REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2001, n. 806

Reg. 1257/99, Titolo II, artt. 13-21. Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali". Apertura termini di presentazione delle domande e approvazione disposizioni applicative per l'annualita' 2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio Europeo, relativo al           
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di            
orientamento e  garanzia (FEAOG);                                               
- il Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio Europeo, sul                   
finanziamento della politica agricola comune;                                   
- il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione Europea, che               
reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE)                    
n.1257/1999;                                                                    
- il Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, che reca norme            
transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito           
dal Regolamento (CE)  n. 1257/1999 del Consiglio;                               
- il Regolamento (CE) n. 2075/2000 della Commissione Europea, che               
modifica il predetto Regolamento  n. 1750/1999;                                 
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, esecutiva, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale              
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del piu'           
volte citato Regolamento (CE) n. 1257/1999;                                     
- la decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2153 in data 20             
luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione              
definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;                       
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2, concernente l'attuazione del Piano             
regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006;            
- la deliberazione di Giunta regionale n. 184 del 20 febbraio 2001,             
relativa alla modifica della tabella finanziaria indicativa contenuta           
nel PRSR;                                                                       
preso atto:                                                                     
- che il PRSR e' articolato in Assi principali  di intervento ed in             
Misure, a loro volta suddivise in azioni;                                       
- che costituisce parte integrante del PRSR una tabella finanziaria             
indicativa nella quale sono rappresentate, per ciascuna Misura, le              
risorse pubbliche rese complessivamente disponibili;                            
- che la gestione di dette risorse, in  termini  di effettiva                   
erogazione ai beneficiari finali,  e'  di competenza dell'organismo             
pagatore  riconosciuto a livello comunitario per la gestione dei                
fondi del FEOGA - Sezione Garanzia;                                             
- che, ai sensi del DLgs 27 maggio 1999, n. 165 le funzioni di                  
Organismo pagatore sono  esercitate dall'Agenzia per le erogazioni in           
agricoltura - AGEA;                                                             
dato atto, per quanto concerne la responsabilita' della attuazione              
del PRSR, che essa resta in capo alla Regione ed agli Enti locali -             
secondo l'assetto istituzionale delineato dalla L.R. 30 maggio 1997,            
n. 15 e successive modificazioni;                                               
considerato che fra gli interventi previsti nel PRSR e' compresa la             
Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi              
naturali", in applicazione degli articoli da 13 a 21 (compresi) del             
Reg. (CE) n. 1257/1999;                                                         
visti, in particolare, della richiamata L.R. 30 maggio 1997, n. 15:             
- l'art. 3, comma 1, che riguarda l'attribuzione alle Province e                
Comunita' Montane di funzioni amministrative, in materia di                     
agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla               
base della  normativa comunitaria, statale e regionale;                         
- l'art. 4, comma 2, che prevede che le Province e Comunita' Montane            
debbano attenersi alle  direttive emanate dalla Giunta regionale per            
quanto attiene allo svolgimento delle  funzioni inerenti agli                   
interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle Regioni;             
rilevato:                                                                       
- che nel PRSR e' stabilito che le domande per la Misura 2.e  devono            
essere presentate alle  Amministrazioni territoriali competenti;                
- che  lo stesso PRSR prevede che le domande  siano presentate                  
nell'ambito di disposizioni regionali di attuazione, in riferimento             
alle funzioni di indirizzo e di coordinamento che competono alla                
Regione;                                                                        
- che, sotto il profilo finanziario, e' prevista per la Misura 2.e              
nell'annualita' 2001 una spesa pari a 2,60 milioni di Euro, la  cui             
copertura e'  interamente assicurata da risorse comunitarie e                   
statali, in ragione del 50% ciascuna;                                           
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli              
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione Garanzia, e'                   
necessario preordinare condizioni  che consentano il completo                   
utilizzo delle risorse previste in  ciascuna annualita', in termini             
di  erogazioni effettive ai beneficiari finali, pena la perdita delle           
risorse non utilizzate;                                                         
considerato:                                                                    
- che  e' possibile che  le risorse disponibili  per l'attuazione               
della Misura 2.e del PRSR non risultino sufficienti a soddisfare                
tutte le richieste, in caso di erogazione del massimo aiuto previsto            
(100 Euro/ha);                                                                  
- che, stante la  necessita' di garantire  l'utilizzo ottimale di               
tutte le risorse destinate al finanziamento del PRSR, deve essere               
conseguentemente prevista la possibilita' di definire l'importo  da             
erogare  in relazione alla effettiva capacita' di spesa delle risorse           
stesse;                                                                         
- che, a tal fine, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2001 del               
PRSR sara' definita con successivo atto formale del Direttore                   
generale Agricoltura, sulla  base dell'operazione di divisione tra le           
risorse disponibili ed il totale degli ettari sui quali erogare                 
l'indennita' compensativa, una  volta pervenuti  da parte delle                 
Amministrazioni territoriali  competenti gli  elenchi delle domande             
ammissibili ad aiuto;                                                           
- che, per consentire l'adozione del suddetto atto di definizione               
dell'importo dell'aiuto  tali  elenchi dovranno pervenire alla                  
Direzione genera1e Agricoltura non oltre il 31 agosto 2001;ritenuto,            
pertanto, di dover stabilire:                                                   
- le modalita' per la presentazione  delle domande  e relativi                  
requisiti, in attuazione della Misura 2.e del PRSR per l'annualita'             
2001;                                                                           
- le procedure per istruttoria, controlli, liquidazione ed                      
autorizzazione al pagamento;                                                    
- le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e nell'annualita'             
2001, nella formulazione allegata al presente atto quale parte                  
integrante e sostanziale;                                                       
dato atto del parere della Responsabile  del Servizio Piani e                   
Programmi, dr.ssa Donata Cavazza, in ordine alla compatibilita' del             
presente atto con i contenuti del PRSR;                                         
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.              
