DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 209
Costituzione della Comunita' Montana Valle del Tidone
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- l'art. 27 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
dell'ordinamento degli Enti locali";
- gli artt. 5 e 7 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, "Disciplina delle
forme associative ed altre disposizioni in materia di Enti locali";
- il "Programma di riordino territoriale" allegato alla deliberazione
della Giunta regionale n. 1113 dell'11 giugno 2001, di seguito
denominato "programma";
- la tabella sugli ambiti ottimali contenuta nella Parte terza del
suddetto programma, laddove si prende atto:
- che i Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone,
Piozzano, Travo e Zerba, gia' compresi nella Comunita' Montana
dell'Appennino Piacentino relativa alla zona n. 1 (Valli del Tidone e
del Trebbia), attualmente comprendente anche il Comune di Pecorara,
hanno individuato in maniera condivisa l'ambito ottimale
corrispondente al territorio complessivo dei suddetti comuni;
- che i Comuni di Pecorara, Caminata, Pianello Val Tidone e Nibbiano
hanno conformemente individuato quale ambito ottimale il proprio
territorio complessivo e richiesto la costituzione sul medesimo
territorio di una nuova Comunita' Montana;
- il paragrafo 4, lettera c) della parte I del programma, ove si
dispone che, in coincidenza con l'ambito territoriale comprendente i
comuni di Pecorara, Caminata, Pianello Val Tidone e Nibbiano,
riconosciuto quale ambito ottimale come risulta dalle deliberazioni
conservate agli atti del Servizio Affari istituzionali e Autonomie
locali, su proposta condivisa da tutti i Comuni interessati, si
provveda all'istituzione di una nuova Comunita' Montana denominata
"Valle del Tidone", con contestuale ridelimitazione della Comunita'
Montana dell'Appennino Piacentino ai soli Comuni di Bobbio,
Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba;
- i paragrafi 3 e 4 della parte I del programma, ove si richiamano i
poteri del Presidente della Regione di disporre con proprio decreto
la costituzione di nuove Comunita' Montane, e, ove occorra, la
definizione degli aspetti successori;
richiamato il proprio decreto in data odierna, nel quale si dispone
la ridelimitazione della Comunita' Montana dell'Appennino Piacentino
con l'esclusione del Comune di Pecorara;
richiamati, in particolare, l'Allegato 1 del predetto decreto, ove si
regolano i profili successori, e l'art. 4 del dispositivo, ove si
prevede che ulteriori profili patrimoniali e finanziari pendenti
siano definiti con successivo decreto del Presidente della Giunta
regionale entro il 31 ottobre 2001;
richiamati:
- l'art. 7, comma 1 della citata L.R. 11/01, secondo il quale,
qualora sia istituita una nuova Comunita' Montana, il Presidente
della Giunta regionale stabilisce con proprio decreto le procedure
per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunita'
Montana;
- l'art. 27, comma 2 del citato DLgs 267/00, secondo il quale "I
rappresentanti dei Comuni della Comunita' Montana sono eletti dai
Consigli dei Comuni partecipanti con il sistema del voto limitato
garantendo la rappresentanza delle minoranze";
- l'art. 28, comma 7 del DLgs 267/00, che a sua volta richiama l'art.
32, comma 5, secondo il quale ". . . il numero dei componenti degli
organi non puo' comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di
dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Ente";
- l'art. 37, comma 1, lett. g) del DLgs 267/00 ai sensi del quale la
composizione dei Consigli nei Comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti e' di 16 membri;
considerato che la popolazione complessiva dei comuni di Pecorara,
Caminata, Pianello Val Tidone e Nibbiano, come risulta dai dati
riferiti all'1/1/2001 secondo le statistiche ufficiali del Servizio
Statistico ed Informatico della Regione Emilia- Romagna, ammonta a
5931 abitanti;
vista la comunicazione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di
Nibbiano, Pianello, Pecorara e Caminata, (prot. AIL n. 2349 del 27
giugno 2001), con la quale e' stata avanzata la proposta di
introdurre un termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di adozione
del presente atto, per la elezione, da parte dei Consigli dei Comuni
interessati, dei propri rappresentanti in seno all'Organo
rappresentativo della nuova Comunita' Montana, ed e' inoltre stata
proposta la data del 10 agosto per la convocazione della seduta di
insediamento dello stesso Organo;
ritenuto di accogliere tale proposta;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale degli Affari
istituzionali e legislativi, dott.ssa Filomena Terzini, in merito
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6,
L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari
istituzionali e Autonomie locali, Francesca Paron, in merito alla
regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, L.R. 41/92 e della sopracitata deliberazione;
decreta:
Art. 1
costituita la Comunita' Montana "Valle del Tidone" della quale fanno
parte i Comuni di Caminata, Pecorara, Nibbiano e Pianello Val Tidone.
Art. 2
La delimitazione territoriale della Comunita' Montana coincide con
l'ambito territoriale dei comuni suindicati.
Art. 3
Sino all'approvazione del proprio statuto, la Comunita' Montana ha un
organo rappresentativo formato da 16 membri. Il Consiglio provvisorio
e' composto dai Sindaci dei Comuni e da tre rappresentanti per
ciascuno dei Comuni che fanno parte della Comunita' Montana, nominati
dai Consigli comunali tra i consiglieri ed assessori dei rispettivi
Comuni.
Art. 4
Ciascun Comune provvede all'elezione dei propri rappresentanti entro
15 giorni dall'adozione del presente decreto; l'elezione deve
assicurare la rappresentanza delle minoranze, ed a tal fine il voto
deve essere limitato a due nomi.
Art. 5
La seduta di insediamento del Consiglio provvisorio e' fissata per il
10 agosto 2001. Tale seduta e' convocata dal Sindaco del Comune con
il maggior numero di abitanti ed e' presieduta dal consigliere piu'
anziano d'eta'.
Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio provvisorio
provvede ad eleggere il proprio presidente ed una giunta provvisoria
costituita da non piu' di quattro membri. Nella medesima seduta il
Consiglio nomina un'apposita Commissione per la redazione dello
statuto.
Art. 6
Fino all'approvazione di diversa deliberazione del Consiglio, in caso
di parita' dei voti nell'adozione delle deliberazioni della giunta e
del consiglio provvisori, la decisione si considera adottata se si
esprimano a favore i rappresentanti dei Comuni i cui abitanti,
secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la
maggioranza di quelli della Comunita' Montana complessivamente
considerata.
Art. 7
I profili successori relativi ai rapporti tra la ridelimitata
Comunita' Montana dell'Appennino Piacentino e la Comunita' Montana
Valle del Tidone sono regolati ai sensi di quanto disposto dal
decreto del Presidente della Giunta, di ridelimitazione della
predetta Comunita' Montana dell'Appennino Piacentino, adottato in
data odierna.
Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani