DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2001, n. 1369
Riparto dei diritti d'impianto di vigneti nuovamente creati di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999, art. 6 e DM 19 ottobre 2000, n. 33576
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in data 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare l'articolo 6, paragrafo 1, che stabilisce l'entita' dei
diritti di impianto dei vigneti nuovamente creati assegnati
all'Italia, pari a ettari 12.933;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali
n.33576, in data 19 ottobre 2000, relativo al riparto alle Regioni e
Province autonome dei diritti d'impianto dei vigneti di cui
all'articolo 6 del citato regolamento comunitario;
- la deliberazione del Consiglio regionale, in data 30 maggio 2001,
n. 186, relativa al Piano regionale per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti e disposizioni procedurali e tecniche per
l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole concernenti
l'attivazione del regime di sostegno;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni, recante
norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
preso atto, in particolare, che il citato DM 19 ottobre 2000, n.
33576:
- all'articolo 2 stabilisce che le Regioni e le Province autonome
possono concedere i diritti d'impianto dei vigneti per la produzione
di vini a denominazione di origine controllata e garantita (VQPRD) e
vini da tavola a indicazione geografica tipica (IGT), soltanto dove
sono state eseguite valutazioni dalle quali risulta che la produzione
e' largamente inferiore alla domanda;
- all'articolo 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome
trasmettono al Ministero delle Politiche agricole e forestali
l'elenco dei VQPRD e dei vini da tavola a IGT che hanno diritto
all'autorizzazione sulla base dei criteri di cui al citato articolo
2;
dato atto:
- che le normative comunitarie e nazionali vigenti - a partire dal
Reg. (CEE) n. 3800/81 del 16 dicembre 1981 successivamente confermato
nel citato Reg. (CE) n. 1493/1999 - individuano il livello
provinciale come unita' amministrativa di base per il governo
territoriale delle problematiche del settore vitivinicolo, con
particolare riferimento alla classificazione delle varieta' di viti
da iscrivere nel catologo nazionale per le quali puo' essere
autorizzato l'impianto nell'ambito provinciale;
- che le Province medesime sono in grado di esprimere una visione
unitaria delle problematiche complessive del rispettivo territorio;
- che i vigneti idonei alla produzione di VQPRD e di vini da tavola a
IGT, cui sono destinati i diritti d'impianto, devono essere iscritti
in appositi albi DOC od elenchi dei vigneti a IGT tenuti a livello
provinciale;
ritenuto pertanto che l'ambito territoriale provinciale rappresenti,
anche per l'applicazione delle misure previste dal Reg. (CE) n.
1493/1999 e dal DM 19 ottobre 2000, l'unita' geografica di
riferimento;
considerato:
- che, in data 19 novembre 2000, con lettera prot. n. 3824/7.1, la
Regione ha richiesto alle Province la predisposizione dei piani
viticoli provinciali, ai fini dell'adozione del Piano regionale
quinquennale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
previsto dal Reg. (CE) n. 1493/1999;
- che in data 3 gennaio 2001, con lettera prot. n. 427/7.1, la
Regione ha richiesto alle Province l'elenco dei vini a denominazione
di origine (VQPRD) e dei vini da tavola a IGT, ai fini della
ripartizione dei diritti di impianto dei vigneti nuovamente creati,
di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999, art. 6 ed al DM 19 ottobre 2000,
sul territorio regionale;
- che le Province hanno trasmesso alla Regione gli elenchi dei VQPRD
e dei vini da tavola a IGT, per i quali hanno accertato sulla base di
valutazioni tecnico-economiche che la produzione e' inferiore alla
domanda;
ritenuto, al fine di assicurare omogeneita' e uniformita' di
applicazione su tutto il territorio regionale:
- di definire una griglia di punteggi per la formazione delle
graduatorie provinciali per l'assegnazione dei diritti all'impianto
dei vigneti da parte degli imprenditori agricoli;
- di stabilire i termini entro i quali siano accolte le domande di
assegnazione dei diritti in modo da assicurare l'effettivo utilizzo
dei diritti stessi entro i termini prescritti dal Reg. (CE) n.
