REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 15 febbraio 2001, n. 6

Approvazione delle procedure per l'attuazione degli interventi straordinari ricompresi nel piano di cui all'art. 1 della ordinanza ministeriale 3090/00 e successive modifiche ed integrazioni

L'ASSESSORE REGIONALE                                                           
(omissis)  decreta:                                                             
1) di approvare le procedure di cui al documento allegato quale parte           
integrante e sostanziale del presente atto, per l'attuazione degli              
interventi straordinari previsti nel piano adottato per progressivi             
stralci, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza ministeriale              
3090/00;                                                                        
2) i soggetti attuatori degli interventi, di cui all'ordinanza                  
ministeriale 3090/00 e 3095/00 e successive modifiche ed                        
integrazioni, sono tenuti ad osservare le predette procedure                    
conformando, in ordine alla realizzazione degli interventi previsti             
nel piano, la propria attivita' alle relative disposizioni;                     
3) di pubblicare, per estratto, il presente decreto ed integralmente            
il documento allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                   
L'ASSESSORE                                                                     
Marioluigi Bruschini                                                            
ALLEGATO                                                                        
Procedure per l'attuazione degli interventi straordinari ricompresi             
nel piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 3090/00 e               
successive modifiche ed integrazioni                                            
1) Disposizioni generali                                                        
1.1) Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attivita'                 
finalizzate all'attuazione del piano degli interventi straordinari,             
di seguito indicato come "piano", approvato per stralci progressivi,            
ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza ministeriale 3090/00.              
1.2) L'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi                   
ricompresi nel piano, comporta la loro competenza in ordine a tutte             
le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione degli interventi             
medesimi, con la conseguente titolarita' dei poteri e delle                     
responsabilita' ad essi connesse.                                               
In particolare fanno carico ai soggetti attuatori:                              
a) l'approvazione del progetto dell'opera; l'acquisizione dei pareri,           
dei visti, dei nullaosta e degli assensi comunque denominati che le             
Amministrazioni competenti sono tenute a rilasciare con le modalita'            
di cui al successivo punto 3);                                                  
b) gli adempimenti relativi ad eventuali procedimenti di                        
espropriazione;                                                                 
c) l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;           
d) l'onere di informare la Direzione generale Ambiente - Servizio               
Protezione civile in ordine all'avanzamento dei lavori ed alla                  
rendicontazione degli interventi, nonche' l'onere di far sottoporre a           
verifiche e controlli gli interventi medesimi su richiesta del                  
predetto Servizio.                                                              
1.3) Relativamente agli interventi di competenza regionale,                     
l'individuazione dei Servizi provinciali Difesa del suolo, quali                
soggetti attuatori dei medesimi, comporta, diversamente da quanto               
stabilito nella determinazione 6200/00 del Direttore generale                   
Ambiente, la conseguente attribuzione in capo ai suddetti Servizi di            
tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi, a           
prescindere dal loro importo. Resta inteso che relativamente agli               
interventi non ricadenti nell'ambito applicativo dell'ordinanza                 
ministeriale 3090/00 e successive modifiche ed integrazioni rimane              
confermato il quadro delle competenze di cui alla citata                        
determinazione 6200/00.                                                         
1.4) I soggetti attuatori provvedono agli adempimenti di loro                   
competenza nel rispetto delle presenti disposizioni ed in conformita'           
alla normativa vigente in materia, salve le deroghe autorizzate                 
dall'art. 2, comma 5 dell'ordinanza ministeriale 3090/00 alla                   
legislazione statale ivi richiamata ed alla legislazione regionale ad           
essa strettamente connessa.                                                     
Al riguardo, in particolare, si evidenzia che le autorizzate deroghe            
ad alcune espresse disposizioni del DLgs 157/95 e DLgs 358/92 e                 
successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti rispettivamente             
la materia degli appalti pubblici di servizi e forniture, di importo            
pari o superiore, di norma, a quello stabilito dalle disposizioni               
dell'Unione Europea in materia,  si intendono estese, per logica                
conseguenza ed a fortiori, alle corrispondenti norme della L.R. 25              
febbraio 2000, n. 9, regolante le forniture ed i servizi di importo             
inferiore alla soglia di rilievo comunitario.                                   