1657 del 3 ottobre 2000;                                                        
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Aiuti alle imprese, dr.ssa Teresita Pergolotti, in  merito alla                 
regolarita' tecnica della  presente deliberazione ai sensi                      
dell'articolo 4, sesto comma della  L.R. 19/11/1992, n. 41  nonche'             
della citata deliberazione 2541/95;                                             
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,            
dr.  Dario Manghi,  in merito  alla legittimita' della medesima                 
deliberazione ai sensi del predetto articolo di legge e della sopra             
richiamata deliberazione 2541/95;                                               
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di aprire, per le motivazioni indicate in premessa e qui                     
integralmente richiamate, i termini di presentazione delle domande              
alle Amministrazioni competenti per territorio per l'attuazione della           
Misura 2.e del PRSR per l'annualita' 2001;                                      
2) di stabilire quale termine ultimo di scadenza per la presentazione           
delle domande le ore 12 del 20 giugno 2001 salvo proroghe da                    
concedersi da parte del Direttore generale Agricoltura mediante atto            
formale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna;                                                                 
3) di stabilire che, qualora le risorse disponibili per l'attuazione            
della Misura come stabilite nel PRSR non risultino sufficienti a                
soddisfare tutte le richieste per l'erogazione del massimo aiuto                
previsto nel PRSR stesso (100 Euro/ha), l'entita' dell'aiuto  per               
l'annualita' 2001 sara' definita con successivo atto formale del                
Direttore generale Agricoltura, sulla base dell'operazione di                   
divisione tra le risorse disponibili ed il totale degli ettari sui              
quali erogare l'indennita' compensativa, una volta pervenuti da parte           
delle Amministrazioni territoriali competenti gli elenchi delle                 
domande ammissibili ad aiuto;                                                   
4) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e               
nell'annualita' 2001, denominate "PRSR - Misura 2.e ôIndennita'                 
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali' - Disposizioni            
applicative per l'annualita' 2001", allegate al presente atto del               
quale formano parte integrante e sostanziale;                                   
5) di dare mandato alla Direzione generale Agricoltura di formulare,            
nelle forme ritenute piu' adeguate alle esigenze di tempestivita'               
richieste dalla necessita' di massima utilizzazione delle risorse,              
ulteriori indicazioni alle Amministrazioni competenti circa la                  
tempistica e l'iter procedurale relativi all'attuazione della Misura;           
6) di pubblicare la presente deliberazione nonche' l'allegato parte             
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione                  
Emilia-Romagna;                                                                 
7) di dare mandato al Servizio Aiuti alle imprese per la piu' ampia             
diffusione del documento tecnico di cui al precedente punto 3),                 
disponibile presso il medesimo Servizio, anche attraverso l'utilizzo            
del seguente sito Internet della Regione Emilia-Romagna:                        
http://www.regione.emilia-romagna.it.                                           
PRSR - Misura 2.e - Indennita' compensative in zone sottoposte a                
svantaggi naturali - Disposizioni applicative per l'annualita' 2001             
INDICE                                                                          
Principali definizioni e abbreviazioni                                          
 1) Presentazione delle domande di aiuto                                        
 2) Beneficiari e requisiti                                                     
 3) Entita' dell'aiuto                                                          
 4) Area di applicazione                                                        
 5) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la                      
presentazione della documentazione                                              
 6) Procedure per l'istruttoria delle domande                                   
 7) Controlli e sanzioni                                                        
 8) Procedure per la liquidazione degli aiuti                                   
 9) Risorse finanziarie                                                         
10) Riferimenti normativi                                                       
Allegati                                                                        
1) Dichiarazione integrativa (Allegato 1)                                       
Principali definizioni e abbreviazioni                                          
Annualita' (di impegno): per le domande iniziali, si intende il                 
periodo, di durata annuale, calcolato a partire dal giorno successivo           
al termine per la presentazione delle domande. Per le domande al                
secondo anno di impegno, si fa riferimento al periodo, sempre di                
durata annuale, che parte dal giorno successivo all'annualita' di               
impegno riferita alla domanda finanziata l'anno precedente.                     
Annualita' (finanziaria): e' il periodo di riferimento del bilancio             
FEOGA Garanzia, intercorrente tra il 16 ottobre dell'anno ed il 15              
ottobre dell'anno successivo.                                                   
Annualita' 2001: si intende l'annualita' finanziaria che parte il 16            
ottobre 2000 e termina il 15 ottobre 2001.                                      
PRSR: Piano regionale di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna.                   
AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ex AIMA).                       
FEOGA: Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia - Sezione              
Garanzia.                                                                       
1) Presentazione delle domande di aiuto                                         
1.1) Termini di presentazione e avvio delle procedure                           
Le domande di aiuto devono essere presentate dagli interessati alle             
Amministrazioni competenti per territorio (Province e Comunita'                 
Montane), ai sensi della L.R. 15/97.                                            
Qualora i terreni oggetto d'impegno siano ubicati sul territorio di             
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata a quella ove           
ricade la sede del centro aziendale. Sara' cura dell'Amministrazione            
che ha ricevuto la domanda darne informazione alle altre                        
Amministrazioni interessate. Si precisa che nei casi in cui la sede             
aziendale ricada al di fuori del territorio regionale la domanda non            
puo' essere presentata.                                                         
Le domande, integralmente compilate e complete della documentazione a           
corredo, dovranno pervenire presso le Amministrazioni competenti per            
territorio improrogabilmente entro le ore 12 del 20 giugno 2001.                