1493/1999;
preso atto:
- che, secondo quanto stabilito nel DM 19 ottobre 2000, i diritti di
impianto assegnati alla Regione Emilia-Romagna sono pari a 1.050
ettari;
- che, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 del medesimo DM, i
diritti sono ripartiti a favore di quei vini per i quali le Province
hanno accertato che la produzione e' largamente inferiore alla
domanda;
visto l'art. 7, quarto comma, lettera c) dello Statuto regionale;
preso atto:
- che la definizione del riparto di cui al presente atto era
subordinata alla individuazione dei vini la cui produzione risultava
largamente inferiore alla domanda;
- che tale individuazione, peraltro attivata a partire dalla data di
ricezione del DM di assegnazione dei diritti alla Regione
Emilia-Romagna, ha richiesto complesse attivita' di rilevazione e
valutazione da svolgere a livello di ciascun territorio provinciale;
- che e' ormai prossimo l'inizio della stagione piu' idonea alla
realizzazione degli impianti e che l'utilizzo effettivo dei diritti
di cui al presente atto presuppone l'adozione e la pubblicizzazione
di appositi bandi di livello provinciale;
ritenuto pertanto necessario assummere il presente con i poteri del
Consiglio, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. i) dello
Statuto, salva ratifica;
valutato altresi', per le medesime motivazioni di urgenza,
necessario conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della Legge 10 febbraio
1953, n. 62;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995 e
n. 1396, in data 30 luglio 1998, esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dr.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dr. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma della deliberazione 2451/95 sopracitata;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di ripartire alle Province, sulla base delle considerazioni
formulate in premessa e qui richiamate, come risulta nel riparto di
cui all'Allegato A alla presente deliberazione di cui e' parte
integrante e sostanziale, la quota regionale dei diritti di impianto
di nuovi vigneti per la produzione di VQPRD e, in subordine, di vini
da tavola a IGT, stabilita nel DM 19 ottobre 2000, n.33576 in 1.050
ettari;
2) di stabilire che i diritti d'impianto dei vigneti dovranno essere
assegnati dalle Province sulla base dei criteri fissati nel predetto
Allegato A;
3) di stabilire che le Province dovranno adottare gli atti
deliberativi di assegnazione dei diritti di impianto agli
imprenditori agricoli in possesso dei prescritti requisiti entro e
non oltre il 30 novembre 2001;
4) di stabilire che le Province dovranno far pervenire alla Direzione
generale Agricoltura, entro trenta giorni dalla data di adozione, gli
atti deliberativi di assegnazione dei diritti di impianto dei
vigneti;
5) di dare atto che la Direzione generale Agricoltura provvedera' ad
inviare al Ministero delle Politiche agricole e forestali:
- entro il 31 luglio 2001, l'elenco dei vini per i qauli sono stati
autorizzati i nuovi impianti;
- entro sessanta giorni dal termine della campagna viticola
2001/2002, l'elenco delle superfici autorizzate ai sensi del Reg.
(CE) n. 1493/1999 e del DM 19 ottobre 2000;
6) di stabilire che in caso di mancata assegnazione dei diritti di
impianto, entro il termine stabilito al precedente punto 3), la
Regione potra' disporre la revoca dei diritti non utilizzati e
ripartirli alle Province con richieste superiori alla quota qui
ripartita;
7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
8) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 19, lett. i) dello Statuto;
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.
62 per le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui
integralmente richiamate.
ALLEGATO A
Riparto dei diritti d'impianto di nuovi vigneti di cui al Regolamento
(CE) n. 1493/1999, articolo 6 e al DM 19 ottobre 2000, n. 33576
1) Riferimenti normativi
Con Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, all'Italia sono
stati assegnati 12.933 ettari di diritti d'impianto nuovamente
creati.
Con decreto 19 ottobre 2000, n. 33576 del Ministro delle Politiche
agricole e forestali alla Regione Emilia-Romagna sono stati ripartiti
diritti di nuovi impianti di vigneti pari a 1050 ettari, destinati ai
vini a denominazione d'origine (VQPRD) e vini da tavola a indicazione
geografica tipica (IGT), soltanto dove sono state effettuate delle
valutazioni dalle quali risulti che la loro produzione e' largamente
inferiore alla domanda.
2) Finalita'
La vitivinicoltura e' una filiera produttiva di notevole importanza
per l'economia agricola regionale.
Nonostante i progressi conseguiti in questi ultimi anni esistono sul
territorio elementi che frenano l'espansione dei vini di qualita' e
quindi la realizzazione di vigneti idonei allo scopo.
Per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualita', si ritiene
necessario destinare i diritti di nuovo impianto di viti alla
produzione di VQPRD e, in subordine, di vini da tavola a IGT, per i
quali le Province, quali livello territoriale riconosciuto adeguato,
abbiano accertato che la loro produzione e' largamente inferiore alla
domanda.
3) Riparto dei diritti
I diritti d'impianto di viti nuovamente creati assegnati alla Regione
sono ripartiti tenendo conto dei piani provinciali di settore, sulla
base dei quali la Regione ha definito il Piano quinquennale per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dal Reg.(CE) n.
1493/1999.
Della quota complessiva regionale, l'80% (840 ettari) e' ripartito
per il 60% in base all'incidenza della superficie vitata provinciale
potenzialmente destinata nell'anno 1998 alla produzione di VQPRD
rispetto al totale regionale, e per il 40% in base all'incidenza
della superficie vitata provinciale potenzialmente destinata alla
produzione di vini a IGT nello stesso anno 1998 rispetto al totale
regionale; il restante 20% (ettari 210) e' ripartito, in proporzione
ai nuovi impianti previsti nei rispettivi piani di settore, alle
Province risultate con minore assegnazione.
4) Destinazione dei diritti
Sulla base delle valutazioni tecnico-economiche effettuate dalle
Province, i diritti di nuovo impianto di vigneti sono destinati alle
Province a alla produzione di vini come di seguito indicato:
Piacenza: ettari 155
Colli Piacentini (Bonarda, Chardonnay, Ortrugo e Barbera);
Parma: ettari 38
Colli di Parma (rosso)
Fortana del Taro (IGT);
Reggio Emilia: ettari 132
Colli di Scandiano e di Canossa (Lambrusco Grasparossa, Lambrusco
Montericco, Cabernet Sauvignon, Marzemino e Malbo gentile)
Reggiano (Lambrusco Salamino, rosso);
Modena: ettari 132
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco di Sorbara e
Lambrusco Salamino di Santa Croce;
Bologna: ettari 170
Colli Bolognesi (Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sauvignon)
Colli d'Imola (rosso, Cabernet Sauvignon e Chardonnay)
Reno Pignoletto
Sangiovese di Romagna;
Ferrara: ettari 20
Bosco Eliceo (Fortana, Merlot, Sauvignon);
Forli'-Cesena: ettari 125
Colli di Faenza
Sangiovese di Romagna
Cagnina di Romagna
Pagadebit di Romagna
Rubicone (IGT), escluso Trebbiano;
Ravenna: ettari 195
Colli di Faenza
Sangiovese di Romagna
Cagnina di Romagna
Bosco Eliceo
Rubicone (IGT), escluso Trebbiano
Ravenna (IGT), escluso Trebbiano;
Rimini: ettari 83
Colli di Rimini (rosso, Cabernet Sauvignon, Rebola)
Sangiovese di Romagna.
5) Caratteristiche dei nuovi impianti
I diritti d'impianto sono destinati alla realizzazione di vigneti
conformi alle prescrizioni tecniche stabilite nel Piano regionale di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alla delibera del
Consiglio regionale 186/01.
La realizzazione di nuovi impianti di viti non deve comportare a
livello aziendale l'incremento della produttivita'. Allo scopo gli
uffici provinciali competenti in materia stabiliscono la resa media
di produzione dell'azienda prima e dopo il nuovo impianto.
Il nuovo impianto deve avere una dimensione non inferiore a ettari
uno.
La superficie massima ammissibile non deve essere superiore ad ettari
cinque: a tale limite massimo dovranno essere detratti gli ettari di
nuovo impianto gia' assegnati ai viticoltori in applicazione dei
Regolamenti (CE) n. 1595/1996 e n.1627/1998.
