REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 9 maggio 2001, n. 16

Approvazione delle disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi straordinari ricompresi nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 3076/00. Eventi sismici nei mesi di aprile-maggio 2000 nelle province di Forli'-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Modena

L'ASSESSORE REGIONALE                                                           
(omissis)  decreta:                                                             
1) di approvare le disposizioni procedurali di cui al documento                 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per            
l'attuazione degli interventi straordinari previsti nel piano                   
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'ordinanza ministeriale              
3076/00;                                                                        
2) i soggetti attuatori degli interventi sono tenuti ad osservare le            
predette procedure conformando la propria attivita' alle relative               
disposizioni;                                                                   
3) di pubblicare per estratto il presente decreto ed integralmente il           
documento allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione                       
Emilia-Romagna.                                                                 
L'ASSESSORE                                                                     
Marioluigi Bruschini                                                            
ALLEGATO                                                                        
Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi                      
straordinari ricompresi nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza              
ministeriale 3076/00                                                            
1) Disposizioni generali                                                        
1.1) Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attivita'                 
finalizzate all'attuazione del piano degli interventi straordinari di           
cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 3076/00, di seguito                  
indicato come "piano", approvato con decreto dell'Assessore delegato            
n. 35 dell'1 dicembre 2000.                                                     
L'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi ricompresi             
nel piano, ivi comprese le Curie che in quanto beneficiarie di                  
finanziamenti pubblici sono soggette alla disciplina sulle procedure            
di aggiudicazione di appalti pubblici, comporta la loro competenza in           
ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione               
degli interventi medesimi, con la conseguente titolarita' dei poteri            
e delle responsabilita' ad essi connesse.                                       
In particolare fanno carico ai soggetti attuatori:                              
a) l'esecuzione o l'affidamento della progettazione, l'approvazione,            
per quanto di competenza dello stesso ente attuatore, del progetto              
dell'opera; oltre a cio', con riferimento all'art. 3 dell'ordinanza             
ministeriale 3076/00, l'acquisizione della approvazione regionale               
nonche' dei pareri, visti, nulla-osta e assensi comunque denominati             
che le Amministrazioni competenti sono tenute a rilasciare;                     
b) l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;           
c) i pagamenti di quanto dovuto ai creditori per l'espletamento delle           
suindicate attivita';                                                           
d) l'onere di informare la Direzione generale Ambiente - Servizio               
Protezione civile in ordine all'avanzamento dei lavori ed alla                  
rendicontazione degli interventi.                                               
1.2) I soggetti attuatori provvedono agli adempimenti di loro                   
competenza nel rispetto delle presenti disposizioni ed in conformita'           
alla normativa vigente in materia, salve le deroghe autorizzate                 
dall'art. 3, comma 4 dell'ordinanza ministeriale 3076/00 alla                   
legislazione statale ivi richiamata.                                            
2) Progettazione degli interventi                                               
2.1) Lavori da eseguirsi nei comuni dichiarati sismici                          
Per tali lavori si applica la disciplina sostanziale e procedurale di           
cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' alla L.R. 19 giugno              
1984, n. 35, come modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 1995,            
n. 40 ed al Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33,  come                 
modificato ed integrato dal Regolamento regionale 5 aprile 1995, n.             
19.                                                                             
Si dispone, inoltre, che i progetti vengano redatti, per la parte               
dell'immobile interessata dall'intervento, tenendo conto dell'insieme           
strutturale e - di norma - secondo obiettivi di "miglioramento                  
sismico", con preliminare riferimento ai punti da 1.3 a 1.9 delle               
prescrizioni tecniche approvate (previa intesa, ex art. 19 della                
Legge 61/98, con il Ministero dei Lavori pubblici) dalla Giunta                 
regionale con deliberazione n. 283 del 10 marzo 1999, pubblicata nel            
Bollettino Ufficiale della Regione n. 60 del 10 maggio 1999. Tali               
prescrizioni hanno come principale quadro di riferimento la Legge 2             
febbraio 1974, n. 64 e le connesse normative tecniche nazionali di              
cui ai decreti ministeriali, adottati ai sensi degli articoli 1 e 3             
della medesima legge. In particolare, il punto 1.9 richiama come                
allegate parti integranti di dette prescrizioni:                                
a) le "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti di                    
completezza dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e               
consolidamento sismico di edifici esistenti" (Allegato A);                      
b) e, qualora i progetti riguardino gli interventi di restauro nei              
beni architettonici di valore storico-artistico, le "Istruzioni                 
generali per la redazione di progetti di restauro nei beni                      
architettonici di valore storico-artistico in zona sismica",                    
(Allegato B).                                                                   
2.2) Lavori da eseguirsi nei comuni non dichiarati sismici                      
Per tali lavori, i soggetti attuatori, nel calibrare gli interventi             
di miglioramento sismico, sia nella visione complessiva del                     
comportamento strutturale, sia negli interventi specifici, terranno             
conto di un grado di sismicita' S= 6, corrispondente a zone sismiche            
di terza categoria.                                                             
Anche per i suindicati interventi, i soggetti attuatori faranno                 
riferimento a quanto previsto nei punti da 1.3 a 1.9 delle                      
prescrizioni tecniche, e relativi Allegati A e B, approvate con la              
citata deliberazione di Giunta regionale 283/99.                                
2.3) I progetti dei lavori, di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2),             
devono contenere anche tutte le necessarie indicazioni analitiche per           
le stime degli stessi lavori, ai sensi del punto 1.10 delle predette            
prescrizioni tecniche.                                                          
In particolare, l'ivi citato "Elenco prezzi per opere di riparazione            
e consolidamento sismico di edifici esistenti" approvato dalla Giunta           
regionale con deliberazione n. 1848 del 19 ottobre 1998 e                       
ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari in Lire con il             
corrispondente valore espresso in Euro, nel Bollettino Ufficiale                
della Regione del 10 maggio 1999, n. 60, potra' essere soggetto, ove            
necessario per singole voci, ad adeguamenti di prezzo, debitamente              
motivati e documentati dai soggetti attuatori solo se in aumento, in            
conseguenza delle eventuali variazioni del costo dei materiali, della           
manodopera e di quant'altro strettamente  pertinente alla                       
realizzazione dell'intervento.                                                  
Resta fermo che il rinvio ai punti da 1.3 a 1.10 delle citate                   
prescrizioni tecniche non opera per quanto specificamente e                     
diversamente previsto nelle presenti disposizioni, cosi' come resta             
ferma l'applicazione delle deroghe alle norme di legge espressamente            
autorizzate dall'ordinanza ministeriale 3076/00.                                
2.4) I progetti degli interventi straordinari previsti nel piano per            
immobili, pubblici o di culto, gia' oggetto, a seguito del sisma del            
15 ottobre 1996, di precedenti finanziamenti ai sensi dell'ordinanza            
ministeriale 2475/96 (prima fase) e/o dell'art. 19 della Legge 61/98            
(seconda fase) come identificati nell'Allegato n. 1 alle presenti               
disposizioni, devono:                                                           
a) altresi' contenere, nell'illustrazione grafica  e  di relazione              
dello stato di fatto, l'indicazione delle opere gia' realizzate (a              
seguito del sisma 1996) e le motivazioni di coerenza, con tali opere,           
di eventuali aggravamenti di quadri lesionativi preesistenti ovvero             
di quadri lesionativi nuovi riscontrati dopo l'evento sismico del 18            
giugno 2000;                                                                    
b) nonche' essere sviluppati, nei casi in cui gli interventi di                 
seconda fase finanziati per il sisma del 1996 siano ancora da                   
realizzare, secondo logica di progettazione unitaria per l'utilizzo             
dei diversi finanziamenti disponibili per un medesimo immobile.                 
2.5) In presenza di polizze assicurative che prevedano anche la                 
copertura di danni causati da eventi sismici, i soggetti attuatori,             
in sede di progettazione degli interventi connessi agli eventi di               
aprile/giugno 2000, espliciteranno, anche sulla base di stime                   
preliminari delle Compagnie assicurative, l'ammontare degli                     
indennizzi relativi a ciascuno degli immobili danneggiati, dovendosi            
ritenere tali indennizzi assimilabili ai finanziamenti di cui                   
all'art. 2, comma 1, II periodo dell'ordinanza ministeriale 3076/00.            
