REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2001, n. 1369

Riparto dei diritti d'impianto di vigneti nuovamente creati di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999, art. 6 e DM 19 ottobre 2000, n. 33576

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in data 17 maggio             
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in           
particolare l'articolo 6, paragrafo 1, che stabilisce l'entita' dei             
diritti di impianto dei vigneti nuovamente creati  assegnati                    
all'Italia, pari a ettari 12.933;                                               
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali                 
n.33576, in data 19 ottobre 2000, relativo al riparto alle Regioni e            
Province autonome dei diritti d'impianto dei vigneti di cui                     
all'articolo 6 del citato regolamento comunitario;                              
- la deliberazione del Consiglio regionale, in data 30 maggio 2001,             
n. 186, relativa al Piano regionale per la ristrutturazione e                   
riconversione dei vigneti e disposizioni procedurali e tecniche per             
l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole  concernenti                  
l'attivazione del regime di sostegno;                                           
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni, recante             
norme per l'esercizio  delle funzioni in materia di agricoltura;                
preso atto, in particolare, che il citato DM 19 ottobre 2000, n.                
33576:                                                                          
- all'articolo 2 stabilisce che le Regioni e le Province autonome               
possono concedere i diritti d'impianto dei vigneti per la produzione            
di vini a denominazione di origine controllata e garantita (VQPRD) e            
vini da tavola a indicazione geografica tipica (IGT), soltanto dove             
sono state eseguite valutazioni dalle quali risulta che la produzione           
e' largamente inferiore alla domanda;                                           
- all'articolo 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome               
trasmettono al Ministero delle  Politiche agricole e forestali                  
l'elenco dei VQPRD e dei vini da tavola a IGT che hanno diritto                 
all'autorizzazione sulla base dei criteri di cui al citato articolo             
2;                                                                              
dato atto:                                                                      
- che le normative comunitarie e nazionali vigenti - a partire dal              
Reg. (CEE) n. 3800/81 del 16 dicembre 1981 successivamente confermato           
nel citato Reg. (CE) n. 1493/1999 - individuano il livello                      
provinciale come  unita' amministrativa di base per il governo                  
territoriale delle problematiche del settore vitivinicolo, con                  
particolare riferimento alla classificazione delle varieta' di viti             
da iscrivere nel catologo nazionale per le quali puo' essere                    
autorizzato l'impianto nell'ambito provinciale;                                 
- che le Province medesime sono in grado di esprimere una visione               
unitaria delle problematiche complessive del rispettivo territorio;             
- che i vigneti idonei alla produzione di VQPRD e di vini da tavola a           
IGT, cui sono destinati i diritti d'impianto, devono essere iscritti            
in appositi albi DOC od elenchi dei vigneti a IGT tenuti a livello              
provinciale;                                                                    
ritenuto pertanto che l'ambito territoriale provinciale rappresenti,            
anche per l'applicazione delle misure previste dal Reg. (CE) n.                 
1493/1999 e dal DM 19 ottobre 2000, l'unita' geografica di                      
riferimento;                                                                    
considerato:                                                                    
- che, in data 19 novembre 2000, con lettera prot. n. 3824/7.1, la              
Regione ha richiesto alle Province la predisposizione dei piani                 
viticoli provinciali, ai fini dell'adozione del Piano regionale                 
quinquennale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti,               
previsto dal Reg. (CE) n. 1493/1999;                                            
- che in data 3 gennaio 2001, con lettera prot. n. 427/7.1, la                  
Regione ha richiesto alle Province l'elenco dei vini a denominazione            
di origine (VQPRD) e dei vini da tavola a IGT, ai fini della                    
ripartizione dei diritti di impianto dei vigneti nuovamente creati,             
di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999, art. 6 ed al DM 19 ottobre 2000,              
sul territorio regionale;                                                       
- che le Province hanno trasmesso alla Regione gli elenchi dei VQPRD            
e dei vini da tavola a IGT, per i quali hanno accertato sulla base di           
valutazioni tecnico-economiche che la produzione e' inferiore alla              
domanda;                                                                        
ritenuto, al fine di assicurare omogeneita' e uniformita' di                    
applicazione su tutto il territorio regionale:                                  
- di definire una griglia di punteggi per la formazione delle                   
graduatorie provinciali per l'assegnazione dei diritti all'impianto             
dei vigneti da parte  degli imprenditori agricoli;                              
- di stabilire i termini entro i quali siano accolte le domande di              
assegnazione dei diritti in modo da assicurare l'effettivo utilizzo             
dei diritti stessi entro i termini prescritti dal Reg. (CE) n.                  
1493/1999;                                                                      
preso atto:                                                                     
- che, secondo quanto stabilito nel DM 19 ottobre 2000, i diritti di            
impianto assegnati alla Regione Emilia-Romagna sono pari a 1.050                
ettari;                                                                         
- che, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 del medesimo DM, i              
diritti sono ripartiti a favore di quei vini per i quali le Province            
hanno accertato che la produzione e' largamente inferiore alla                  
domanda;                                                                        
visto l'art. 7, quarto comma, lettera c) dello Statuto regionale;               
preso atto:                                                                     
- che la definizione del riparto di cui al presente atto era                    
subordinata alla individuazione dei vini la cui produzione risultava            
largamente inferiore alla domanda;                                              
- che tale individuazione, peraltro attivata a partire dalla data di            
ricezione del DM di assegnazione dei diritti alla Regione                       
Emilia-Romagna, ha  richiesto complesse attivita' di rilevazione e              
valutazione da svolgere a livello di ciascun territorio provinciale;            
- che e' ormai prossimo l'inizio della stagione piu' idonea alla                
realizzazione degli impianti e che l'utilizzo effettivo dei diritti             
di cui al presente atto presuppone l'adozione e la pubblicizzazione             
di appositi bandi di livello provinciale;                                       
ritenuto pertanto necessario assummere il presente con i poteri del             
Consiglio, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. i) dello                 
Statuto, salva ratifica;                                                        
valutato altresi', per le medesime motivazioni  di urgenza,                     
necessario conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai              
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della Legge 10 febbraio              
1953, n. 62;                                                                    
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995 e            
n. 1396, in data 30 luglio 1998, esecutive;                                     
dato atto  del parere favorevole espresso  dal Responsabile del                 
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dr.                 
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale  Agricoltura, dr. Dario                 
Manghi, in  merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla              
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma della deliberazione 2451/95 sopracitata;                            
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di ripartire alle Province, sulla base  delle considerazioni                 
formulate in premessa e qui richiamate, come risulta nel riparto di             
cui all'Allegato A alla presente deliberazione di cui e' parte                  
integrante e sostanziale, la quota regionale dei diritti di impianto            
di nuovi vigneti per la produzione di VQPRD e, in subordine, di vini            
da tavola a IGT, stabilita nel DM 19 ottobre 2000,  n.33576 in 1.050            
ettari;                                                                         
2) di stabilire che i diritti d'impianto dei vigneti dovranno essere            
assegnati dalle Province sulla base dei criteri fissati nel predetto            
Allegato A;                                                                     
3) di stabilire che le Province dovranno adottare gli atti                      
deliberativi di assegnazione dei diritti di impianto agli                       
imprenditori agricoli in possesso dei prescritti requisiti entro e              
non oltre il 30 novembre 2001;                                                  
4) di stabilire che le Province dovranno far pervenire alla Direzione           
generale Agricoltura, entro trenta giorni dalla data di adozione, gli           
atti deliberativi di assegnazione dei diritti di impianto dei                   
vigneti;                                                                        
5) di dare atto che la Direzione generale Agricoltura provvedera' ad            
inviare al Ministero delle Politiche agricole e forestali:                      
- entro il 31 luglio 2001, l'elenco dei vini per i qauli sono stati             
autorizzati i nuovi impianti;                                                   
- entro sessanta giorni dal termine della campagna viticola                     
2001/2002, l'elenco delle  superfici autorizzate ai sensi del Reg.              
(CE) n. 1493/1999 e del DM 19 ottobre 2000;                                     
6) di stabilire che in caso di mancata assegnazione dei diritti di              
impianto, entro il termine stabilito al precedente punto 3), la                 
Regione potra' disporre la revoca dei diritti non utilizzati e                  
ripartirli alle Province con richieste superiori alla quota qui                 
ripartita;                                                                      
7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
8) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio                   
regionale ai sensi dell'art. 19, lett. i) dello Statuto;                        
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:                                      
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai sensi e              
per gli effetti di cui all'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.             
62 per le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui                     
integralmente richiamate.                                                       
ALLEGATO A                                                                      
Riparto dei diritti d'impianto di nuovi vigneti di cui al Regolamento           
(CE) n. 1493/1999, articolo 6 e al DM 19 ottobre 2000, n. 33576                 
1) Riferimenti normativi                                                        
Con Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo                       
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, all'Italia sono             
stati assegnati 12.933 ettari di diritti d'impianto nuovamente                  
creati.                                                                         
Con decreto 19 ottobre 2000, n. 33576 del Ministro delle Politiche              
agricole e forestali alla Regione Emilia-Romagna sono stati ripartiti           
diritti di nuovi impianti di vigneti pari a 1050 ettari, destinati ai           
vini a denominazione d'origine (VQPRD) e vini da tavola a indicazione           
geografica tipica (IGT), soltanto dove sono  state effettuate delle             
valutazioni dalle quali risulti che la loro produzione e' largamente            
inferiore alla domanda.                                                         
2) Finalita'                                                                    
La vitivinicoltura e' una filiera produttiva di notevole importanza             
per l'economia agricola regionale.                                              
Nonostante i progressi conseguiti in questi ultimi anni esistono sul            
territorio elementi che frenano l'espansione dei vini di qualita' e             
quindi la realizzazione di vigneti idonei allo scopo.                           
Per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualita', si ritiene               
necessario destinare i diritti di nuovo impianto di viti alla                   
produzione di VQPRD e, in subordine, di vini da tavola a IGT, per i             
quali le Province, quali livello territoriale riconosciuto adeguato,            
abbiano accertato che la loro produzione e' largamente inferiore alla           
domanda.                                                                        
3) Riparto dei diritti                                                          
I diritti d'impianto di viti nuovamente creati assegnati alla Regione           
sono ripartiti tenendo conto dei  piani provinciali di settore, sulla           
base dei quali la Regione ha definito il Piano quinquennale per la              
ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dal Reg.(CE) n.           
1493/1999.                                                                      
Della quota complessiva regionale, l'80% (840 ettari) e' ripartito              
per il 60% in base all'incidenza della superficie vitata provinciale            
potenzialmente destinata nell'anno 1998 alla produzione di VQPRD                
rispetto al totale regionale, e per il 40% in base all'incidenza                
della superficie vitata provinciale potenzialmente destinata alla               
produzione di vini a IGT nello stesso anno 1998 rispetto al totale              
regionale; il restante 20% (ettari 210) e' ripartito, in proporzione            
ai nuovi impianti previsti nei rispettivi piani di settore, alle                
Province risultate con minore assegnazione.                                     
4) Destinazione dei diritti                                                     
Sulla base delle valutazioni  tecnico-economiche effettuate dalle               
Province, i diritti di nuovo impianto di vigneti sono destinati alle            
Province a alla produzione di vini come di seguito indicato:                    
Piacenza: ettari 155                                                            
Colli Piacentini (Bonarda, Chardonnay, Ortrugo e Barbera);                      
Parma: ettari 38                                                                
Colli di Parma (rosso)                                                          
Fortana del Taro (IGT);                                                         
Reggio Emilia: ettari 132                                                       
Colli di Scandiano e di Canossa (Lambrusco Grasparossa, Lambrusco               
Montericco, Cabernet Sauvignon, Marzemino e Malbo gentile)                      
Reggiano (Lambrusco Salamino, rosso);                                           
Modena: ettari 132                                                              
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco di Sorbara e                    
Lambrusco Salamino di Santa Croce;                                              
Bologna: ettari 170                                                             
Colli Bolognesi (Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sauvignon)               
Colli d'Imola (rosso, Cabernet Sauvignon e Chardonnay)                          
Reno Pignoletto                                                                 
Sangiovese di Romagna;                                                          
Ferrara: ettari 20                                                              
Bosco Eliceo (Fortana, Merlot, Sauvignon);                                      
Forli'-Cesena: ettari 125                                                       
Colli di Faenza                                                                 
Sangiovese di Romagna                                                           
Cagnina di Romagna                                                              
Pagadebit di Romagna                                                            
Rubicone (IGT), escluso Trebbiano;                                              
Ravenna: ettari 195                                                             
Colli di Faenza                                                                 
Sangiovese di Romagna                                                           
Cagnina di Romagna                                                              
Bosco Eliceo                                                                    
Rubicone (IGT), escluso Trebbiano                                               
Ravenna (IGT), escluso Trebbiano;                                               
Rimini: ettari 83                                                               
Colli di Rimini (rosso, Cabernet Sauvignon, Rebola)                             
Sangiovese di Romagna.                                                          
5) Caratteristiche dei nuovi impianti                                           
I diritti d'impianto sono destinati alla realizzazione di vigneti               
conformi alle prescrizioni tecniche stabilite nel Piano regionale di            
ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alla delibera del           
Consiglio regionale 186/01.                                                     
La realizzazione di nuovi impianti di viti non deve comportare a                
livello aziendale l'incremento  della produttivita'. Allo scopo gli             
uffici provinciali competenti in materia stabiliscono la resa media             
di produzione dell'azienda prima e dopo il nuovo impianto.                      
Il nuovo impianto deve avere una dimensione non inferiore a ettari              
uno.                                                                            
La superficie massima ammissibile non deve essere superiore ad ettari           
cinque: a tale limite massimo dovranno essere detratti gli ettari di            
nuovo impianto gia' assegnati ai viticoltori in applicazione dei                
Regolamenti (CE) n. 1595/1996 e  n.1627/1998.                                   
Per favorire l'accorpamento delle superfici  vitate aziendali il                
nuovo impianto deve essere realizzato in un solo corpo. Tuttavia e'             
ammessa la realizzazione dell'impianto anche in due parti distinte              
qualora siano contigue a vigneti gia' esistenti.                                
A seguito dell'intervento la superficie vitata complessiva                      
dell'azienda non deve essere inferiore ad ettari due.                           
6) Requisiti dei beneficiari                                                    
Ai fini dell'assegnazione dei diritti d'impianto i viticoltori                  
interessati devono trovarsi nelle  seguenti condizioni:                         
- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e                    
regionale vigente in materia vitivinicola;                                      
- aver presentato la dichiarazione di superficie vitata;                        
- non possedere diritti d'impianto in portafoglio ed in caso di                 
possesso prevederne il totale  utilizzo nell'ambito della domanda di            
assegnazione;                                                                   
- aver gia' realizzato impianti o reimpianti autorizzati                        
precedentemente;                                                                
- disporre di locali ed attrezzature idonei  alla vinificazione ed in           
caso contrario dimostrare di essere nelle condizioni di conferire le            
uve a cantine aziendali o sociali autorizzate alla produzione di                
VQPRD o di vini a IGT;                                                          
- disporre di una superficie idonea all'impianto del vigneto;                   
- non aver ceduto a terzi negli ultimi cinque anni diritti di                   
reimpianto;                                                                     
- non aver beneficiato del premio di abbandono definitivo di                    
superfici vitate di cui al Reg. (CE) n. 1442/88;                                
- produrre dichiarazione d'impegno ad iscrivere il vigneto all'albo             
dei vini a DOC/DOCG o IGT entro il terzo anno dalla data di                     
realizzazione dell'impianto.                                                    
7) Criteri per la formazione delle graduatorie provinciali                      
Le Province adottano la graduatoria di merito delle domande,                    
utilizzando i criteri ed i punteggi di seguito riportati:                       
- imprenditore titolare di azienda viticola con  eta' compresa tra 18           
e 40 anni: punti 10;                                                            
- imprenditore titolare di azienda agricola con eta' compresa tra 18            
e 40 anni: punti 8;                                                             
- imprenditore titolare di azienda a prevalente superficie viticola             
con eta' maggiore di 40 anni: punti 3;                                          
- VQPRD in collina: punti 10;                                                   
- VQPRD in pianura: punti 6;                                                    
- meccanizzazione integrale in collina: punti 10;                               
- meccanizzazione parziale in collina: punti 6;                                 
- totale superficie viticola aziendale iscritta all'albo DOC o DOCG             
rivendicata per oltre il 50% nelle ultime due campagne: punti 10;               
- superficie viticola accorpata preesistente: punti 1 per ettaro,               
fino ad un massimo di punti 8.Le Province concordano con le Comunita'           
Montane l'adozione di eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli               
sopra indicati, correlati alle specificita' territoriali ed in linea            
con i piani provinciali di settore.                                             
8) Presentazione delle domande                                                  
Le domande di assegnazione dei diritti di nuovo impianto dei vigneti            
sono presentate alle Province.                                                  
Gli atti che dispongono l'approvazione delle graduatorie adottate e             
le relative assegnazioni agli  imprenditori interessati devono essere           
adottati entro il 30 novembre 2001 e devono essere fatti pervenire              
dalle Province alla Direzione generale Agricoltura entro 30 giorni              
successivi alla data di adozione degli atti medesimi.                           
In caso di mancata assegnazione dei diritti entro il termine del 30             
novembre 2001, la Regione potra' attivare l'eventuale revoca e                  
procedere alla ripartizione dei diritti non utilizzati a favore delle           
Province con  richieste superiori alla quota assegnata.                         
9) Disposizioni finali                                                          
Le Province, fatte salve le responsabilita' penali previste dalle               
norme vigenti per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o                  
produce false attestazioni,  disporranno l'esclusione dalle                     
successive assegnazioni di nuovi impianti per un periodo di 5 anni              
nei seguenti casi:                                                              
- impianti realizzati in difformita' ai criteri previsti nel Piano              
regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti;                          
- non iscrizione all'albo delle DOC o all'elenco delle vigne a IGT              
entro i termini previsti;                                                       
- accertata cessione a terzi di diritti di reimpianto in portafoglio            
nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di                  
assegnazione del diritto di nuovo impianto;                                     
- accertato mancato utilizzo totale o parziale contestuale al nuovo             
impianto dei diritti in portafoglio.                                            
Si applicano in ogni caso le sanzioni amministrative previste dal               
DLgs 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche.                             
(Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 25/7/2001, atto            
n. 236. Controllata dalla CCARER nella seduta del 12/9/2001, prot. n.           
893/8.1.1.)                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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