REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 248

Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS, per l'anno 2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di confermare sostanzialmente per l'anno 2001, a far data dall'1             
gennaio, quanto gia' disposto per l'anno precedente con delibera                
561/00, con le modifiche apportate all'Allegato A parte integrante              
del presente atto;                                                              
2) di stabilire che i titoli di viaggio con le tariffe agevolate di             
cui al presente atto deliberativo, possono essere rilasciati fino al            
31 agosto di ogni anno;                                                         
3) di stabilire che le tariffe agevolate di cui al presente atto                
deliberativo sono valide fino al 31 dicembre 2001;                              
4) di dare atto che la spesa complessiva riferita all'integrazione              
finanziaria regionale da erogarsi alle aziende ed imprese di                    
trasporto concessionarie e da quantificare in relazione alle tariffe            
agevolate di trasporto per l'anno 2001, trovera' copertura                      
nell'ambito del Capitolo 43237 "Rimborso alle aziende di trasporto              
per l'emissione di abbonamenti a tariffa speciale a favore di                   
mutilati, invalidi e pensionati al minimo INPS (art. 1, comma 3,                
Legge 5 maggio 1989, n. 160; L.R. 16 giugno 1984, n. 33 e successive            
modifiche abrogata; art. 39, L.R.  2 ottobre 1998,  n.30)", del                 
Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001               
subordinatamente all'entrata in vigore della relativa legge regionale           
di approvazione;                                                                
5) di dare atto che il Dirigente competente per materia provvedera',            
nel rispetto della normativa regionale vigente e in applicazione                
della delibera 2541/95, all'assegnazione e concessione delle somme              
spettanti per l'anno 2001 agli aventi diritto e al conseguente                  
impegno di spesa sulla base degli abbonamenti annuali extraurbani e             
cumulativi rilasciati, nonche' ricorrendo le condizioni previste                
dall'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14                
della L.R. 40/94, alla contestuale liquidazione delle somme dovute,             
in unica soluzione a presentazione di regolare fattura che rilevi in            
dettaglio i dati di vendita degli abbonamenti oggetto di                        
integrazione;                                                                   
6) la presente deliberazione verra' pubblicata per estratto nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
A) Tariffe agevolate di trasporto per l'anno 2001                               
1) Tariffa di abbonamento annuale valido per un percorso, anche di              
linee conseguenti, extraurbano o suburbano, anche se di concessione             
comunale, senza limitazioni di corse: Lire 224.000 (pari a 115,69               
Euro)                                                                           
2) Tariffa minima di  abbonamento annuale valido per l'intera rete              
urbana della citta' di residenza, fatto salvo quanto specificato in             
premessa, compresi gli eventuali servizi urbani intercomunali, senza            
limitazione di corse: Lire 224.000 (pari a 115,69 Euro) minimo: fermo           
restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 160/89                
richiamata in premessa;                                                         
3) Tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo per un percorso,            
anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano piu' la rete                
urbana della citta' di destinazione, oppure, a scelta dell'utente,              
per un percorso, anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano            
piu' la rete urbana della citta' di residenza: Lire 334.000 (pari a             
172,50 Euro)                                                                    
4) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,                
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le                        
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate: - uso strettamente            
personale; - rilascio per una relazione con determinazione di una               
zona di origine e una di destinazione; - libera circolazione nelle              
zone di origine e di destinazione; - numero di viaggi illimitato; -             
obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso             
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di                      
inosservanza di questa regola; a) abbonamento agevolato annuale per i           
residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del           
servizio urbano Lire 398.000 (pari a 205,55 Euro) b) abbonamento                
agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena, Carpi e                 
Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine zone 1, 10, 20,            
30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone Lire 369.000 (pari a              
190,57 Euro) c) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei           
comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione            
zonale che non comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o                  
Sassuolo Lire 324.000 (pari a 167,33 Euro) d) abbonamento agevolato             
annuale per i non residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo              
che usufruiscono di una relazione zonale che comprende il servizio              
urbano di Modena, Carpi o Sassuolo Lire 369.000 (pari a 190,57 Euro).           
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione              
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,                
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse                   
correlate alle zone di utilizzo sempreche' adottate dagli Enti locali           
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale                   
sopraindicato.                                                                  
B) Aventi diritto                                                               
Possono beneficiare degli abbonamenti di cui alla precedente lettera            
A) i cittadini residenti nei comuni della regione Emilia-Romagna                
appartenenti alle seguenti categorie e nelle condizioni sotto                   
riportate:                                                                      
1) Mutilati ed invalidi                                                         
a) invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente             
riconosciuta al 100%;                                                           
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;              
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli              
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;                                
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica                
ascrivibile alla I categoria compresi gli invalidi di I categoria con           
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;                                     
e) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della             
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;                            
f) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'                     
permanente riconosciuta superiore al 50%;                                       
g) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione                  
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V               
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968,  n.313;                     
h) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica             
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di            
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla                
Legge 289/90;                                                                   
i) portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di             
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria                
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui              
alla lettera a) suddetta;                                                       
l) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP           
- Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica - muniti di             
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante            
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello           
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;                                     
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati              
per motivi politici, religiosi o razziali.                                      
2) Pensionati                                                                   
Titolari di pensioni di importo non superiore a quello minimo                   
corrisposto dall'INPS aumentato dell'importo della maggiorazione                
sociale e delle provvidenze previste dalle norme in atto, individuato           
nel seguente importo mensile:                                                   
Lire 995.450 (pari a 514,11 Euro).                                              
I titolari di pensione di vecchiaia previdenziale obbligatoria                  
pubblica devono avere un'eta' non inferiore ad anni 58 per le donne e           
anni 63 per gli uomini.                                                         
3) Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in               
guerra                                                                          
Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto e            
vedove di caduti in guerra, titolari di redditi annui ricompresi                
nelle fasce indicate fino a Lire 24.078.410 (pari a 12.435,46 Euro).            
C) Modalita' di fruizione e integrazioni economiche                             
1) I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui alla precedente               
lettera A) vengono rilasciati previa presentazione di idonea                    
documentazione attestante lo stato di avente diritto. E' consentita             
la fruizione di una sola delle suddette agevolazioni. L'abbonamento             
rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente riconosciuto il              
diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il viaggio anche di           
quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.                                          
2) Rispetto alle tariffe agevolate cosi' come determinate alla                  
lettera A), relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi di cui           
ai punti 1), 3) e alle lettere b), c), d) del punto 4, la Regione               
Emilia-Romagna interviene sulla base delle condizioni economiche del            
richiedente, con le seguenti integrazioni finanziarie: 2.1) reddito             
fino a Lire 12.000.000 (pari a 6.197,48 Euro) - abbonamento annuale             
di linea extraurbana integrazione regionale Lire 174.000 (pari a                
89,86 Euro) - abbonamento cumulativo integrazione regionale Lire                
244.000 (pari a 126,02 Euro) 2.2) reddito da oltre Lire 12.000.000              
(pari a 6.197,48 Euro) fino a Lire 16.279.900 (pari a 8.407,87 Euro):           
- abbonamento annuale di linea extraurbana integrazione regionale               
Lire 114.000 (pari a 58,88 Euro) - abbonamento annuale cumulativo               
integrazione regionale Lire 190.000 (pari a 98,13 Euro). Per gli                
aventi diritto titolari di pensione previdenziale obbligatoria che              
vivono soli il limite di reddito e' aumentato a Lire 18.701.000 (pari           
a 9.658,26 Euro). 2.3) Per gli aventi diritto appartenenti alle                 
categorie dei mutilati e invalidi e assimilati con redditi da oltre             
Lire 16.279.900 (pari a 8.407,87 Euro) fino a Lire 24.078.410 (pari a           
12.435,46 Euro): - abbonamento annuale di linea extraurbana                     
integrazione regionale Lire 60.000 (pari a 30,99 Euro) - abbonamento            
annuale cumulativo integrazione regionale Lire 90.000 (pari a 46,48             
Euro). 2.4) Agli aventi diritto appartenenti alle categorie dei                 
mutilati e invalidi e assimilati titolari di sola pensione per un               
importo superiore a Lire 24.078.410 (pari a 12.435,46 Euro), nonche'            
agli invalidi cui sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento e             
ai ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli              
occhi raggiungibile con la correzione di lenti, anche se titolari di            
reddito da lavoro, si applicano le tariffe agevolate, cosi' come                
definite alla precedente lettera A).                                            
Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva            
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo           
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della             
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete               
urbana.                                                                         
L'accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai punti            
precedenti e' subordinato alla presentazione di autocertificazione              
attestante l'appartenenza alle fasce di reddito sopra indicate.                 
Ai fini della autocertificazione di cui sopra vanno considerati tutti           
i redditi con la sola esclusione, per tutti, del:                               
- reddito della casa di abitazione,                                             
- assegno al nucleo familiare o maggiorazione familiare,                        
- sussidi di sussistenza erogati dagli Enti locali non                          
continuativamente;                                                              
- rimborsi spese per prestazioni volontarie nell'ambito dei lavori              
socialmente utili.                                                              
Le integrazioni tariffarie di cui ai precedenti punti costituiscono             
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le           
tariffe di competenza regionale.                                                
I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente             
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido           
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,             
assumendone l'onere, applicare su altre tipologie di titoli di                  
viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'                    
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso            
del mezzo pubblico.                                                             

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