REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1402

Direttiva, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis della L.R. 7/94, modificata dalla L.R. 6/97 - Acquisizione, tramite le Amministrazioni provinciali degli elementi utili al monitoraggio relativamente ad affidamento in gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 8 novembre 1991, n. 381;                                             
- la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7; cosi' come modificata dalla L.R. 18            
marzo 1997, n. 6, recante "Norme per la promozione e lo sviluppo                
della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991,             
n. 381";                                                                        
- l'art. 39 della L.R. 2/85;                                                    
- in particolare il Titolo III, della richiamata legge, recante                 
"Convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed Enti pubblici" che            
agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 tratta delle modalita' e procedure per           
la partecipazione alle gare di appalto  e la scelta  del contraente             
in caso  di affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali,             
sanitari, educativi e di servizi anche diversi purche' finalizzati a            
creare opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate di cui                
all'art. 4, comma 1 della Legge 381/91;                                         
preso atto che il comma 1 bis dell'art. 22 della sopracitata L.R.               
7/94, cosi' come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6, affida              
alla Commissione per la cooperazione sociale, il compito di                     
acquisire, per il tramite delle Amministrazioni provinciali, gli                
elementi di conoscenza per il  monitoraggio sullo stato di                      
applicazione  delle disposizioni sopra citate, al fine anche di                 
formulare periodicamente osservazioni e proposte alla Giunta                    
regionale;                                                                      
ritenuto che,  nell'intento di  perseguire l'obiettivo di assicurare            
la maggiore qualita' possibile nella erogazione dei servizi alla                
persona, la legge regionale, sopra richiamata, costituisca un                   
riferimento significativo nel quadro regolamentare del rapporto                 
pubblico/privato in ambito sociale;                                             
considerato che la legge regionale ha  inteso valorizzare tra gli               
altri alcuni elementi che si ritiene concorrano a determinare la                
qualita' dei servizi offerti, tra cui il vincolo di aggiudicazione a            
favore della offerta economicamente piu' vantaggiosa, nonche' il                
vincolo, per il contraente, di applicazione del Contratto collettivo            
nazionale di lavoro a tutela e qualificazione del lavoro stesso;                
tenuto conto che la evidente delicatezza e complessita' dei servizi             
in questione, richiamano la necessita' di una organica rilevazione              
sul territorio regionale del livello di applicazione delle succitate            
normative;                                                                      
considerato che detta rilevazione rientra nella piu' generale                   
attivita' di acquisizione delle conoscenze per la programmazione                
territoriale, di cui all'art. 39 della L.R. 2/85 e che pertanto                 
verra' finanziata  nell'ambito  del Programma degli interventi e dei            
criteri di ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale per             
l'anno 2001 in corso di adozione;                                               
tenuto conto, di conseguenza, che la L.R. 7/94, cosi' come modificata           
dalla L.R. 6/97, ha individuato nelle Amministrazioni provinciali               
l'ambito  territoriale  di riferimento per la raccolta degli elementi           
di conoscenza necessari;                                                        
valutata la necessita' e l'urgenza di procedere alla individuazione e           
definizione degli strumenti e delle modalita' di attivazione del                
monitoraggio di cui trattasi;                                                   
considerato che, tra gli impegni  sanciti  con l'accordo preliminare            
e il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in                   
coerenza con il protocollo nazionale inter-confederale del 5/4/1990,            
ha previsto, tra le misure di interesse del settore, anche la                   
costituzione di appositi Osservatori nazionali e territoriali                   
finalizzati a svolgere attivita' di monitoraggio e controllo;                   
dato atto che, ad oggi, alcuni degli Osservatori, sopra richiamati,             
si sono gia' attivati a livello territoriale provinciale;ritenuto che           
detti Osservatori possano costituire, anche per la pluralita' dei               
soggetti rappresentati, strumento idoneo  ad effettuare le attivita'            
di valutazione  sulla applicazione delle disposizioni regionali in              
materia di affidamento in gestione dei servizi alla persona;                    
ravvisata, pertanto, l'opportunita'  che  le Amministrazioni                    
provinciali, ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti al            
comma 1 bis dell'art. 22 citato, si possano avvalere di tali                    
Osservatori;                                                                    
considerata, di conseguenza, la opportunita' che, laddove gli                   
Osservatori provinciali non fossero ancora attivati, le                         
Amministrazioni provinciali, ne sollecitino con le altre parti                  
interessate la costituzione e ne definiscano le modalita' di                    
partecipazione e collaborazione;                                                
sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione               
sociale in data 6/3/2001;                                                       
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal  Responsabile  del Servizio                
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi,  in merito alla                     
regolarita' tecnica della  presente deliberazione, ai sensi dell'art.           
4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione            
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'             
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI comma della              
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta                 
regionale 2541/95;                                                              
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,                
Progetto giovani e Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di emanare la Direttiva di cui all'Allegato A) che fa parte                  
integrante del presente atto deliberativo, per stabilire le modalita'           
di effettuazione del monitoraggio sullo stato di applicazione della             
L.R. 7/94, cosi' come modificata con la L.R. 6/97, e le competenze              
della Commissione regionale per  la cooperazione sociale di cui al              
punto 1 bis dell'art. 22 della medesima legge;                                  
b) di affidare, cosi' come previsto al punto 1 bis dell'art. 22 sopra           
richiamato, alle Amministrazioni provinciali il compito di fornire,             
alla gia' citata Commissione,  gli elementi di conoscenza necessari             
per l'effettuazione del monitoraggio di cui al precedente punto a);             
c) di stabilire che le Amministrazioni provinciali provvedano al                
compito di cui sopra secondo le modalita' di cui alla Direttiva gia'            
citata al precedente punto a);                                                  
d) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Direttiva sulle modalita' organizzative e funzionali di attivazione             
del monitoraggio sullo stato di applicazione della L.R. 4 febbraio              
1994, n. 7 - in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 della                
medesima legge cosi' come modificato dal comma 1 bis dell'art. 4                
della L.R. 18 marzo 1997, n. 6                                                  
1) Le Amministrazioni provinciali, per le attivita' di acquisizione             
delle conoscenze nell'ambito del Sistema Informativo Politiche                  
Sociali (SIPS) regionale e per la programmazione territoriale,                  
rilevano i dati relativi al monitoraggio sullo stato di applicazione            
della L.R. 7/94 e successiva modifica, e forniscono alla Commissione            
regionale per la cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 22               
della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 cosi' come modificato dal comma 1              
bis dell'art. 4 della L.R. 18 marzo 1997, n. 6, gli elementi di                 
conoscenza rilevati in merito all'affidamento  in gestione dei                  
servizi  socio-assistenziali, sanitari, educativi e di servizi anche            
diversi purche' finalizzati a creare opportunita' di lavoro per le              
persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della Legge 381/91.             
2) Fatto salvo in ogni caso l'impegno ad assolvere gli adempimenti              
previsti, al citato comma 1 bis dell'art. 22, le Amministrazioni                
provinciali si avvalgono in via prioritaria, per tale attivita',                
degli  Osservatori territoriali gia' richiamati nell'accordo                    
preliminare e nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per il               
settore della cooperazione sociale, in quanto gli stessi anche per la           
pluralita' dei soggetti rappresentati, costituiscono strumento idoneo           
 alla valutazione degli elementi necessari a monitorare lo stato di             
applicazione delle vigenti  disposizioni regionali in materia di                
affidamento in gestione di servizi alla persona.                                
3) Le Amministrazioni provinciali, pertanto, definiscono accordi con            
detti Osservatori, sollecitandone  la costituzione laddove non                  
fossero ancora costituiti, per stabilire:                                       
- le modalita' di partecipazione agli stessi;                                   
- le strategie e le modalita' operative, affinche' ferma restando               
l'autonomia degli Osservatori provinciali di perseguire i propri                
ambiti di interesse e di iniziativa, gli stessi orientino,                      
prioritariamente, la propria azione al monitoraggio sulla                       
applicazione delle normative vigenti in materia di affidamento dei              
servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento               
lavorativo, per verificarne stato e condizioni di attuazione per                
l'ambito territoriale di competenza;                                            
- le modalita' organizzative e di  supporto all'espletamento dei                
compiti di  monitoraggio assicurando la disponibilita' delle risorse            
umane ed economiche e strutturali che si  renderanno necessarie;                
- le modalita' di acquisizione, da parte degli Enti  che sul                    
territorio di competenza attivano procedure di affidamento in                   
gestione dei servizi alla persona, la documentazione necessaria al              
monitoraggio.                                                                   
4) Gli Enti che attivano procedure di affidamento  dei servizi                  
socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo,           
sono tenuti, di conseguenza, a trasmetterne  la relativa                        
documentazione  alla Amministrazione provinciale competente per                 
territorio ai fini del monitoraggio di cui trattasi.                            
5) Al fine di assicurare la maggiore omogeneita' possibile di                   
comportamenti l'attivita' di monitoraggio si avvarra' di una                    
modulistica concordata e predisposta a  livello regionale con la                
preposta Commissione per la cooperazione sociale nonche' dei                    
necessari supporti informatici.                                                 
6) Nel contesto delle azioni per l'avvio del monitoraggio, di cui               
trattasi, verranno, inoltre, concordate e individuate, a livello                
regionale, le modalita'  per ricondurre i previsti percorsi di                  
comunicazione nel gia' disponibile Sistema Informativo delle                    
Politiche Sociali.                                                              
7) Fatta salva ogni segnalazione che si ritenga utile comunicare con            
tempestivita', le  Amministrazioni provinciali sono tenute a                    
trasmettere  semestralmente alla gia' citata Commissione regionale              
per la cooperazione sociale relazione di sintesi sugli elementi                 
rilevati.                                                                       
8) La Commissione regionale per la cooperazione sociale acquisiti i             
previsti elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di              
applicazione della L.R. 7/94 con le modifiche apportate dalla L.R. 18           
marzo 1997, n. 6, formula periodicamente, in merito, osservazioni e             
proposte alla Giunta regionale.                                                 
9) La Regione assicura il necessario coordinamento tra le                       
Amministrazioni provinciali e la preposta Commissione regionale per             
la cooperazione sociale, nonche' per la implementazione del sistema             
informativo.                                                                    

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