Qualora le domande vengano inoltrate tramite posta fara' fede la data           
del timbro postale.                                                             
Per le domande che pervengano oltre tali limiti, cosi' come previsto            
dall'art. 8, comma 1 del Reg. (CEE) n. 3887/92, come modificato dal             
Reg. (CE) 1648/95, si procedera' ad una riduzione dell'1%                       
dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo. Le                  
domande accettate a tali condizioni saranno inoltre soggette a                  
controllo obbligatorio, aggiuntivo rispetto alla quota minima del 5%            
delle domande presentate di cui al successivo punto 7).                         
In caso di ritardo oltre i 25 giorni dai suddetti termini (festivi              
compresi), la domanda e' irricevibile e non puo' piu' dar luogo al              
pagamento dell'indennita' compensativa.                                         
Riguardo agli impegni quinquennali assunti nell'annualita' 2000 ed              
ancora in corso, la mancata presentazione o l'invio della domanda               
oltre i termini riportati al precedente capoverso comporta comunque             
per il beneficiario l'obbligo del rispetto dei suddetti impegni, da             
dimostrare in sede di eventuale controllo (pena la decadenza totale             
dell'aiuto e la restituzione con interessi dell'annualita'                      
percepita). Il beneficiario non potra' percepire l'indennita'                   
compensativa per l'annualita' relativa alla mancata o tardiva                   
presentazione. Potra' ripresentare regolarmente la domanda secondo le           
modalita' stabilite per la successiva annualita'.                               
Ciascuna Amministrazione trasmettera' alla Direzione generale                   
Agricoltura, Servizio Aiuti alle imprese, entro i termini che                   
verranno definiti con lettera del Direttore generale, la copia                  
prevista del modello di domanda, dei relativi allegati e l'archivio             
informatico contenente i dati relativi alle domande presentate. Per             
le domande eventualmente pervenute dopo tale termine, la trasmissione           
dovra' essere effettuata con elenco unico alla scadenza dei 25 giorni           
ammissibili di ritardo. Sara' cura del Servizio Aiuti alle imprese              
trasmettere all'AGEA tutte le domande, nonche', in collaborazione con           
il Servizio regionale Piani e Programmi, il relativo archivio                   
informatico, per i conseguenti adempimenti procedurali.                         
Per l'archiviazione dei dati su supporto informatico e' utilizzato              
apposito software predisposto da AGEA, fornito alla Regione in forma            
compatibile con le tipologie di intervento previste dal PRSR. Il                
suddetto software, per la parte riguardante la funzione di                      
compilazione e presentazione delle domande, viene reso disponibile a            
cura della Direzione generale Agricoltura - Servizio Piani e                    
Programmi, compatibilmente con la regolarita' della fornitura di                
copie funzionanti del programma informatico da parte di AGEA. E'                
inoltre distribuito, completo delle funzioni relative ad istruttoria,           
controlli e liquidazione degli aiuti, agli uffici competenti                    
territoriali. (La distribuzione del software di compilazione e                  
presentazione ad organizzazioni aventi sedi regionali e locali viene            
garantita per le sedi regionali, che provvederanno a loro volta alla            
distribuzione interna).                                                         
2) Beneficiari e requisiti                                                      
2.1) Beneficiari                                                                
Hanno diritto al pagamento dell'indennita' compensativa gli                     
imprenditori agricoli, individuati dall'art. 2135 del Codice civile,            
in possesso di partita IVA agricola o combinata ed iscritti, se ne              
ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al Registro           
delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria,                    
Agricoltura e Artigianato, che conducano un'azienda il cui centro               
aziendale ricade in area svantaggiata, alle seguenti condizioni:                
- siano imprenditori agricoli non pensionati, titolari di                       
allevamento/i bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino;                          
- si impegnino a mantenere in essere l'allevamento per almeno 5 anni            
a decorrere da quello di primo pagamento dell'indennita' compensativa           
relativo alla Misura 2.e;                                                       
- la superficie agricola utilizzata (SAU) sia almeno di 3 ha e                  
rientri, per almeno il 50% del totale, nelle aree di applicazione               
della Misura;                                                                   
- il rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a                 
foraggere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena) non superi il            
valore 2 al momento della presentazione della domanda (sia iniziale             
che relativa ad annualita' successive) e come media durante tutto il            
periodo di impegno (in tal caso, la consistenza del bestiame ai fini            
del calcolo del rapporto e' intesa come media ponderata tra la data             
di inizio impegno ed il momento del calcolo). Il mancato rispetto del           
rapporto e' ammesso solo in caso di documentate cause di forza                  
maggiore. I casi di forza maggiore sono quelli contemplati all'art.             
11 del Reg. (CEE) 3887/92 (Gazzetta Ufficiale CE, Legge n. 391 del              
31/12/1992);                                                                    
- siano rispettate le normative ambientali vigenti;                             
- siano rispettate le buone pratiche agricole su tutte le superfici             
di conduzione aziendale (si rimanda all'Allegato 1.a "Buona pratica             
agricola usuale" del Piano regionale di sviluppo rurale).                       
2.2) Possesso dei requisiti                                                     
Per godere dell'aiuto, gli imprenditori agricoli devono possedere un            
valido titolo di conduzione delle superfici di conduzione aziendale.            
Il richiedente deve essere in possesso, ove applicabili (quindi                 
soltanto se ricorre il caso), dei seguenti requisiti:                           
- rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a                    
foraggere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena) non superiore            
al valore 2 al momento della presentazione della domanda;                       
- titolarita' di partita IVA agricola o combinata;                              
- iscrizione al Registro delle imprese agricole della CCIAA (Camera             
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);                            
- titolo di conduzione valido per l'annualita' relativa alla domanda            
presentata per tutti i terreni di conduzione aziendale                          
(documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o                      
disponibilita' se diverso da quello indicato nel certificato                    
catastale, eventuale copia del contratto di affitto registrato,                 
eventuale delega in caso di piu' comproprietari, ecc.);                         
- documenti comprovanti il rispetto delle disposizioni impartite con            
il DPR 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della             
direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla                       
registrazione degli animali, e con il Reg. (CE)  n.1760/2000;                   
- conformita' della documentazione catastale all'effettiva situazione           
aziendale;                                                                      
- conformita' alla legislazione vigente in materia ambientale, con              
particolare riferimento al rispetto almeno della buona pratica                  
agricola usuale su tutte le superfici di conduzione aziendale.                  
Le condizioni di accesso agli aiuti, indipendentemente dalla relativa           
disponibilita' finanziaria per la Misura 2.e nell'annualita' 2001,              
devono essere dimostrate attraverso dichiarazione sostitutiva di                
certificazione e. ove ricorre il caso, di atto di notorieta' (ai                
sensi degli articoli 46-49 del DPR 445/00) oppure tramite la                    
presentazione di documentazione allegata alla domanda (documentazione           
originale o in copia, secondo quanto prescritto dalla normativa                 
vigente per la documentazione in copia autenticata).                            
Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione             
della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra                
elencati costituisce motivo di non accettabilita' della domanda. Si             
intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in momento            
successivo alla presentazione della domanda.                                    
Per i richiedenti che siano gia' stati ammessi a beneficiare                    
dell'indennita' compensativa nell'annualita' 2000, il possesso dei              
requisiti viene confermato per la seconda annualita' tramite la                 
presentazione della domanda ai sensi delle presenti disposizioni e              
delle istruzioni riportate sul retro del modello di domanda                     
predisposto da AGEA.                                                            
Si rimanda al capitolo 5) per l'identificazione della modulistica da            
utilizzare allo scopo di soddisfare i requisiti sopra richiamati.               
2.3) Casi particolari                                                           
Come gia' riportato al punto 2.1), non sono ammessi agli aiuti gli              
imprenditori che percepiscono una pensione di vecchiaia o di                    
anzianita'.                                                                     
Gli imprenditori agricoli non pensionati che conducono aziende                  
agricole in corresponsabilita' con imprenditori pensionati possono              
beneficiare dell'aiuto, a condizione che i percettori di pensione non           
partecipino alla gestione dell'azienda in corresponsabilita' ad un              
livello pari o superiore al 50% del totale.                                     
Al fine di definire la condizione sopra richiamata, si dovra', in               
sede di istruttoria della domanda, procedere alla verifica:                     
- del livello di compartecipazione nella conduzione aziendale,                  
comprovata attraverso atto pubblico o dichiarazione sostitutiva di              
atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000,           
n. 445;                                                                         
- della situazione previdenziale e contributiva degli imprenditori              
agricoli non pensionati.                                                        
fatto obbligo, pena la decadenza totale dell'aiuto, alle aziende che            
presentano domanda per la Misura 2.e di comunicare, con raccomandata            
a.r. all'ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di              
forza maggiore, momentaneo spostamento dei capi dall'azienda per                
alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilita' di                
dimostrare in modo oggettivo il rispetto dei requisiti e degli                  
impegni presi. Tale comunicazione deve essere effettuata:                       
- in caso di impossibilita' per causa di forza maggiore, entro 15               
giorni dopo il verificarsi dell'evento stesso;                                  
- entro 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con                  
indicazione precisa della sede sostitutiva.                                     
2.4) Identificazione degli animali                                              
Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si rimanda al               
puntuale rispetto delle disposizioni impartite con il DPR 30 aprile             
1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva                    
92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli            
animali, e con il Reg. (CE) n. 1760/2000.                                       
Per gli equini, non soggetti alle norme suddette, si potra' far                 
riferimento all'identificazione prevista dai libri genealogici o da             
altre normative specifiche.                                                     
3) Entita' dell'aiuto                                                           
L'indennita' compensativa viene corrisposta in relazione alla                   
superficie foraggera di cui dispone l'azienda. Per superficie                   
foraggera si intende quella investita a colture contrassegnate dai              
seguenti codici nelle istruzioni sul retro del modello di domanda               
AGEA: 330, 340, 600, 610, 620, 630, 640, 360, 370, 380, 390, 400.               
Sono in ogni caso escluse le superfici a silomais. L'aiuto e'                   
cumulabile con le altre azioni del Piano regionale di sviluppo                  
rurale.                                                                         
Nel caso il rapporto UBA/superficie foraggera sia inferiore a 0,5 il            
pagamento dell'aiuto viene limitato alle superfici che concorrono al            
rapporto 0,5. Le superfici eccedenti non vengono ammesse all'aiuto.             
L'entita' massima dell'aiuto prevista dal PRSR ammonta a 100 Euro/ha.           
L'importo che verra' effettivamente erogato sara' definito con                  
determinazione del Direttore generale Agricoltura e verra'                      
automaticamente calcolato dividendo le risorse disponibili per il               
totale degli ettari ammissibili all'aiuto, comprensivi delle                    
superfici relative a domande sottoposte a controllo in campo.                   