Anche in questi casi va comunque garantita una progettazione unitaria           
per l'insieme delle disponibilita' finanziarie sul medesimo immobile.           
2.6) I soggetti attuatori, ove non sia possibile provvedere con le              
proprie strutture organizzative, possono affidare gli incarichi di              
progettazione, ivi compresa la progettazione di piani di sicurezza e            
coordinamento quando previsti ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n.              
494 e successive modifiche ed integrazioni, a liberi professionisti,            
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 dell'ordinanza           
ministeriale 3076/00 ed avvalendosi ove occorra delle deroghe di cui            
al successivo comma 4 dell'articolo medesimo.                                   
2.7) Qualora sorgano difficolta' di giudizio tecnico in sede di                 
progettazione e/o di esecuzione lavori, i soggetti attuatori, nonche'           
i Servizi provinciali Difesa del suolo della Regione,                           
territorialmente competenti (di seguito indicati come Servizi                   
provinciali) per i propri adempimenti previsti ai successivi punti              
3.1) e 4.8), possono avvalersi della consulenza tecnica regionale               
che, tramite esperti individuati dalla Giunta regionale, verra'                 
svolta d'intesa con i tecnici incaricati.                                       
3) Approvazione dei progetti                                                    
3.1) Per gli interventi straordinari previsti nel piano,                        
l'approvazione regionale, di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza             
ministeriale 3076/00, e' effettuata dal Servizio provinciale mediante           
presa d'atto il cui contenuto attiene alla congruita'                           
tecnico-economica delle opere e dei lavori proposti, ai sensi delle             
disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1), ovvero  2.2), e 2.3),             
nonche' 2.4) (limitatamente agli immobili elencati nell'Allegato n. 1           
alle presenti disposizioni) e 2.5) (nei casi di indennizzi di                   
Compagnie assicurative). La presa d'atto formulata dal Servizio                 
provinciale contiene anche l'identificazione di eventuali fasi                  
costruttive di significativa rilevanza strutturale per obbiettivi di            
miglioramento sismico.                                                          
A tal fine, i progetti, il cui contenuto e completezza non devono               
essere inferiori a quelli di "progetto definitivo" secondo la                   
definizione delle vigenti norme in materia di lavori pubblici e  con            
le specificazioni di cui alle prescrizioni tecniche approvate con la            
citata deliberazione di Giunta regionale 283/99, devono essere                  
trasmessi dagli enti attuatori ai Servizi provinciali entro 90 giorni           
a decorrere dal 23 febbraio 2001 (data in cui il Dipartimento della             
Protezione civile ha trasmesso alla Regione - Servizio Protezione               
civile la presa d'atto del piano). Il Servizio provinciale, entro e             
non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento del progetto,                 
formula la relativa presa d'atto con contestuale invio della stessa             
all'ente attuatore, oltre che per conoscenza al Servizio Protezione             
civile, nonche' al Comune per tutti i casi in cui l'ente attuatore              
medesimo sia soggetto diverso dalla Amministrazione comunale.                   
Nel caso di incompletezza e/o insufficienza degli elaborati                     
progettuali, nel suindicato termine di 20 giorni e con conseguente              
sospensione dello stesso, il Servizio provinciale richiede all'ente             
attuatore di integrare entro congrua scadenza la documentazione                 
trasmessa; qualora, entro la scadenza indicata, non siano trasmesse             
le integrazioni richieste, il Servizio provinciale comunica la                  
mancata presa d'atto alla Direzione generale Ambiente - Servizio                
Protezione civile per i conseguenti provvedimenti di competenza.                
Per gli interventi straordinari, per i quali e' prescritta                      
l'autorizzazione comunale per l'inizio lavori in quanto ricadenti in            
comuni classificati sismici, l'ente attuatore, se soggetto diverso              
dalla amministrazione comunale, per esigenze di celerita', trasmette            
il progetto contestualmente al Servizio provinciale e al Comune per             
gli adempimenti di rispettiva competenza, rendendo edotti entrambi i            
soggetti di tale contestuale trasmissione. Per tali interventi,                 
compresi quelli dove l'ente attuatore si identifica con                         
l'Amministrazione comunale, la presa d'atto effettuata dal Servizio             
provinciale ha anche valore di parere tecnico per il rilascio della             
predetta autorizzazione all'inizio dei lavori, ai sensi delle vigenti           
norme statali e regionali.                                                      
Per gli interventi su beni architettonici di valore                             
storico-artistico, l'ente attuatore trasmette contestualmente il                
progetto, per l'acquisizione del relativo parere, anche alla                    
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio,                    
territorialmente competente, la quale si pronuncia, tenuto conto                
della tempistica richiesta dall'ordinanza ministeriale 3076/00, entro           
e non oltre il termine entro cui deve esprimersi anche il Servizio              
provinciale, ovvero 20 giorni dal ricevimento del progetto. Nei casi            
di particolare complessita' tecnica la Soprintendenza e il Servizio             
provinciale possono concordare di procedere ad un esame congiunto del           
progetto per il rilascio, entro comunque il predetto termine, degli             
atti di rispettiva competenza.                                                  
Per gli interventi straordinari di cui al precedente punto 2.4),                
lettera b), la presa d'atto del progetto, formulata dal Servizio                
provinciale, va intesa come parte organica del "visto . . . di                  
congruita' tecnico economica" di cui al punto 2 dell'Allegato B alla            
deliberazione della Giunta regionale 159/00.                                    
Sono, altresi', soggette alla presa d'atto del Servizio provinciale             
le varianti sostanziali al progetto.                                            
Non costituiscono varianti, su cui rilasciare una nuova presa d'atto            
da parte del Servizio provinciale, quelle indicate all'art. 25, comma           
3, II parte, Legge 109/94 e sue successive modificazioni,  purche'              
soddisfino l'ulteriore condizione - anche quando non comportino                 
aumento di spesa - di poter essere considerate, su giudizio                     
responsabile del direttore dei lavori, come varianti non sostanziali            
in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata                         
nell'originario progetto gia' corredato di presa d'atto.                        
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico-economico deve           
essere comunicata al Servizio provinciale. Le suddette variazioni non           
possono comportare aumento del finanziamento assegnato; in caso                 
contrario, la maggiore spesa rimane a carico del soggetto attuatore.            
3.2) Per gli interventi straordinari, individuati nell'elenco di cui            
al punto 11.1 del piano come "gia' eseguiti alla data del piano"                
medesimo, se di importo inferiore a Lire 200 milioni e riferiti ad              
immobili per i quali non sono previsti dal piano altri interventi               
straordinari "da eseguire" o che non ricadano nelle condizioni di cui           
al precedente punto 2.4), lettera b), la relativa presa d'atto                  
regionale e' sostituita da un'autocertificazione dell'ente attuatore,           
attestante la coerenza sostanziale dei lavori eseguiti alle                     
prescrizioni tecniche e all'elenco prezzi richiamati rispettivamente            
ai precedenti punti 2.1) - o 2.2) - e 2.3), nonche' la completezza              
della documentazione tecnico-economica presentata, fermo restando il            
riscontro del nesso di causalita' e finalita' del finanziamento. Nei            
casi di scostamento dai parametri di cui al predetto elenco prezzi,             
l'ente attuatore dovra' specificare i criteri a cui si e' conformato            
per determinare la congruita' della spesa sostenuta.                            
