REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1471

Programma regionale di intervento per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Approvazione del bando per la richiesta di contributi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la delibera CIPE 19 novembre 1998 recante "Linee guida per le                 
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas                
serra" con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di                
riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;                            
- la Legge 13 maggio 1999, n. 133 che all'art. 10 detta norme di                
agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l'altro,              
l'installazione di impianti utilizzanti fonti rinnovabili di potenza            
elettrica non superiore a 20 kW, connessi alla rete di distribuzione;           
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 6           
dicembre 2000, n. 224, concernente la disciplina delle condizioni               
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia               
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non            
superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale;                             
- il DM dell'Ambiente 16 marzo 2001 con il quale e' stato definito e            
avviato il programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla                     
realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica            
di distribuzione in bassa tensione e integrati e/o installati nelle             
strutture edilizie e relative pertinenze;                                       
considerato:                                                                    
- che il DM dell'Ambiente 16 marzo 2001, sopra citato, prevede                  
l'articolazione del programma "Tetti fotovoltaici" in due                       
sottoprogrammi, di cui il primo, rivolto a Comuni capoluogo di                  
provincia, Province, Comuni in cui insistono territori facenti parte            
di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale,                     
Universita' statali ed Enti pubblici di ricerca, gestito direttamente           
dal Ministero dell'Ambiente, mentre il secondo, aperto ai soggetti              
pubblici e privati, gestito dalle Regioni e Province autonome che               
aderiscono al programma ministeriale contribuendo con proprie risorse           
finanziarie;                                                                    
- che il Ministero dell'Ambiente ha gia' avviato il sottoprogramma di           
propria competenza stabilendo i criteri generali di partecipazione              
all'apposito bando nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74;               
- che la Regione Emilia-Romagna, in conformita' all'art. 9 del                  
decreto 16 marzo 2001, ha comunicato al Ministero dell'Ambiente la              
propria adesione al programma ministeriale con nota dell'Assessore              
alle Attivita' produttive, Sviluppo economico e Piano telematico                
prot. n. AIA/ENE/6880 del 24 aprile 2001;                                       
- che con decreto del Direttore generale del Servizio Inquinamento              
atmosferico e Rischi industriali del Ministero dell'Ambiente n. 292             
del 28 maggio 2001, la Regione Emilia-Romagna e' stata ammessa al               
cofinanziamento statale del programma "Tetti fotovoltaici" nella                
misura di Lire 2.754.242.746 (pari ad Euro 1.422.447,67);                       
- che ai sensi dell'art. 9 del decreto 16 marzo 2001, comma 4, la               
Regione predispone apposito bando entro e non oltre sessanta giorni             
dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta di                  
cofinanziamento e relativa assegnazione, pena la decadenza del                  
diritto di accesso ai fondi statali;                                            
- che ai sensi dell'art. 8 del decreto 16 marzo 2001, la Regione                
contribuisce con proprie risorse alla attuazione del programma di               
competenza per un ammontare di Lire 1.180.389.748 (pari ad Euro                 
609.620,43) equivalente al 30% del finanziamento pubblico                       
complessivo;                                                                    
- che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma regionale           
"Tetti fotovoltaici" ammontano pertanto a Lire 3.934.632.494 (pari ad           
Euro 2.032.068,10) comprensive della quota regionale e della                    
partecipazione statale;                                                         
ritenuto che il programma regionale di intervento, in considerazione            
della entita' delle risorse disponibili, piu' che ad obiettivi                  
immediati di natura energetica possa contribuire alla promozione                
della tecnologia fotovoltaica attraverso un insieme di progetti a               
carattere esemplare rivolti ai settori a piu' ampia ricettivita'                
potenziale, con particolare riferimento:                                        
a) all'edilizia residenziale,                                                   
b) all'edilizia scolastica, ivi comprese le strutture destinate ai              
servizi per gli studenti universitari,                                          
c) alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, agli              
edifici e servizi adibiti a turismo rurale e rifugi alpini,                     
d) agli edifici e servizi adibiti ad attivita' sportive, culturali,             
ricreative e di tutela dell'ambiente, assicurando lo sviluppo di                
sinergie positive tra le caratteristiche tecniche e di modularita'              
del fotovoltaico e gli elementi costruttivi delle strutture edilizie            
di applicazione;                                                                
ritenuto altresi' che il programma regionale di intervento risultera'           
tanto piu' efficace quanto piu' servira' a raggiungere qualcuno dei             
seguenti obiettivi:                                                             
a) creazione di una banca dati e messa in rete delle notizie relative           
a costi e rendimenti della tecnologia fotovoltaica, attraverso un               
programma operativo di monitoraggio e di check-up in grado di                   
focalizzare gli elementi di criticita' delle condizioni specifiche di           
applicazione e di indirizzare le azioni di miglioramento delle                  
specifiche progettuali anche in vista di procedure di certificazione;           
b) diffusione delle informazioni presso gli utenti finali in ordine             
agli standard prestazionali delle diverse tipologie progettuali;                
c) qualificazione e aggiornamento dei progettisti e dei tecnici di              
impresa adibiti alla installazione e alla manutenzione degli impianti           
fotovoltaici;                                                                   
d) formulazione di un insieme di raccomandazioni e indirizzi idonei a           
facilitare e rendere apprezzabile il raggiungimento dell'obiettivo              
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli interventi di                       
riqualificazione edilizia, nei criteri di aggiudicazione delle gare             
d'appalto per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica           
Amministrazione, nella assegnazione dei contributi regionali per la             
realizzazione delle opere pubbliche previsti dalle leggi regionali di           
settore, nella predisposizione degli strumenti urbanistici e dei                
regolamenti comunali;                                                           
e) adesione ad accordi volontari da parte di Regione, Enti locali e             
imprese operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le                
imprese artigiane e loro forme consortili, anche ai fini del rispetto           
degli obblighi di servizio pubblico di cui ai decreti del Ministero             
dell'Industria 24 aprile 2001 di attuazione delle disposizioni di cui           
all'art. 16, comma 4 del DLgs 24 maggio 2000, n. 164 e all'art. 9,              
comma 1 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79;                                          
visto il progetto di legge della Giunta regionale recante                       
"Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna           
per l'esercizio finanziario 2001 e del Bilancio pluriennale 2001-2003           
a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive               
modifiche - primo provvedimento  generale di variazione" pubblicato             
nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione                 
Emilia-Romagna n. 100 del 15 giugno 2001, con il quale vengono                  
accantonate, nell'ambito del fondo globale - Capitolo 86500 (voce n.            
23) risorse necessarie a garantire la quota di cofinanziamento                  
regionale per l'attuazione del programma nazionale "Tetti                       
fotovoltaici" di cui agli articoli 8 e 9 del DM 16 marzo 2001, sulla            
base dell'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di Lire                      
2.754.242.746 (pari ad Euro 1.422.447,67) quale quota di                        
cofinanziamento statale disposta con DM dell'Ambiente 28 maggio 2001,           
n. 292, prima citato;                                                           
ritenuto opportuno provvedere all'adozione di un atto per la                    
disciplina delle procedure per la concessione e l'erogazione dei                
contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici                        
conformemente al sottoprogramma di competenza regionale nell'ambito             
del programma "Tetti fotovoltaici" del Ministero dell'Ambiente;                 
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,            
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                                   
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Energia dott. Massimo Cenerini in merito alla regolarita' tecnica               
della presente deliberazione;                                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dott. Uber Fontanesi in                
merito alla legittimita' della presente deliberazione;                          
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani in merito alla                      
regolarita' contabile della presente deliberazione, in attuazione               
anche di quanto disposto con determinazione del Direttore generale              
Risorse finanziarie e strumentali 7350/96;                                      
su proposta dell'Assessore regionale alle Attivita' produttive,                 
Sviluppo economico e Piano telematico;                                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il bando per la attuazione del "Progrmma regionale di           
intervento per la realizzazione di impianti fotovoltaici" allegato              
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione               
(Allegato I), nonche' gli Allegati A, B, B/bis, C, D ed E ad esso               
riferiti;                                                                       
2) di impegnare il Servizio Energia della Regione a dare esecuzione             
al bando di cui al punto 1) della presente deliberazione, secondo le            
procedure e le scadenze in esso indicate e tenuto conto degli                   
adempimenti previsti per l'acquisizione ed il relativo utilizzo delle           
risorse di cofinanziamento statale, dando atto altresi' che alla                
concessione dei finanziamenti conseguenti all'attuazione del presente           
programma provvedera', con propria deliberazione, la Giunta regionale           
sulla base delle risultanze dell'istruttoria formulata secondo le               
modalita' indicate nell'allegato bando;                                         
3) di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento del                  
"Programma regionale di intervento per la realizzazione di impianti             
fotovoltaici" ammontano complessivamente a Lire 3.934.632.494 (pari             
ad Euro 2.032.068,10) e che la presente programmazione sara'                    
operativa con l'entrata in vigore della legge regionale di                      
assestamento del Bilancio per l'esercizio 2001;                                 
4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero                        
dell'Ambiente per le finalita' di cui all'articolo 9 del DM                     
dell'Ambiente 16 marzo 2001;                                                    
5) di pubblicare il bando per la attuazione del "Programma regionale            
di intervento per la realizzazione di impianti fotovoltaici"                    
contenuto nella presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO I                                                                      
Bando per la attuazione del "Programma regionale di intervento per la           
realizzazione di impianti fotovoltaici"                                         
Art. 1                                                                          
Finalita' e disponibilita' finanziarie                                          
1.1) Il presente bando disciplina le procedure per la richiesta di              
concessione e per l'erogazione del contributo regionale per la                  
realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici.           
1.2) L'erogazione del contributo pubblico e' a valere su risorse                
finanziarie complessivamente pari a Lire 3.934.632.494 (pari ad Euro            
2.032.068,10).                                                                  
Art. 2                                                                          
Requisiti oggettivi                                                             
2.1) Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli                    
interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza                 
nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, i cui                    
generatori fotovoltaici costituiscano parte degli elementi                      
costruttivi di strutture edilizie o siano installati su strutture               
edilizie riferite a:                                                            
a) edilizia residenziale;                                                       
b) edilizia scolastica, ivi comprese le strutture destinate ai                  
servizi per gli studenti universitari;                                          
c) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli edifici e           
servizi adibiti a turismo rurale e rifugi alpini;                               
d) edifici e servizi adibiti ad attivita' sportive, culturali,                  
ricreative e di tutela dell'ambiente.                                           
2.2) Non sono ammissibili gli interventi avviati anteriormente alla             
data di pubblicazione del presente bando.                                       
2.3) Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla                    
specifica tecnica di fornitura predisposta dall'Ente per le nuove               
tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito indicato come ENEA),             
di cui all'Allegato A, relativa agli aspetti impiantistici e alle               
prestazioni attese di funzionamento.                                            
2.4) La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica             
di distribuzione, attraverso la rete di utente - cioe' la rete                  
elettrica della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento -              
costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini                         
dell'ammissione al contributo. E' altresi' obbligatorio, ai fini                
dell'ammissione al contributo, che la titolarita' del contratto di              
fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la            
rete di utente, sia in capo al soggetto destinatario del contributo.            
2.5) Possono essere collegati alla rete di utente anche piu' impianti           
fotovoltaici distinti e separati, purche' la somma delle potenze                
nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.                           
Art. 3                                                                          
Requisiti soggettivi                                                            
3.1) Possono concorrere ai benefici previsti dal presente bando i               
proprietari nonche' i titolari di un diritto reale di godimento degli           
edifici oggetto degli interventi di cui all'art. 2, con esclusione              
dei soggetti ammessi  al bando emanato dal Ministero dell'Ambiente in           
data 29 marzo 2001, in attuazione dei decreti direttoriali n.                   
99/SIAR/2000 e n. 106/SIAR/2001 di pari argomento (Comuni capoluogo             
di provincia, Province, Universita' statali, Enti pubblici di                   
ricerca, Comuni competenti per territorio delle aree naturali                   
protette di cui all'elenco approvato ai sensi del combinato disposto            
dell'art. 3, comma 4, lett. c) della Legge 394/91 e dell'art. 7,                
comma 1, Allegato A) del DLgs 281/97 limitatamente a interventi                 
inerenti alle suddette aree, societa' controllate dai Comuni                    
capoluogo di provincia e dalle Province, limitatamente a interventi             
di installazione di impianti fotovoltaici a servizio delle strutture            
edilizie di proprieta' delle societa' stesse, sempre che siano                  
destinate ad attivita' e/o usi di natura pubblica).                             
Art. 4                                                                          
Presentazione delle domande                                                     
4.1) Le domande di contributo, pena la non ammissione a istruttoria,            
dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo plico raccomandato             
con avviso di ricevimento ed essere redatte in conformita' al modello           
di cui all'Allegato B) al presente bando ovvero all'Allegato B/bis)             
nel caso di domande in forma collettiva secondo quanto previsto                 
all'art. 5 seguente. Sul plico dovra' essere apposto dall'ufficio               
postale di partenza la data e l'ora della spedizione.                           
4.2) Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente dall'1                 
ottobre 2001 al 15 ottobre 2001. Non saranno ammesse a istruttoria le           
domande che risultino spedite antecedentemente all'1 ottobre o                  
spedite successivamente al 15 ottobre 2001. Non saranno altresi'                
ammesse a istruttoria le domande di contributo pervenute oltre il               
termine di 15 giorni solari a far data dalla rispettiva spedizione.             
Ai fini dell'ammissione delle domande, fara' fede la data e l'ora               
apposta dall'Ufficio postale di partenza. In nessun caso la Regione             
rispondera' del mancato o ritardato recapito delle domande di                   
contributo.                                                                     
4.3) Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della vigente           
disciplina dell'imposta di bollo.                                               
4.4) Le domande dovranno essere sottoscritte, in caso di privati, dai           
diretti interessati, in caso di pubbliche Amministrazioni e di                  
imprese, dal legale rappresentante o chi per esso delegato a tale               
funzione, pena la non ammissione a istruttoria. Le domande dovranno             
essere sottoscritte anche dal titolare del contratto di fornitura di            
energia elettrica relativo alla struttura edilizia cui si riferisce             
l'intervento, qualora diverso dal soggetto richiedente.                         
4.5) Nel caso in cui lo stesso soggetto intenda richiedere la                   
concessione del contributo relativamente a piu' interventi distinti,            
qualora gli interventi facciano tutti riferimento a uno stesso                  
contratto di fornitura di energia elettrica, e' ammessa la                      
presentazione di una unica domanda, fermo restando che la somma delle           
potenze nominali di detti impianti deve essere non superiore a 20 kW.           
4.6) Alla domanda dovra' essere allegata, pena la non ammissione a              
istruttoria, la seguente documentazione:                                        
a) scheda tecnica, conforme al modello di cui all'Allegato C al                 
presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto               
(una per ogni impianto, in caso di piu' interventi riferiti allo                
stesso contratto di fornitura di energia elettrica);                            
b) progetto di massima dell'impianto, firmato da un tecnico                     
abilitato, in duplice copia;                                                    
c) preventivo di spesa comprovante l'investimento da sostenere,                 
sottoscritto dal soggetto richiedente;                                          
d) dichiarazione inerente all'assunzione dell'impegno di spesa della            
quota a carico del soggetto richiedente (solo in caso di pubbliche              
Amministrazioni);                                                               
e) autorizzazione sottoscritta dal proprietario della struttura                 
edilizia a eseguire l'intervento, qualora diverso del soggetto                  
richiedente;                                                                    
f) copia della comunicazione al distributore con il quale e' stato              
stipulato il contratto di fornitura dell'energia elettrica circa                
l'intenzione di realizzare e collegare alla rete l'impianto                     
fotovoltaico oggetto dell'intervento.La domanda dovra', inoltre,                
indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso             
in cifre e in lettere.                                                          
4.7) Le domande, corredate della documentazione predetta, dovranno              
essere spedite al seguente indirizzo: Regione Emilia- Romagna -                 
Assessorato Attivita' produttive - Servizio Energia - Viale Aldo Moro           
n. 64 - 40127 Bologna.                                                          
4.8) Tutti gli interventi che fruiscono dei contributi previsti dal             
presente bando sono subordinati alla sottoscrizione di un atto                  
unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto beneficiario si                  
impegna:                                                                        
a) ad accettare il contributo regionale, a dare inizio ai lavori di             
realizzazione dell'intervento secondo le specifiche di progetto                 
presentate in sede di domanda entro 120 giorni solari dalla data di             
ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di                
contributo, a completare gli stessi entro 240 giorni solari a                   
decorrere dalla stessa data, a dare comunicazione alla Regione di               
inizio e fine lavori;                                                           
b) a presentare alla Regione copia del contratto stipulato con il               
gestore della rete, conforme allo schema di contratto tipo di cui               
alla delibera 224/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,           
unitamente a copia delle denunce/autorizzazioni/concessioni richieste           
per la realizzazione delle opere oggetto del contributo;                        
c) a non alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico oggetto del            
contributo, per un periodo non inferiore a 6 anni a far data                    
dall'avvio dell'impianto stesso e a mantenere il medesimo durante il            
periodo suddetto nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura            
di attuare tutte le necessarie precauzioni per preservarlo da atti              
vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto             
stesso, alle persone e alle cose circostanti;                                   
d) a permettere la effettuazione di controlli e verifiche da parte              
degli uffici regionali preposti, direttamente o tramite soggetti                
incaricati, senza oneri a carico, in ordine alla installazione, alla            
gestione e alla corretta manutenzione degli impianti oggetto di                 
contribuzione, entro il periodo di cui alla lettera c) precedente.              
4.9) La Regione si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva,             
necessaria ai fini della istruttoria.                                           
4.10) In caso di mancato invio dell'atto unilaterale di cui al punto            
4.8) ovvero della documentazione aggiuntiva richiesta entro 20 giorni           
dalla data di ricevimento della comunicazione regionale, il soggetto            
richiedente sara' considerato rinunciatario del contributo regionale.           
4.11) Tutte le comunicazioni ed i documenti richiesti dovranno essere           
inviati all'indirizzo del Servizio Energia di cui al punto 4.7).                
Art. 5                                                                          
Presentazione delle domande in forma collettiva                                 
5.1) Possono presentare domanda per conto di altri soggetti le                  
imprese operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le                
imprese artigiane o loro forme consortili purche' i progetti                    
rientrino tra i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 2            
e 3. In tal caso i contributi sono concessi a tali imprese alle quali           
spetta instaurare ulteriori e separati rapporti con i destinatari               
ultimi del finanziamento regionale. Le domande dovranno essere                  
redatte in conformita' al modello di cui all'Allegato B/bis al                  
presente bando.                                                                 
5.2) Il Servizio Energia, espletate le procedure istruttorie,                   
acquisisce l'impegno delle imprese di servizio alla realizzazione del           
programma regionale di intervento attraverso la stipula di una                  
convenzione secondo lo schema di cui all'Allegato E al presente                 
bando.                                                                          
5.3) Nell'ambito di detta convenzione, in relazione ai progetti                 
ammessi a contributo, le imprese di servizio o loro forme consortili            
si impegnano a provvedere:                                                      
a) all'approvvigionamento e alla installazione dell'impianto                    
fotovoltaico e relativi componenti e accessori, adottando le migliori           
soluzioni progettuali in  relazione alle specifiche caratteristiche             
dell'utenza finale;                                                             
b) alla manutenzione periodica degli impianti in conformita' alla               
normativa tecnica vigente e ad intervenire con sollecitudine in caso            
di guasti e malfunzionamenti, secondo specifiche previsioni contenute           
nei contratti che regolano i rapporti con i clienti;                            
c) ad inviare alla Regione una relazione annuale, per tre anni                  
consecutivi, descrittiva delle prestazioni rese dagli impianti                  
installati, degli elementi di criticita' riscontrati in relazione               
alle condizioni specifiche di applicazione, dei suggerimenti per                
allestire un programma di formazione e aggiornamento dei tecnici                
preposti e per dar luogo a linee guida regionali inerenti le                    
specifiche progettuali, anche in vista di procedure di                          
certificazione. I contenuti di detta relazione, comprese le                     
rappresentazioni grafiche e le immagini fotografiche, debbono essere            
conformi a quanto concordato con il Servizio Energia;                           
d) a provvedere all'approvvigionamento, installazione e gestione, in            
un numero significativo di impianti fotovoltaici, di sistemi di                 
acquisizione dati per il monitoraggio delle prestazioni ivi comprese            
le iniziative di informazione a favore degli utenti potenziali,                 
secondo quanto concordato con il Servizio Energia in relazione  agli            
elementi tecnici e qualitativi che caratterizzano gli impianti,                 
quali: tipologia d'installazione, dimensione e tecnologia dei moduli            
fotovoltaici, tecnologia del gruppo di conversione, eventuali                   
peculiarita' dell'impianto e altre caratteristiche tecniche o                   
funzionali.                                                                     
5.4) Agli interventi di monitoraggio di cui al punto precedente e'              
riservata una quota di risorse fino ad un massimo del 10% delle somme           
disponibili indicate al punto 1.2) del presente bando.                          
5.5) Il finanziamento dei suddetti interventi di monitoraggio di cui            
al punto 5.3) e' effettuato dalla Regione subordinatamente alla                 
stipula della convenzione di cui all'Allegato E) ed alla                        
presentazione, da parte delle imprese interessate, del mandato dei              
soggetti di cui all'art. 3 destinatari del contributo regionale ad              
eseguire gli interventi e della procura a ricevere detto contributo             
per conto di questi.                                                            
5.6) Per quanto non altrimenti disposto nel presente articolo,                  
valgono le prescrizioni fissate nell'art. 4 precedente.                         
Art. 6                                                                          
Costi ammissibili per la realizzazione                                          
degli impianti fotovoltaici                                                     
6.1) Le spese ammissibili al contributo regionale, al netto dell'IVA,           
sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:                              
- progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli              
impianti;                                                                       
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla                       
realizzazione degli impianti;                                                   
- installazione e posa in opera degli impianti;                                 
- eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse                      
all'installazione degli impianti.                                               
6.2) Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese                  
dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati           
successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.                  
Art. 7                                                                          
Esame delle domande                                                             
7.1) L'esame delle domande e' effettuato dal Servizio Energia in                
relazione ai seguenti gruppi omogenei:                                          
a) edilizia residenziale;                                                       
b) edilizia scolastica, ivi comprese le strutture destinate ai                  
servizi per gli studenti universitari;                                          
c) strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, edifici e              
servizi adibiti a turismo rurale e rifugi alpini;                               
d) edifici e servizi adibiti ad attivita' sportive, culturali,                  
ricreative e di tutela dell'ambiente.                                           
7.2) In caso di domanda riferita a piu' gruppi omogenei, vale la                
destinazione d'uso prevalente.7.3) Per ciascuno degli insiemi                   
omogenei sara' formulato un elenco delle iniziative pervenute e                 
giudicate ammissibili.                                                          
7.4) Le risorse finanziarie disponibili saranno ripartite per ciascun           
insieme omogeneo in ragione della spesa di investimento delle domande           
ammissibili appartenenti a detto insieme rapportata alla spesa di               
investimento complessiva di tutte le domande ammissibili.                       
7.5) Il Servizio Energia escludera' dalla concessione del contributo            
pubblico gli interventi che presentino gravi inesattezze tecniche e/o           
non contengano gli elementi documentali richiesti.                              
Art. 8                                                                          
Selezione delle domande ai fini della                                           
concessione del contributo                                                      
8.1) Nell'ambito di ciascun insieme omogeneo, la scelta delle                   
iniziative ai fini della concessione del contributo avverra' mediante           
una graduatoria di merito formulata sulla base dell'indice definito             
come l'inverso della percentuale di contributo richiesto. A parita'             
di detto indice, la scelta verra' effettuata in ordine sequenziale,             
sulla base della data ed ora di spedizione delle domande, desunte dal           
timbro a cio' apposto dall'Ufficio postale di partenza, secondo                 
quanto indicato al punto 4.1). In caso di parita', la scelta verra'             
effettuata mediante sorteggio pubblico, fino all'esaurimento delle              
risorse destinate a ciascun insieme.                                            
8.2) Il sorteggio pubblico sara' effettuato a cura di una                       
Commissione composta da tre funzionari regionali scelti nell'ambito             
delle Direzioni generali alle Attivita' produttive, Programmazione e            
Pianificazione urbanistica, Affari istituzionali e legislativi,                 
rispettivamente. La sede e la data di effettuazione del sorteggio               
verranno opportunamente rese pubbliche.                                         
8.3) Eventuali risorse non utilizzate in un gruppo omogeneo                     
serviranno ad alimentare i progetti rimasti esclusi dalle provvidenze           
regionali per carenza di fondi, secondo l'ordine dei gruppi omogenei            
di cui al punto 7.1).                                                           
Art. 9                                                                          
Carattere del contributo                                                        
9.1) Il contributo e' concesso nella misura massima del 75%                     
dell'investimento dichiarato e giudicato ammissibile, al netto                  
dell'IVA, nel rispetto delle  disposizioni comunitarie in materia di            
aiuti di Stato.                                                                 
9.2) Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e            
5 kW il costo massimo d'investimento, riconosciuto dal presente                 
bando, e' fissato in Lire 15,5 milioni (IVA esclusa) (pari ad Euro              
8.005,08) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore              
detto costo massimo di investimento per kW installato e' quello                 
derivante dalla seguente formula:                                               
C = 13,5 + 10/P                                                                 
ove: C e' il costo massimo, riconosciuto dal programma, in milioni di           
lire/kW; P e' la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra            
5 e 20 kW).                                                                     
9.3) Il contributo concesso e' da intendersi come contributo massimo:           
al soggetto richiedente che si avvale o intende avvalersi, di altri             
meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto                 
capitale per la realizzazione dell'intervento, verra' concesso il               
solo complemento al suddetto contributo.                                        
Art. 10                                                                         
Proroghe e varianti                                                             
10.1) Il soggetto richiedente dovra'  tempestivamente comunicare, a             
mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio e fine dei lavori allegando               
copia della denuncia di inizio attivita' e del verbale di consegna              
lavori, conformemente a quanto indicato nell'atto unilaterale                   
d'obbligo di cui alla lettera a) del punto 4.8).                                
10.2) L'eventuale istanza di proroga ai termini di inizio e fine                
lavori, debitamente sottoscritta e motivata, dovra' essere spedita              
entro e non oltre 30 giorni solari prima dello scadere dei termini di           
cui alla lettera a) del punto 4.8). La Regione comunichera' al                  
soggetto richiedente l'esito della valutazione. In ogni caso la                 
proroga e' concessa una sola volta e per un periodo non superiore a             
120 giorni.                                                                     
10.3) L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera al progetto            
presentato dovra' essere inoltrata alla Regione entro 90 giorni                 
solari dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento            
della domanda di contributo mediante raccomandata debitamente                   
sottoscritta e motivata e integrata da idonea documentazione                    
giustificativa.                                                                 
10.4) Non sono ammesse varianti che comportino la riduzione della               
potenza nominale installata superiore al 20% di quella di progetto.             
10.5) La suddetta variante verra' esaminata dalla Regione; l'esito di           
tale esame sara' tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.            
In ogni caso la proposta di variante puo' essere esaminata una sola             
volta e deve comportare la fine lavori entro il termine convenuto.              
10.6) L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non potra'             
comportare l'aumento del contributo gia' concesso all'intervento                
originariamente ammesso. Detto contributo sara' decurtato in                    
proporzione alla eventuale riduzione della potenza installata.                  
Art. 11                                                                         
Erogazione del contributo                                                       
11.1) Per ciascun intervento valutato finanziabile, l'erogazione del            
contributo avverra' in una unica soluzione, a lavori ultimati, a                
seguito della verifica della conformita' e idoneita' della                      
documentazione a corredo dell'intervento realizzato, inclusa la                 
documentazione comprovante la verifica tecnico-funzionale                       
dell'impianto in conformita' alle specifiche tecniche di fornitura.             
11.2) Per interventi comportanti un investimento ammissibile                    
superiore a 60 milioni di Lire (pari ad Euro 30.987,413), qualora               
l'interessato ne faccia richiesta, l'erogazione potra' essere                   
disposta in due fasi. Un acconto, pari al 50% dell'ammontare del                
contributo concesso, sara' erogato sulla base della presentazione               
della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione              
dell'impianto. Ai soggetti privati e' richiesta la presentazione di             
fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'importo                   
dell'acconto medesimo e di durata di sei mesi oltre la data del                 
termine assegnato per la ultimazione dell'intervento, incondizionata,           
irrevocabile, se non dietro autorizzazione regionale, ed escutibile a           
prima e semplice richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla             
ricezione della richiesta stessa. Il saldo, determinato sulla base              
della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e comunque entro il            
limite massimo del contributo concesso, sara' erogato al termine dei            
lavori, a seguito delle verifiche di cui al punto precedente.                   
11.3) Ai fini dell'erogazione del contributo a saldo ovvero in unica            
soluzione, il soggetto richiedente dovra' comunicare alla Regione la            
fine dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando la                  
seguente documentazione:                                                        
- consuntivo analitico della spesa sostenuta;                                   
- certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con           
relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare               
relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura,                  
specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei moduli fotovoltaici            
e del gruppo di conversione. Non sono considerate valide, ai fini               
dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengono la               
sopraindicata distinzione;                                                      
- copia del verbale di ultimazione lavori o della comunicazione di              
ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dell'opera           
e dichiarazione che l'opera stessa e' stata eseguita in conformita' a           
quanto dichiarato nella domanda di contributo (a meno di variante               
approvata), sottoscritta dal soggetto richiedente e dall'esecutore              
dell'opera;                                                                     
- copia del contratto stipulato con il gestore della rete;                      
- dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto secondo            
il fac-simile di cui all'Allegato D, prevista dalla specifica tecnica           
di fornitura (Allegato A);                                                      
- dichiarazione di non aver usufruito o richiesto altri contributi,             
nazionali o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento,             
ovvero, dichiarazione che indichi la fonte di finanziamento e                   
l'ammontare del contributo;                                                     
- eventuale certificazione delle spese conformi alle vigenti leggi              
fiscali, relative all'approvvigionamento e installazione del sistema            
di acquisizione dati, al monitoraggio e alle iniziative di                      
informazione per i progetti di cui alle lettere c), d) del punto                
5.3).                                                                           
Detta documentazione verra' valutata dal Servizio Energia della                 
Regione.                                                                        
Art. 12                                                                         
Verifiche e controlli                                                           
12.1) La Regione, anche avvalendosi dell'ENEA, accertera' la regolare           
esecuzione e manutenzione delle opere, nonche' la loro conformita' al           
progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate) , il              
rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il                     
completamento dell'opera. A tal fine potranno essere eseguiti                   
sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi                 
momento nell'arco della vita dell'impianto.                                     
Art. 13                                                                         
Decadenza e revoca del contributo                                               
13.1) Il mancato inizio dell'intervento entro 120 giorni solari dal             
ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda  di               
contributo, o il mancato completamento delle opere entro il termine             
di 240 giorni solari dalla stessa data, o entro il termine                      
conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di proroga o              
variante, comportera' la decadenza dal diritto al contributo gia'               
concesso e il recupero del contributo erogato.                                  
13.2) Si procedera' alla revoca del contributo concesso e al recupero           
del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali:                      
- nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge;                      
- qualora vengano riscontrati significativi scostamenti tra quanto              
pianificato e quanto effettivamente svolto;                                     
- nel caso di forte difformita' tra progetto presentato e opera                 
realizzata;                                                                     
- nel caso in cui l'opera realizzata risulti difforme dalla specifica           
tecnica di fornitura (Allegato A).                                              
In questi ultimi casi, l'entita' degli scostamenti e/o della                    
difformita' sara' valutata a giudizio insindacabile della Regione.              
13.3) Si procedera' altresi' alla revoca del contributo concesso e al           
recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali,             
nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto                 
richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.               
Art. 14                                                                         
Raccolta dati e analisi delle prestazioni                                       
14.1) La Regione individuera' un campione significativo di impianti             
fotovoltaici, fra quelli che avranno acquisito il diritto al                    
contributo pubblico di cui all'art. 5, i quali dovranno essere                  
opportunamente strumentati, ai fini della raccolta dei dati di                  
funzionamento e dell'analisi delle loro prestazioni.                            
14.2) La formazione del campione avverra' selezionando gli impianti             
piu' significativi sulla base degli elementi tecnici e qualitativi              
che li caratterizzano, quali: dimensione, tipologia d'installazione,            
tecnologia ed esposizione dei moduli fotovoltaici, tecnologia del               
gruppo di conversione, localita' d'installazione, eventuali                     
peculiarita' dell'impianto e altre caratteristiche tecniche o                   
funzionali.                                                                     
14.3) La configurazione base del sistema di acquisizione dati                   
(essenzialmente composto da sensori, acquisitore e modulo                       
trasmissione dati) e' riportata a puro titolo informativo                       
nell'Allegato A, punto 7. La specifica tecnica del sistema di                   
acquisizione dati, riferita a ciascun impianto da strumentare, sara'            
parte integrante della convenzione sottoscritta dalle imprese di                
servizio e dalla Regione e costituira' riferimento per le specifiche            
di installazione del sistema di monitoraggio e di fornitura dei dati            
di sintesi alla Regione.                                                        
Art. 15                                                                         
Responsabile del procedimento e tutela della privacy                            
15.1) Il responsabile del procedimento e' individuato nella persona             
del dottor Massimo Cenerini, Responsabile del Servizio Energia.                 
15.2) Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga           
in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento verranno            
trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche ed              
integrazioni.                                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Specifica tecnica di fornitura per la realizzazione di impianti                 
fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW connessi alla            
rete                                                                            
Scopo                                                                           
Lo scopo della presente specifica e' quello di fornire le indicazioni           
di massima e di normativa da rispettare per la realizzazione,                   
nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici", di impianti                     
fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore           
a 20 kW, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica di                
distribuzione e connessi alla rete di utente, a valle del dispositivo           
generale.                                                                       
Il presente documento, pertanto, non e' esaustivo ai fini di un                 
eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e                 
collegamento alla rete degli impianti in oggetto.                               
, inoltre, inclusa una breve descrizione del sistema di acquisizione            
dati (nella sua configurazione base) per l'analisi del funzionamento            
degli impianti di cui sopra, qualora essi rientrino fra quelli                  
selezionati a campione. In questi casi, la specifica tecnica del                
sistema di acquisizione, propria di ciascun impianto, sara' definita            
caso per caso e sara' oggetto di appositi documenti.                            
1) Definizioni                                                                  
a) Un impianto fotovoltaico e' un sistema di produzione di energia              
elettrica mediante conversione diretta della luce, cioe' della                  
radiazione solare, in elettricita' (effetto fotovoltaico); esso e'              
costituito dal generatore fotovoltaico e dal gruppo di conversione;             
b) il generatore fotovoltaico dell'impianto e' l'insieme dei moduli             
fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la                      
tensione/corrente desiderata;                                                   
c) la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del                  
generatore fotovoltaico e' la potenza determinata dalla somma delle             
singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di                  
ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle           
condizioni standard di riferimento;                                             
d) il gruppo di conversione e' l'apparecchiatura elettronica che                
converte la corrente continua (fornita da generatore fotovoltaico) in           
corrente alternata per la connessione alla rete;                                
e) il distributore e' il soggetto che presta il servizio di                     
distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;                     
f) l'utente e' la persona fisica o giuridica titolare di un contratto           
di fornitura dell'energia elettrica.                                            
2) Normativa e leggi di riferimento                                             
La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la                     
progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:                 
- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;                           
- norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici;                         
- conformita' al marchio CE per i moduli fotovoltaici e il gruppo di            
conversione;                                                                    
- UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;                 
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei           
moduli fotovoltaici.                                                            
Si richiamano, in particolare, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per i              
quadri elettrici, le norme CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il                    
contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di            
conversione, le norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per la             
compatibilita' elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle                    
emissioni in RF.                                                                
Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:                
- il DPR 547/55 e il DLgs 626/94 e successive modificazioni, per la             
sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;                          
- la Legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento di attuazione della Legge            
46/90) e successive modificazioni, per la sicurezza elettrica.                  
Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio                     
dell'impianto, le scelte progettuali devono essere conformi alle                
seguenti normative e leggi:                                                     
- norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica;                       
- norme CEI EN 61724 per la misura e acquisizione dati;                         
- Legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali.                  
Qualora si voglia adottare il regime di scambio dell'energia                    
elettrica, si applica la deliberazione 224/00 dell'Autorita' per                
l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000: "Disciplina delle             
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto                 
dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza            
nominale non superiore a 20 kW".                                                
I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori              
disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purche'                
vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica,                
anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili.              
3) Dimensionamento, prestazioni e garanzie                                      
La potenza nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere tale che             
la quantita' di energia elettrica da esso producibile su base annua             
(in corrente alternata) sia inferiore a quella fornita dal                      
distributore all'utente (mediante il contratto di fornitura di                  
energia elettrica), calcolata sulla media degli ultimi 3 anni. Nel              
caso di nuove utenze, si potra' fare riferimento al consumo annuale             
presunto di energia elettrica. La quantita' di energia elettrica                
producibile deve essere calcolata, comunque, sulla base dei dati                
radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 e assumendo come                
efficienza operativa media annuale dell'impianto il 75%                         
dell'efficienza nominale del generatore fotovoltaico. L'efficienza              
nominale del generatore fotovoltaico e' numericamente data, in                  
pratica, dal rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso             
(espressa in kW) e la relativa superficie (espressa in mq e intesa              
coma somma della superficie dei moduli).                                        
Qualora le condizioni impiantistiche e di uso dell'impianto                     
fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita in rete una                 
potenza maggiore di quella impegnata dal contratto di fornitura,                
sara' necessario adeguare la suddetta potenza impegnata.                        
Inoltre, l'impianto deve essere progettato per avere:                           
- una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza            
nominale del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari                 
condizioni di irraggiamento;                                                    
- una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della           
potenza lato corrente continua (efficienza del gruppo di                        
conversione);                                                                   
e, pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore             
al 75% della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita              
alle particolari condizioni di irraggiamento.                                   
L'intero impianto deve godere di una garanzia non inferiore a due               
anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso, mentre i moduli              
fotovoltaici devono godere di una garanzia non inferiore a 12 anni.             
4) Caratteristiche di massima dell'impianto                                     
Il generatore fotovoltaico deve essere ottenuto collegando in                   
parallelo un numero opportuno di stringhe. Ciascuna stringa,                    
sezionabile e provvista di diodo di blocco, deve essere costituita              
dalla serie di singoli moduli fotovoltaici. Ciascun modulo deve                 
essere provvisto di diodi di by-pass. Il parallelo delle stringhe               
deve essere provvisto di protezioni contro le sovratensioni e di                
idoneo sezionatore per il collegamento al gruppo di conversione.                
Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione e                  
realizzazione del quadro elettrico contenente i suddetti componenti:            
oltre a essere conforme alle norme vigenti, esso deve possedere un              
grado di protezione adeguato alle caratteristiche ambientali del suo            
sito d'installazione.                                                           
Il generatore fotovoltaico dovrebbe, preferibilmente, essere gestito            
come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.                       
Il gruppo di conversione deve essere idoneo al trasferimento della              
potenza dal generatore fotovoltaico alla rete, in conformita' ai                
requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori                
della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione           
devono essere compatibili con quelli del generatore fotovoltaico,               
mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono               
essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso              
l'impianto. Il gruppo di conversione dovrebbe, preferibilmente,                 
essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM,              
deve essere privo di clock e/o riferimenti interni, e deve essere in            
grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il             
punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico.                    
Soluzioni tecniche diverse da quelle suggerite (sia per la gestione             
del generatore fotovoltaico che per il gruppo di conversione) sono              
adottabili, purche' nel rispetto delle norme vigenti.                           
Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni,                
cosi' come previste dalla citata norma CEI 11-20, sara' di norma                
integrato nel gruppo di conversione. Dette protezioni, comunque,                
devono essere corredate di una certificazione di tipo, emessa da un             
organismo accreditato.                                                          
Il collegamento del gruppo di conversione alla rete elettrica deve              
essere effettuato a valle del dispositivo generale della rete di                
utente.                                                                         
L'impianto, inoltre, deve essere dotato di una apparecchiatura che              
visualizzi (preferibilmente mediante un dispositivo elettromeccanico)           
la quantita' di energia prodotta (cumulata) dall'impianto e le                  
rispettive ore di funzionamento.                                                
Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene             
ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensita' di corrente             
disponibile (dovuta al contributo dell'impianto fotovoltaico), la               
rete stessa o la sua parte dovra' essere opportunamente protetta.               
In figura 1 e' riportato lo schema di collegamento dell'impianto alla           
rete elettrica di distribuzione, nel caso tipico di applicazione del            
regime di scambio sul posto dell'energia elettrica.                             
5) Verifica tecnico-funzionale                                                  
La verifica tecnico-funzionale dell'impianto consiste nel verificare:           
- la continuita' elettrica e le connessioni tra moduli;                         
- la messa a terra di masse e scaricatori;                                      
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;                              
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse            
condizioni di potenza generata e nelle varie modalita' previste dal             
gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);           
- la condizione: Pcc >> 0,85Pnom I/ISTC, ove:                                   
- Pcc e' la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore                  
fotovoltaico, con precisione migliore del 2%,                                   
- Pnom e' la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;              
- I e' l'irraggiamento (in W/mq) misurato sul piano dei moduli, con             
precisione migliore del 3%;                                                     
- ISTC, pari a 1.000 W/mq, e' l'irraggiamento in condizioni standard;           
- la condizione: Pca >> 0,9Pcc, ove: Pca, e' la potenza attiva (in              
kW) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione               
migliore del 2%;                                                                
- la condizione: Pca >> 0,75Pnom I/ISTC.                                        
Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori                  
ultimati, dall'installatore dell'impianto, che dovra' essere in                 
possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e                 
dovra' emettere una dichiarazione (secondo il fac-simile allegato),             
firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche            
e la data in cui le predette sono state effettuate.                             
6) Documentazione                                                               
Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti                
documenti:                                                                      
- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione                 
consigliata degli interventi manutentivi;                                       
- progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di                 
schede tecniche dei materiali installati;                                       
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo                
esito;                                                                          
- dichiarazione di conformita' ai sensi della Legge 46/90, articolo             
1, lettera a;                                                                   
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.             
7) Sistema di acquisizione dati                                                 
Il sistema di acquisizione dati e' essenzialmente costituito da un              
insieme di sensori e/o convertitori, da un acquisitore con capacita'            
di memorizzazione dei dati e da un modulo di trasmissione dati.                 
Ai fini della verifica del funzionamento e dell'analisi delle                   
prestazioni di un impianto fotovoltaico, e' prevista, di norma, la              
misura almeno delle seguenti grandezze: tensione e corrente del                 
generatore fotovoltaico, potenza in uscita dal gruppo di conversione,           
temperatura dei moduli e irraggiamento.                                         
Il software per la configurazione del sistema di acquisizione dati e            
per la gestione della trasmissione dati dovra' essere conforme allo             
standard fissato dall'ENEA.                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO B                                                                      
Fac-simile della richiesta di concessione del contributo pubblico               
Bollo                                                                           
Alla Regione Emilia-Romagna                                                     
Assessorato Attivita' produttive                                                
Servizio Energia                                                                
Viale Aldo Moro n. 64                                                           
40127 - Bologna                                                                 
Raccomandata A.R.                                                               
Programma regionale di intervento per la realizzazione di impianti              
fotovoltaici.                                                                   
Il/La sottoscritto/a    (indicare cognome e nome)                               
in qualita' di legale rappresentante di                                         
(compilare in caso di pubbliche amministrazioni ovvero di imprese,              
indicando denominazione o ragione sociale, natura giuridica)                    
con residenza/sede legale in Comune di . . . . . Provincia di                   
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . .            
. fax                                                                           
E-mail                                                                          
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . partita IVA                          
al fine di partecipare al Programma regionale di intervento per la              
realizzazione di impianti fotovoltaici approvato con deliberazione              
della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. . . . . . del . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             
chiede                                                                          
di essere ammesso/a alla selezione per la concessione di un                     
contributo in conto capitale per la realizzazione di un impianto                
fotovoltaico presso la struttura edilizia riferita a:                           
(specificare la tipologia della struttura edilizia di cui all'art.              
2.1) del bando barrando la casella corrispondente)                              
a) edilizia residenziale; b) edilizia scolastica e strutture                    
destinate ai servizi per gli studenti universitari; c) strutture                
ricettive alberghiere ed extralberghiere, edifici e servizi adibiti a           
turismo rurale e rifugi alpini; d) edifici e servizi adibiti ad                 
attivita' sportive, culturali, ricreative e di tutela dell'ambiente             
sita in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . (indicare localita', provincia e indirizzo).                              
A tal fine, il richiedente dichiara:                                            
1) che la struttura edilizia indicata e' di sua proprieta' ovvero di            
proprieta' del/della . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . (riportare gli estremi completi di identificazione              
del proprietario e la natura del diritto reale di godimento                     
esercitato);                                                                    
2) che detta proprieta' non e' gravata da servitu' che possano essere           
in contrasto con l'installazione dell'impianto;                                 
3) che la struttura edilizia indicata e'/non e' soggetta a vincoli .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (paesaggistici,                 
ambientali, etc.);                                                              
4) di accettare il contributo pubblico nella misura del . . . . . %             
(in cifre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in                  
lettere) dell'investimento dichiarato, essendo a conoscenza del                 
criterio di selezione delle domande di cui all'art. 8.1) del bando;             
5) di rinunciare espressamente ad avvalersi di altri meccanismi di              
incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la               
realizzazione dell'impianto in oggetto; ovvero di avvalersi di                  
contributi in conto capitale da parte di . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . (indicare la fonte di finanziamento) e di           
prendere atto che il contributo complessivo non potra' comunque                 
eccedere il contributo massimo previsto dal Programma, che potra'               
finanziare solo la quota residua necessaria al raggiungimento del               
massimo erogabile previsto dal Programma stesso; di essere titolare             
ovvero che il/la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    
(riportare gli estremi completi di identificazione del soggetto e               
indicare a quale titolo) e' titolare del contratto di fornitura di              
energia elettrica a servizio della struttura edilizia indicata e che            
gli elementi identificativi del contratto sono: distributore: . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare la ragione sociale),                
numero di utente: . . . . . . . . . . . . . . . , potenza impegnata:            
. . . . . . . kW; ovvero che e' stata richiesta al distributore . . .           
. . . . . . . . . . . . (indicare la ragione sociale) la fornitura di           
energia elettrica a servizio della struttura edilizia indicata, per             
un impegno di potenza pari a . . . . . . . kW, e che il richiedente             
ovvero il/la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (riportare gli           
estremi completi di identificazione del soggetto e indicare a quale             
titolo) sara' titolare del relativo contratto di fornitura;                     
6) di concedere il libero accesso all'impianto al personale                     
individuato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dal distributore                   
interessato, per l'espletamento delle attivita' previste dal                    
Programma;                                                                      
7) di essere disponibile a un'eventuale azione di raccolta dati per             
l'analisi delle prestazioni dell'impianto, senza oneri a carico;                
8) di essere a conoscenza dei contenuti del suddetto bando, e dei               
relativi allegati che costituiscono parte integrante del bando                  
stesso.                                                                         
Il richiedente, inoltre, si impegna:                                            
a) a comunicare tempestivamente l'avvenuto inizio e la fine dei                 
lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data e               
allegando la documentazione richiesta dal bando;                                
b) a comunicare tempestivamente al Servizio Energia della Regione               
Emilia-Romagna eventuali anomalie, incendi, furti o atti vandalici              
che possono danneggiare l'impianto.                                             
Firma del richiedente  Firma dell'intestatario del contratto                    
di fornitura di energia elettrica                                               
(se diverso dal richiedente)                                                    
ALLEGATI                                                                        
1) Scheda tecnica dell'impianto (una per ogni impianto, in caso di              
piu' interventi riferiti allo stesso contratto di fornitura di                  
energia elettrica);                                                             
2) progetto di massima dell'impianto/degli impianti, firmato da un              
tecnico abilitato, in duplice copia;                                            
3) preventivo di spesa comprovante l'investimento da sostenere,                 
sottoscritto dal soggetto richiedente;                                          
4) dichiarazione inerente all'assunzione dell'impegno di spesa della            
quota a carico del soggetto richiedente (solo per Amministrazioni               
pubbliche);                                                                     
5) eventuale autorizzazione sottoscritta dal proprietario della                 
struttura edilizia a eseguire l'intervento, qualora diverso dal                 
richiedente;                                                                    
6) copia della comunicazione al distributore con il quale e' stato              
stipulato il contratto di fornitura dell'energia elettrica circa                
l'intenzione di realizzare e collegare alla rete l'impianto                     
fotovoltaico oggetto dell'intervento.                                           
ALLEGATO B/bis                                                                  
Fac-simile della richiesta di concessione del contributo pubblico               
(domanda in forma collettiva)                                                   
Bollo                                                                           
Alla Regione Emilia-Rornagna                                                    
Assessorato Attivita' produttive                                                
Servizio Energia                                                                
Viale Aldo Moro n. 64                                                           
40127 - Bologna                                                                 
Programma regionale di intervento per la realizzazione di impianti              
fotovoltaici                                                                    
Il/La sottoscritto/a                                                            
in qualita' di legale rappresentante di                                         
(indicare denominazione o ragione sociale, natura giuridica)                    
sede legale in Comune di . . . . . . . . . Provincia di                         
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . .            
. fax                                                                           
E-mail                                                                          
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA                  
al fine di partecipare al Programma regionale di intervento per la              
realizzazione di impianti fotovoltaici approvato con deliberazione              
della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. . . . . . del . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             
chiede                                                                          
l'ammissione al contributo regionale per la realizzazione degli                 
impianti fotovoltaici indicati nell'elenco allegato, in conformita' a           
quanto previsto dall'art. 5 del bando.                                          
A tal fine, dichiara:                                                           
1) di essere disponibile, in relazione ai progetti ammessi al                   
contributo, a provvedere attraverso la stipula di apposita                      
convenzione: - all'approvvigionamento e alla installazione degli                
impianti fotovoltaici e relativi componenti e accessori, adottando le           
migliori soluzioni progettuali in relazione alle specifiche                     
caratteristiche dell'utenza finale; - alla manutenzione periodica               
degli impianti in conformita' alla normativa tecnica vigente e ad               
intervenire con sollecitudine in caso di guasti e malfunzionamenti,             
secondo specifiche previsioni contenute nei contratti che regolano i            
rapporti con i clienti; - ad inviare alla Regione una relazione                 
annuale, per tre anni consecutivi, descrittiva delle prestazioni rese           
dagli impianti installati, degli elementi di criticita' riscontrati             
in relazione alle condizioni specifiche di applicazione, dei                    
suggerimenti per allestire un programma di formazione e aggiornamento           
dei tecnici preposti e per dar luogo a linee guida regionali inerenti           
le specifiche progettuali, anche in vista di procedure di                       
certificazione. I contenuti di detta relazione, comprese le                     
rappresentazioni grafiche e le immagini fotografiche, debbono essere            
conformi a quanto concordato con il Servizio Energia; - a provvedere            
all'approvvigionamento e alla installazione, in un numero                       
significativo di impianti fotovoltaici, di sistemi di acquisizione              
dati per il monitoraggio delle prestazioni ivi comprese le iniziative           
di informazione a favore degli utenti potenziali, secondo quanto                
concordato con il Servizio Energia in relazione agli elementi tecnici           
e qualitativi che caratterizzano gli impianti, quali: tipologia                 
d'installazione, dimensione e tecnologia dei moduli fotovoltaici,               
tecnologia del gruppo di conversione, eventuali peculiarita'                    
dell'impianto e altre caratteristiche tecniche o funzionali;                    
2) di essere a conoscenza dei contenuti del suddetto bando, e dei               
relativi allegati che costituiscono parte integrante del bando                  
stesso. In particolare, il richiedente dichiara: - di essere a                  
conoscenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti di cui                
rispettivamente agli articoli 2 e 3 del bando; - di essere a                    
conoscenza dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4.8) e             
4.10) del bando; - di essere a conoscenza dei tempi e modalita' di              
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10 e 13 del                 
bando.                                                                          
Il richiedente, inoltre, si impegna:                                            
a) a comunicare tempestivamente l'avvenuto inizio e fine dei lavori             
di realizzazione dei singoli interventi, specificandone la data e               
allegando la documentazione richiesta dal bando;                                
b) a comunicare tempestivamente al Servizio Energia della Regione               
Emilia-Romagna eventuali anomalie, incendi, furti o atti vandalici              
che possono danneggiare l'impianto.                                             
Firma del richiedente                                                           
ALLEGATI                                                                        
1) Domanda dei singoli richiedenti, secondo il facsimile in Allegato            
B;                                                                              
2) schede tecniche relative a ciascun impianto;                                 
3) copia del mandato dei singoli soggetti interessati di presentare             
la domanda ed eseguire gli interventi;                                          
4) progetto di massima riferito ai singoli impianti, firmato da                 
tecnici abilitati, in duplice copia;                                            
5) preventivi di spesa comprovanti gli investimenti da sostenere per            
la realizzazione di ciascun impianto;                                           
6) copia delle comunicazioni al distributore con il quale sono stati            
stipulati i contratti di fornitura dell'energia elettrica circa                 
l'intenzione di realizzare e collegare alla rete gli impianti                   
fotovoltaici oggetto dell'intervento.                                           
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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