REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 20 aprile 2001, n. 3326

Legge 365/00, art. 4 bis. Emergenze idrogeologiche verificatesi nel territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Disposizioni operative alle Province in attuazione della delibera della Giunta regionale 350/01

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la direttiva 30 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta                   
Ufficiale del 12 febbraio 2001 (di seguito denominata Direttiva), con           
cui il Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della                
Protezione civile, ha precisato criteri e modalita' per l'erogazione            
dei benefici di cui all'art. 4 bis della Legge 365/00, nonche'                  
fissato al 13 aprile 2001 il termine entro il quale i soggetti                  
danneggiati dovranno presentare la relativa richiesta;                          
vista, in attuazione della citata Direttiva, la deliberazione della             
Giunta regionale n. 350 del 22 marzo 2001 avente oggetto: "Emergenze            
idrogeologiche verificatesi nel territorio regionale nei mesi di                
ottobre e novembre 2000. Prime indicazioni in ordine all'applicazione           
dell'art. 4 bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, pubblicata                
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2000";                         
visti in particolare i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della predetta            
deliberazione regionale ai sensi dei quali:                                     
- le domande delle imprese industriali, artigiane, agroindustriali,             
agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi,             
pubblici esercizi, studi professionali e societa' sportive facenti              
parte di federazioni o di Enti riconosciuti dal Coni e persone                  
fisiche proprietarie degli immobili destinati all'esercizio                     
d'impresa, dovranno essere presentate, entro il 13 aprile 2001, ai              
Comuni nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni danneggiati;             
- i Comuni interessati dovranno provvedere entro 30 giorni successivi           
alla ricezione delle domande al loro inoltro presso gli Enti                    
competenti;                                                                     
- le Province, quali soggetti competenti in materia ai sensi della              
L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono incaricate dello svolgimento                    
dell'istruttoria delle domande di contributi, della concessione ed              
erogazione degli stessi nonche' dell'effettuazione dei controlli,               
relativamente alle domande delle imprese industriali, artigiane,                
alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici              
esercizi, studi professionali e persone fisiche proprietarie degli              
immobili destinati all'esercizio d'impresa ubicati nei territori                
danneggiati;                                                                    
- i competenti Direttori generali della Regione Emilia-Romagna                  
forniranno agli Enti, competenti per materia o incaricati dalla                 
medesima deliberazione, successive indicazioni in ordine                        
all'istruttoria delle domande di contributi, alla concessione ed                
erogazione degli stessi nonche' allo svolgimento dei controlli;                 
ritenuto conseguentemente di emanare delle disposizioni operative               
integrative della Direttiva ministeriale, come individuate                      
nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente                 
determinazione;                                                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dott. Uber Fontanesi, in               
merito alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della presente             
determinazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92 e            
della delibera della Giunta regionale 2541/95;                                  
determina:                                                                      
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in                   
premessa;                                                                       
2) di approvare le "Disposizioni operative alle Province, per                   
l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge                
365/00 a favore delle attivita' produttive", allegate alla presente             
determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);               
3) di precisare che le succitate "Disposizioni operative" integrano             
quelle contenute nella piu' volte citata "Direttiva" ministeriale 30            
gennaio 2001;                                                                   
4) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Uber Fontanesi                                                                  
ALLEGATO A)                                                                     
Disposizioni operative alle Province, per l'applicazione dei benefici           
previsti dall'art 4 bis della Legge 365/00 a favore delle attivita'             
produttive                                                                      
1) Disposizioni generali                                                        
A) Benefici finanziari                                                          
1.1) Le presenti disposizioni integrano quelle contenute nella                  
direttiva ministeriale 30 gennaio 2001, di seguito Direttiva.                   
1.2) Le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione dei                   
benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00 a favore dei               
soggetti indicati al punto 2.1 della Direttiva di seguito elencati:             
imprese industriali, artigiane, alberghiere, commerciali, di servizi            
alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi,           
studi professionali, persone fisiche proprietarie degli immobili                
destinati all'esercizio d'impresa.                                              
B) Entita' dei benefici concedibili                                             
1.1) I contributi saranno determinati in misura percentuale rispetto            
al valore del danno ammesso a contributo. La percentuale di                     
contributo, nel rispetto delle percentuali massime stabilite dalla              
Legge 365/00 per le varie tipologie di intervento, sara' determinata            
successivamente dalla Regione in rapporto alle risorse                          
complessivamente disponibili per le finalita' di cui alla legge                 
medesima.                                                                       
2) Contributi per le attivita' produttive                                       
A) Disposizioni generali                                                        
1.1) Per la concessione ed erogazione dei contributi la Regione                 
Emilia-Romagna si avvale delle Amministrazioni provinciali le quali             
provvedono all'istruttoria delle domande, alla concessione ed                   
erogazione dei contributi nonche' alla effettuazione dei controlli.             
1.2) Le Province, entro 120 giorni dalla ricezione delle domande da             
parte dei Comuni, sulla base delle richieste pervenute e previo                 
eventuali ulteriori accertamenti, trasmettono alla Regione, sulla               
base del modello Aa allegato alla presente, l'elenco dei soggetti               
richiedenti con specificazione, per gli aventi titolo, dell'ammontare           
del danno ammissibile al contributo.                                            
1.3) La Giunta regionale provvedera' con propri atti, sulla base                
delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, a ripartire i            
finanziamenti tra le Province interessate.                                      
1.4) Entro 45 giorni dalla ripartizione dei fondi da parte della                
Regione, le Province provvederanno con propri atti ad assegnare i               
contributi e a darne comunicazione agli interessati.                            
B) Beneficiari                                                                  
1.1) Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: -                  
imprese industriali, artigiane, alberghiere, commerciali, di servizi            
alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;           
- studi professionali; - persone fisiche proprietarie di immobili               
destinati all'esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati.           
In tali ipotesi ove sussistano anche danni a beni mobili, scorte,               
attrezzature, macchinari, automezzi di proprieta' dell'impresa o                
dell'attivita' sopra specificata, il contributo e' richiesto con                
domande separate dal proprietario dell'immobile per i danni subiti da           
quest'ultimo, e dal proprietario dei beni mobili, scorte,                       
attrezzature, macchinari, automezzi, per i danni subiti dai medesimi.           
C) Criteri per la determinazione del valore dei danni                           
Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.3 "Interventi                     
ammissibili" della direttiva 30 gennaio 2001, vengono individuati i             
seguenti criteri per la determinazione del valore dei danni.                    
1.1) Beni immobili Non sono ammissibili a contributo i danni relativi           
a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformita' alle                
disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia intervenuta                
sanatoria. Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento            
al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse                   
tecniche delle porzioni di immobile danneggiate. Il ripristino                  
costituisce condizione dell'erogazione del contributo e pertanto deve           
essere effettuato integralmente rispetto ai danni dichiarati o                  
periziati.                                                                      
1.2) Beni mobili registrati Il valore del danno e' determinato: a) in           
caso di distruzione o danno irreparabile (accertato sulla base delle            
denunce di legge), dal valore indicato, per la medesima tipologia di            
bene, dai listini del novembre 2000 Quattroruote, Motociclismo, etc.;           
b) in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione                    
(determinato da fatture o da preventivi di riparazione).                        
1.3) Beni mobili, attrezzature, macchinari Il valore del danno e'               
determinato: a) in caso di distruzione o danno irreparabile, dal                
costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche                
anche tecniche di quello andato distrutto; b) in caso di danno                  
riparabile, dal costo per il ripristino.                                        
1.4) Scorte Il valore del danno e' determinato: a) in caso di                   
distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto delle             
scorte andate perdute (materie prime, scorte vive) ovvero dal costo             
del materiale necessario per la produzione dei semilavorati o                   
prodotti finiti; b) in caso di danno riparabile, dal costo per il               
ripristino.                                                                     
D) Adempimenti istruttori delle Province                                        
1.1) Ai fini dell'ammissibilita' le Province verificano la                      
completezza delle domande e dei relativi allegati. Qualora la                   
domanda, tempestivamente presentata, non sia completamente compilata            
ovvero carente in alcuno degli allegati, le Province ne richiedono              
l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione, trascorso             
il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione stessa, la               
domanda e' dichiarata non ammissibile. L'eventuale inammissibilita'             
della domanda e' comunicata agli interessati dalle Province.                    
E) Ammissione a contributo                                                      
1.1) Fermi restando i limiti di cui ai punti 2.2. e 2.4, lettera C)             
della Direttiva, nonche' ribadito quanto indicato nella presente                
(Paragrafo 1, lettera B), punto 1.1 e paragrafo 2, lettera A), punti            
1.2, 1.3 e 1.4), le Province provvedono, con propri atti,                       
all'ammissione e alla determinazione dell'importo del contributo e ne           
danno comunicazione ai beneficiari.                                             
F) Presentazione della documentazione di spesa                                  
1.1) Contestualmente alla domanda ovvero successivamente, comunque              
non oltre il termine di 12 mesi dalla comunicazione dell'ammissione a           
contributo, gli interessati presentano alla Provincia la                        
dichiarazione sostitutiva di cui al modello Allegato D alla                     
Direttiva. A detta dichiarazione va allegata una scheda riassuntiva             
delle spese redatta secondo modello predisposto dalle Province,                 
corredata da fotocopie in carta semplice delle fatture elencate. Tale           
modello tiene luogo della relazione analitica di cui al punto 2.4,              
lettera c), ultimo capoverso della Direttiva.                                   
G) Erogazione del contributo                                                    
1.1) Ribadito quanto indicato al punto 2.4, lettera c) della                    
Direttiva, si precisa che i contributi in conto capitale ed in conto            
interessi verranno erogati dalle Province in unica soluzione ai                 
beneficiari successivamente alla presentazione della documentazione             
di cui al precedente punto F). A tal fine nella domanda di contributo           
dovranno essere indicati gli estremi del conto corrente bancario o              
postale riferiti ai soggetti beneficiari.                                       
1.2) Limitatamente al contributo in conto capitale l'erogazione                 
potra' avvenire mediante anticipo (se espressamente richiesto dal               
beneficiario) pari al 50% del contributo stesso e subordinatamente              
alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata           
ai sensi di legge; per il saldo si conferma quanto stabilito al punto           
G) 1.1).                                                                        
1.3) Il contributo in conto interessi puo' riguardare anche                     
finanziamenti gia' attivati dal beneficiario alla data di                       
presentazione della domanda, per le finalita' di cui alla Legge                 
365/00. Le Province provvederanno a determinare le modalita' per                
l'erogazione del contributo in conto interessi che avverra' in unica            
soluzione per l'importo ammesso, attualizzato al tasso ufficiale di             
riferimento della Banca Centrale Europea. L'erogazione del contributo           
in conto interessi verra' effettuata ad avvenuta attivazione da parte           
del beneficiario del finanziamento, salvi i casi di attivazione gia'            
effettuata alla data di presentazione della domanda.                            
H) Controlli                                                                    
1.1) Le domande sono soggette a controllo da parte delle Province in            
relazione al diritto del richiedente, alla sussistenza dei danni e              
alla loro valutazione, al nesso di causalita' rispetto alle calamita'           
idrogeologiche dell'ottobre-novembre 2000 e all'effettuazione del               
ripristino/ricostruzione per i quali i contributi sono richiesti,               
nonche' alla sussistenza dell'evento che ha causato il danno                    
nell'area dove sono localizzati i beni danneggiati.                             
1.2) I controlli saranno svolti a campione dalle Province mediante              
sorteggio, secondo la percentuale determinata dalla Regione in base             
al numero complessivo delle domande presentate. Le Province,                    
eventualmente in collaborazione con i Comuni, potranno eseguire                 
controlli ulteriori.                                                            
1.3) Nell'ambito delle attivita' di controllo le Province possono               
richiedere, e gli interessati sono obbligati ad esibire, pena la                
revoca del contributo, tutta la documentazione di cui e' stata                  
dichiarata l'esistenza ivi compresa la documentazione probatoria del            
valore dei beni e puo' procedere ad ispezioni dei beni di cui e'                
stato dichiarato il danneggiamento ed il ripristino.                            
1.4) Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza del nesso             
di causalita' o la insussistenza dei danni o la mancata effettuazione           
dei lavori, le Province procederanno alla revoca del contributo ferme           
restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge. Al di fuori             
di tali ipotesi l'accertamento puo' determinare la riduzione                    
dell'importo ammesso a contributo.                                              
I) Norma di rinvio                                                              
Le Province interessate, con propri provvedimenti amministrativi,               
stabiliscono, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e                   
modalita' per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei             
soggetti danneggiati dall'evento calamitoso dell'autunno 2000.                  
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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