REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2001, n. 711

Osservazioni della Regione Emilia-Romagna in merito ai provvedimenti ministeriali di conferma del vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua ai sensi dell'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione  del Testo Unico             
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e                   
ambientali - che ha sostituito e abrogato la Legge 29 giugno 1939, n.           
1497 e la Legge 8 agosto 1985, n. 431 - e in particolare l'art 146;             
- la delibera della Giunta regionale del 29 dicembre 2000,  n.2531,             
con la quale e' stato approvato l'elenco dei corsi d'acqua                      
irrilevanti ai fini paesaggistici in attuazione del citato art. 146,            
comma 3 del DLgs 490/99;                                                        
premesso:                                                                       
- che il DLgs 490/99 all'art. 146, nell'elencare i beni ambientali              
sottoposti a vincolo paesaggistico, conferma, alla lettera c) del               
comma 1, la sottoposizione a vincolo de "i fiumi, i torrenti e i                
corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle             
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato              
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o             
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";                       
- che lo stesso art. 146, al comma 3, prevede che le Regioni, tra i             
corsi d'acqua inseriti nei suddetti provvedimenti, hanno la facolta'            
di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua ritenuti, in           
tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, salva la                   
possibilita' per il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali di            
confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi;                             
considerato:                                                                    
- che la Regione Emilia-Romagna ha inteso dare attuazione al predetto           
comma 3 dell'art. 146, e pertanto ha promosso una attivita' di                  
collaborazione con le Province e i Comuni al fine di elaborare i                
criteri oggettivi per l'individuazione dei corsi d'acqua considerati            
irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini paesaggistici, approvati              
poi dalla determinazione del Direttore generale alla Programmazione e           
Pianificazione urbanistica del 24 maggio 2000, n. 4629;                         
- che i Comuni, in seguito a cio', hanno presentato le proposte di              
inclusione nel suddetto elenco dei propri corsi d'acqua, le quali               
sono state oggetto di attenta e approfondita istruttoria tecnica da             
parte dei funzionari regionali al fine di verificare la corretta                
applicazione dei criteri fissati dalla Regione nella individuazione             
dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici e la congruita'             
delle motivazioni addotte dagli stessi Comuni;                                  
- che a conclusione della attivita' istruttoria, sono stati elaborati           
due elenchi, uno contenente i corsi d'acqua in tutto o in parte                 
irrilevanti ai fini paesaggistici, e l'altro riportante i corsi                 
d'acqua per i quali l'istruttoria stessa ha rilevato un valore                  
paesaggistico da conservare, precisando per ognuno di essi la                   
motivazione;                                                                    
- che, infine, la Giunta regionale con la deliberazione del 29                  
dicembre 2000, n. 2531, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della               
Regione Emilia-Romagna n. 11 del 24 gennaio 2001, ha approvato, negli           
Allegati A e B, gli elenchi di cui al punto precedente, dando cosi'             
attuazione all'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99;                               
preso atto:                                                                     
- che lo stesso art. 146, al comma 3, prevede che il Ministero per i            
Beni e le Attivita' culturali ha la facolta' di confermare la                   
rilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua inseriti nell'elenco                  
realizzato dalle Regioni, rinviando per la procedura all'art. 144               
dello stesso DLgs 490/99;                                                       
- che la Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio per           
l'Emilia ha confermato la rilevanza paesaggistica di alcuni corsi               
d'acqua inseriti nel citato elenco regionale, relativamente alle                
province di Modena e Piacenza;                                                  
- che l'art. 144 citato prevede che la proposta della Soprintendenza            
venga pubblicata dai Comuni interessati mediante affissione all'Albo            
pretorio per tre mesi, e che gli Enti e i soggetti interessati                  
possano presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla avvenuta            
pubblicazione;                                                                  
considerato che dall'esame dei provvedimenti di conferma del vincolo            
paesaggistico proposti dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e            
per il paesaggio per l'Emilia non emergono ulteriori elementi che               
inficiano le valutazioni di irrilevanza paesaggistica gia' espresse             
dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta                  
2531/00;                                                                        
ritenuto quindi, in attuazione dell'art. 144 del DLgs 490/99, di                
formulare le osservazioni di cui all'Allegato A parte integrante alla           
presente deliberazione, in merito alle suddette proposte della                  
Soprintendenza;                                                                 
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' tecnica espresso sul presente atto dal              
Responsabile del Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale               
arch. Marta Scarelli, ai sensi del comma 6 dell'art 4 della L.R.                
41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                     
- del parere di legittimita' espresso dal Direttore alla                        
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,           
ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della L.R. 41/92 e della                       
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a maggioranza dei presenti e con il voto contrario dell'Assessore               
Gianluca Borghi;                                                                
delibera:                                                                       
1) di approvare le osservazioni, di cui all'Allegato A parte                    
integrante alla presente deliberazione, ai procedimenti di conferma             
del vincolo paesaggistico proposti dalla Soprintendenza ai Beni                 
architettonici e per il paesaggio dell'Emilia per i seguenti corsi              
d'acqua:                                                                        
Provincia di Piacenza                                                           
- Comune di Alseno: - Rio Torracchia, Rio Chiavica, Canale di                   
Chiaravalle, Scolo Beretta;                                                     
- Comune di Besenzone: - Scolo Berretta, Canale Rodella;                        
- Comune di Fiorenzuola d'Arda: - Scolo Seriola, Rio di Maradina, Rio           
Beretta;                                                                        
- Comune di Monticelli d'Ongina: - Colatore Acqua Nera, Colatore la             
Valle;                                                                          
- Comune di Piozzano: - Rio della Chiesa di San Gabriele;                       
- Comune di Pontenure: - Rio Scovalasino;                                       
- Comune di San Pietro in Cerro: - Colatore Canalone, Colatore Acqua            
Nera, Colatore la Valle;                                                        
Provincia di Modena                                                             
- Comune di Bastiglia: - Cavo Fiumicello;                                       
- Comune di Bomporto: - Cavo Fiumicello;                                        
- Comune di Carpi: - Scolo Fossa Nuova, Cavetto Gherardo, Scolo                 
Gavasseto, Fossetto di Mezzo;                                                   
- Comune di Castelfranco: - Canal Chiaro, Canal Torbido, Scolo Muzza;           
- Comune di Cavezzo: - Dugale dell'Oca, Scolo Canalino, Scolo Smirra;           
- Comune di Maranello: - Torrente Grizzaga;                                     
- Comune di Mirandola: - Scolo Camucchio o Cannucchio, Scolo                    
Ramedello e Dugale dell'Oca;                                                    
- Comune di Modena: - Fosso Archirola, Torrente Cerca;                          
2) di disporre l'immediato invio al Ministero delle stesse                      
osservazioni affinche' le stesse siano valutate ai fini della                   
definizione di ciascuno dei provvedimenti di conferma indicati al               
punto precedente 1);3) di richiedere, pertanto, la tempestiva                   
conclusione del procedimento di cui all'art. 144 del DLgs 490/99 con            
una determinazione che confermi le specifiche motivazioni di                    
irrilevanza paesaggistica - che qui si intendono interamente ribadite           
- espresse dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione della              
Giunta n. 2531 del 29 dicembre 2000 per ciascuno dei corsi d'acqua              
inseriti nell'elenco regionale e indicati al precedente punto 1);               
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Osservazioni della Regione Emilia-Romagna in merito alle proposte di            
conferma del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua valutati                   
irrilevanti ai fini paesaggistici dalla Giunta regionale ai sensi               
dell'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99                                          
La Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione della Giunta                    
regionale n. 2531 del 29 dicembre 2000, ha dato attuazione all'art.             
146 del Testo Unico sui beni culturali e ambientali, approvato con il           
DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, che al comma 3 prevede la facolta' per            
le Regioni di individuare i corsi d'acqua irrilevanti ai fini                   
paesaggistici da escludere dal vincolo.                                         
L'art. 146 del Testo Unico, infatti, che ha rinnovato la disposizione           
dell'art. 1 quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431, annovera tra i            
beni ambientali da assoggettare al vincolo paesaggistico i fiumi,               
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle cosiddette             
"acque pubbliche" formulati dal Ministero dei Lavori pubblici ai                
sensi del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La scelta del legislatore di            
riferirsi a tale elencazione per individuare i corsi d'acqua da                 
sottoporre a tutela ha indubbi vantaggi pratici: permette infatti di            
utilizzare uno strumento esteso a tutto il territorio nazionale e               
realizzato in base a criteri univoci. Ma la stessa modalita' di                 
individuazione risulta incongrua quando viene applicata alla                    
disciplina di tutela del paesaggio, se si considera la diversita' di            
materia e di finalita' perseguita dalle due disposizioni normative.             
Infatti, l'elenco realizzato ai sensi del RD 1775/33 ha                         
esclusivamente lo scopo di evitare un utilizzo improprio e non                  
regolato della risorsa idrica, mentre la disciplina del DLgs 490/99             
ha il fine di tutelare il territorio dal punto di vista paesaggistico           
e ambientale.                                                                   
D'altra parte, vista la necessita' di adeguare la previsione                    
vincolativa alle effettive caratteristiche del territorio, il comma 3           
del suddetto art. 146 prevede la facolta' per le Regioni di redigere            
l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua che, in tutto o in                 
parte, risultino irrilevanti ai fini paesaggistici. La stessa norma -           
che non prevede da parte della Regione alcun adempimento nei riguardi           
del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali relativamente alla            
determinazione di inclusione nell'elenco regionale dei suddetti corsi           
d'acqua, al di la' della sola pubblicazione del provvedimento                   
attuativo - fa infine salva la possibilita' del Ministero stesso di             
confermarne la rilevanza paesaggistica con la procedura prevista                
dall'art. 144 del medesimo decreto legislativo: la proposta del                 
Ministero deve essere inviata ai Comuni competenti per territorio, i            
quali hanno il compito di pubblicarla mediante affissione all'Albo              
pretorio per un periodo di tre mesi; entro sessanta giorni dalla                
avvenuta pubblicazione gli Enti e i soggetti interessati hanno la               
facolta' di presentare osservazioni al Ministero.                               
La normativa a cui si e' fatto cenno va calata nella realta' della              
Regione Emilia-Romagna per quel che riguarda lo stato della tutela              
paesaggistica del reticolo idrografico: infatti con l'approvazione              
del Piano territoriale paesistico regionale (ai sensi della Legge               
431/85, quale strumento di pianificazione urbanistico-territoriale              
con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali) e           
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica posti in           
essere dalle Amministrazioni provinciali (PTCP) e comunali (PRG) si             
e' realizzata una condizione di tutela basata sulle caratteristiche             
paesaggistiche, ambientali e culturali immediatamente cogente nei               
confronti delle eventuali trasformazioni del territorio, che si                 
affianca alla disciplina derivante dalla applicazione delle                     
disposizioni della legge nazionale. Cio' ha prodotto una condizione             
di doppia tutela la cui onerosita' non trova giustificazione nel caso           
di beni che, oggettivamente, non posseggono caratteristiche                     
paesaggistiche di rilievo. Pertanto, in seguito alla emanazione del             
DLgs 490/99 e alla riproposizione della disposizione relativa ai                
corsi d'acqua, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno                  
avvalersi della facolta' ivi prevista di redigere l'elenco dei corsi            
d'acqua per i quali, dopo approfondita istruttoria, si rilevi                   
l'assenza di particolari valenze paesaggistiche, tali da rendere il             
procedimento autorizzativo un aggravio amministrativo e burocratico             
che non trova un riscontro oggettivo ai fini del riconoscimento                 
dell'identita' territoriale.                                                    
Ai fini della predisposizione dell'elenco regionale, sono state                 
coinvolte le Amministrazioni provinciali e, attraverso queste, quelle           
comunali. Tale scelta trova fondamento nella consapevolezza che la              
conoscenza approfondita delle situazioni locali e' patrimonio                   
indiscutibile di tali Amministrazioni, e che pertanto una attivita'             
volta alla rilevazione degli oggettivi profili paesaggistici del                
territorio deve partire dalla partecipazione di tali Enti.                      
Allo scopo, i funzionari regionali competenti hanno promosso diversi            
incontri con i rappresentanti delle Province, durante i quali e'                
stata messa a punto la modalita' di ricognizione dei corsi d'acqua              
privi di particolare valenza paesaggistica, e sono stati individuati            
i criteri cui attenersi nel corso della ricognizione stessa. In                 
seguito alla suddetta attivita' di concertazione, e' stata emanata la           
direttiva a firma del Direttore generale alla Programmazione e                  
Pianificazione urbanistica 4629/00, con la quale sono stati fissati i           
criteri di individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini                 
paesaggistici.                                                                  
Come presupposti fondamentali per la formulazione della proposta                
comunale di inclusione dei corsi d'acqua in tale elenco regionale, la           
citata direttiva ha disposto il divieto di inclusione dei corsi                 
d'acqua in possesso di:                                                         
- "un valore storico-culturale in quanto costituiscono un segno                 
territoriale riconoscibile e significativo tramandatosi nel tempo               
(es. centuriazione) o possiedano un corredo di manufatti storici (es.           
navigli e canali dei mulini) ovvero siano ricordati o richiamati in             
opere letterarie o figurative di rilevante importanza;                          
- un valore naturalistico per il particolare corredo                            
floristico-vegetazionale o in quanto costituenti un sistema "filtro"            
con funzione di mitigazione dei carichi ambientali negativi prodotti            
da aree urbane o industriali o, ancora, costituenti elementi di una             
rete paesaggistica-ecologica di connessione tra aree che rivestono un           
interesse naturalistico;                                                        
- un valore paesaggistico in quanto costituenti elemento                        
caratterizzante un ambito, o zona, sia sotto il profilo morfologico             
che del quadro paesaggistico d'insieme.".                                       
Inoltre, allo scopo di realizzare il necessario coordinamento con le            
previsioni gia' effettuate dagli strumenti di pianificazione                    
territoriale e urbanistica, e' stata indicata come condizione                   
ostativa anche l'eventuale assoggettamento dei suddetti corsi d'acqua           
alla disciplina derivante da tali strumenti. La direttiva pertanto ha           
altresi' previsto il divieto di inclusione nell'elenco regionale per:           
- "corsi d'acqua individuati dai PTCP approvati dalla Regione                   
Emilia-Romagna ovvero adottati dalle Amministrazioni provinciali in             
conformita' alle disposizioni del PTPR, in quanto gia' valutati                 
meritevoli di tutela;                                                           
- i corsi d'acqua rientranti in zone di tutela di cui all'art. 17 del           
PTPR od inclusi nell'Allegato m dello stesso Piano regionale in                 
assenza di PTCP;                                                                
- i corsi d'acqua che siano oggetto di una specifica tutela                     
paesaggistico-ambientale all'interno degli strumenti urbanistici                
comunali vigenti;                                                               
- i corsi d'acqua ricadenti nelle ulteriori categorie (parchi,                  
boschi, montagna eccedente i 1200 mt, ecc.) di cui all'art. 146 del             
DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, in quanto comunque soggetti alle                  
disposizioni del medesimo articolo, nonche' quelli indicati dall'art.           
139 e individuati a norma degli articoli 140 e 144 dello stesso                 
decreto legislativo.".Infine, la stessa direttiva regionale ha                  
previsto per i Comuni l'obbligo di compilare una scheda di                      
rilevazione tecnica per ogni corso d'acqua da includere nell'elenco,            
indicando nel contempo la documentazione minima ritenuta necessaria             
alla effettuazione della istruttoria tecnica e amministrativa                   
finalizzata all'emanazione del provvedimento regionale. Tale                    
documentazione minima e' stata individuata nei seguenti documenti:              
stralcio cartografico con la individuazione del corso d'acqua su base           
CTR 1:25000; motivazione di irrilevanza paesaggistica che giustifica            
la richiesta; documentazione fotografica del corso d'acqua (che,                
mostrando la zona nel suo insieme, permetta la realistica conoscenza            
degli aspetti vegetazionali e morfologici del contesto territoriale).           
L'attivita' di coinvolgimento delle Amministrazioni locali puo' dirsi           
perfettamente riuscita. In seguito ad essa, i Comuni, partendo dagli            
elenchi delle "acque pubbliche" realizzati nel corso degli anni dai             
provvedimenti ministeriali di attuazione del RD 1775/33, hanno                  
individuato i corsi d'acqua che, in tutto o in parte, risultano                 
irrilevanti ai fini paesaggistici, al fine di proporre per essi                 
l'inclusione nell'elenco regionale. Tali proposte, una volta valutata           
la completezza della documentazione, sono state oggetto di attenta e            
approfondita istruttoria tecnica che ha comportato la verifica della            
corretta applicazione da parte dei Comuni dei criteri fissati dalla             
Regione, ponendo particolare attenzione alla valutazione della                  
congruita' delle motivazioni di irrilevanza paesaggistica addotte dai           
Comuni stessi. Non sono state prese infatti in considerazione                   
proposte carenti da questo punto di vista, o non fondate su oggettivi           
motivi di irrilevanza o ancora relative a corsi d'acqua che siano               
risultati effettivamente in possesso di valenza paesaggistica.                  
Ad esito di questa attivita' istruttoria, sono stati elaborati due              
elenchi: nel primo, che costituisce attuazione dell'art. 146, sono              
stati elencati i corsi d'acqua per i quali e' stata riconosciuta                
l'irrilevanza paesaggistica; nel secondo sono invece stati inseriti i           
corsi d'acqua oggetto di proposte comunali per i quali e' stata                 
confermata la valenza paesaggistica, e che pertanto rimangono                   
assoggettati alla disciplina di tutela prevista dal DLgs 490/99. Gli            
elenchi cosi' predisposti sono stati approvati dalla Giunta regionale           
con la deliberazione n. 2531 del 29 dicembre 2000, pubblicata nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 24                  
gennaio 2001.                                                                   
Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene           
di poter affermare che:                                                         
- la procedura applicata dalla Regione Emilia-Romagna nella                     
attuazione dell'art. 146, comma 3 del DLgs 490/99, si e' basata sulla           
piena collaborazione tra gli Enti istituzionalmente preposti alla               
pianificazione paesaggistica e alla gestione del vincolo                        
paesaggistico;                                                                  
- il riconoscimento della mancanza di particolari valori                        
paesaggistici trova fondamento in una puntuale ricognizione compiuta            
dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali sulla  base di                   
oggettivi criteri di valutazione, in coerenza anche con le piu'                 
moderne acquisizioni concettuali in materia introdotte dalla                    
"Convenzione europea del paesaggio" sottoscritta dall'Italia a                  
Firenze il 20 ottobre 2000 e dalla "Strategia Pan-europea della                 
diversita' biologica e paesaggistica" sottoscritta a Sofia                      
nell'ottobre 1995;                                                              
- le motivazioni espresse nei provvedimenti di conferma dei vincoli             
paesaggistici proposti dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e            
per il paesaggio per l'Emilia appaiono formulate con esclusivo                  
riferimento a criteri estetico-formali ed in assenza di                         
consapevolezza del sistema delle tutele paesaggistiche e ambientali             
messe in atto dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale;           
- infine, i singoli corsi d'acqua oggetto delle proposte ministeriali           
non posseggono, in quanto tali, i requisiti di "particolare rilevanza           
paesaggistica" ritenuti fondamentali per l'apposizione del vincolo              
dalla stessa normativa, non costituendo elementi significativi per la           
connotazione paesaggistica e culturale dei luoghi.                              
Pertanto, la Giunta della Regione Emilia-Romagna richiede, per quanto           
sopra detto, di chiudere il procedimento in esame con una                       
determinazione che respinga le proposte di conferma del vincolo                 
paesaggistico relativamente ai corsi d'acqua qui di seguito elencati:           
Provincia di Piacenza                                                           
- Comune di Alseno: - Rio Torracchia, Rio Chiavica, Canale d                    
Chiaravalle, Scolo Beretta;                                                     
- Comune di Besenzone: - Scolo Berretta, Canale Rodella;                        
- Comune di Fiorenzuola d'Arda: - Scolo Seriola, Rio di Maradina, Rio           
Beretta;                                                                        
- Comune di Monticelli d'Ongina: - Colatore Acqua Nera, Colatore la             
Valle;                                                                          
- Comune di Piozzano: - Rio della Chiesa di San Gabriele;                       
- Comune di Pontenure: - Rio Scovalasino;                                       
- Comune di San Pietro in Cerro: - Colatore Canalone, Colatore Acqua            
Nera, Colatore la Valle;                                                        
Provincia di Modena                                                             
- Comune di Bastiglia: - Cavo Fiumicello;                                       
- Comune di Bomporto: - Cavo Fiumicello;                                        
- Comune di Carpi: - Scolo Fossa Nuova, Cavetto Gherardo, Scolo                 
Gavasseto, Fossetto di Mezzo;                                                   
- Comune di Castelfranco: - Canal Chiaro, Canal Torbido, Scolo Muzza;           
- Comune di Cavezzo: - Dugale dell'Oca, Scolo Canalino, Scolo Smirra;           
- Comune di Maranello: - Torrente Grizzaga;                                     
- Comune di Mirandola: - Scolo Camucchio o Cannucchio, Scolo                    
Ramedello e Dugale dell'Oca;                                                    
- Comune di Modena: - Fosso Archirola, Torrente Cerca.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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