3.3) Con riferimento agli interventi di somma urgenza, autorizzati ai           
sensi dell'art. 18 della L.R. 45/95 e ratificati con le deliberazioni           
di Giunta regionale 1363/00 e 1757/00, gli enti attuatori                       
autocertificheranno la coerenza sostanziale di cui al precedente                
punto 3.2) a prescindere dall'importo degli interventi e dal fatto              
che sugli stessi immobili siano programmati ulteriori interventi                
ancora da eseguire.                                                             
3.4) Ai fini dell'approvazione del progetto, se espressamente                   
richiesta dall'ente attuatore e previa intesa organizzativa con lo              
stesso e con il Servizio provinciale Difesa del suolo                           
territorialmente competente, il Servizio Protezione civile puo'                 
convocare la conferenza di servizi, qualora la stessa, coinvolgendo             
piu' soggetti tenuti al rilascio di pareri, visti, nulla-osta e                 
assensi comunque denominati, sia considerata funzionale                         
all'accelerazione delle procedure; in tal caso le modalita' di                  
convocazione della conferenza e gli adempimenti previsti per il suo             
svolgimento ed esito seguono il disposto di cui all'art. 3, commi 2 e           
3) dell'ordinanza ministeriale 3076/00.                                         
4) Affidamento dei lavori                                                       
4.1) I soggetti attuatori provvedono ad affidare i lavori entro 20              
giorni dalla comunicazione della presa d'atto regionale di cui al               
precedente punto 3.1).                                                          
4.2) I lavori possono essere affidati a trattativa privata, previa              
gara informale alla quale sono invitate, in forza della deroga                  
all'art. 24 della Legge 109/94, autorizzata dall'ordinanza                      
ministeriale 3076/00, un numero di ditte non inferiore a cinque, in             
possesso dei requisiti di legge. Restano ferme le procedure                     
dell'affidamento diretto dei lavori in economia di importo inferiore            
a 20.000 Euro, ai sensi dell'art. 144 del DPR 21 dicembre 1999, n.              
554.                                                                            
consentito aggregare piu' progetti di importo limitato, fino a                  
totalizzare un importo complessivo di Lire 200 milioni, per espletare           
una singola trattativa privata. Resta inteso che i singoli progetti             
dovranno essere redatti esaustivamente e limitati al finanziamento              
assegnato.                                                                      
4.3) Le disposizioni relative all'affidamento degli interventi,                 
contenute nell'ordinanza ministeriale 3076/00, e le presenti                    
disposizioni devono ritenersi parti integranti e sostanziali del                
contratto d'appalto, nel quale devono essere indicati                           
specificatamente anche gli estremi della presa d'atto regionale                 
rilasciata dal Servizio provinciale ai sensi del precedente punto               
3.1).                                                                           
Nel contratto d'appalto, peraltro, devono essere espressamente                  
richiamati, quali parti integranti dello stesso, le prescrizioni                
tecniche approvate con deliberazione di Giunta regionale 283/98                 
nonche' l'elenco prezzi delle opere, approvato con deliberazione di             
Giunta regionale 1848/98. Deve inoltre essere apposta la clausola che           
prevede l'esercizio di poteri sostitutivi, qualora ricorrano le                 
circostanze di cui al successivo punto 7.                                       
4.4) Nel capitolato d'appalto devono essere indicate espressamente le           
norme derogate nonche' i criteri di aggiudicazione dei lavori.                  
4.5) Relativamente alle attivita' connesse alla realizzazione degli             
interventi, e' compito dei soggetti attuatori quantificare ed                   
approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di               
spesa (esempio: spese tecniche di progettazione, eventuale piano di             
sicurezza, direzione lavori, eventuale collaudo, gara, etc.), il cui            
importo, da rendicontare per stati di avanzamento lavori, non puo'              
comunque superare il 10% dell'importo dei lavori a base di gara e/o             
dei lavori da eseguirsi in economia, cosi' come riportati nel                   
progetto approvato e compatibilmente con la somma complessiva ammessa           
a finanziamento. Resta fermo che, qualora gli incarichi di                      
progettazione, eventuale piano di sicurezza e coordinamento,                    
direzione lavori, eventuale collaudo, siano affidati alle strutture             
interne ai soggetti attuatori, la copertura finanziaria del relativo            
compenso non puo' superare l'1,5% dell'importo posto a base di gara             
dell'opera o del lavoro ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94;               
tale percentuale costituisce quota parte della percentuale massima              
del 10% di cui sopra. Il citato art. 18 non trova applicazione nei              
confronti delle Curie.                                                          
4.6) L'accertamento, nel corso dell'avanzamento lavori, di minori               
spese rispetto a quelle stimate nel quadro economico, ivi compresi              
eventuali ribassi di gara, deve essere comunicato con la massima                
sollecitudine alla Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione            
civile, in quanto le maggiori somme riscontrate ritornano nella                 
disponibilita' della Regione per il finanziamento di ulteriori                  
interventi straordinari, ovvero per il completamento di interventi              
gia'  parzialmente finanziati.                                                  
4.7) Le opere devono essere completate entro i 10 mesi succesivi alla           
data di affidamento dei lavori e, comunque, non oltre il 23 maggio              
2002 (dovendosi ritenere decorsi a tale data i quindici mesi                    
complessivi di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza ministeriale              
3076/00).                                                                       
4.8) Con riferimento ai controlli in corso d'opera e a lavori                   
ultimati, da effettuarsi a cura dei Servizi provinciali negli ambiti            
territoriali dei comuni classificati sismici, si applica la normativa           
vigente in materia.                                                             
Con riferimento ai lavori da realizzarsi nel territorio dei comuni              
non classificati sismici, la Regione provvede, tramite i Servizi                
provinciali, alla vigilanza sulla esecuzione degli stessi.                      