Per favorire l'accorpamento delle superfici vitate aziendali il
nuovo impianto deve essere realizzato in un solo corpo. Tuttavia e'
ammessa la realizzazione dell'impianto anche in due parti distinte
qualora siano contigue a vigneti gia' esistenti.
A seguito dell'intervento la superficie vitata complessiva
dell'azienda non deve essere inferiore ad ettari due.
6) Requisiti dei beneficiari
Ai fini dell'assegnazione dei diritti d'impianto i viticoltori
interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia vitivinicola;
- aver presentato la dichiarazione di superficie vitata;
- non possedere diritti d'impianto in portafoglio ed in caso di
possesso prevederne il totale utilizzo nell'ambito della domanda di
assegnazione;
- aver gia' realizzato impianti o reimpianti autorizzati
precedentemente;
- disporre di locali ed attrezzature idonei alla vinificazione ed in
caso contrario dimostrare di essere nelle condizioni di conferire le
uve a cantine aziendali o sociali autorizzate alla produzione di
VQPRD o di vini a IGT;
- disporre di una superficie idonea all'impianto del vigneto;
- non aver ceduto a terzi negli ultimi cinque anni diritti di
reimpianto;
- non aver beneficiato del premio di abbandono definitivo di
superfici vitate di cui al Reg. (CE) n. 1442/88;
- produrre dichiarazione d'impegno ad iscrivere il vigneto all'albo
dei vini a DOC/DOCG o IGT entro il terzo anno dalla data di
realizzazione dell'impianto.
7) Criteri per la formazione delle graduatorie provinciali
Le Province adottano la graduatoria di merito delle domande,
utilizzando i criteri ed i punteggi di seguito riportati:
- imprenditore titolare di azienda viticola con eta' compresa tra 18
e 40 anni: punti 10;
- imprenditore titolare di azienda agricola con eta' compresa tra 18
e 40 anni: punti 8;
- imprenditore titolare di azienda a prevalente superficie viticola
con eta' maggiore di 40 anni: punti 3;
- VQPRD in collina: punti 10;
- VQPRD in pianura: punti 6;
- meccanizzazione integrale in collina: punti 10;
- meccanizzazione parziale in collina: punti 6;
- totale superficie viticola aziendale iscritta all'albo DOC o DOCG
rivendicata per oltre il 50% nelle ultime due campagne: punti 10;
- superficie viticola accorpata preesistente: punti 1 per ettaro,
fino ad un massimo di punti 8.Le Province concordano con le Comunita'
Montane l'adozione di eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli
sopra indicati, correlati alle specificita' territoriali ed in linea
con i piani provinciali di settore.
8) Presentazione delle domande
Le domande di assegnazione dei diritti di nuovo impianto dei vigneti
sono presentate alle Province.
Gli atti che dispongono l'approvazione delle graduatorie adottate e
le relative assegnazioni agli imprenditori interessati devono essere
adottati entro il 30 novembre 2001 e devono essere fatti pervenire
dalle Province alla Direzione generale Agricoltura entro 30 giorni
successivi alla data di adozione degli atti medesimi.
In caso di mancata assegnazione dei diritti entro il termine del 30
novembre 2001, la Regione potra' attivare l'eventuale revoca e
procedere alla ripartizione dei diritti non utilizzati a favore delle
Province con richieste superiori alla quota assegnata.
9) Disposizioni finali
Le Province, fatte salve le responsabilita' penali previste dalle
norme vigenti per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o
produce false attestazioni, disporranno l'esclusione dalle
successive assegnazioni di nuovi impianti per un periodo di 5 anni
nei seguenti casi:
- impianti realizzati in difformita' ai criteri previsti nel Piano
regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti;
- non iscrizione all'albo delle DOC o all'elenco delle vigne a IGT
entro i termini previsti;
- accertata cessione a terzi di diritti di reimpianto in portafoglio
nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di
assegnazione del diritto di nuovo impianto;
- accertato mancato utilizzo totale o parziale contestuale al nuovo
impianto dei diritti in portafoglio.
Si applicano in ogni caso le sanzioni amministrative previste dal
DLgs 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche.
(Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 25/7/2001, atto
n. 236. Controllata dalla CCARER nella seduta del 12/9/2001, prot. n.
893/8.1.1.)