1.5) Con riferimento agli interventi di somma urgenza ultimati o in             
corso, ferma restando la competenza dei relativi soggetti attuatori             
in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione            
degli interventi medesimi, con la conseguente titolarita' dei poteri            
e delle responsabilita' ad essi connesse, si applicano le sole                  
procedure definite al successivo punto 6), riguardanti le modalita'             
di erogazione delle somme ammesse a finanziamento e la                          
rendicontazione finale, atteso che per le fasi precedenti essi                  
seguono, indipendentemente dalle deroghe autorizzate dall'ordinanza             
ministeriale 3090/00, speciali percorsi di autorizzazione,                      
progettazione e realizzazione in deroga alle procedure autorizzative            
ordinariamente previste da norme e vincoli d'uso del territorio.                
2) Progettazione degli interventi                                               
2.1) I soggetti attuatori, ove non sia possibile provvedere con le              
proprie strutture organizzative, possono affidare gli incarichi di              
progettazione, ivi compresa la progettazione dei piani di sicurezza e           
coordinamento quando previsti ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n.              
494 e successive modifiche ed integrazioni, a liberi professionisti,            
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza           
ministeriale 3090/00 ed avvalendosi delle deroghe di cui al                     
successivo comma 5 dell'articolo medesimo. In particolare, l'incarico           
puo' essere affidato a trattativa privata, senza preliminare                    
pubblicazione di un bando di gara, stante l'autorizzata deroga                  
all'art. 7 del DLgs 17 marzo  1995, n. 157 e successive modifiche ed            
integrazioni.                                                                   
2.2) Nel quadro economico allegato al progetto devono essere                    
dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione              
dell'opera, ivi compresi gli eventuali oneri di espropriazione e                
spese connesse e conseguenti, oltre all'IVA.                                    
2.3) I soggetti attuatori, in sede di progettazione, devono valutare            
la congruita' della spesa relativa al singolo intervento, avendo                
quale parametro di riferimento il prezziario regionale di cui alla              
deliberazione della Giunta regionale n. 962 del 16 giugno 1999,                 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 16 luglio 1999,           
parte II.                                                                       
2.4) Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel                   
rispetto delle prescrizioni delle Autorita' di Bacino di rilievo                
nazionale, interregionale e regionale in virtu' di quanto disposto              
dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza ministeriale 3090/00, cosi' come            
integrato dall'art. 7, comma 1 dell'ordinanza ministeriale 3095/00.             
3) Approvazione dei progetti                                                    
3.1) I progetti delle opere e dei lavori sono approvati dai soggetti            
attuatori individuati nel piano, come previsto dall'ordinanza                   
ministeriale 3090/00 (art. 2, comma 2), previa acquisizione dei                 
pareri, visti, nullaosta ed assensi comunque denominati, ivi comprese           
eventuali licenze, autorizzazioni e concessioni prescritti dalla                
normativa vigente. A tal fine i soggetti attuatori e quindi anche i             
Consorzi di Bonifica possono ricorrere alla conferenza di servizi,              
qualora la stessa, coinvolgendo piu' soggetti tenuti al rilascio dei            
predetti assensi, sia considerata funzionale all'accelerazione delle            
procedure; in tal caso la conferenza deve essere indetta entro 7                
giorni dalla disponibilita' dei progetti. La lettera di convocazione,           
congiuntamente alla documentazione necessaria per l'esame del                   
progetto da parte dei soggetti preposti al rilascio degli assensi,              
deve essere trasmessa a questi ultimi almeno 7 giorni prima della               
data prevista per la conferenza.                                                
Considerato che l'affidamento degli interventi straordinari,                    
ricompresi nel piano, deve avvenire entro 90 giorni dalla relativa              
presa d'atto da parte del Dipartimento della Protezione civile, e'              
necessario che i soggetti attuatori provvedano all'approvazione dei             
progetti in tempi compatibili con l'osservanza di tale termine.                 