In entrambi i casi, ferma restando la responsabilita' dei soggetti              
attuatori per la regolare esecuzione dei lavori medesimi, i controlli           
e la vigilanza sugli stessi verranno - di norma - eseguiti in tempi e           
con modalita' compatibili con l'osservanza dei vincoli temporali di             
cui ai precedenti punti 4.1) e 4.7). A tal fine, i tecnici regionali            
incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e richiedere al             
soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o giudizio, anche con           
eventuali oneri a carico dell'impresa appaltatrice in ordine a                  
possibili verifiche, saggi e accertamenti ritenuti necessari dai                
suddetti tecnici. Il direttore dei lavori ha, comunque, l'obbligo di            
comunicare al competente Servizio provinciale la data di effettivo              
inizio lavori, l'avvenuta ultimazione delle opere e, nella fase                 
intermedia, le date della realizzazione delle eventuali fasi                    
costruttive identificate, in sede di presa d'atto, di significativa             
rilevanza strutturale per obbiettivi di miglioramento sismico.                  
4.9) I soggetti attuatori provvedono a rendicontare trimestralmente             
lo stato dell'intervento alla Direzione generale Ambiente - Servizio            
Protezione civile, avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio             
lavori di cui alla Circolare 20 aprile 2000, n. 1 del Sottosegretario           
di Stato delegato al coordinamento della protezione civile,                     
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.101 del 3 maggio 2000. La                
prima scadenza trimestrale decorre dalla data di comunicazione ai               
soggetti attuatori dell'avvenuta presa d'atto regionale. La scheda di           
monitoraggio deve essere vidimata in ogni sua pagina dal responsabile           
del procedimento. Per i lavori da realizzarsi a cura delle Curie,               
tale scheda deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal direttore           
dei lavori e controfirmata dal rappresentante legale delle Curie                
medesime.                                                                       
5) Collaudo                                                                     
Salvo il caso in cui il collaudo e', ai sensi dell'art. 28 della                
Legge 109/94, sostituito dal certificato di regolare esecuzione, per            
i lavori di importo superiore a 200.000 Euro il soggetto attuatore              
provvedera' alla nomina del tecnico collaudatore in possesso di                 
comprovata esperienza in materia di controlli sismici.                          
Il collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, sara' svolto in            
corso d'opera.                                                                  
Il collaudatore o il direttore dei lavori, per interventi in cui il             
collaudo e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ferme            
restando le responsabilita' proprie in ordine all'incarico ricevuto             
dal soggetto attuatore, riferisce al Servizio provinciale circa lo              
svolgimento dei lavori, con particolare riferimento a quanto                    
eventualmente specificato nella presa d'atto regionale in ordine alle           
fasi costruttive di significativa rilevanza strutturale per gli                 
obiettivi di miglioramento sismico e in ottemperanza ad altre                   
puntuali richieste da parte del Servizio medesimo.                              
Tali adempimenti devono essere indicati nell'incarico attribuito al             
direttore dei lavori o al collaudatore.                                         
Copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e'                   
trasmessa al Servizio provinciale entro 7 giorni dalla relativa                 
approvazione.                                                                   
6) Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale                        
6.1) L'erogazione dei finanziamenti viene gestita con le procedure              
del funzionario delegato. I soggetti attuatori pertanto provvedono a            
trasmettere direttamente al Servizio Ragioneria e Credito - Ufficio             
Contabilita' speciale, Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna, la                  
richiesta della somma ammessa a finanziamento, corredata della                  
documentazione di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29            
e con le seguenti modalita':                                                    
a) primo acconto, se richiesto, nella misura pari al 20% della somma            
ammessa a finanziamento, dietro presentazione della copia del verbale           
di consegna dei lavori e della presa d'atto regionale di cui al                 
precedente punto 3.1); resta fermo il divieto, di cui all'art. 5                
della Legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del DL 28 marzo              
1997, n. 79, di concedere, in qualsiasi forma, da parte dei soggetti            
attuatori, ivi comprese le Curie, anticipazioni di prezzo per                   
l'appalto dei lavori, forniture e servizi;                                      
b) le erogazioni successive sono effettuate, previo recupero                    
proporzionale dell'acconto, dietro presentazione dei certificati di             
pagamento, compilati per stati di avanzamento lavori e corredati di             
copie delle fatture nonche'  della  dichiarazione del soggetto                  
attuatore, attestante l'avvenuta acquisizione agli atti dei propri              
uffici dei relativi documenti di spesa; i compensi ai professionisti            
o il corrispettivo per l'acquisizione di beni, non ricompresi nel               
certificato di pagamento sono liquidati dietro presentazione di                 
fatture, note o, per le fattispecie che non prevedono tali documenti,           
dei relativi titoli di pagamento vistati dal responsabile del                   
procedimento; per le Curie, tali documenti vanno vistati dal                    
direttore dei lavori e controfirmati dal legale rappresentante delle            
Curie medesime.                                                                 
6.2) Gli atti di contabilita' finale, comprensivi delle copie delle             
fatture per la corresponsione del saldo, dello stato finale, del                
certificato di regolare esecuzione lavori o dell'eventuale                      
certificato  di collaudo, devono essere approvati e trasmessi dai               
soggetti attuatori, alla Direzione generale Ambiente - Servizio                 
Protezione civile per la presa d'atto di avvenuta esecuzione dei                
lavori e per l'accertamento delle eventuali economie, che devono                
rimanere in ogni caso a disposizione dell'Amministrazione regionale.            
Per le Curie, tale documentazione deve essere vistata dal direttore             
dei lavori e controfirmata dal legale rappresentante delle Curie                
medesime.                                                                       
Sara' cura della Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione              
civile provvedere alla trasmissione di tale documentazione,                     
unitamente alla presa d'atto della stessa, al Servizio Ragioneria e             
Credito - Ufficio Contabilita' speciale al fine dell'erogazione                 
dell'eventuale saldo finale.                                                    
7) Finanziamento degli interventi di somma urgenza e rendicontazione            
7.1) Per il finanziamento degli interventi di somma urgenza                     
ricompresi nel piano, autorizzati ai sensi dell'art. 18 della L.R.              
45/95, a valere sui fondi del bilancio regionale per l'importo                  
complessivo di Lire 700 milioni e sui fondi dell'ordinanza                      
ministeriale 3076/00 per l'importo complessivo di Lire 2,795                    
miliardi, si rinvia a quanto disposto rispettivamente dalle delibere            
di Giunta regionale 1363/00 e 1757/00.                                          
8) Poteri sostitutivi                                                           
8.1) Qualora dalle verifiche sugli interventi, effettuate ai sensi di           
quanto previsto al precedente punto 4.8), emergano gravi inadempienze           
o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli                 
interventi, l'Assessore delegato diffida il soggetto attuatore a                
provvedere alla rimozione dell'inadempienza o violazione, assegnando            
a tal fine un congruo termine. Scaduto tale termine senza che il                
soggetto attuatore abbia provveduto o addotto un giustificato motivo,           
l'Assessore delegato, con propri provvedimenti, individua un nuovo              
soggetto cui affidare la realizzazione o il completamento                       
dell'intervento.                                                                
Sono a carico del soggetto attuatore, nei confronti del quale sia               
stato esercitato il potere sostitutivo, gli eventuali danni derivanti           
dalle inadempienze o violazioni contestate.                                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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