REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2001, n. 56

Conclusioni di istruttoria sullo stabilimento della ditta Neri Srl sito in Faenza - Via Granarolo n. 1, ai sensi della L.R. 13/91

1) Il responsabile delle attivita' industriali gestite nello                    
stabilimento di Faenza, Via Granarolo n. 1, di proprieta' della ditta           
Neri Srl di seguito denominato "Gestore", dovra' attuare quanto                 
indicato al decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998:                  
"Modalita' con le quali i fabbricanti (gestori) per le attivita' a              
rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione,               
all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in               
situ.".                                                                         
Il Gestore deve inoltre redigere e conservare idonea documentazione,            
al fine di poter dimostrare di aver dato attuazione alle disposizioni           
del sopra indicato decreto.                                                     
2) Gli scenari incidentali da considerare ai fini della                         
predisposizione del piano di emergenza esterno sono riportati                   
nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.                         
3) I vincoli territoriali originati dallo stato di fatto dello                  
stabilimento della ditta Neri Srl sono indicati nell'Allegato B,                
parte integrante del presente decreto.                                          
4) il Sindaco di Faenza e' tenuto a:                                            
- assicurare il rispetto dei vincoli territoriali individuati                   
nell'Allegato B;                                                                
- attivare la Sezione provinciale ARPA ed il Dipartimento di                    
Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna, per                
l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 8 della L.R.            
13/91.Il presente decreto sara' pubblicato, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
ALLEGATO A                                                                      
Tabella riassuntiva degli scenari incidentali di riferimento con                
conseguenze esterne allo stabilimento                                           
Evento  Scenario  Distanza delle zone     incidentale  di                       
pianificazione (m)    Zona I  Zona II                                        
Perdita da  Pool-fire  10  20                                                   
serbatoio 39 h  (intero bacino)                                                 
Perdita in area  Pool-fire  10  25                                              
travaso                                                                         
Perdita da  Pool-fire  10  35                                                   
serbatoio 43 c  (intero bacino)                                                 
Nota: nella terza colonna di tabella le zone di pianificazione I, II            
si riferiscono alla definizione data nelle "Linee guida della                   
Protezione civile per la pianificazione di emergenza esterna":                  
Zona  I - Zona di sicuro impatto, elevata letalita' anche per le                
persone mediamente sane.                                                        
Zona II - Zona di possibili danni anche gravi ed irreversibili, per             
persone mediamente sane che non intraprendono le corrette misure di             
autoprotezione.                                                                 
ALLEGATO B                                                                      
Premessa                                                                        
La presenza di uno stabilimento ad alto rischio impone dei vincoli              
edificatori e di utilizzo del territorio per le aree investite da               
scenari incidentali associati allo stabilimento (v. appendice IV                
allegata al decreto del Ministro dell'Ambiente 20 ottobre 1998,                 
pubblicato nel Supplemento Ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 262            
del 9 novembre 1998).                                                           
Vincoli                                                                         
Nel caso specifico gli scenari incidentali oltrepassano i confini               
dello stabilimento sul lato sud-est e sud-ovest e si impongono le               
seguenti limitazioni (v. planimetria allegata):                                 
1) nella zona in cui gli effetti ricadono nel campo dell'elevata                
letalita', corrispondente ad una distanza di m 10 e' compatibile con            
un territorio di categoria E (DM 20/10/1998) pertanto sono consentite           
solo: - aree con insediamenti industriali, artigianali ed agricoli; -           
zone abitative con indice reale di edificazione esistente inferiore a           
0,5 mc/mq;                                                                      
2) nella zona in cui gli effetti ricadono nel campo delle lesioni               
irreversibili, corrispondente ad una distanza massima di m 35, e'               
compatibile con un territorio di categoria C (DM 20/10/1998) pertanto           
sono consentite solo: - insediamenti industriali artigianali ed                 
agricoli, - zone abitate con indice reale di edificazione esistente             
compreso tra 1 e 1,5 mc/mq, - locali di pubblico spettacolo                     
all'aperto con affollamento medio/basso (fino a 500 persone                     
presenti), -scuole medie superiori ed istituti scolastici in genere,            
- mercati stabili all'aperto con affollamento medio/basso (fino a 500           
persone presenti), - locali di pubblico spettacolo al chiuso, -                 
centri commerciali al coperto, aventi superficie d'esposizione e                
vendita fino a 1000 mq, - stazioni ferroviarie con un movimento                 
passeggeri compreso tra 100 e 1000 persone al giorno.                           
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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