3.2) Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,            
regolarmente convocata, sia risultata assente oppure presente a mezzo           
di rappresentante sfornito della necessaria competenza ad esprimere             
definitivamente la volonta' della stessa.                                       
Il dissenso manifestato da un'Amministrazione e' ammissibile solo se            
motivato e accompagnato dall'indicazione specifica delle modifiche              
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.                                    
Il procedimento puo' essere definito con una determinazione di                  
conclusione positiva, anche in presenza di motivato dissenso, purche'           
manifestato da un'Amministrazione diversa da quelle preposte alla               
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio                   
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini. Qualora,            
infatti, tale dissenso sia espresso da una della Amministrazioni                
sopra indicate, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art.            
14, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche,           
all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro 7                 
giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali, l'assenso si               
intende acquisito con esito positivo.                                           
3.3) I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti              
nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente              
alla conferenza di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24 della               
Legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere espressi dalle                      
Amministrazioni competenti entro 7 giorni dalla richiesta,                      
ritenendosi positivamente acquisiti qualora sia decorso inutilmente             
tale termine. Entro tale termine deve essere reso anche il parere del           
Comitato consultivo regionale di cui all'art. 12 della L.R. 24 marzo            
2000, n. 22, nei casi previsti dall'art. 13 della legge regionale               
medesima, limitatamente ai progetti di opere e lavori di importo                
superiore a 1.300.000 Euro.                                                     
3.4) L'approvazione del progetto definitivo da parte delle                      
Amministrazioni aggiudicatrici equivale, ai sensi dell'art. 14, comma           
13 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed               
integrazioni, a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'            
ed urgenza dei lavori, costituente presupposto di legittimita' di               
eventuali procedimenti di espropriazione.                                       
Al riguardo si evidenzia che tale effetto consegue anche                        
all'approvazione del progetto definitivo da parte dei competenti                
organi interni ai Consorzi di Bonifica, in quanto tali Consorzi,                
essendo organismi di diritto pubblico, assumono, ai sensi dell'art.             
2, comma 6, lett. c) della Legge 109/94, la qualifica di                        
Amministrazioni aggiudicatrici e, in quanto soggetti attuatori degli            
interventi, provvedono non solo all'adozione ma anche, in virtu'                
dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza ministeriale 3090/00,                       
all'approvazione dei relativi progetti. In tal caso, tuttavia,                  
l'approvazione del progetto deve essere preceduta, dal visto di                 
congruita' funzionale, in ordine agli effetti dell'intervento                   
progettato sul reticolo idrografico, da rilasciarsi a cura del                  
Servizio provinciale Difesa del suolo territorialmente competente in            
sede di conferenza dei servizi o, comunque, entro 7 giorni dalla                
richiesta, decorsi inutilmente i quali, il visto si intende acquisito           
positivamente.                                                                  
In riferimento a quei soggetti attuatori, individuati nel piano, che,           
ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. d) della citata Legge 109/94,              
assumono invece la qualifica di enti aggiudicatori, l'effetto della             
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei             
lavori consegue, in assenza di specifiche diverse disposizioni,                 
all'approvazione dei progetti da parte degli enti territoriali di               
riferimento.                                                                    
3.5) Qualora il  progetto preveda un procedimento di espropriazione             
di aree, i soggetti attuatori si conformano alle disposizioni vigenti           
in ordine in particolare al deposito nella Segreteria del Comune, nel           
cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare, della                  
documentazione relativa all'intervento da realizzare ivi compreso               
l'elenco dei soggetti da espropriare. Al riguardo si ritiene non                
ricorra l'obbligo di comunicare agli espropriandi l'avvio del                   
procedimento d'esproprio in fase di approvazione del progetto, in               
quanto in base anche al recente orientamento del Consiglio di Stato,            
Adunanza plenaria, inaugurato con la sentenza n. 14 del 15 settembre            
1999, tale obbligo non sussiste nei casi di "urgenza qualificata". E            
tale puo' considerarsi quella degli interventi di che si tratta,                
oggetto non di una ordinaria programmazione di opere e lavori                   
pubblici ma di un piano straordinario conseguente ad eventi                     
calamitosi.                                                                     
La comunicazione agli interessati va tuttavia effettuata, qualora               
l'intervento ricompreso nel piano consenta comunque di rispettare i             
vincoli temporali stabiliti nell'ordinanza ministeriale 3090/00 (90             
giorni per l'affidamento dei lavori, decorrenti dalla presa d'atto              
del piano); diversamente, corre l'obbligo di motivare adeguatamente             
l'omessa comunicazione.                                                         
3.6) I soggetti attuatori trasmettono  per conoscenza i progetti                
approvati alla Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione                
civile, entro 10 giorni dall'approvazione.                                      