Per quel che concerne l'entita' delle risorse disponibili per                   
l'annualita' 2001 del piano finanziario del PRSR si rimanda al                  
successivo punto 9).                                                            
4) Area di applicazione                                                         
Il provvedimento si applica alle aree svantaggiate cosi' come                   
definite nel punto 2.5 del capitolo III del Piano regionale di                  
sviluppo rurale. Tali aree sono identificate nei territori dei comuni           
individuati dalla direttiva 75/273/CEE, ora abrogata.                           
Si rimarca che, per poter accedere all'aiuto, il centro aziendale ed            
almeno il 50% della SAU aziendale dovranno rientrare nelle zone di              
cui sopra.                                                                      
5) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la                       
presentazione della documentazione                                              
5.1) Modelli e allegati per la presentazione delle domande                      
Le domande di aiuto devono essere compilate su apposita modulistica             
predisposta da AGEA (modello base in triplice copia, comprensivo del            
quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali", riprodotto anche                 
nell'Allegato P4 per consentire di rappresentare l'intera situazione            
aziendale), provvista di relative istruzioni specifiche di                      
compilazione e disponibile presso le sedi delle Amministrazioni                 
competenti per territorio.                                                      
Deve essere presentata, entro i termini prescritti al precedente                
punto 1.1), e ove applicabile, la seguente documentazione (se non               
gia' in possesso della stessa o di altra pubblica Amministrazione),             
in copia unica se non diversamente indicato:                                    
1) modello originale predisposto da AGEA, completo dei quadri ed,               
eventualmente, dell'Allegato P4 qualora i quadri P del modello base             
non siano sufficienti a rappresentare l'intera situazione aziendale,            
in triplice copia;                                                              
2) sottoscrizione di uno specifico modulo regionale (Allegato 1), con           
cui il beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilita', che:            
- tutte le superfici aziendali in conduzione, anche se non oggetto di           
aiuto e/o di impegno, sono state indicate in domanda; - detiene                 
validi titoli di conduzione delle superfici di conduzione aziendale             
per il periodo di riferimento della domanda annuale; - detiene valida           
attestazione di assenso dei proprietari e dei comproprietari qualora            
la disponibilita' di conduzione delle superfici sia inferiore al                
periodo di riferimento della domanda annuale; - la qualita' catastale           
delle superfici ad impegno e' conforme alle colture praticate. In               
caso di presentazione delle denunce di variazione (entro la data                
prevista dalle procedure vigenti) indicare gli estremi delle relative           
denunce. In caso di avvenuti frazionamenti, indicare altresi' i                 
numeri che, contrassegnavano la/le particella/e originaria/e; - la              
conformita' con la normativa ambientale vigente; ed altresi': -                 
indica luogo/luoghi di conservazione della documentazione in                    
originale necessaria alla verifica istruttoria. Nel caso di documenti           
gia' in possesso della stessa o di altra pubblica Amministrazione, il           
richiedente dovra' elencarli, indicando l'Amministrazione che ne sia            
in possesso, gli estremi per rintracciarli (ad esempio mediante                 
riferimento al procedimento) e attestandone la conferma di validita'            
della situazione in essi rappresentata; - si impegna a mantenere per            
5 anni dalla data di impegno iniziale l'attivita' zootecnica                    
esistente, avendo cura di non superare il rapporto di 2 tra UBA e SAU           
foraggere (compreso orzo, segale, avena e sorgo); - si impegna al               
rispetto della buona pratica agricola usuale su tutti i terreni di              
conduzione aziendale.                                                           
In calce alla domanda, nelle ultime righe del quadro M del modello              
base AGEA, dovranno essere indicati tutti i documenti presentati.               
Qualora i documenti non risultassero corrispondenti a quanto                    
indicato, la domanda verra' ritenuta incompleta.                                
Sul modello base AGEA andranno indicati tutti gli elementi richiesti            
nell'apposito stampato, utilizzando come riferimento le Tabelle 1, 2,           
3, 4 e le note esplicative stampate sul retro del modello stesso.               
Per quanto riguarda il quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali"            
(e l'Allegato P4 qualora i quadri P del modello di domanda non siano            
sufficienti a rappresentare la situazione aziendale), esso dovra'               
riportare necessariamente tutte le superfici in conduzione, pena la             
non ammissibilita' della domanda, avendo cura di apporre il codice di           
coltura appropriato (utilizzare i codici delle colture riportati                
nella citata Tab. 4).                                                           
Si precisa, come gia' richiamato al precedente punto 3, che il                  
calcolo dell'aiuto sara' effettuato tenendo conto esclusivamente                
delle superfici riportanti i codici 330, 340, 600, 610, 620, 630,               
640, 360, 370, 380, 390, 400.                                                   
Il richiedente puo' presentare documentazione originale o autenticata           
in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto            
notorio relativa ai medesimi requisiti. Nel caso di documenti gia' in           
possesso di una pubblica Amministrazione, il richiedente dovra'                 
elencarli in apposita dichiarazione, indicando l'Amministrazione che            
ne sia in possesso, gli estremi per rintracciarli e attestandone la             
conferma di validita' della situazione in essi rappresentata.                   
Tutti i requisiti necessari (anche se dimostrati  attraverso                    
autocertificazione) devono essere posseduti all'atto di presentazione           
della domanda.                                                                  
I documenti attestanti il possesso dei requisiti, non trasmessi in              
originale o dichiarati in autocertificazione, devono essere                     
conservati in luogo indicato nella dichiarazione di cui al modello in           
Allegato 1 ed essere resi disponibili, a richiesta, all'ufficio                 
istruttore.                                                                     
Eventuali documenti presentati oltre il termine prescritto non                  
saranno ritenuti validi. Le domande incomplete, infatti, non saranno            
accolte, previa la comunicazione di provvedimento sfavorevole,                  
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 e dalla L.R. 32/93.                  
Per quanto attiene ai documenti originali gia' in possesso della                
stessa o di altra pubblica Amministrazione, attestanti i requisiti di           
ammissione della domanda, qualora l'ufficio istruttore ne faccia                
richiesta, allo scopo di accelerare il procedimento, all'interessato            
puo' essere chiesto di trasmettere una copia fotostatica della                  
documentazione di cui sia in possesso e di cui risulti necessario               
controllare la veridicita'.                                                     
Tra i documenti attestanti i requisiti di ammissibilita' della                  
domanda sono compresi, tra gli altri:                                           
- visura o certificato catastale;                                               
- estratto di mappa o planimetria catastale;                                    
- estratto della carta tecnica regionale scala 1:10.000;                        
- documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o                     
disponibilita' se diverso da quello indicato nel certificato                    
catastale;                                                                      
- eventuale delega in caso di piu' comproprietari;                              
- se ricorre il caso, modello 26 (variazione di qualita' di coltura)            
oppure la ricevuta della richiesta di variazione all'Ufficio Tecnico            
erariale (fa fede anche la copia timbrata dall'UTE), che dovra'                 
risultare effettuata entro la data prevista dalle normative vigenti;            
- contratto di affitto o altro valido titolo di conduzione,                     
debitamente registrato;                                                         
- eventuale autorizzazione della proprieta' (dichiarazione                      
sostitutiva di atto di notorieta'), se il conduttore ha un contratto            
di affitto della durata inferiore all'annualita' della domanda;                 
- eventuale autorizzazione dei comproprietari (dichiarazione                    
sostitutiva di atto di notorieta'), a firma autenticata (e' valida              
anche la firma non autenticata se accompagnata con fotocopia di                 
documento d'identita' in corso di validita'), se il conduttore non ha           
la piena proprieta' dei terreni dichiarati.                                     
Con la firma apposta in calce alle domande ed ai relativi allegati,             
il richiedente si assume tutte le responsabilita' in merito alla                
veridicita' delle dichiarazioni contenute ed e' pertanto informato              
che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le                   
sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000,  n.445,                
nonche' la inaccoglibilita' della domanda e la restituzione con                 
interessi dell'indebito percepito derivante dalla decadenza                     
dall'impegno.                                                                   
5.2) Aggiornamenti                                                              
Si precisa che i riferimenti all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968,             
n. 15, abrogata, contenuti nel quadro M del modello originale AGEA              
vengono considerati validi ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre            
2000, n. 445.                                                                   
6) Procedure per l'istruttoria delle domande                                    
Ciascuna Amministrazione competente provvede all'istruttoria                    
tecnico-amministrativa delle domande pervenute, riguardante la                  
verifica dell'ammissibilita' delle domande. La verifica sulla                   
documentazione presentata (per esempio: completezza, conformita'                
legislativa, possesso di requisiti oggettivi, rispondenza agli                  
obiettivi dell'intervento, altri aspetti) avviene sulla totalita'               
delle domande (tenendo conto che i contenuti delle dichiarazioni                
sostitutive di certificazione o di atto notorio dovranno essere                 
verificati secondo le percentuali di campionamento e le procedure che           
ogni Amministrazione ha adottato). Le informazioni sulle verifiche              
effettuate devono essere riportate, in conformita' con quanto                   
previsto dal Reg. (CE) n. 1663/95, in un'apposita check-list,                   
contenente un elenco esauriente delle verifiche a carico del                    
funzionario istruttore e la relativa attestazione di quelle                     
effettivamente eseguite.                                                        
I controlli amministrativi per verificare l'ammissibilita' delle                
domande comprenderanno anche verifiche incrociate con il sistema                
integrato di gestione e di controllo istituito dal Regolamento (CEE)            
n. 3508/92.                                                                     
L'esito dell'istruttoria sara' comunicato all'intestatario della                
domanda.                                                                        
7) Controlli e sanzioni                                                         
7.1) Criteri generali e normative di riferimento                                
Le attivita' di controllo, comprensive delle relative sanzioni,                 
devono essere eseguite in conformita' con quanto disposto dai                   
Regolamenti (CEE) 3508/92 e 3887/92 e dei Regolamenti (CE) 1648/95,             
1678/98, 2801/1999, 1593/2000 recanti modalita' di applicazione del             
sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di                
aiuto comunitari.                                                               
Detto sistema prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di            
carattere amministrativo che in loco, da effettuare in modo tale da             
verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti              
previsti e dei relativi impegni assunti.                                        
In particolare, dovra' essere garantito il rispetto del principio in            
base al quale uno stesso aiuto non puo' essere erogato due volte per            
le stesse unita' di superficie nel medesimo anno civile.                        
A partire dai dati risultanti dall'acquisizione informatica, sul                
software fornito da AGEA, degli archivi relativi alle domande                   
presentate, dovranno essere condotti controlli in loco su un campione           
estratto in base ad un'analisi dei rischi, cosi' come previsto                  
dall'art. 6, comma 4 del Reg. (CEE) 3887/92.                                    
I criteri per l'estrazione del campione di aziende da sottoporre a              
controllo oggettivo saranno stabiliti dalla Regione. L'estrazione del           
campione avverra' nelle sedi compatibili con la procedura informatica           
di gestione. Nei casi in cui l'estrazione non avvenga a livello                 
locale, le domande estratte nel campione da assoggettare a controllo,           
pari almeno al 5% delle domande presentate, saranno comunque                    
comunicate alle Amministrazioni competenti, che provvederanno ad                
effettuare i controlli, secondo modalita' stabilite a livello                   
regionale.                                                                      
Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CEE) 3887/92, ciascuna visita di                
controllo deve essere oggetto di un rapporto (verbale), in cui                  
figurino, tra l'altro, i motivi della visita, le persone presenti, le           
particelle misurate, il numero e le specie degli animali constatati             
in loco, le tecniche di misurazione utilizzate, le modalita' di                 
verifica dell'applicazione delle buone pratiche agricole usuali.                
Le Amministrazioni competenti per territorio informano la Direzione             
generale Agricoltura in merito allo svolgimento delle attivita' di              
controllo secondo modalita' che verranno indicate dalla Direzione               
generale Agricoltura della Regione.                                             
7.2) Verifica del rapporto UBA/ha SAU foraggere                                 
Per accedere all'aiuto per l'indennita' compensativa e' necessario              
che il rapporto tra UBA aziendali e SAU (in ettari) investita a                 
colture foraggere (comprensive di orzo, segale, avena, sorgo) non               
superi il valore 2. Tale rapporto non va superato per tutta la durata           
dell'impegno.                                                                   
Il mancato rispetto del suddetto rapporto sara' motivo, salvo i casi            
di forza maggiore, di decadenza totale, con relativa restituzione dei           
pagamenti percepiti a partire dall'inizio dell'impegno, maggiorati              
dei relativi interessi.                                                         
In caso di controllo, il rapporto viene calcolato con riferimento               
agli animali (UBA) presenti in azienda nei seguenti momenti:                    
- data di inizio impegno;                                                       
- date di presentazione di domande relative ad annualita' successive            
alla prima;                                                                     
- data del controllo.                                                           
Se il valore del rapporto alle date di inizio impegno o di                      
presentazione di domanda per annualita' successiva risulta superiore            
a 2 ricadono le condizioni di decadenza totale precedentemente                  
richiamate.                                                                     
A discrezione del gruppo di controllo, e in tutti i casi nei quali              
sia ipotizzabile un superamento del rapporto durante il periodo                 
intercorrente tra l'inizio impegno e la data del controllo, il                  
calcolo puo' essere effettuato con riferimento anche ad altri momenti           
del suddetto periodo. Nel caso in cui almeno uno di tali rilievi                
assuma un valore superiore a 2, si procede al calcolo del rapporto in           
base alla media ponderata della presenza di animali in azienda (UBA)            
nell'intero periodo intercorrente tra l'inizio impegno e la data del            
controllo: se il rapporto risultante in base alla media ponderata e'            
superiore al valore 2, si applica, anche in tal caso, la decadenza              
totale.                                                                         
7.3) Verifica delle superfici e applicazione delle relative decadenze           
Per quanto riguarda la determinazione delle superfici per il calcolo            
degli aiuti, si rileva quanto segue:                                            
a) non puo' essere concesso un aiuto, riferito alle unita' di                   
superficie, superiore a quello richiesto in domanda, anche se la                
superficie accertata risultasse superiore a quella dichiarata in fase           
di controllo;                                                                   
b) qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda di           
aiuto supera quella determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato           
in base alla superficie effettivamente determinata al momento del               
controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie                
effettivamente determinata viene ridotta di due volte l'eccedenza               
constatata se quest'ultima supera la superficie determinata del 3% o            
di 2 ha, ma non piu' del 20% (la domanda decade parzialmente e gli              
eventuali importi eccedenti gia' percepiti a partire dall'inizio                
dell'impegno dovranno essere restituiti, maggiorati dei relativi                
interessi); qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della           
superficie determinata, la domanda decade totalmente, con relativa              
restituzione dei pagamenti percepiti a partire dall'inizio                      
dell'impegno, maggiorati dei relativi interessi.                                
7.4) Verifica delle buone pratiche agricole usuali e applicazione               
delle relative decadenze                                                        
Con l'adesione alla Misura 2.e, il beneficiario si impegna a                    
rispettare le buone pratiche agricole, su tutta la superficie                   
aziendale in conduzione. In sede di controllo in loco delle domande             
estratte a campione in base a quanto definito al precedente punto               
7.1), il gruppo di controllo verifichera' l'effettivo rispetto                  
dell'impegno.                                                                   
In caso di mancata conformita' con una delle prescrizioni vincolanti            
previste nell'Allegato 1.a del Piano regionale di sviluppo rurale,              
relativa a superfici aziendali anche non oggetto di aiuto, la domanda           
decade totalmente, con relativa restituzione dei pagamenti percepiti            
a partire dall'inizio dell'impegno, maggiorati dei relativi                     
interessi.                                                                      
Se la mancanza di conformita' riguarda al contrario una delle                   
indicazioni non vincolanti previste nel medesimo allegato, il                   
controllo deve comunque evidenziarla formalmente (riportandone gli              
elementi nella verbalizzazione), sebbene in tali casi non sia                   
prevista l'applicazione di decadenze. Tali informazioni saranno                 
utilizzate per perfezionare i criteri per l'effettuazione                       
dell'analisi dei rischi.                                                        
7.5) Verifica della consistenza dell'allevamento                                
La verifica della consistenza dell'allevamento verra' supportata                
dall'esame del registro di stalla previsto dalle vigenti normative,             
dai dati delle Aziende sanitarie locali e dai dati dei libri                    
genealogici.                                                                    
7.6) Altre sanzioni                                                             
Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Reg. (CE) n. 1750/1999, in caso di           
falsa dichiarazione resa per negligenza grave, il beneficiario                  
interessato e' escluso dalle misure per l'anno civile in questione.             
Se la falsa dichiarazione e' resa intenzionalmente, l'esclusione si             
estende anche all'anno successivo.                                              
Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Reg. (CE) n. 1257/1999 "qualora la           
presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della direttiva                
96/22/CE o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale                  
direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi                
delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE, in un animale           
appartenente all'allevamento bovino di un produttore, quest'ultimo e'           
escluso dal beneficio delle indennita' compensative per l'anno civile           
dell'accertamento". Lo stesso produttore e' assoggettato alla                   
medesima sanzione "qualora una sostanza o un prodotto non                       
autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della            
direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti                  
nell'azienda" sotto qualsiasi forma.                                            
Per quanto non espressamente richiamato in questa sede, restano                 
valide ai fini del controllo le vigenti disposizioni comunitarie,               
nazionali e regionali in materia di controlli e sanzioni.                       
8) Procedure per la liquidazione degli aiuti                                    
Le Amministrazioni competenti per territorio, a seguito del                     
completamento delle istruttorie, procedono all'approvazione, secondo            
le procedure previste, degli elenchi di concessione e contestuale               
liquidazione, all'autorizzazione al pagamento (condizionata alla                
disponibilita' effettiva delle risorse finanziarie per l'annualita'             
2001), nonche' all'invio di detti elenchi, congiuntamente ai relativi           
archivi informatici, alla Direzione generale Agricoltura, Servizio              
Aiuti alle imprese, secondo disposizioni stabilite con lettera del              
Direttore generale.                                                             
Le domande estratte a campione per il controllo in loco non possono             
essere liquidate se la procedura di controllo non e' stata                      
completata. Il rinvio del pagamento di tali domande alla successiva             
annualita' finanziaria FEOGA comportera' l'erosione dei fondi                   
disponibili per l'annualita' 2002.                                              
Gli elenchi approvati dovranno riportare:                                       
- le domande favorevolmente istruite;                                           
- le domande da liquidare con i relativi importi;                               
- le domande il cui pagamento e' sospeso, in quanto non ancora                  
conclusa la procedura di controllo;                                             
- le domande respinte con le relative motivazioni.                              
Gli elenchi pervenuti dalle Amministrazioni competenti verranno                 
trasmessi all'Organismo pagatore (AGEA), secondo le procedure                   
previste a livello regionale, e con riferimento allo stanziamento               
previsto per l'annualita' 2001, entro il 15 settembre 2001. Tale                
trasferimento compete alla Direzione generale Agricoltura, Servizio             
Aiuti alle imprese, in stretta collaborazione, per quanto riguarda              
l'attuazione della procedura informatica, con il Servizio regionale             
Piani e Programmi.                                                              
Un eventuale slittamento della data di trasferimento degli elenchi di           
liquidazione oltre il termine del 15 settembre 2001 comportera' la              
perdita delle risorse finanziarie stabilite per l'annualita' 2001 e             
la conseguente erosione dei fondi disponibili per l'annualita' 2002,            
in quanto AGEA non sara' in grado di erogare i pagamenti entro il 15            
ottobre 2001, data di chiusura del bilancio della Sezione Garanzia              
del FEOGA.                                                                      
9) Risorse finanziarie                                                          
Con riferimento alla tabella finanziaria allegata al PRSR,                      
successivamente modificata secondo le procedure previste alla data di           
chiusura dell'annualita' 2000, la disponibilita' finanziaria relativa           
alla Misura 2.e per domande relative all'annualita' 2001 e' di 2,60             
milioni di Euro. In base alle previsioni del fabbisogno necessario al           
pagamento di impegni gia' avviati nella precedente annualita', tale             
disponibilita' non consentirebbe, per l'annualita' relativa alle                
presenti disposizioni, l'erogazione dell'aiuto massimo previsto dal             
PRSR (100 Euro/ha).                                                             
In tal caso, pertanto, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2001               
sara' definita con successivo atto formale del Direttore generale               
Agricoltura, sulla base dell'operazione di divisione tra le risorse             
disponibili ed il totale degli ettari sui quali erogare l'indennita'            
compensativa, una volta pervenuti da parte delle Amministrazioni                
territoriali competenti gli elenchi delle domande ammissibili ad                
aiuto.                                                                          
Si precisa che per l'annualita' 2000 e' stato possibile erogare                 
l'aiuto nella misura massima prevista, in quanto la disponibilita'              
finanziaria annuale e' stata elevata da 3,02 a 3,88 milioni di Euro,            
per effetto della compensazione con un'altra Misura dell'Asse 2 del             
PRSR, per la quale non si e' raggiunto il tetto di spesa annuale                
previsto. Tale situazione si e' verificata pertanto per una                     
congiuntura occasionale, favorevole alla Misura 2.e.                            
10) Riferimenti normativi                                                       
Per quanto non richiamato nel testo delle presenti disposizioni                 
applicative, si rimanda alle norme ed ai testi contenuti nei seguenti           
riferimenti:                                                                    
- Reg. (CE) 1257/1999;                                                          
- Reg. (CE) 1750/1999;                                                          
- Reg. (CE) 1929/2000;                                                          
- Reg. (CE) 2075/2000;                                                          
- Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna,              
approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2153 del           
20 luglio 2000.                                                                 
Le norme ed i documenti sopra richiamati devono ritenersi                       
complementari alle presenti disposizioni procedurali, le quali hanno            
lo scopo di uniformare su tutto il territorio regionale le modalita'            
per la presentazione, l'istruttoria, il controllo, la selezione, la             
liquidazione e l'autorizzazione al pagamento delle domande di aiuto.            
(segue allegato fotografato)                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina