ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ESERCIZIO DI RAVENNA

COMUNICATO

Programma interventi anno 2001 - VII integrazione

L'ENEL Distribuzione SpA - Esercizio di Ravenna avvisa che, in                  
ottemperanza dell'art. 2, comma 6 della L.R. 10/93 e della relativa             
direttiva applicativa approvata dalla Giunta della Regione                      
Emilia-Romagna con deliberazione 2 novembre 1999, n. 1965, con                  
istanza del 18 ottobre 2001, rif. n. ERAV/2302-AUT, redatta ai sensi            
e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto                        
all'Amministrazione provinciale di Ravenna l'autorizzazione per il              
seguente impianto elettrico:                                                    
- denominazione impianto: allacciamento cab. Via Alberto II;                    
- tipologia impianto: in cavo sotterraneo a 15 kV;                              
- comune: Ravenna - provincia: Ravenna;                                         
- caratteristiche tecniche impianto: sezione conduttori 185 mmq. in             
alluminio, corrente max 360 A, densita' di corrente 1,95 (A/mmq.);              
- estremi impianto: da cab. Agricoltura a cab. Sant'Alberto.                    
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione al                   
programma degli interventi del corrente anno pubblicato nel                     
Bollettino Ufficiale n. 25 in data 21/2/2001.                                   
Inoltre si rende noto che:                                                      
1) lo specifico provvedimento autorizzativo richiesto alla preposta             
Amministrazione provinciale avra', in conformita' dell'art. 5 della             
predetta L.R. 10/93, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'            
nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere e dei relativi               
lavori, secondo il disposto dall'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342, ai           
sensi e per gli effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1865, n. 2359 e           
successive modificazioni, in particolare Legge 22/10/1971, n. 865,              
Legge 27/6/1974, n. 247 e Legge 3/1/1978, n. 1;                                 
2) l'Amministrazione provinciale, a seguito della predetta istanza,             
provvedera' ad effettuare il previo deposito, presso i propri uffici,           
dell'originale della domanda con i relativi elaborati tecnici e dare            
notizia, mediante avviso per estratto all'Albo pretorio dei Comuni              
interessati per 30 giorni consecutivi, a disposizione di chiunque ne            
abbia interesse per le eventuali osservazioni od opposizioni da                 
presentare all'Amministrazione medesima nei termini del deposito;               
3) le servitu' di elettrodotto verranno costituite in conformita' al            
TU 11/12/1933, n. 1775 e, per impianti o situazioni particolari,                
anche con la rinuncia, da parte del concedente, delle facolta'                  
previste dal comma 4 dell'art. 122 del TU 11/12/1933, n. 1775,                  
affinche' le innovazioni, costruzioni o impianti non implichino                 
modifiche, rimozioni o il diverso collocamento delle condutture e               
degli appoggi. Le zone da assoggettare a servitu' di elettrodotto               
avranno una larghezza adeguata al tipo di impianto.                             
Di ogni ulteriore variazione ed integrazione al succitato programma             
verra' dato specifico avviso, con le medesime modalita' del presente            
atto, in concomitanza della presentazione delle specifiche istanze              
autorizzative alla competente Amministrazione provinciale.                      
IL RESPONSABILE                                                                 
Guido Venieri                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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