4) Affidamento dei lavori                                                       
4.1) I soggetti attuatori provvedano a dare corso alle procedure  per           
l'affidamento dell'intervento ed alla gestione tecnico-amministrativa           
dello stesso.                                                                   
4.2) I lavori possono essere affidati a trattativa privata alla quale           
sono invitate, in forza della deroga all'art. 24 della Legge 109/94,            
autorizzata dall'ordinanza ministeriale 3090/00, un numero di ditte             
non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti di capacita'                  
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dalla legge.           
Al riguardo si evidenzia che, essendo prevista dall'ordinanza di cui            
sopra anche la deroga all'art. 10, comma 1 quater della citata Legge            
109/94, qualora l'impresa aggiudicataria non comprovi il possesso dei           
requisiti di legge dichiarati in sede di offerta, si procede alla sua           
esclusione ed alla contestua e aggiudicazione dell'appalto                      
all'impresa che segue in graduatoria, sempre che quest'ultima                   
comprovi a sua volta il possesso dei requisiti di legge.                        
4.3) I soggetti attuatori trasmettono per conoscenza alla Direzione             
generale Ambiente - Servizio Protezione civile copia del verbale di             
consegna lavori, entro 10 giorni dalla redazione del medesimo.                  
4.4) Le disposizioni relative all'affidamento degli interventi,                 
contenute nell'ordinanza ministeriale 3090/00 e successive modifiche            
ed integrazioni, e le presenti disposizioni devono ritenersi parti              
integranti e sostanziali del contratto d'appalto, nel quale devono              
essere indicati specificatamente anche gli estremi del provvedimento            
di approvazione del progetto.                                                   
4.5) Nel capitolato d'appalto devono essere indicate espressamente le           
 norme  derogate nonche' i criteri di aggiudicazione dei lavori.                
4.6) Per la realizzazione dei lavori e delle attivita' non sono                 
consentiti aumenti di spesa rispetto alla copertura finanziaria                 
indicata per ciascun intervento; pertanto, ferme restando le                    
conseguenti responsabilita', eventuali oneri aggiuntivi, imputabili a           
carenze tecnico-amministrative dei soggetti attuatori, sono a carico            
dei medesimi.                                                                   
4.7) L'accertamento, nel corso dell'avanzamento lavori, di minori               
spese rispetto a quelle stimate nel quadro economico, ivi compresi              
eventuali ribassi di gara, deve essere comunicato con la massima                
sollecitudine alla Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione            
civile in quanto le maggiori somme riscontrate ritornano nella                  
disponibilita' della Regione per il finanziamento di ulteriori                  
interventi straordinari.                                                        
4.8) Relativamente alle attivita' connesse alla realizzazione degli             
interventi, e' compito dei soggetti attuatori quantificare ed                   
approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di               
spesa (esempio: spese tecniche di progettazione, direzione lavori,              
eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo, gara, etc.), il cui           
importo, da rendicontare per stati di avanzamento lavori, non puo'              
comunque superare il 10% dell'importo dei lavori a base di gara e/o             
dei lavori da eseguirsi in economia e delle eventuali espropriazioni,           
cosi' come riportati nel progetto approvato e compatibilmente con il            
tetto di spesa previsto nel quadro economico. Analoga procedura di              
quantificazione ed approvazione deve essere predisposta dai soggetti            
attuatori a conclusione dell'eventuale procedura espropriativa. Gli             
oneri suindicati, concernenti le attivita' svolte direttamente o                
indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al                 
collaudo comprendono, nel caso di espropri, anche le relative voci di           
spesa ed in particolare quelle per notifica, frazionamento, rogiti              
notarili (IVA compresa), volture catastali.                                     
Resta fermo che, qualora gli incarichi di progettazione, direzione              
lavori, eventuale collaudo, redazione dell'eventuale piano di                   
sicurezza siano affidati alle strutture interne ai soggetti                     
attuatori, la copertura finanziaria del relativo compenso non puo'              
superare l'1,5% dell'importo posto a base di gara dell'opera o del              
lavoro; tale percentuale costituisce quota parte della percentuale              
massima del 10% di cui sopra.                                                   
4.9) Le approvazioni di eventuali varianti in corso d'opera che                 
comportino la necessita' di ulteriore spesa rispetto a quella                   
prevista nel quadro economico oppure un'alterazione sostanziale del             
progetto devono essere precedute da un formale assenso della Regione            
e quindi previamente comunicate alla Direzione generale Ambiente -              
Servizio Protezione civile. Relativamente ai Consorzi di Bonifica, le           
perizie di variante che alterino la sostanza del progetto devono                
essere corredate anche del visto di congruita' funzionale, in ordine            
agli effetti delle varianti medesime sul reticolo idrografico, da               
rilasciarsi a cura del Servizio provinciale Difesa del suolo                    
territorialmente competente entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi             
inutilmente i quali, il visto si intende acquisito con esito                    
positivo.                                                                       
4.10) Nei casi di nomina di eventuali collaudatori, la relativa                 
competenza a provvedere e' riservata al Direttore generale Ambiente             
sia con riferimento agli interventi di competenza regionale,                    
realizzati dai Servizi provinciali Difesa del suolo, che con                    
riferimento agli interventi dei Consorzi di Bonifica. Gli altri                 
soggetti attuatori provvedono direttamente alla nomina di eventuali             
collaudatori.                                                                   
Al riguardo si dispone che la facolta' di ricorrere, nei casi                   
previsti dalla legge, al certificato di collaudo in luogo del                   
certificato di regolare esecuzione, venga esercitata limitatamente              
agli interventi di particolare complessita' tecnico-amministrativa.             
4.11) I soggetti attuatori provvedono a rendicontare trimestralmente            
lo stato dell'intervento alla Direzione generale Ambiente - Servizio            
Protezione civile, avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio             
lavori di cui alla Circolare 20 aprile 2000, n. 1 del Sottosegretario           
di Stato delegato al coordinamento della protezione civile,                     
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.101 del 3 maggio 2000. La                
prima scadenza trimestrale decorre dalla data di comunicazione ai               
soggetti attuatori dell'avvenuta presa d'atto degli stralci del piano           
da parte del Dipartimento della Protezione civile.                              
4.12) Gli interventi devono essere completati entro i 12 mesi                   
successivi all'affidamento degli stessi, come disposto dall'ordinanza           
ministeriale 3090/00.                                                           
5) Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale                        
5.1) L'erogazione dei finanziamenti viene gestita con le procedure              
del funzionario delegato. I soggetti attuatori pertanto provvedono a            
trasmettere direttamente al Servizio Ragioneria e Credito - Ufficio             
Contabilita' speciale, Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna, la                  
richiesta della somma ammessa a finanziamento, corredata della                  
documentazione di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29            
e con le seguenti modalita':                                                    
a) primo acconto, se richiesto, nella misura pari al 20% della somma            
ammessa a finanziamento, dietro presentazione della copia del verbale           
di consegna dei lavori e dell'atto di approvazione del progetto;                
b) le erogazioni successive sono effettuate, previo recupero                    
proporzionale dell'acconto, dietro presentazione dei certificati di             
pagamento, compilati per stati di avanzamento lavori e corredati di             
copie delle fatture nonche' della dichiarazione del soggetto                    
attuatore, attestante l'avvenuta acquisizione agli atti dei propri              
uffici dei relativi documenti di spesa; i compensi ai professionisti            
o il corrispettivo per l'acquisto di beni, non ricompresi nel                   
certificato di pagamento sono liquidati dietro presentazione di                 
fatture, note o, per le fattispecie che non prevedono tali documenti,           
dei relativi titoli di pagamento vistati dal responsabile del                   
procedimento.                                                                   
Per gli interventi di competenza regionale, realizzati dai Servizi              
provinciali Difesa del suolo, restano valide le procedure gia' in               
essere con l'applicazione dell'art. 5 della Legge 28 maggio 1997, n.            
140, ferma restando l'applicazione delle procedure del funzionario              
delegato per l'erogazione dei fondi.                                            
5.2) Gli atti di contabilita' finale, comprensivi delle copie delle             
fatture per la corresponsione dell'eventuale saldo, del certificato             
di regolare esecuzione lavori o dell'eventuale certificato di                   
collaudo, del certificato di ultimazione lavori e dello stato finale,           
devono essere approvati e trasmessi dai soggetti attuatori, ivi                 
compresi i Servizi provinciali Difesa del suolo, alla Direzione                 
generale Ambiente - Servizio Protezione civile per la presa d'atto di           
avvenuta esecuzione dei lavori e per l'accertamento delle eventuali             
economie, che devono rimanere in ogni caso a disposizione                       
dell'Amministrazione regionale.                                                 
Sara' cura della Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione              
civile provvedere alla trasmissione di tale documentazione,                     
unitamente alla presa d'atto della stessa, al Servizio Ragioneria e             
Credito - Ufficio Contabilita' speciale al fine dell'erogazione                 
dell'eventuale saldo finale.                                                    
Nel caso di espropri, il pagamento degli oneri relativi e                       
l'accertamento delle eventuali economie avviene a conclusione delle             
procedure espropriative.                                                        
6) Finanziamento degli interventi di somma urgenza e rendicontazione            
finale                                                                          
Per il finanziamento degli interventi di somma urgenza ricompresi nel           
piano si applicano le procedure previste al precedente punto 5),                
qualora i lavori siano ancora in corso di esecuzione, con la                    
precisazione che la documentazione di cui alla lettera a) del punto             
5.1) si intende sostituita dall'atto di approvazione, da parte del              
competente organo interno al soggetto attuatore, del verbale di somma           
urgenza e della perizia giustificativa dei lavori.                              
Nel caso invece di lavori gia' ultimati, i soggetti attuatori                   
provvedono ad inoltrare l'atto di approvazione di cui sopra,                    
unitamente agli atti di contabilita' finale, alla Direzione generale            
Ambiente - Servizio Protezione civile per la relativa presa d'atto.             
Sara' cura del predetto Servizio provvedere alla trasmissione di tale           
documentazione, unitamente alla presa d'atto della stessa, al                   
Servizio Ragioneria e Credito - Ufficio Contabilita' speciale al fine           
cell'erogazione in un'unica soluzione della somma ammessa a                     
finanziamento o di quella risultante al netto delle eventuali                   
economie, che rimangono in ogni caso a disposizione                             
dell'Ammministrazione regionale. Nel caso di espropri, il pagamento             
degli oneri relativi e l'accertamento delle eventuali economie                  
avviene a conclusione delle procedure espropriative.                            
7) Poteri sostitutivi                                                           
7.1) Qualora dalle verifiche sugli interventi, disposte dalla                   
Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione civile, emergano              
gravi inadempienze o violazioni delle disposizioni che regolano                 
l'attuazione degli interventi, l'Assessore delegato diffida il                  
soggetto attuatore a provvedere alla rimozione della inadempienza o             
violazione, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 10                 
giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto attuatore abbia              
provveduto o addotto un giustificato motivo, l'Assessore delegato,              
con propri provvedimenti, individua un nuovo soggetto cui affidare la           
realizzazione o il completamento dell'intervento.                               
Sono a carico del soggetto attuatore, nei confronti del quale sia               
stato esercitato il potere sostitutivo, gli eventuali danni derivanti           
dalle inadempienze o violazioni contestate.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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