dei bambini nel             
nido d'infanzia (paragrafo 2.3).                                                
2.7bis Deroga agli standard per gli spazi interni nei nidi d'infanzia           
funzionanti                                                                     
In applicazione del comma 3 dell'art. 37 della L.R. 1/00, che prevede           
deroghe agli standard strutturali, per i nidi d'infanzia funzionanti            
alla data di entrata in vigore della legge (29/1/2000), la superficie           
utile netta interna all'edificio e' di mq. 9,5 complessivi per posto            
bambino, come era previsto dalla previgente legislazione regionale.             
2.8 Definizione e organizzazione delle unita' funzionali minime                 
La sezione rappresenta l'unita' spaziale ed organizzativa minima del            
nido d'infanzia.                                                                
La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze             
evolutive dei bambini, della possibilita' di organizzare gruppi                 
diversi, nonche' della differenziazione delle attivita'.                        
Le sezioni sono distinte per fasce di eta' omogenee. Sono possibili             
inoltre organizzazioni diverse, sulla base di specifici progetti                
educativi.                                                                      
La struttura del nido d'infanzia puo' articolarsi su piu' sezioni -             
fino a un massimo di quattro - in relazione alla capienza della                 
struttura stessa e all'eta' e al numero dei bambini iscritti.                   
Ciascuna sezione comprende spazi idonei a svolgere le seguenti                  
funzioni:                                                                       
a) il gioco e le attivita' individuali e di gruppo;                             
b) il riposo;                                                                   
c) il pasto;                                                                    
d) l'igiene personale. I locali per l'igiene destinati ai bambini               
devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari non                
inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni quattro             
bambini avendo come riferimento anche le diverse eta'.                          
2.9 Spazi per i genitori                                                        
Nel nido d'infanzia, anche in attuazione di quanto previsto all'art.            
8 della legge, sono individuati spazi destinati specificamente ai               
genitori e in particolare:                                                      
a) uno o piu' spazi attrezzati per l'accoglienza dei bambini e dei              
genitori, da collocare all'ingresso del servizio o negli spazi comuni           
alle sezioni, o all'interno di ciascuna sezione;                                
b) uno o piu' spazi destinati a laboratorio per gli adulti, cosi'               
come indicato alla lettera c) del successivo paragrafo sui servizi              
generali. Tali spazi possono essere collocati, su indicazione del               
gestore, in locali nei pressi della struttura adibita a nido                    
d'infanzia e verranno conteggiati all'interno di quelli previsti per            
i servizi generali. In tal caso i metri quadri relativi ai servizi              
generali possono essere ridotti a mq. 2,5 per posto bambino.                    
Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e                     
attrezzature, devono consentire inoltre l'informazione e la                     
comunicazione sull'attivita' del servizio e favorire le relazioni tra           
bambini, genitori e operatori.                                                  
2.10 Servizi generali                                                           
I servizi generali sono costituiti da:                                          
a) servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e per            
l'igiene personale;                                                             
b) un vano per la zona pranzo del personale;                                    
c) uno o piu' spazi laboratorio destinati agli operatori e ai                   
genitori, con funzioni di preparazione e allestimento del materiale             
didattico, riunioni e incontri di lavoro, archivio e attivita'                  
amministrativa, documentazione e biblioteca;                                    
d) la cucina, conforme alle norme vigenti in materia;                           
e) un locale o uno spazio guardaroba per la biancheria pulita,                  
utilizzabile, eventualmente come stireria;                                      
f) un locale adibito a lavanderia e a deposito biancheria sporca,               
dimensionato e attrezzato secondo il tipo di servizio fornito; il               
servizio di lavanderia puo' essere commissionato all'esterno, purche'           
all'interno sia previsto un deposito per la biancheria sporca;                  
g) uno o piu' vani tecnici;                                                     
h) un locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di               
pulizia.                                                                        
2.11 Tabelle dietetiche e pasti                                                 
La legge regionale (art. 17, comma 1, lett. e) prevede che gli enti             
gestori adottino tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unita'               
sanitaria locale. Occorre sottolineare il contenuto tecnico dell'atto           
di approvazione, con il quale si vuole promuovere la collaborazione             
tra l'ente gestore e l'Azienda per raggiungere il fine comune della             
tutela della salute dei bambini.                                                
Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede            
all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il               
termine rimane sospeso (cioe' riprende a decorrere dal momento                  
dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di                   
chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che            
l'Azienda Unita' sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si             
intende approvata.                                                              
La stessa norma prevede inoltre che l'Ente gestore adotti procedure             
d'acquisto che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128           
in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, che diano                
priorita' all'utilizzo di prodotti biologici e che garantiscano                 
l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi                       
geneticamente modificati. Qualora si tratti di gestore pubblico,                
questi requisiti dovranno essere inseriti nei bandi per l'acquisto di           
alimenti; in ogni caso l'attestazione circa l'assenza di organismi              
geneticamente modificati nei prodotti alimentari dovra' essere                  
fornita al gestore da parte del fornitore.                                      
I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel                   
rispetto delle differenze etniche, religiose e culturali, e favorire            
la graduale introduzione di cibi biologici.                                     
I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno           
della struttura solo per i bambini di eta' superiore all'anno e, in             
tal caso, deve essere previsto un terminale di cucina attrezzato, in            
rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atto a garantire il           
mantenimento della qualita' del cibo e la distribuzione dello stesso,           
attraverso modalita' concordate con il centro di produzione pasti               
individuato dal gestore della struttura. Deve altresi' essere                   
assicurata la gradibilita' della refezione.                                     
2.12 Ricettivita'                                                               
La ricettivita' minima e massima del nido d'infanzia sia a tempo                
pieno che part-time e' fissata rispettivamente in 16 e 60 posti                 
bambino. Entrambi gli indici possono essere modificati,                         
rispettivamente in diminuzione o in aumento, nella misura massima del           
15% in particolari situazioni socio-economiche e ferma restando                 
l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate                  
soluzioni organizzative. In considerazione dello scarto accertato tra           
bambini iscritti e reali frequentanti nei nidi d'infanzia, i soggetti           
gestori fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al                 
paragrafo 5.1, che andra' calcolato sul numero dei bambini                      
effettivamente iscritti - potranno iscrivere un numero di bambini               
superiore alla ricettivita' della struttura nella misura massima del            
15%.                                                                            
2.13 Micro-nidi                                                                 
Il micro-nido si differenzia dal nido solo in quanto prevede                    
l'accoglienza di un numero piu' ridotto di bambini. La ricettivita'             
minima e massima e' fissata rispettivamente in 6 e 14 posti bambino,            
fermo restando la possibilita', anche in questo caso, di diminuire o            
aumentare tali indici nella misura massima del 15%.                             
Per la quantificazione degli spazi esterni e' richiesta una                     
superficie di almeno mq. 10 per posto bambino.                                  
Per gli spazi interni valgono gli stessi standard previsti per i                
nidi.                                                                           
3. Servizi integrativi                                                          
A differenza di quanto avviene per il nido d'infanzia, all'interno              
dei servizi integrativi non e' prevista la somininistrazione di                 
pasti. In tali servizi puo' pero' essere prevista la merenda, sia in            
ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale            
ed educativa di questo momento della giornata.                                  
3.1 Centri per bambini e genitori                                               
Ciascun Centro per bambini e genitori deve avere una ricettivita' che           
consenta ai diversi utenti la piena partecipazione alle attivita' di            
gioco, incontro e comunicazione specificamente organizzate per i                
bambini e per gli adulti, cosi' come indicato all'art. 3, comma 3               
della legge.                                                                    
La definizione della superficie utile netta deve tenere conto di due            
indici distinti: mq. 5,5 per utente per quanto riguarda gli spazi               
destinati alle attivita' dei bambini e degli adulti e mq. 1,5 per               
utente per quanto riguarda i servizi generali. Per utente si intende            
ciascun bambino.                                                                
Gli spazi devono essere articolati in modo da prevedere:                        
a) zone comuni per le attivita' rivolte congiuntamente ai bambini e             
agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;                           
b) spazi destinati ai servizi generali.                                         
I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il                
personale, i locali per l'igiene, distinti per operatori, adulti                
esterni e bambini. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono            
essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di               
sanitari non inferiore ad uno ogni dieci bambini, adeguatamente                 
attrezzati con riferimento alle diverse eta'.                                   
3.2 Spazi bambini                                                               
La struttura degli Spazi bambini ha una ricettivita' massima di 50              
bambini.                                                                        
Negli spazi esterni e' richiesta una superficie di almeno mq. 10 per            
posto bambino. Lo standard e' da considerarsi in aggiunta all'area di           
sedime.                                                                         
La definizione della superficie utile netta minima deve tenere conto            
di due indici distinti: mq. 6,5 per posto bambino per quanto riguarda           
gli spazi destinati specificamente alle attivita' dei bambini; mq. 2            
per posto bambino per quanto riguarda i servizi generali.                       
Gli spazi e le attivita' devono essere organizzati per gruppi di                
bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'eta', al            
tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed                 
essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per                    
l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per           
lo svolgimento delle attivita' educative.                                       
La legge regionale non prevede l'obbligo di locali specifici per il             
riposo, dati i tempi ridotti di apertura del servizio; tuttavia, data           
la fascia di eta' dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio           
idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessita'.                  
3.3 Servizi integrativi funzionanti. Deroga agli standard per gli               
spazi interni                                                                   
In attuazione dell'art. 37, comma 3, per i servizi integrativi                  
funzionanti all'entrata in vigore della legge (29/1/2000), la                   
superficie richiesta per gli spazi destinati all'attivita' dei                  
bambini e' di mq. 4,5 per i Centri per bambini e genitori e di mq.              
5,5 per gli Spazi bambini.                                                      
4. Servizi ricreativi                                                           
I Servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale sono               
servizi ubicati in locali o spazi attrezzati per consentire ai                  
bambini, con carattere di estemporaneita' ed occasionalita',                    
attivita' di gioco con altri bambini guidate da personale adulto con            
funzioni di animazione.                                                         
Queste caratteristiche li collocano su un piano diverso da quello dei           
servizi educativi; pertanto la legge regionale non fissa per essi               
requisiti particolari, se non quelli imposti dall'esigenza di                   
tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.                        
Oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i                  
servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27,               
commi 2 e 3 della legge regionale e le disposizioni della presente              
direttiva in materia di sicurezza, igiene e funzionalita'                       
dell'ambiente, tutela del benessere (paragrafo 1.3).                            
Per consentire il controllo su tali requisiti da parte del Comune,              
occorre che i gestori di tali servizi provvedano all'autodenuncia               
dell'attivita' venti giorni prima dell'inizio della stessa.                     
Per i servizi gia' funzionanti il termine e' di trenta giorni e                 
decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino            
Ufficiale della Regione.                                                        
5. Requisiti organizzativi                                                      
5.1 Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini                  
iscritti                                                                        
Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini e' uno dei                
principali elementi che concorrono a determinare la qualita' dei                
servizi. Per questo motivo la legge regionale (art. 32) indica una              
serie di criteri da tenere presenti nella determinazione di esso, che           
tengono conto della natura del servizio offerto, delle                          
caratteristiche della struttura, del numero, dell'eta', delle                   
caratteristiche dei bambini accolti, nonche' dei tempi di apertura              
dei servizi.                                                                    
I nidi d'infanzia possono infatti essere a tempo pieno, quando                  
osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al               
giorno, o part-time, quando osservano un orario di apertura inferiore           
alle otto ore.                                                                  
Con particolare riferimento all'eta' dei bambini e ai tempi                     
dell'apertura dei servizi, vengono di seguito indicati i rapporti               
numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai                
servizi generali, ferme restando le condizioni di maggior favore                
previste nel contratto nazionale di lavoro in materia e nella                   
contrattazione decentrata.                                                      
Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino             
si intende ogni bambino iscritto.                                               
Il rapporto numerico tra educatori e bambini all'interno dei nidi               
d'infanzia e' il seguente:                                                      
a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni            
di bambini di eta' compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi           
a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;                                  
b) non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di           
bambini di eta' compresa tra i dodici e i trentasei mesi nei nidi a             
tempo pieno e non superiore a otto bambini per educatore nei nidi a             
tempo parziale;                                                                 
c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore nei nidi che                
ospitino esclusivamente sezioni di bambini in eta' compresa tra i               
ventiquattro e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno e non                    
superiore a undici bambini per ogni educatore nei nidi a tempo                  
parziale, anche aggregate a scuole dell'infanzia. E' consentito                 
mantenere tale rapporto numerico anche nel caso in cui i bambini                
iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico compiano 24 mesi              
entro il 31 dicembre, a condizione che la data del loro inserimento             
effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista per l'accesso            
dei bambini in eta'.                                                            
Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre           
distinguere a seconda che le attivita' di cucina, pulizia, guardaroba           
ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo           
di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attivita'                 
vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra             
addetti ai servizi generali e bambini non puo' essere superiore a               
diciotto bambini per ogni addetto.                                              
Tale rapporto potra' variare qualora le attivita' di cui sopra                  
vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.                        
5.2 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini              
iscritti                                                                        
Negli spazi bambini, in considerazione dell'eta' degli utenti accolti           
(compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto numerico tra             
educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni           
educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra           
i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la fascia di eta' tra i            
ventiquattro e i trentasei mesi.                                                
Nei Centri per bambini e genitori, in considerazione delle loro                 
caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle             
attivita', il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve, di            
norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.                  
5.3 Sostituzione del personale educatore e integrazione bambini                 
disabili                                                                        
Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e               
bambini e tenendo conto della presenza di entrambi va assicurata la             
necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure            
della stessa qualifica e profilo professionale.                                 
Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che           
si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio                 
socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravita' dei casi,             
nelle sezioni di nido, nei micro-nidi e negli spazi bambini in cui              
essi sono inseriti puo' essere stabilita la riduzione del numero                
degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un               
educatore di aiuto alla sezione.                                                
5.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi             
educativi per la prima infanzia                                                 
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 1044/71 e in attesa dell'emanazione            
di provvedimenti previsti dall'art. 129 del DLgs 31 marzo 1998, n.              
112, nonche' dell'approvazione del disegno di legge n. 5838 "Norme              
per lo sviluppo e per la qualificazione di un sistema di servizi per            
i bambini di eta' inferiore ai 3 anni e per le loro famiglie",                  
attualmente all'esame del Parlamento e che prevede per l'accesso ai             
posti di educatore il titolo universitario di primo livello di durata           
triennale o il possesso delle lauree in pedagogia, in scienze                   
dell'educazione e in scienze della formazione, i titoli di studio               
previsti per l'accesso ai posti di educatore per i servizi educativi            
per la prima infanzia sono i seguenti:                                          
- diploma di maturita' magistrale;                                              
- diploma di maturita' rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;             
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado                
preparatorio;                                                                   
- diploma di dirigente di comunita';                                            
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunita'              
infantile;                                                                      
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;                        
- titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della Pubblica                 
istruzione.                                                                     
Nella fase transitoria sono ritenuti validi anche i seguenti titoli             
per l'accesso:                                                                  
- diploma di laurea in pedagogia;                                               
- diploma di laurea in scienze dell'educazione;                                 
- diploma di laurea in scienze della formazione.                                
6. Educatrice familiare                                                         
L'educatrice familiare e' un servizio sperimentale da avviarsi nei              
comuni sede di nidi d'infanzia o di servizi integrativi e da attuarsi           
presso un ambiente domestico di abitazione o a disposizione di una              
delle famiglie che fruiscono del servizio.                                      
Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre il             
possesso dei titoli di studio indicati in precedenza per l'accesso a            
posti di educatore nei servizi per la prima infanzia, dovra' avere              
partecipato al corso di formazione di ore 480 all'interno del                   
progetto regionale "Creazione di una occupazione tramite la                     
formazione della figura sperimentale dell'educatrice familiare e                
l'avvio di nuovi servizi per l'infanzia", approvato con delibera di             
Giunta regionale n. 1934 del 2/11/1998.                                         
Qualora, in fase di primo avvio, non siano disponibili educatrici in            
possesso dei requisiti anzi riportati, la sperimentazione puo' essere           
attivata con educatrici in possesso del titolo di studio di cui al              
punto 5.4 e di uno dei seguenti requisiti:                                      
- avere frequentato corsi di qualificazione in area socio-educativa e           
di avvio d'impresa non inferiori alle 200 ore. In tale caso andra'              
prevista una formazione aggiuntiva di 150 ore finalizzata a favorire            
l'acquisizione di competenze professionali specifiche;                          
- avere frequentato corsi di qualificazione in area socio-educativa e           
di avvio d'impresa non inferiori a 200 ore e avere svolto presso                
un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio di almeno            
3 mesi.                                                                         
Per l'educatrice familiare il rapporto numerico non deve essere                 
superiore a tre bambini per ogni educatore.                                     
I Comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono questa            
forma di servizio alle famiglie con bambini in eta' 0-3 anni,                   
adottando le necessarie modalita' di informazione, di comunicazione e           
favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori.                             
Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in                
ragione dell'eta' dei bambini, scelgono la stessa educatrice che                
svolgera' il servizio presso il domicilio di uno dei bambini,                   
concordato tra le famiglie medesime anche a rotazione, ma con una               
periodicita' indicativamente di 4 mesi, per salvaguardare la                    
stabilita' dei punti di riferimento dei bambini.                                
Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con             
l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalita'                   
organizzative del Servizio.                                                     
Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del           
contratto di lavoro con l'educatrice, eroga ad ogni famiglia un                 
contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equita'                   
rispetto alle rette dei nidi d'infanzia dello stesso Comune.                    
La Regione a sostegno della realizzazione del servizio di educatrice            
familiare prevede, nel proprio bilancio, contributi da erogarsi agli            
Enti locali. La Regione con propri atti amministrativi definisce                
annualmente l'entita' dei contributi.                                           
I Comuni dovranno garantire la qualificazione e la messa in rete del            
servizio di educatrice familiare con i nidi d'infanzia e gli altri              
servizi integrativi attraverso i seguenti strumenti:                            
- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la                   
partecipazione a iniziative formative a favore degli educatori degli            
altri servizi per l'infanzia del territorio;                                    
- la supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche                 
qualificate (coordinatori pedagogici);                                          
- la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed educatrici agli            
altri servizi integrativi al nido;                                              
- la formazione/informazione delle famiglie sulle tematiche relative            
alla crescita dei figli e in particolare quelle della sicurezza e               
della alimentazione, anche in considerazione della specificita'                 
organizzativa di questo servizio.                                               
7. Servizi integrativi sperimentali                                             
L'art. 3, comma 7 della legge prevede che gli Enti locali e la                  
Regione promuovano sperimentazioni di servizi integrativi per meglio            
rispondere alle diverse necessita' emergenti nella societa'.                    
La natura stessa della sperimentazione richiede la necessaria                   
flessibilita'; ad essi, in quanto servizi educativi per la prima                
infanzia, si applica comunque il comma 1 dell'art. 16.                          
L'esigenza di tutela dei bambini e di garanzia della qualita' dei               
servizi, impone pertanto di stabilire i requisiti imprescindibili,              
anche per i servizi sperimentali, che sono:                                     
- il rispetto del rapporto numerico tra personale educatore e bambini           
in analogia con quanto previsto per i servizi indicati nella presente           
direttiva;                                                                      
- il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente             
per il personale educatore;                                                     
- il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrita' e               
all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente                    
direttiva, qualora il servizio non si svolga presso il domicilio                
delle famiglie.                                                                 
Nel caso di iniziative sperimentali attuate dagli Enti locali,                  
occorre tenerne costantemente informata la Regione, sia al fine di              
un'eventuale presa in carico delle stesse ai sensi del comma 3                  
dell'art. 10 della legge, sia per assicurare la completezza del                 
sistema informativo sui servizi di cui all'art. 15 della legge.                 
8. Sistema informativo                                                          
Ai fini della applicazione dell'art. 15 della legge, Regione ed Enti            
Locali concorderanno l'adozione di un sistema informativo per                   
consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati circa i              
servizi della prima infanzia.                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina