REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2000, n. 2258

Direttive per la predisposizione dello statuto dell'ATC (articolo 31, comma 3 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16              
febbraio 2000, n. 6;                                                            
richiamato in particolare il comma 3 dell'art. 31, che prevede                  
l'emanazione da parte della Regione di apposite direttive per la                
predisposizione dello statuto dell'ATC che disciplinino fra l'altro             
la composizione del Comitato direttivo, le modalita' di                         
rappresentanza dei componenti l'Assemblea, la durata in carica del              
Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei              
conti, le modalita' per le elezioni degli Organi, le attribuzioni e             
le modalita' di funzionamento degli Organi, le condizioni di                    
iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonche' le sanzioni                  
disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in                  
trasgressioni degli obblighi statutari e le cause di incompatibilita'           
del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo;                         
vista inoltre la propria deliberazione n. 1161 dell'11 luglio 2000              
"Modalita' di accesso agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) della            
Regione Emilia-Romagna (L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00,              
art. 33, comma 7, art. 35, comma 1, art. 36 bis, commi 2 e 4, art.              
37, comma 1)";                                                                  
valutata pertanto l'opportunita' di procedere, con l'approvazione del           
presente atto, all'attuazione di quanto previsto dall'articolo di               
legge soprarichiamato, secondo il testo che si allega alla presente             
deliberazione quale parte integrante "Direttive per la                          
predisposizione dello statuto dell'ATC";                                        
sentite le Province, le organizzazioni professionali agricole, le               
associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale                
riconosciute;                                                                   
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e  n.1396              
del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato e dal                
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi in merito                    
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della              
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.           
19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                   
su proposta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa.                
Protezione civile";                                                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le direttive per la predisposizione dello statuto               
dell'ATC secondo il testo che si allega alla presente deliberazione             
quale parte integrante;                                                         
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
DIRETTIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATUTO DELL'ATC                         
1) Finalita'                                                                    
Il presente provvedimento stabilisce i criteri in base ai quali gli             
ATC della Regione Emilia-Romagna, mediante i rispettivi statuti,                
devono regolare le modalita' e gli strumenti per  lo svolgimento                
delle attivita' di interesse pubblico definite al punto 2). Gli                 
statuti degli ATC possono altresi' prevedere norme attinenti ad altri           
aspetti piu' direttamente connessi con la loro struttura associativa            
come definita al punto 2).                                                      
2) Definizione                                                                  
L'ATC e' una struttura associativa senza scopi di lucro, a cui e'               
affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di             
organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel                
territorio di competenza.Le attivita' d'interesse pubblico di cui al            
precedente capoverso sono svolte, nel rispetto della normativa                  
nazionale e regionale vigente in materia ed in coerenza con il Piano            
faunistico venatorio provinciale, sotto il controllo della Provincia,           
alla quale, spettano le funzioni amministrative in materia di caccia            
e di protezione della fauna.                                                    
3) Organi dell'ATC                                                              
Sono Organi dell'ATC:                                                           
a) il Presidente;                                                               
b) il Comitato direttivo;                                                       
c) l'Assemblea dei soci;                                                        
d) il Collegio dei revisori dei conti.                                          
4) Il Presidente                                                                
1 - Il Presidente e' il legale rappresentante dell'ATC ed agisce in             
nome e per conto dell'associazione. E' eletto con votazione segreta             
dal Comitato direttivo nella prima seduta di insediamento ed e'                 
scelto fra i suoi componenti.                                                   
2 - Nomina nell'ambito rispettivamente del Comitato direttivo e                 
dell'Assemblea un Segretario con funzioni di verbalizzante delle                
riunioni. In tali riunioni il Segretario appone la propria firma                
unitamente a quella del Presidente.                                             
3 - Convoca il Comitato direttivo e lo presiede, fissa l'ordine del             
giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta. La convocazione deve           
avvenire tramite comunicazione postale almeno dieci giorni prima                
della data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza per cui             
e' ammessa la convocazione telefonica o telegrafica.                            
4 - Adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal              
Comitato direttivo.                                                             
5 - Nei casi di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti di               
competenza del Comitato direttivo al quale sono sottoposti per la               
ratifica nella prima riunione utile.                                            
6 - Vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attivita'            
generale dell'ATC.                                                              
7 - Rappresenta l'associazione negli organismi pubblici e privati cui           
aderisce, salvo che il Comitato direttivo non conferisca, caso per              
caso, specifica delega ad altro proprio componente.                             
8 - Presiede l'Assemblea ed in nome e per conto del Comitato                    
direttivo fissa la data, l'ora ed il luogo delle riunioni.                      
9 - Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente                     
comportano l'assunzione delle funzioni da parte del vice Presidente o           
in sua assenza del membro piu' anziano del Comitato direttivo che,              
entro il termine di sessanta giorni, convoca il Comitato medesimo per           
l'elezione del nuovo Presidente.                                                
5) Il Comitato direttivo                                                        
1 - Il Comitato direttivo e' costituito, nel rispetto delle                     
percentuali di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come                 
modificata dalla L.R. 6/00, da 10 a 20 componenti cosi' ripartiti:              
a) da 3 a 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali                   
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti            
in forma organizzata sul territorio, residenti in un comune compreso            
nell'ATC e appartenenti all'assemblea dei soci;                                 
b) da 3 a 6 rappresentanti delle associazioni nazionali venatorie               
riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio e                   
appartenenti all'Assemblea dei soci;                                            
c) da 2 a 4 rappresentanti delle associazioni di protezione                     
ambientale riconosciute e presenti sul territorio, residenti nella              
provincia in cui e' compreso l'ATC. Tali rappresentanti non devono              
essere in possesso del tesserino regionale per l'esercizio della                
caccia di cui all'art. 49, L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00,           
fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato               
direttivo;                                                                      
d) da 2 a 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l'ATC             
residenti in un comune compreso nell'ATC. Tali rappresentanti possono           
essere individuati anche tra i componenti dei Consigli comunali. Nel            
caso di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge 157/92, i                       
rappresentanti delle Province interessate sono nominati in numero               
proporzionale all'estensione della superficie provinciale ricadente             
nell'ATC.                                                                       
2 - Il Comitato direttivo e' eletto dall'Assemblea dei soci e dura in           
carica cinque anni.                                                             
3 - I componenti del Comitato direttivo decadono dalla carica se:               
a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;                     
b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco            
dei dodici mesi;                                                                
c) siano stati condannati per fatti comportanti l'interdizione dai              
pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria           
e ambientale.                                                                   
4 - Il componente che sia decaduto dalla carica e' sostituito dal               
Comitato direttivo con il primo dei non eletti della medesima lista.            
I componenti cosi' cooptati restano in carica per la residua durata             
del mandato del Comitato.                                                       
5 - Il Comitato direttivo, entro 30 giorni dalla nomina, elegge il              
Presidente a maggioranza dei presenti (meta' piu' uno); entro 60                
giorni nomina il Collegio dei revisori dei conti.                               
6 - Il Comitato direttivo elegge inoltre tra i suoi componenti, a               
maggioranza dei presenti (meta' piu' uno), un vice Presidente che lo            
rappresenti ed eserciti le funzioni in sua vece in caso di                      
impedimento. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo lo             
sostituisce il componente con maggiore anzianita' di carica o, in               
subordine, di eta'.                                                             
7 - Il Comitato direttivo predispone la proposta di bilancio                    
preventivo ed eventuali variazioni del medesimo, nonche' di bilancio            
consuntivo ed entro 40 giorni li sottopone all'Assemblea per                    
l'approvazione secondo il principio della maggioranza, meta' piu' uno           
dei presenti.                                                                   
8 - Il Comitato direttivo trasmette, almeno venti giorni prima della            
data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la                
relativa documentazione al Collegio dei revisori dei conti, per                 
l'opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve            
accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Comitato direttivo           
sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la                       
contabilita' per le verifiche trimestrali.                                      
9 - Il Comitato direttivo si riunisce tutte le volte che il                     
Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno             
un terzo dei componenti. Per la validita' delle riunioni occorre la             
maggioranza effettiva in prima convocazione, mentre in seconda                  
convocazione la riunione e' valida qualunque sia il numero dei                  
presenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti               
stessi.                                                                         
10 - Il Comitato direttivo decide in ordine all'assunzione ed al                
licenziamento del personale, nonche' agli eventuali incarichi di                
consulenza.                                                                     
11 - Il Comitato direttivo aderisce alle eventuali strutture di                 
coordinamento tecnico amministrativo con gli altri ATC presenti sul             
territorio.                                                                     
12 - Il Comitato direttivo pubblicizza la propria attivita', promuove           
la conoscenza dell'ATC, le sue finalita', garantisce l'informazione             
delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza. Fermi            
restando gli adempimenti previsti dalla Legge 157/92, dalla L.R. 8/94           
come modificata dalla L.R. 6/00 e dal vigente Regolamento regionale             
per la gestione faunistico- venatoria degli ungulati, il Comitato               
direttivo in particolare:                                                       
a) stabilisce: - l'entita' del contributo annuo alla gestione                   
dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto,               
contenendolo nella misura massima fissata dalla Regione; - l'entita'            
del contributo di cui al comma 7, lettera b) dell'art. 56 della L.R.            
8/94 come modificata dalla L.R. 6/00;                                           
b) puo' proporre alla Provincia, entro 15 giorni dall'emanazione del            
calendario venatorio regionale, per giustificate esigenze faunistiche           
e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al                   
calendario venatorio concernenti le modalita' di esercizio della                
caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle                 
giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il             
carniere giornaliero e stagionale per specie;                                   
c) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli           
interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da             
parte della fauna selvatica;                                                    
d) individua i criteri per la quantificazione dei danni da fauna                
selvatica alle produzioni agricole ed elargisce i contributi per                
l'indennizzo degli stessi e gli incentivi a favore dei proprietari o            
conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli               
habitat e l'incremento della fauna selvatica. Il Comitato direttivo             
svolge tali adempimenti in sintonia con quanto previsto                         
rispettivamente dalle direttive di cui all'art. 62, comma 1, lettera            
e) della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, e con i criteri             
determinati dalla Regione in attuazione dell'art. 13, comma 1 della             
medesima legge regionale;                                                       
e) attua il ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio             
di competenza dell'ATC ed intraprende azioni per l'incremento del               
patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari           
o conduttori dei fondi, cercando un'omogeneita' gestionale anche con            
gli altri ATC contigui;                                                         
f) propone l'istituzione e la modifica di zone di protezione alla               
Provincia territorialmente competente;                                          
g) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria; collabora con           
le Province per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistico           
ambientale del territorio; utilizza il volontariato e le Associazioni           
di volontariato dotandosi di forme e modalita' incentivanti;                    
h) gestisce zone di protezione ai sensi dell'art. 23, comma 1 della             
L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00;                                      
i) redige i programmi annuali di attivita' che contemplano in                   
particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze            
faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l'incremento delle             
popolazioni animali selvatiche; la difesa delle colture; le azioni di           
programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per              
forme di caccia specifiche;                                                     
l) trasmette alla Provincia i programmi annuali di attivita' entro il           
31 gennaio di ogni anno, sentita l'Assemblea;                                   
m) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito             
nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e fornisce            
annualmente ai Comuni, alla Provincia e alla Regione gli elenchi dei            
cacciatori accolti;                                                             
n) provvede, al fine di perseguire la tutela dell'ambiente ad                   
organizzare le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e             
della consistenza faunistica, ad effettuare, anche avvalendosi della            
collaborazione di soggetti specializzati, il monitoraggio del                   
territorio ai fini dell'individuazione e della prevenzione di fonti             
di inquinamento, elaborando poi organiche proposte operative da                 
sottoporre alle Amministrazioni competenti;                                     
o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali,                    
eventuali modifiche perimetrali dell'ATC;                                       
p) delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le            
modalita' per riconoscere ai cacciatori iscritti la facolta' di                 
utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio           
e senza finalita' di lucro, un altro cacciatore, anche se residente             
in altra regione;                                                               
q) esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente,            
un parere sul rilascio dell'autorizzazione ad allenare i cani nel               
proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del            
calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale           
possibilita' nell'ATC di appartenenza;                                          
r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla               
gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario                    
attinenti al perseguimento degli scopi associativi. Per tali                    
interventi possono essere previste forme adeguate di riconoscimento;            
s) approva i regolamenti sull'attivita' venatoria e gestionale.                 
13 - Il Comitato direttivo svolge altresi' tutti gli altri compiti              
che la normativa vigente o lo statuto con attribuiscano ad altri                
Organi e puo' delegare ai propri componenti l'esecuzione di                     
specifiche attivita'.                                                           
14 - Il Comitato direttivo uscente svolge tutti i compiti di                    
ordinaria amministrazione assicurando comunque il buon andamento                
della gestione fino all'insediamento del nuovo Comitato e provvede              
altresi' agli adempimenti per l'elezione dei nuovi organi.                      
6) L'Assemblea                                                                  
1 - Sono soci dell'Assemblea i cacciatori iscritti all'ATC, i                   
conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC e gli iscritti alle              
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.           
13 della Legge 349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC.                   
L'Assemblea puo' essere costituita dai delegati eletti da assemblee             
parziali di categoria. In tal caso l'Assemblea e' composta da un                
numero di delegati, rappresentanti le tre categorie soprarichiamate,            
variabile in funzione del numero di soci cacciatori iscritti all'ATC.           
In particolare:                                                                 
- fino a 1.500 soci cacciatori iscritti, 61 delegati cosi' suddivisi:           
- 23 in rappresentanza dei soci cacciatori iscritti nell'ATC;                   
- 23 in rappresentanza dei soci conduttori di fondi agricoli inclusi            
nell'ATC;                                                                       
- 15 in rappresentanza dei soci iscritti alle associazioni di                   
protezione ambientale residenti nei comuni inclusi nell'ATC;                    
- tra 1.501 e 2.500 soci cacciatori iscritti, 80 delegati cosi'                 
suddivisi:                                                                      
- 30 in rappresentanza dei soci cacciatori iscritti nell'ATC;                   
- 30 in rappresentanza dei soci conduttori di fondi agricoli inclusi            
nell'ATC;                                                                       
- 20 in rappresentanza dei soci iscritti alle associazioni di                   
protezione ambientale, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;                   
- oltre 2,500 soci cacciatori iscritti, 101 delegati cosi' suddivisi:           
- 38 in rappresentanza dei soci cacciatori iscritti nell'ATC;                   
- 38 in rappresentanza dei soci conduttori di fondi agricoli inclusi            
nell'ATC;                                                                       
- 25 in rappresentanza dei soci iscritti alle associazioni di                   
protezione ambientale, residenti nei comuni inclusi nell'ATC.                   
Entro 60 giorni dall'insediamento dell'Assemblea vengono eletti al              
suo interno i componenti del comitato direttivo.                                
2 - L'Assemblea viene insediata dal Comitato direttivo uscente su               
convocazione del Presidente, previa deliberazione del Comitato                  
direttivo. Successivamente e' convocata almeno due volte all'anno dal           
Comitato direttivo e puo' altresi' essere convocata su richiesta                
motivata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dei                    
componenti del Comitato direttivo.                                              
L'Assemblea puo' svolgersi anche al di fuori della sede sociale                 
purche' nella provincia territorialmente competente.                            
3 - La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, in caso di                 
Assemblea generale tramite pubblicita' a mezzo affissione presso la             
sede sociale dell'ATC, le Sedi comunali delle associazioni di                   
categoria, le Sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15                 
giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mentre nel caso di             
Assemblea dei delegati, tramite comunicazione postale almeno 15                 
giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonche' mediante               
affissione presso la sede sociale.                                              
4 - Compiti dell'Assemblea:                                                     
a) approva lo Statuto e sue eventuali modifiche;                                
b) elegge i componenti del Comitato direttivo;                                  
c) approva il bilancio preventivo, eventuali variazioni del medesimo            
e il bilancio consuntivo;                                                       
d) dichiara la decadenza dei componenti del Comitato direttivo e                
dell'Assemblea dei delegati, su proposta del Comitato direttivo;                
e) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal                   
Comitato direttivo.                                                             
5 - Per la validita' delle riunioni occorre la maggioranza effettiva            
in prima convocazione mentre in seconda convocazione la riunione e'             
valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono               
assunte a maggioranza dei presenti stessi.6 - L'Assemblea resta in              
carica 5 anni.                                                                  
7 - Decadono dall'incarico, i delegati condannati per fatti                     
comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e           
per reati in materia venatoria e ambientale. Il delegato decaduto e'            
sostituito dal Comitato direttivo con il primo dei non eletti della             
lista di appartenenza.                                                          
7) Collegio dei Revisori dei conti                                              
1 - Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da 3 membri                  
effettivi e da un supplente, il Presidente, nominato all'interno dei            
3 membri effettivi, deve essere iscritto nell'Albo dei revisori dei             
conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.                                
2 - Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita'                  
amministrativa e contabile della gestione dell'ATC effettuando, ogni            
trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo                   
apposito verbale ed una relazione finale che diviene parte integrante           
del bilancio consuntivo.                                                        
3 - I revisori possono assistere alle riunioni del Comitato direttivo           
e dell'Assemblea; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.                 
8) Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori - Sanzioni           
1 - Gli ATC recepiscono nei rispettivi statuti le condizioni di                 
iscrizione e di ammissione dei cacciatori secondo quanto stabilito ai           
sensi della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00.                          
2 - Oltre a quanto previsto dal'art. 61 della L.R. 8/94 come                    
modificata dalla L.R. 6/00, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono           
agli obblighi statutari, il Comitato direttivo dell'ATC puo'                    
applicare le seguenti sanzioni disciplinari:                                    
a) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota           
di iscrizione: sospensione della possibilita' di esercitare la caccia           
nell'ATC da 1 giornata di effettivo esercizio fino all'intera                   
stagione venatoria;                                                             
b) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del                   
contributo per la caccia in mobilita' controllata alla fauna                    
migratoria ed agli ungulati: sospensione della possibilita' di                  
esercitare la caccia nell'ATC da 1 fino a 15 giornate di effettivo              
esercizio per la migratoria e da una giornata di effettivo esercizio            
fino all'intera stagione venatoria per gli ungulati.                            
9) Modalita' per l'elezione degli Organi dell'ATC                               
A) Assemblea dei delegati                                                       
1 - In caso di Assemblea costituita dai delegati:                               
- i delegati eletti dai cacciatori iscritti nell'ATC devono                     
appartenere ad associazioni venatorie nazionali riconosciute e                  
presenti in forma organizzata sul territorio ed essere iscritti                 
all'ATC;                                                                        
- i delegati eletti dai conduttori dei fondi inclusi nell'ATC devono            
appartenere alle organizzazioni professionali agricole maggiormente             
rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata             
sul territorio e risiedere in un comune compreso nell'ATC;                      
- i delegati eletti dagli iscritti alle associazioni di protezione              
ambientale devono appartenere ad associazioni riconosciute e presenti           
in forma organizzata sul territorio. Devono inoltre avere residenza             
anagrafica nelle province in cui e' compreso l'ATC e non devono                 
essere in possesso del tesserino venatorio regionale, fatta salva               
l'esigenza di cui al comma 3 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come                  
modificata dalla L.R. 6/00.                                                     
2 - Ciascun componente dell'Assemblea parziale di categoria elegge i            
delegati tramite la votazione di una delle liste di candidati                   
presentate dalle associazioni interessate, singole o parzialmente               
aggregate, al Comitato direttivo almeno 2 mesi prima della naturale             
scadenza per il rinnovo dell'Assemblea. In caso di presentazione                
parziale di liste da parte delle associazioni di categoria, si                  
procede comunque con le elezioni.                                               
3 - Il numero dei candidati per ogni lista deve essere pari al numero           
dei delegati per categoria piu' quattro, per permettere eventuali               
sostituzioni di un delegato. La sostituzione segue l'ordine di                  
preferenze della relativa lista.                                                
4 - Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna                    
categoria, per ogni lista viene eletto un numero di delegati                    
proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la             
lista che ottiene piu' voti il numero di delegati non puo' essere               
comunque superiore ai 2/3 del numero di delegati attribuiti a                   
ciascuna categoria.                                                             
5 - Qualora nell'ambito di ogni categoria le associazioni interessate           
raggiungano un'intesa fra loro, possono presentare al Comitato                  
direttivo, negli stessi termini sopra individuati, una lista unica di           
candidati. Il numero dei candidati della lista deve essere il doppio            
del numero dei delegati per categoria. Ciascun componente                       
dell'Assemblea parziale di categoria elegge i delegati votando un               
solo nominativo all'interno della lista o dando il voto di preferenza           
ad aventi diritto al voto della medesima categoria non compresi nella           
lista presentata. Vengono eletti i delegati con il maggiore numero di           
voti. Nell'ambito degli eletti il numero dei delegati appartenenti ad           
una associazione non puo' comunque essere superiore ai 2/3 del numero           
dei delegati attribuiti a ciascuna categoria.                                   
6 - In caso di mancata presentazione di liste da parte di una                   
categoria si procede comunque all'elezione con le identiche modalita'           
sopracitate.                                                                    
7 - Il Comitato direttivo uscente nomina al suo interno una                     
Commissione elettorale con il compito di verificare i requisiti degli           
iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le operazioni di voto            
e di redigere apposito verbale. Detta Commissione, composta da 5                
membri, tra i quali un Presidente e un Segretario, deve prevedere la            
rappresentanza delle tre categorie sopracitate.                                 
8 - Il Comitato direttivo uscente, visto il verbale redatto dalla               
Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza              
l'Assemblea dei delegati e fissa il giorno, l'ora ed il luogo della             
riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 giorni               
dall'ufficializzazione.                                                         
9 - Le elezioni sono indette dal Comitato direttivo uscente dandone             
comunicazione tramite pubblicita' a mezzo affissione presso la sede             
sociale dell'ATC, le Sedi comunali delle associazioni di categoria              
interessate, le Sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15               
giorni prima della data fissata.                                                
B) Il Comitato direttivo                                                        
1 - Il Presidente del Comitato direttivo uscente presiede                       
l'insediamento della nuova Assemblea che elegge il nuovo Comitato               
direttivo.                                                                      
I membri dell'Assemblea eleggono i componenti del Comitato direttivo            
di competenza della propria categoria tramite la votazione di una               
delle liste di candidati presentate dalle associazioni interessate              
singole o parzialmente aggregate al Comitato direttivo uscente non              
oltre il trentesimo giorno dall'insediamento della nuova Assemblea.             
In caso di presentazione parziale di liste da parte delle                       
associazioni di categoria, si procede comunque con le elezioni.                 
2 - Il numero di candidati per ogni lista deve essere pari al numero            
dei componenti previsti per categoria piu' 3, per permettere                    
l'eventuale sostituzione di un componente. La sostituzione segue                
l'ordine di preferenze della relativa lista.                                    
3 - Nell'ambito del numero dei componenti attribuiti a ciascuna                 
categoria, per ciascuna lista viene eletto un numero di candidati               
proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la             
lista che ottiene piu' voti il numero di componenti non puo' essere             
comunque superiore ai 2/3 del numero dei componenti attribuiti a                
ciascuna categoria.                                                             
4 - Qualora nell'ambito di ogni categoria le associazioni interessate           
raggiungano un'intesa fra loro, possono presentare al Consiglio                 
direttivo, negli stessi termini sopra individuati, una lista unica di           
candidati. Il numero dei candidati deve essere il doppio del numero             
dei componenti per categoria.Ciascun componente dell'Assemblea                  
parziale di categoria elegge i componenti votando un solo nominativo            
all'interno della lista o dando il voto di preferenza ad aventi                 
diritto al voto della medesima categoria non compresi nella lista               
presentata.                                                                     
Vengono eletti i componenti con il maggiore numero di voti.                     
Nell'ambito degli eletti il numero dei componenti appartenenti ad una           
associazione non puo' comunque essere superiore ai 2/3 del numero dei           
componenti attribuiti a ciascuna categoria.                                     
5 - In caso di mancata presentazione di liste da parte di una                   
categoria si procede comunque all'elezione.                                     
6 - Il Comitato direttivo uscente nomina al suo interno una                     
Commissione elettorale con il compito di verificare i requisiti degli           
iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le operazioni di voto            
e di redigere apposito verbale. Detta Commissione, composta da 3                
membri, tra i quali un Presidente ed un Segretario, deve prevedere la           
rappresentanza delle 3 categorie sopracitate.                                   
7 - L'Assemblea visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale           
e preso atto dei nominativi dei rappresentanti della Provincia                  
delibera la composizione del nuovo Comitato direttivo.                          
Il Presidente del Comitato direttivo uscente fissa il giorno, l'ora             
ed il luogo della riunione d'insediamento da svolgersi entro e non              
oltre 30 giorni dalla deliberazione della composizione del nuovo                
Comitato direttivo.                                                             
8 - Le elezioni sono indette dal Comitato direttivo uscente dandone             
comunicazione in caso di Assemblea generale tramite pubblicita' a               
mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi comunali              
delle associazioni di categoria interessate, le  Sedi municipali e              
altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata                 
mentre nel caso di Assemblea di delegati tramite comunicazione                  
postale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione,               
nonche' mediante affissione presso la sede sociale.                             
C) Il Presidente                                                                
1 - Il Presidente e' eletto fra i componenti del Comitato direttivo             
nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti           
modalita':                                                                      
a) il componente piu' anziano d'eta' presiede la riunione per                   
l'elezione del Presidente, nomina un componente con funzioni di                 
verbalizzante e 2 scrutatori, dichiara valida la riunione se presenti           
un numero di componenti pari alla maggioranza effettiva o in seconda            
convocazione pari alla maggioranza dei presenti;                                
b) in caso di parita' di voti a favore di due o piu' candidati e'               
eletto Presidente del Comitato direttivo il candidato piu' anziano di           
eta'.                                                                           
10) Incompatibilita' del Presidente e dei componenti il Comitato                
direttivo                                                                       
Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del               
Comitato direttivo di un ATC, non possono instaurare alcun rapporto             
economico con l'ATC medesimo, che sia connesso con le proprie                   
attivita' commerciali, industriali o professionali.                             
11) Norme transitorie e finali                                                  
1 - Il Comitato direttivo uscente o il Comitato direttivo                       
provvisorio, di cui al comma 4 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come                
modificata dalla L.R. 6/00 sottopone lo statuto nuovo o adeguato a              
norma del comma 4 dell'art. 31 della legge medesima, all'Assemblea              
che lo approva entro 60 giorni dall'emanazione delle presenti                   
direttive. Entro 60 giorni dall'approvazione dello statuto il                   
Comitato direttivo uscente o il Comitato direttivo provvisorio                  
provvede a tutti gli adempimenti necessari per l'elezione dei nuovi             
Organi.                                                                         
2 - Il Comitato direttivo trasmette lo statuto approvato                        
dall'Assemblea e i regolamenti approvati sull'attivita' venatoria e             
gestionale alla Provincia territorialmente competente.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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