DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1471
Programma regionale di intervento per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Approvazione del bando per la richiesta di contributi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la delibera CIPE 19 novembre 1998 recante "Linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas
serra" con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;
- la Legge 13 maggio 1999, n. 133 che all'art. 10 detta norme di
agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l'altro,
l'installazione di impianti utilizzanti fonti rinnovabili di potenza
elettrica non superiore a 20 kW, connessi alla rete di distribuzione;
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 6
dicembre 2000, n. 224, concernente la disciplina delle condizioni
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non
superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale;
- il DM dell'Ambiente 16 marzo 2001 con il quale e' stato definito e
avviato il programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla
realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica
di distribuzione in bassa tensione e integrati e/o installati nelle
strutture edilizie e relative pertinenze;
considerato:
- che il DM dell'Ambiente 16 marzo 2001, sopra citato, prevede
l'articolazione del programma "Tetti fotovoltaici" in due
sottoprogrammi, di cui il primo, rivolto a Comuni capoluogo di
provincia, Province, Comuni in cui insistono territori facenti parte
di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale,
Universita' statali ed Enti pubblici di ricerca, gestito direttamente
dal Ministero dell'Ambiente, mentre il secondo, aperto ai soggetti
pubblici e privati, gestito dalle Regioni e Province autonome che
aderiscono al programma ministeriale contribuendo con proprie risorse
finanziarie;
- che il Ministero dell'Ambiente ha gia' avviato il sottoprogramma di
propria competenza stabilendo i criteri generali di partecipazione
all'apposito bando nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74;
- che la Regione Emilia-Romagna, in conformita' all'art. 9 del
decreto 16 marzo 2001, ha comunicato al Ministero dell'Ambiente la
propria adesione al programma ministeriale con nota dell'Assessore
alle Attivita' produttive, Sviluppo economico e Piano telematico
prot. n. AIA/ENE/6880 del 24 aprile 2001;
- che con decreto del Direttore generale del Servizio Inquinamento
atmosferico e Rischi industriali del Ministero dell'Ambiente n. 292
del 28 maggio 2001, la Regione Emilia-Romagna e' stata ammessa al
cofinanziamento statale del programma "Tetti fotovoltaici" nella
misura di Lire 2.754.242.746 (pari ad Euro 1.422.447,67);
- che ai sensi dell'art. 9 del decreto 16 marzo 2001, comma 4, la
Regione predispone apposito bando entro e non oltre sessanta giorni
dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta di
cofinanziamento e relativa assegnazione, pena la decadenza del
diritto di accesso ai fondi statali;
- che ai sensi dell'art. 8 del decreto 16 marzo 2001, la Regione
contribuisce con proprie risorse alla attuazione del programma di
competenza per un ammontare di Lire 1.180.389.748 (pari ad Euro
609.620,43) equivalente al 30% del finanziamento pubblico
complessivo;
- che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma regionale
"Tetti fotovoltaici" ammontano pertanto a Lire 3.934.632.494 (pari ad
Euro 2.032.068,10) comprensive della quota regionale e della
partecipazione statale;
ritenuto che il programma regionale di intervento, in considerazione
della entita' delle risorse disponibili, piu' che ad obiettivi
immediati di natura energetica possa contribuire alla promozione
della tecnologia fotovoltaica attraverso un insieme di progetti a
carattere esemplare rivolti ai settori a piu' ampia ricettivita'
potenziale, con particolare riferimento:
a) all'edilizia residenziale,
b) all'edilizia scolastica, ivi comprese le strutture destinate ai
servizi per gli studenti universitari,
c) alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, agli
edifici e servizi adibiti a turismo rurale e rifugi alpini,
d) agli edifici e servizi adibiti ad attivita' sportive, culturali,
ricreative e di tutela dell'ambiente, assicurando lo sviluppo di
sinergie positive tra le caratteristiche tecniche e di modularita'
del fotovoltaico e gli elementi costruttivi delle strutture edilizie
di applicazione;
ritenuto altresi' che il programma regionale di intervento risultera'
tanto piu' efficace quanto piu' servira' a raggiungere qualcuno dei
seguenti obiettivi:
a) creazione di una banca dati e messa in rete delle notizie relative
a costi e rendimenti della tecnologia fotovoltaica, attraverso un
programma operativo di monitoraggio e di check-up in grado di
focalizzare gli elementi di criticita' delle condizioni specifiche di
applicazione e di indirizzare le azioni di miglioramento delle
specifiche progettuali anche in vista di procedure di certificazione;
b) diffusione delle informazioni presso gli utenti finali in ordine
agli standard prestazionali delle diverse tipologie progettuali;
c) qualificazione e aggiornamento dei progettisti e dei tecnici di
impresa adibiti alla installazione e alla manutenzione degli impianti
fotovoltaici;
d) formulazione di un insieme di raccomandazioni e indirizzi idonei a
facilitare e rendere apprezzabile il raggiungimento dell'obiettivo
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli interventi di
riqualificazione edilizia, nei criteri di aggiudicazione delle gare
d'appalto per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica
Amministrazione, nella assegnazione dei contributi regionali per la
realizzazione delle opere pubbliche previsti dalle leggi regionali di
settore, nella predisposizione degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti comunali;
e) adesione ad accordi volontari da parte di Regione, Enti locali e
imprese operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le
imprese artigiane e loro forme consortili, anche ai fini del rispetto
degli obblighi di servizio pubblico di cui ai decreti del Ministero
dell'Industria 24 aprile 2001 di attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 16, comma 4 del DLgs 24 maggio 2000, n. 164 e all'art. 9,
comma 1 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79;
visto il progetto di legge della Giunta regionale recante
"Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2001 e del Bilancio pluriennale 2001-2003
a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modifiche - primo provvedimento generale di variazione" pubblicato
nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 100 del 15 giugno 2001, con il quale vengono
accantonate, nell'ambito del fondo globale - Capitolo 86500 (voce n.
23) risorse necessarie a garantire la quota di cofinanziamento
regionale per l'attuazione del programma nazionale "Tetti
fotovoltaici" di cui agli articoli 8 e 9 del DM 16 marzo 2001, sulla
base dell'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di Lire
2.754.242.746 (pari ad Euro 1.422.447,67) quale quota di
cofinanziamento statale disposta con DM dell'Ambiente 28 maggio 2001,
n. 292, prima citato;
ritenuto opportuno provvedere all'adozione di un atto per la
disciplina delle procedure per la concessione e l'erogazione dei
contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici
conformemente al sottoprogramma di competenza regionale nell'ambito
del programma "Tetti fotovoltaici" del Ministero dell'Ambiente;
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Energia dott. Massimo Cenerini in merito alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dott. Uber Fontanesi in
merito alla legittimita' della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani in merito alla
regolarita' contabile della presente deliberazione, in attuazione
anche di quanto disposto con determinazione del Direttore generale
Risorse finanziarie e strumentali 7350/96;
su proposta dell'Assessore regionale alle Attivita' produttive,
Sviluppo economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il bando per la attuazione del "Progrmma regionale di
intervento per la realizzazione di impianti fotovoltaici" allegato
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato I), nonche' gli Allegati A, B, B/bis, C, D ed E ad esso
riferiti;
2) di impegnare il Servizio Energia della Regione a dare esecuzione
al bando di cui al punto 1) della presente deliberazione, secondo le
procedure e le scadenze in esso indicate e tenuto conto degli
adempimenti previsti per l'acquisizione ed il relativo utilizzo delle
risorse di cofinanziamento statale, dando atto altresi' che alla
concessione dei finanziamenti conseguenti all'attuazione del presente
programma provvedera', con propria deliberazione, la Giunta regionale
sulla base delle risultanze dell'istruttoria formulata secondo le
modalita' indicate nell'allegato bando;
3) di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento del
"Programma regionale di intervento per la realizzazione di impianti
fotovoltaici" ammontano complessivamente a Lire 3.934.632.494 (pari
ad Euro 2.032.068,10) e che la presente programmazione sara'
operativa con l'entrata in vigore della legge regionale di
assestamento del Bilancio per l'esercizio 2001;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero
dell'Ambiente per le finalita' di cui all'articolo 9 del DM
dell'Ambiente 16 marzo 2001;
5) di pubblicare il bando per la attuazione del "Programma regionale
di intervento per la realizzazione di impianti fotovoltaici"
contenuto nella presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO I
Bando per la attuazione del "Programma regionale di intervento per la
realizzazione di impianti fotovoltaici"
Art. 1
Finalita' e disponibilita' finanziarie
1.1) Il presente bando disciplina le procedure per la richiesta di
concessione e per l'erogazione del contributo regionale per la
realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici.
1.2) L'erogazione del contributo pubblico e' a valere su risorse
finanziarie complessivamente pari a Lire 3.934.632.494 (pari ad Euro
2.032.068,10).
Art. 2
Requisiti oggettivi
2.1) Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli
interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza
nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, i cui
generatori fotovoltaici costituiscano parte degli elementi
costruttivi di strutture edilizie o siano installati su strutture
edilizie riferite a:
a) edilizia residenziale;
b) edilizia scolastica, ivi comprese le strutture destinate ai
servizi per gli studenti universitari;
c) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli edifici e
servizi adibiti a turismo rurale e rifugi alpini;
d) edifici e servizi adibiti ad attivita' sportive, culturali,
ricreative e di tutela dell'ambiente.
2.2) Non sono ammissibili gli interventi avviati anteriormente alla
data di pubblicazione del presente bando.
2.3) Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla
specifica tecnica di fornitura predisposta dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito indicato come ENEA),
di cui all'Allegato A, relativa agli aspetti impiantistici e alle
prestazioni attese di funzionamento.
2.4) La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica
di distribuzione, attraverso la rete di utente - cioe' la rete
elettrica della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento -
costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini
dell'ammissione al contributo. E' altresi' obbligatorio, ai fini
dell'ammissione al contributo, che la titolarita' del contratto di
fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la
rete di utente, sia in capo al soggetto destinatario del contributo.
2.5) Possono essere collegati alla rete di utente anche piu' impianti
fotovoltaici distinti e separati, purche' la somma delle potenze
nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.
Art. 3
Requisiti soggettivi
3.1) Possono concorrere ai benefici previsti dal presente bando i
proprietari nonche' i titolari di un diritto reale di godimento degli
edifici oggetto degli interventi di cui all'art. 2, con esclusione
dei soggetti ammessi al bando emanato dal Ministero dell'Ambiente in
data 29 marzo 2001, in attuazione dei decreti direttoriali n.
99/SIAR/2000 e n. 106/SIAR/2001 di pari argomento (Comuni capoluogo
di provincia, Province, Universita' statali, Enti pubblici di
ricerca, Comuni competenti per territorio delle aree naturali
protette di cui all'elenco approvato ai sensi del combinato disposto
dell'art. 3, comma 4, lett. c) della Legge 394/91 e dell'art. 7,
comma 1, Allegato A) del DLgs 281/97 limitatamente a interventi
inerenti alle suddette aree, societa' controllate dai Comuni
capoluogo di provincia e dalle Province, limitatamente a interventi
di installazione di impianti fotovoltaici a servizio delle strutture
edilizie di proprieta' delle societa' stesse, sempre che siano
destinate ad attivita' e/o usi di natura pubblica).
Art. 4
Presentazione delle domande
4.1) Le domande di contributo, pena la non ammissione a istruttoria,
dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo plico raccomandato
con avviso di ricevimento ed essere redatte in conformita' al modello
di cui all'Allegato B) al presente bando ovvero all'Allegato B/bis)
nel caso di domande in forma collettiva secondo quanto previsto
all'art. 5 seguente. Sul plico dovra' essere apposto dall'ufficio
postale di partenza la data e l'ora della spedizione.
4.2) Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente dall'1
ottobre 2001 al 15 ottobre 2001. Non saranno ammesse a istruttoria le
domande che risultino spedite antecedentemente all'1 ottobre o
spedite successivamente al 15 ottobre 2001. Non saranno altresi'
ammesse a istruttoria le domande di contributo pervenute oltre il
termine di 15 giorni solari a far data dalla rispettiva spedizione.
Ai fini dell'ammissione delle domande, fara' fede la data e l'ora
apposta dall'Ufficio postale di partenza. In nessun caso la Regione
rispondera' del mancato o ritardato recapito delle domande di
contributo.
4.3) Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della vigente
disciplina dell'imposta di bollo.
4.4) Le domande dovranno essere sottoscritte, in caso di privati, dai
diretti interessati, in caso di pubbliche Amministrazioni e di
imprese, dal legale rappresentante o chi per esso delegato a tale
funzione, pena la non ammissione a istruttoria. Le domande dovranno
essere sottoscritte anche dal titolare del contratto di fornitura di
energia elettrica relativo alla struttura edilizia cui si riferisce
l'intervento, qualora diverso dal soggetto richiedente.
4.5) Nel caso in cui lo stesso soggetto intenda richiedere la
concessione del contributo relativamente a piu' interventi distinti,
qualora gli interventi facciano tutti riferimento a uno stesso
contratto di fornitura di energia elettrica, e' ammessa la
presentazione di una unica domanda, fermo restando che la somma delle
potenze nominali di detti impianti deve essere non superiore a 20 kW.
4.6) Alla domanda dovra' essere allegata, pena la non ammissione a
istruttoria, la seguente documentazione:
a) scheda tecnica, conforme al modello di cui all'Allegato C al
presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto
(una per ogni impianto, in caso di piu' interventi riferiti allo
stesso contratto di fornitura di energia elettrica);
b) progetto di massima dell'impianto, firmato da un tecnico
abilitato, in duplice copia;
c) preventivo di spesa comprovante l'investimento da sostenere,
sottoscritto dal soggetto richiedente;
d) dichiarazione inerente all'assunzione dell'impegno di spesa della
quota a carico del soggetto richiedente (solo in caso di pubbliche
Amministrazioni);
e) autorizzazione sottoscritta dal proprietario della struttura
edilizia a eseguire l'intervento, qualora diverso del soggetto
richiedente;
f) copia della comunicazione al distributore con il quale e' stato
stipulato il contratto di fornitura dell'energia elettrica circa
l'intenzione di realizzare e collegare alla rete l'impianto
fotovoltaico oggetto dell'intervento.La domanda dovra', inoltre,
indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso
in cifre e in lettere.
4.7) Le domande, corredate della documentazione predetta, dovranno
essere spedite al seguente indirizzo: Regione Emilia- Romagna -
Assessorato Attivita' produttive - Servizio Energia - Viale Aldo Moro
n. 64 - 40127 Bologna.
4.8) Tutti gli interventi che fruiscono dei contributi previsti dal
presente bando sono subordinati alla sottoscrizione di un atto
unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto beneficiario si
impegna:
a) ad accettare il contributo regionale, a dare inizio ai lavori di
realizzazione dell'intervento secondo le specifiche di progetto
presentate in sede di domanda entro 120 giorni solari dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di
contributo, a completare gli stessi entro 240 giorni solari a
decorrere dalla stessa data, a dare comunicazione alla Regione di
inizio e fine lavori;
b) a presentare alla Regione copia del contratto stipulato con il
gestore della rete, conforme allo schema di contratto tipo di cui
alla delibera 224/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
unitamente a copia delle denunce/autorizzazioni/concessioni richieste
per la realizzazione delle opere oggetto del contributo;
c) a non alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico oggetto del
contributo, per un periodo non inferiore a 6 anni a far data
dall'avvio dell'impianto stesso e a mantenere il medesimo durante il
periodo suddetto nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura
di attuare tutte le necessarie precauzioni per preservarlo da atti
vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto
stesso, alle persone e alle cose circostanti;
d) a permettere la effettuazione di controlli e verifiche da parte
degli uffici regionali preposti, direttamente o tramite soggetti
incaricati, senza oneri a carico, in ordine alla installazione, alla
gestione e alla corretta manutenzione degli impianti oggetto di
contribuzione, entro il periodo di cui alla lettera c) precedente.
4.9) La Regione si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva,
necessaria ai fini della istruttoria.
4.10) In caso di mancato invio dell'atto unilaterale di cui al punto
4.8) ovvero della documentazione aggiuntiva richiesta entro 20 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione regionale, il soggetto
richiedente sara' considerato rinunciatario del contributo regionale.
4.11) Tutte le comunicazioni ed i documenti richiesti dovranno essere
inviati all'indirizzo del Servizio Energia di cui al punto 4.7).
Art. 5
Presentazione delle domande in forma collettiva
5.1) Possono presentare domanda per conto di altri soggetti le
imprese operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le
imprese artigiane o loro forme consortili purche' i progetti
rientrino tra i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 2
e 3. In tal caso i contributi sono concessi a tali imprese alle quali
spetta instaurare ulteriori e separati rapporti con i destinatari
ultimi del finanziamento regionale. Le domande dovranno essere
redatte in conformita' al modello di cui all'Allegato B/bis al
presente bando.
5.2) Il Servizio Energia, espletate le procedure istruttorie,
acquisisce l'impegno delle imprese di servizio alla realizzazione del
programma regionale di intervento attraverso la stipula di una
convenzione secondo lo schema di cui all'Allegato E al presente
bando.
5.3) Nell'ambito di detta convenzione, in relazione ai progetti
ammessi a contributo, le imprese di servizio o loro forme consortili
si impegnano a provvedere:
a) all'approvvigionamento e alla installazione dell'impianto
fotovoltaico e relativi componenti e accessori, adottando le migliori
soluzioni progettuali in relazione alle specifiche caratteristiche
dell'utenza finale;
b) alla manutenzione periodica degli impianti in conformita' alla
normativa tecnica vigente e ad intervenire con sollecitudine in caso
di guasti e malfunzionamenti, secondo specifiche previsioni contenute
nei contratti che regolano i rapporti con i clienti;
c) ad inviare alla Regione una relazione annuale, per tre anni
consecutivi, descrittiva delle prestazioni rese dagli impianti
installati, degli elementi di criticita' riscontrati in relazione
alle condizioni specifiche di applicazione, dei suggerimenti per
allestire un programma di formazione e aggiornamento dei tecnici
preposti e per dar luogo a linee guida regionali inerenti le
specifiche progettuali, anche in vista di procedure di
certificazione. I contenuti di detta relazione, comprese le
rappresentazioni grafiche e le immagini fotografiche, debbono essere
conformi a quanto concordato con il Servizio Energia;
d) a provvedere all'approvvigionamento, installazione e gestione, in
un numero significativo di impianti fotovoltaici, di sistemi di
acquisizione dati per il monitoraggio delle prestazioni ivi comprese
le iniziative di informazione a favore degli utenti potenziali,
secondo quanto concordato con il Servizio Energia in relazione agli
elementi tecnici e qualitativi che caratterizzano gli impianti,
quali: tipologia d'installazione, dimensione e tecnologia dei moduli
fotovoltaici, tecnologia del gruppo di conversione, eventuali
peculiarita' dell'impianto e altre caratteristiche tecniche o
funzionali.
5.4) Agli interventi di monitoraggio di cui al punto precedente e'
riservata una quota di risorse fino ad un massimo del 10% delle somme
disponibili indicate al punto 1.2) del presente bando.
5.5) Il finanziamento dei suddetti interventi di monitoraggio di cui
al punto 5.3) e' effettuato dalla Regione subordinatamente alla
stipula della convenzione di cui all'Allegato E) ed alla
presentazione, da parte delle imprese interessate, del mandato dei
soggetti di cui all'art. 3 destinatari del contributo regionale ad
eseguire gli interventi e della procura a ricevere detto contributo
per conto di questi.
5.6) Per quanto non altrimenti disposto nel presente articolo,
valgono le prescrizioni fissate nell'art. 4 precedente.
Art. 6
Costi ammissibili per la realizzazione
degli impianti fotovoltaici
6.1) Le spese ammissibili al contributo regionale, al netto dell'IVA,
sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
- progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli
impianti;
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla
realizzazione degli impianti;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse
all'installazione degli impianti.
6.2) Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese
dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati
successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.
Art. 7
Esame delle domande
7.1) L'esame delle domande e' effettuato dal Servizio Energia in
relazione ai seguenti gruppi omogenei:
a) edilizia residenziale;
b) edilizia scolastica, ivi comprese le strutture destinate ai
servizi per gli studenti universitari;
c) strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, edifici e
servizi adibiti a turismo rurale e rifugi alpini;
d) edifici e servizi adibiti ad attivita' sportive, culturali,
ricreative e di tutela dell'ambiente.
7.2) In caso di domanda riferita a piu' gruppi omogenei, vale la
destinazione d'uso prevalente.7.3) Per ciascuno degli insiemi
omogenei sara' formulato un elenco delle iniziative pervenute e
giudicate ammissibili.
7.4) Le risorse finanziarie disponibili saranno ripartite per ciascun
insieme omogeneo in ragione della spesa di investimento delle domande
ammissibili appartenenti a detto insieme rapportata alla spesa di
investimento complessiva di tutte le domande ammissibili.
7.5) Il Servizio Energia escludera' dalla concessione del contributo
pubblico gli interventi che presentino gravi inesattezze tecniche e/o
non contengano gli elementi documentali richiesti.
Art. 8
Selezione delle domande ai fini della
concessione del contributo
8.1) Nell'ambito di ciascun insieme omogeneo, la scelta delle
iniziative ai fini della concessione del contributo avverra' mediante
una graduatoria di merito formulata sulla base dell'indice definito
come l'inverso della percentuale di contributo richiesto. A parita'
di detto indice, la scelta verra' effettuata in ordine sequenziale,
sulla base della data ed ora di spedizione delle domande, desunte dal
timbro a cio' apposto dall'Ufficio postale di partenza, secondo
quanto indicato al punto 4.1). In caso di parita', la scelta verra'
effettuata mediante sorteggio pubblico, fino all'esaurimento delle
risorse destinate a ciascun insieme.
8.2) Il sorteggio pubblico sara' effettuato a cura di una
Commissione composta da tre funzionari regionali scelti nell'ambito
delle Direzioni generali alle Attivita' produttive, Programmazione e
Pianificazione urbanistica, Affari istituzionali e legislativi,
rispettivamente. La sede e la data di effettuazione del sorteggio
verranno opportunamente rese pubbliche.
8.3) Eventuali risorse non utilizzate in un gruppo omogeneo
serviranno ad alimentare i progetti rimasti esclusi dalle provvidenze
regionali per carenza di fondi, secondo l'ordine dei gruppi omogenei
di cui al punto 7.1).
Art. 9
Carattere del contributo
9.1) Il contributo e' concesso nella misura massima del 75%
dell'investimento dichiarato e giudicato ammissibile, al netto
dell'IVA, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato.
9.2) Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e
5 kW il costo massimo d'investimento, riconosciuto dal presente
bando, e' fissato in Lire 15,5 milioni (IVA esclusa) (pari ad Euro
8.005,08) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore
detto costo massimo di investimento per kW installato e' quello
derivante dalla seguente formula:
C = 13,5 + 10/P
ove: C e' il costo massimo, riconosciuto dal programma, in milioni di
lire/kW; P e' la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra
5 e 20 kW).
9.3) Il contributo concesso e' da intendersi come contributo massimo:
al soggetto richiedente che si avvale o intende avvalersi, di altri
meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto
capitale per la realizzazione dell'intervento, verra' concesso il
solo complemento al suddetto contributo.
Art. 10
Proroghe e varianti
10.1) Il soggetto richiedente dovra' tempestivamente comunicare, a
mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio e fine dei lavori allegando
copia della denuncia di inizio attivita' e del verbale di consegna
lavori, conformemente a quanto indicato nell'atto unilaterale
d'obbligo di cui alla lettera a) del punto 4.8).
10.2) L'eventuale istanza di proroga ai termini di inizio e fine
lavori, debitamente sottoscritta e motivata, dovra' essere spedita
entro e non oltre 30 giorni solari prima dello scadere dei termini di
cui alla lettera a) del punto 4.8). La Regione comunichera' al
soggetto richiedente l'esito della valutazione. In ogni caso la
proroga e' concessa una sola volta e per un periodo non superiore a
120 giorni.
10.3) L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera al progetto
presentato dovra' essere inoltrata alla Regione entro 90 giorni
solari dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento
della domanda di contributo mediante raccomandata debitamente
sottoscritta e motivata e integrata da idonea documentazione
giustificativa.
10.4) Non sono ammesse varianti che comportino la riduzione della
potenza nominale installata superiore al 20% di quella di progetto.
10.5) La suddetta variante verra' esaminata dalla Regione; l'esito di
tale esame sara' tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.
In ogni caso la proposta di variante puo' essere esaminata una sola
volta e deve comportare la fine lavori entro il termine convenuto.
10.6) L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non potra'
comportare l'aumento del contributo gia' concesso all'intervento
originariamente ammesso. Detto contributo sara' decurtato in
proporzione alla eventuale riduzione della potenza installata.
Art. 11
Erogazione del contributo
11.1) Per ciascun intervento valutato finanziabile, l'erogazione del
contributo avverra' in una unica soluzione, a lavori ultimati, a
seguito della verifica della conformita' e idoneita' della
documentazione a corredo dell'intervento realizzato, inclusa la
documentazione comprovante la verifica tecnico-funzionale
dell'impianto in conformita' alle specifiche tecniche di fornitura.
11.2) Per interventi comportanti un investimento ammissibile
superiore a 60 milioni di Lire (pari ad Euro 30.987,413), qualora
l'interessato ne faccia richiesta, l'erogazione potra' essere
disposta in due fasi. Un acconto, pari al 50% dell'ammontare del
contributo concesso, sara' erogato sulla base della presentazione
della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione
dell'impianto. Ai soggetti privati e' richiesta la presentazione di
fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'importo
dell'acconto medesimo e di durata di sei mesi oltre la data del
termine assegnato per la ultimazione dell'intervento, incondizionata,
irrevocabile, se non dietro autorizzazione regionale, ed escutibile a
prima e semplice richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla
ricezione della richiesta stessa. Il saldo, determinato sulla base
della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e comunque entro il
limite massimo del contributo concesso, sara' erogato al termine dei
lavori, a seguito delle verifiche di cui al punto precedente.
11.3) Ai fini dell'erogazione del contributo a saldo ovvero in unica
soluzione, il soggetto richiedente dovra' comunicare alla Regione la
fine dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando la
seguente documentazione:
- consuntivo analitico della spesa sostenuta;
- certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con
relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare
relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura,
specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei moduli fotovoltaici
e del gruppo di conversione. Non sono considerate valide, ai fini
dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengono la
sopraindicata distinzione;
- copia del verbale di ultimazione lavori o della comunicazione di
ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dell'opera
e dichiarazione che l'opera stessa e' stata eseguita in conformita' a
quanto dichiarato nella domanda di contributo (a meno di variante
approvata), sottoscritta dal soggetto richiedente e dall'esecutore
dell'opera;
- copia del contratto stipulato con il gestore della rete;
- dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto secondo
il fac-simile di cui all'Allegato D, prevista dalla specifica tecnica
di fornitura (Allegato A);
- dichiarazione di non aver usufruito o richiesto altri contributi,
nazionali o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento,
ovvero, dichiarazione che indichi la fonte di finanziamento e
l'ammontare del contributo;
- eventuale certificazione delle spese conformi alle vigenti leggi
fiscali, relative all'approvvigionamento e installazione del sistema
di acquisizione dati, al monitoraggio e alle iniziative di
informazione per i progetti di cui alle lettere c), d) del punto
5.3).
Detta documentazione verra' valutata dal Servizio Energia della
Regione.
Art. 12
Verifiche e controlli
12.1) La Regione, anche avvalendosi dell'ENEA, accertera' la regolare
esecuzione e manutenzione delle opere, nonche' la loro conformita' al
progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate) , il
rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il
completamento dell'opera. A tal fine potranno essere eseguiti
sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi
momento nell'arco della vita dell'impianto.
Art. 13
Decadenza e revoca del contributo
13.1) Il mancato inizio dell'intervento entro 120 giorni solari dal
ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di
contributo, o il mancato completamento delle opere entro il termine
di 240 giorni solari dalla stessa data, o entro il termine
conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di proroga o
variante, comportera' la decadenza dal diritto al contributo gia'
concesso e il recupero del contributo erogato.
13.2) Si procedera' alla revoca del contributo concesso e al recupero
del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali:
- nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- qualora vengano riscontrati significativi scostamenti tra quanto
pianificato e quanto effettivamente svolto;
- nel caso di forte difformita' tra progetto presentato e opera
realizzata;
- nel caso in cui l'opera realizzata risulti difforme dalla specifica
tecnica di fornitura (Allegato A).
In questi ultimi casi, l'entita' degli scostamenti e/o della
difformita' sara' valutata a giudizio insindacabile della Regione.
13.3) Si procedera' altresi' alla revoca del contributo concesso e al
recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali,
nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto
richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.
Art. 14
Raccolta dati e analisi delle prestazioni
14.1) La Regione individuera' un campione significativo di impianti
fotovoltaici, fra quelli che avranno acquisito il diritto al
contributo pubblico di cui all'art. 5, i quali dovranno essere
opportunamente strumentati, ai fini della raccolta dei dati di
funzionamento e dell'analisi delle loro prestazioni.
14.2) La formazione del campione avverra' selezionando gli impianti
piu' significativi sulla base degli elementi tecnici e qualitativi
che li caratterizzano, quali: dimensione, tipologia d'installazione,
tecnologia ed esposizione dei moduli fotovoltaici, tecnologia del
gruppo di conversione, localita' d'installazione, eventuali
peculiarita' dell'impianto e altre caratteristiche tecniche o
funzionali.
14.3) La configurazione base del sistema di acquisizione dati
(essenzialmente composto da sensori, acquisitore e modulo
trasmissione dati) e' riportata a puro titolo informativo
nell'Allegato A, punto 7. La specifica tecnica del sistema di
acquisizione dati, riferita a ciascun impianto da strumentare, sara'
parte integrante della convenzione sottoscritta dalle imprese di
servizio e dalla Regione e costituira' riferimento per le specifiche
di installazione del sistema di monitoraggio e di fornitura dei dati
di sintesi alla Regione.
Art. 15
Responsabile del procedimento e tutela della privacy
15.1) Il responsabile del procedimento e' individuato nella persona
del dottor Massimo Cenerini, Responsabile del Servizio Energia.
15.2) Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga
in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento verranno
trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche ed
integrazioni.
ALLEGATO A
Specifica tecnica di fornitura per la realizzazione di impianti
fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW connessi alla
rete
Scopo
Lo scopo della presente specifica e' quello di fornire le indicazioni
di massima e di normativa da rispettare per la realizzazione,
nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici", di impianti
fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore
a 20 kW, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica di
distribuzione e connessi alla rete di utente, a valle del dispositivo
generale.
Il presente documento, pertanto, non e' esaustivo ai fini di un
eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e
collegamento alla rete degli impianti in oggetto.
, inoltre, inclusa una breve descrizione del sistema di acquisizione
dati (nella sua configurazione base) per l'analisi del funzionamento
degli impianti di cui sopra, qualora essi rientrino fra quelli
selezionati a campione. In questi casi, la specifica tecnica del
sistema di acquisizione, propria di ciascun impianto, sara' definita
caso per caso e sara' oggetto di appositi documenti.
1) Definizioni
a) Un impianto fotovoltaico e' un sistema di produzione di energia
elettrica mediante conversione diretta della luce, cioe' della
radiazione solare, in elettricita' (effetto fotovoltaico); esso e'
costituito dal generatore fotovoltaico e dal gruppo di conversione;
b) il generatore fotovoltaico dell'impianto e' l'insieme dei moduli
fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la
tensione/corrente desiderata;
c) la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del
generatore fotovoltaico e' la potenza determinata dalla somma delle
singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di
ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle
condizioni standard di riferimento;
d) il gruppo di conversione e' l'apparecchiatura elettronica che
converte la corrente continua (fornita da generatore fotovoltaico) in
corrente alternata per la connessione alla rete;
e) il distributore e' il soggetto che presta il servizio di
distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;
f) l'utente e' la persona fisica o giuridica titolare di un contratto
di fornitura dell'energia elettrica.
2) Normativa e leggi di riferimento
La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la
progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:
- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
- norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici;
- conformita' al marchio CE per i moduli fotovoltaici e il gruppo di
conversione;
- UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei
moduli fotovoltaici.
Si richiamano, in particolare, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per i
quadri elettrici, le norme CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il
contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di
conversione, le norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per la
compatibilita' elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle
emissioni in RF.
Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:
- il DPR 547/55 e il DLgs 626/94 e successive modificazioni, per la
sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la Legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento di attuazione della Legge
46/90) e successive modificazioni, per la sicurezza elettrica.
Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio
dell'impianto, le scelte progettuali devono essere conformi alle
seguenti normative e leggi:
- norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica;
- norme CEI EN 61724 per la misura e acquisizione dati;
- Legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali.
Qualora si voglia adottare il regime di scambio dell'energia
elettrica, si applica la deliberazione 224/00 dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000: "Disciplina delle
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza
nominale non superiore a 20 kW".
I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori
disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purche'
vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica,
anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili.
3) Dimensionamento, prestazioni e garanzie
La potenza nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere tale che
la quantita' di energia elettrica da esso producibile su base annua
(in corrente alternata) sia inferiore a quella fornita dal
distributore all'utente (mediante il contratto di fornitura di
energia elettrica), calcolata sulla media degli ultimi 3 anni. Nel
caso di nuove utenze, si potra' fare riferimento al consumo annuale
presunto di energia elettrica. La quantita' di energia elettrica
producibile deve essere calcolata, comunque, sulla base dei dati
radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 e assumendo come
efficienza operativa media annuale dell'impianto il 75%
dell'efficienza nominale del generatore fotovoltaico. L'efficienza
nominale del generatore fotovoltaico e' numericamente data, in
pratica, dal rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso
(espressa in kW) e la relativa superficie (espressa in mq e intesa
coma somma della superficie dei moduli).
Qualora le condizioni impiantistiche e di uso dell'impianto
fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita in rete una
potenza maggiore di quella impegnata dal contratto di fornitura,
sara' necessario adeguare la suddetta potenza impegnata.
Inoltre, l'impianto deve essere progettato per avere:
- una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza
nominale del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari
condizioni di irraggiamento;
- una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della
potenza lato corrente continua (efficienza del gruppo di
conversione);
e, pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore
al 75% della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita
alle particolari condizioni di irraggiamento.
L'intero impianto deve godere di una garanzia non inferiore a due
anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso, mentre i moduli
fotovoltaici devono godere di una garanzia non inferiore a 12 anni.
4) Caratteristiche di massima dell'impianto
Il generatore fotovoltaico deve essere ottenuto collegando in
parallelo un numero opportuno di stringhe. Ciascuna stringa,
sezionabile e provvista di diodo di blocco, deve essere costituita
dalla serie di singoli moduli fotovoltaici. Ciascun modulo deve
essere provvisto di diodi di by-pass. Il parallelo delle stringhe
deve essere provvisto di protezioni contro le sovratensioni e di
idoneo sezionatore per il collegamento al gruppo di conversione.
Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione e
realizzazione del quadro elettrico contenente i suddetti componenti:
oltre a essere conforme alle norme vigenti, esso deve possedere un
grado di protezione adeguato alle caratteristiche ambientali del suo
sito d'installazione.
Il generatore fotovoltaico dovrebbe, preferibilmente, essere gestito
come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.
Il gruppo di conversione deve essere idoneo al trasferimento della
potenza dal generatore fotovoltaico alla rete, in conformita' ai
requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori
della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione
devono essere compatibili con quelli del generatore fotovoltaico,
mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono
essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso
l'impianto. Il gruppo di conversione dovrebbe, preferibilmente,
essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM,
deve essere privo di clock e/o riferimenti interni, e deve essere in
grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il
punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico.
Soluzioni tecniche diverse da quelle suggerite (sia per la gestione
del generatore fotovoltaico che per il gruppo di conversione) sono
adottabili, purche' nel rispetto delle norme vigenti.
Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni,
cosi' come previste dalla citata norma CEI 11-20, sara' di norma
integrato nel gruppo di conversione. Dette protezioni, comunque,
devono essere corredate di una certificazione di tipo, emessa da un
organismo accreditato.
Il collegamento del gruppo di conversione alla rete elettrica deve
essere effettuato a valle del dispositivo generale della rete di
utente.
L'impianto, inoltre, deve essere dotato di una apparecchiatura che
visualizzi (preferibilmente mediante un dispositivo elettromeccanico)
la quantita' di energia prodotta (cumulata) dall'impianto e le
rispettive ore di funzionamento.
Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene
ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensita' di corrente
disponibile (dovuta al contributo dell'impianto fotovoltaico), la
rete stessa o la sua parte dovra' essere opportunamente protetta.
In figura 1 e' riportato lo schema di collegamento dell'impianto alla
rete elettrica di distribuzione, nel caso tipico di applicazione del
regime di scambio sul posto dell'energia elettrica.
5) Verifica tecnico-funzionale
La verifica tecnico-funzionale dell'impianto consiste nel verificare:
- la continuita' elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse
condizioni di potenza generata e nelle varie modalita' previste dal
gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: Pcc >> 0,85Pnom I/ISTC, ove:
- Pcc e' la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore
fotovoltaico, con precisione migliore del 2%,
- Pnom e' la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
- I e' l'irraggiamento (in W/mq) misurato sul piano dei moduli, con
precisione migliore del 3%;
- ISTC, pari a 1.000 W/mq, e' l'irraggiamento in condizioni standard;
- la condizione: Pca >> 0,9Pcc, ove: Pca, e' la potenza attiva (in
kW) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione
migliore del 2%;
- la condizione: Pca >> 0,75Pnom I/ISTC.
Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori
ultimati, dall'installatore dell'impianto, che dovra' essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e
dovra' emettere una dichiarazione (secondo il fac-simile allegato),
firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche
e la data in cui le predette sono state effettuate.
6) Documentazione
Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti
documenti:
- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione
consigliata degli interventi manutentivi;
- progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di
schede tecniche dei materiali installati;
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo
esito;
- dichiarazione di conformita' ai sensi della Legge 46/90, articolo
1, lettera a;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.
7) Sistema di acquisizione dati
Il sistema di acquisizione dati e' essenzialmente costituito da un
insieme di sensori e/o convertitori, da un acquisitore con capacita'
di memorizzazione dei dati e da un modulo di trasmissione dati.
Ai fini della verifica del funzionamento e dell'analisi delle
prestazioni di un impianto fotovoltaico, e' prevista, di norma, la
misura almeno delle seguenti grandezze: tensione e corrente del
generatore fotovoltaico, potenza in uscita dal gruppo di conversione,
temperatura dei moduli e irraggiamento.
Il software per la configurazione del sistema di acquisizione dati e
per la gestione della trasmissione dati dovra' essere conforme allo
standard fissato dall'ENEA.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO B
Fac-simile della richiesta di concessione del contributo pubblico
Bollo
Alla Regione Emilia-Romagna
Assessorato Attivita' produttive
Servizio Energia
Viale Aldo Moro n. 64
40127 - Bologna
Raccomandata A.R.
Programma regionale di intervento per la realizzazione di impianti
fotovoltaici.
Il/La sottoscritto/a (indicare cognome e nome)
in qualita' di legale rappresentante di
(compilare in caso di pubbliche amministrazioni ovvero di imprese,
indicando denominazione o ragione sociale, natura giuridica)
con residenza/sede legale in Comune di . . . . . Provincia di
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . .
. fax
E-mail
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . partita IVA
al fine di partecipare al Programma regionale di intervento per la
realizzazione di impianti fotovoltaici approvato con deliberazione
della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. . . . . . del . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere ammesso/a alla selezione per la concessione di un
contributo in conto capitale per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico presso la struttura edilizia riferita a:
(specificare la tipologia della struttura edilizia di cui all'art.
2.1) del bando barrando la casella corrispondente)
a) edilizia residenziale; b) edilizia scolastica e strutture
destinate ai servizi per gli studenti universitari; c) strutture
ricettive alberghiere ed extralberghiere, edifici e servizi adibiti a
turismo rurale e rifugi alpini; d) edifici e servizi adibiti ad
attivita' sportive, culturali, ricreative e di tutela dell'ambiente
sita in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . (indicare localita', provincia e indirizzo).
A tal fine, il richiedente dichiara:
1) che la struttura edilizia indicata e' di sua proprieta' ovvero di
proprieta' del/della . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . (riportare gli estremi completi di identificazione
del proprietario e la natura del diritto reale di godimento
esercitato);
2) che detta proprieta' non e' gravata da servitu' che possano essere
in contrasto con l'installazione dell'impianto;
3) che la struttura edilizia indicata e'/non e' soggetta a vincoli .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (paesaggistici,
ambientali, etc.);
4) di accettare il contributo pubblico nella misura del . . . . . %
(in cifre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in
lettere) dell'investimento dichiarato, essendo a conoscenza del
criterio di selezione delle domande di cui all'art. 8.1) del bando;
5) di rinunciare espressamente ad avvalersi di altri meccanismi di
incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la
realizzazione dell'impianto in oggetto; ovvero di avvalersi di
contributi in conto capitale da parte di . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . (indicare la fonte di finanziamento) e di
prendere atto che il contributo complessivo non potra' comunque
eccedere il contributo massimo previsto dal Programma, che potra'
finanziare solo la quota residua necessaria al raggiungimento del
massimo erogabile previsto dal Programma stesso; di essere titolare
ovvero che il/la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(riportare gli estremi completi di identificazione del soggetto e
indicare a quale titolo) e' titolare del contratto di fornitura di
energia elettrica a servizio della struttura edilizia indicata e che
gli elementi identificativi del contratto sono: distributore: . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare la ragione sociale),
numero di utente: . . . . . . . . . . . . . . . , potenza impegnata:
. . . . . . . kW; ovvero che e' stata richiesta al distributore . . .
. . . . . . . . . . . . (indicare la ragione sociale) la fornitura di
energia elettrica a servizio della struttura edilizia indicata, per
un impegno di potenza pari a . . . . . . . kW, e che il richiedente
ovvero il/la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (riportare gli
estremi completi di identificazione del soggetto e indicare a quale
titolo) sara' titolare del relativo contratto di fornitura;
6) di concedere il libero accesso all'impianto al personale
individuato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dal distributore
interessato, per l'espletamento delle attivita' previste dal
Programma;
7) di essere disponibile a un'eventuale azione di raccolta dati per
l'analisi delle prestazioni dell'impianto, senza oneri a carico;
8) di essere a conoscenza dei contenuti del suddetto bando, e dei
relativi allegati che costituiscono parte integrante del bando
stesso.
Il richiedente, inoltre, si impegna:
a) a comunicare tempestivamente l'avvenuto inizio e la fine dei
lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data e
allegando la documentazione richiesta dal bando;
b) a comunicare tempestivamente al Servizio Energia della Regione
Emilia-Romagna eventuali anomalie, incendi, furti o atti vandalici
che possono danneggiare l'impianto.
Firma del richiedente Firma dell'intestatario del contratto
di fornitura di energia elettrica
(se diverso dal richiedente)
ALLEGATI
1) Scheda tecnica dell'impianto (una per ogni impianto, in caso di
piu' interventi riferiti allo stesso contratto di fornitura di
energia elettrica);
2) progetto di massima dell'impianto/degli impianti, firmato da un
tecnico abilitato, in duplice copia;
3) preventivo di spesa comprovante l'investimento da sostenere,
sottoscritto dal soggetto richiedente;
4) dichiarazione inerente all'assunzione dell'impegno di spesa della
quota a carico del soggetto richiedente (solo per Amministrazioni
pubbliche);
5) eventuale autorizzazione sottoscritta dal proprietario della
struttura edilizia a eseguire l'intervento, qualora diverso dal
richiedente;
6) copia della comunicazione al distributore con il quale e' stato
stipulato il contratto di fornitura dell'energia elettrica circa
l'intenzione di realizzare e collegare alla rete l'impianto
fotovoltaico oggetto dell'intervento.
ALLEGATO B/bis
Fac-simile della richiesta di concessione del contributo pubblico
(domanda in forma collettiva)
Bollo
Alla Regione Emilia-Rornagna
Assessorato Attivita' produttive
Servizio Energia
Viale Aldo Moro n. 64
40127 - Bologna
Programma regionale di intervento per la realizzazione di impianti
fotovoltaici
Il/La sottoscritto/a
in qualita' di legale rappresentante di
(indicare denominazione o ragione sociale, natura giuridica)
sede legale in Comune di . . . . . . . . . Provincia di
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . .
. fax
E-mail
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA
al fine di partecipare al Programma regionale di intervento per la
realizzazione di impianti fotovoltaici approvato con deliberazione
della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. . . . . . del . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
l'ammissione al contributo regionale per la realizzazione degli
impianti fotovoltaici indicati nell'elenco allegato, in conformita' a
quanto previsto dall'art. 5 del bando.
A tal fine, dichiara:
1) di essere disponibile, in relazione ai progetti ammessi al
contributo, a provvedere attraverso la stipula di apposita
convenzione: - all'approvvigionamento e alla installazione degli
impianti fotovoltaici e relativi componenti e accessori, adottando le
migliori soluzioni progettuali in relazione alle specifiche
caratteristiche dell'utenza finale; - alla manutenzione periodica
degli impianti in conformita' alla normativa tecnica vigente e ad
intervenire con sollecitudine in caso di guasti e malfunzionamenti,
secondo specifiche previsioni contenute nei contratti che regolano i
rapporti con i clienti; - ad inviare alla Regione una relazione
annuale, per tre anni consecutivi, descrittiva delle prestazioni rese
dagli impianti installati, degli elementi di criticita' riscontrati
in relazione alle condizioni specifiche di applicazione, dei
suggerimenti per allestire un programma di formazione e aggiornamento
dei tecnici preposti e per dar luogo a linee guida regionali inerenti
le specifiche progettuali, anche in vista di procedure di
certificazione. I contenuti di detta relazione, comprese le
rappresentazioni grafiche e le immagini fotografiche, debbono essere
conformi a quanto concordato con il Servizio Energia; - a provvedere
all'approvvigionamento e alla installazione, in un numero
significativo di impianti fotovoltaici, di sistemi di acquisizione
dati per il monitoraggio delle prestazioni ivi comprese le iniziative
di informazione a favore degli utenti potenziali, secondo quanto
concordato con il Servizio Energia in relazione agli elementi tecnici
e qualitativi che caratterizzano gli impianti, quali: tipologia
d'installazione, dimensione e tecnologia dei moduli fotovoltaici,
tecnologia del gruppo di conversione, eventuali peculiarita'
dell'impianto e altre caratteristiche tecniche o funzionali;
2) di essere a conoscenza dei contenuti del suddetto bando, e dei
relativi allegati che costituiscono parte integrante del bando
stesso. In particolare, il richiedente dichiara: - di essere a
conoscenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti di cui
rispettivamente agli articoli 2 e 3 del bando; - di essere a
conoscenza dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4.8) e
4.10) del bando; - di essere a conoscenza dei tempi e modalita' di
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10 e 13 del
bando.
Il richiedente, inoltre, si impegna:
a) a comunicare tempestivamente l'avvenuto inizio e fine dei lavori
di realizzazione dei singoli interventi, specificandone la data e
allegando la documentazione richiesta dal bando;
b) a comunicare tempestivamente al Servizio Energia della Regione
Emilia-Romagna eventuali anomalie, incendi, furti o atti vandalici
che possono danneggiare l'impianto.
Firma del richiedente
ALLEGATI
1) Domanda dei singoli richiedenti, secondo il facsimile in Allegato
B;
2) schede tecniche relative a ciascun impianto;
3) copia del mandato dei singoli soggetti interessati di presentare
la domanda ed eseguire gli interventi;
4) progetto di massima riferito ai singoli impianti, firmato da
tecnici abilitati, in duplice copia;
5) preventivi di spesa comprovanti gli investimenti da sostenere per
la realizzazione di ciascun impianto;
6) copia delle comunicazioni al distributore con il quale sono stati
stipulati i contratti di fornitura dell'energia elettrica circa
l'intenzione di realizzare e collegare alla rete gli impianti
fotovoltaici oggetto dell'intervento.
(segue allegato fotografato)