REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2001, n. 662

Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi nel settore del commercio, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Leggi regionali 41/97 e 14/90) per l'anno 2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- l'art. 74 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che stabilisce che sono            
di competenza della Regione i compiti e le funzioni concernenti il              
coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del Capo           
VIII della legge medesima, ivi compresa l'adozione degli indirizzi              
relativi alla concessione dei contributi nel settore del commercio;             
- l'art. 75, lett. b) della suddetta L.R. 3/99 che delega alle                  
Province la determinazione dei criteri e delle modalita' di                     
concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di                 
erogazione ai beneficiari finali, nonche' la determinazione delle               
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e           
degli indirizzi regionali succitati;                                            
- la L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del                   
commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese               
minori della  rete distributiva - abrogazione della L.R. 7 dicembre             
1994, n. 49";                                                                   
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio           
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" ed in               
particolare l'art. 18 contenente modifiche alla L.R. 41/97;                     
- la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali in favore               
dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione             
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione" la               
quale, all'art. 15, prevede la concessione di contributi atti a                 
favorire l'occupazione nel settore commerciale di emigrati                      
emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari;                               
- la L.R. 14 aprile 1995, n. 35 di modifica ed integrazione alla L.R.           
14/90;                                                                          
considerato che la presente deliberazione disciplina le modalita' di            
coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di               
concessione di contributi nel settore del commercio nonche' definisce           
gli indirizzi relativi alla concessione dei contributi medesimi in              
sinergia con la deliberazione 287/00;                                           
sentite le rappresentanze delle associazioni d'imprese e delle                  
Province;                                                                       
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmazione della distribuzione commerciale, dott.ssa Paola                  
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente                   
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19                  
novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;                                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott. Uber Fontanesi, in              
merito alla legittimita'  della presente deliberazione, ai sensi                
dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della             
deliberazione 2541/95;                                                          
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare gli indirizzi e le modalita' di coordinamento delle                
funzioni delegate alle Province in materia  di concessione dei                  
contributi nel settore del commercio, ai sensi dell'art. 74 della               
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Leggi regionali 41/97 e 14/90) per l'anno            
2001, indicati negli Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali              
della presente deliberazione.                                                   
ALLEGATO 1                                                                      
INDIRIZZI E MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLE             
PROVINCE IN MATERIA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.           
41/97 PER L'ANNO 2001                                                           
1. Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia              
(artt. 6 e 7)                                                                   
In attuazione dell'art. 3, comma 1, si concorre allo sviluppo di                
cooperative di garanzia e di consorzi fidi a livello locale,                    
provinciale e regionale mediante:                                               
a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla                
integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di           
fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;            
b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da                
parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati               
riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla                
lettera a).                                                                     
1.1. Soggetti beneficiari                                                       
a) Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi e di credito,                   
costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su            
aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri              
operatori dei settori, commercio, turismo e servizi, costituitisi al            
fine di fornire ai propri soci: - garanzie per l'accesso al sistema             
creditizio; - contributi in conto interessi attualizzati relativi ai            
finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie. Le cooperative            
e i consorzi fidi debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:            
- avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione                   
Emilia-Romagna; - essere composti da almeno cinquanta piccole e medie           
imprese, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 41/97,                     
appartenenti ad una o piu' categorie economiche, ivi comprese quelle            
del settore turismo; - concedere le prestazioni di garanzia con                 
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o                  
versate da ciascun socio; - comunicare preventivamente, in caso di              
liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione e alla relativa             
Provincia di competenza;                                                        
b) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi             
sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, costituiti da                 
almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei                   
requisiti di cui al precedente punto a). E' altresi' condizione di              
ammissione al contributo la nomina da parte della Giunta regionale              
del Presidente del Collegio sindacale.                                          
1.2. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative            
di gara e ai consorzi fidi                                                      
I contributi complessivamente destinati alla promozione                         
dell'associazionismo e della cooperazione, verranno ripartiti fra le            
cooperative di garanzia e i consorzi fidi in base ai seguenti                   
criteri:                                                                        
a) per il 60% della disponibilita' di bilancio, in proporzione                  
all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo           
termine, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli                   
istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai               
consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura                   
dell'ultimo esercizio precedente la data di presentatone della                  
domanda. L'importo dei contributi non potra' essere superiore al 2%             
del volume delle operazioni di finanziamento suddetto; e' comunque              
garantito il massimo del contributo (2%) ai consorzi e alle                     
cooperative costituiti da meno di 3 anni rispetto alla data di                  
scadenza per la presentazione delle domande e per i primi due anni di           
accesso ai contributi;                                                          
b) per il 40% della disponibilita' di bilancio, in proporzione                  
all'entita' del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri           
fondi, in sede di prima costituzione, ovvero all'incremento del                 
capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura                
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della               
domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo                  
consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonche' in                      
proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di            
riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o               
avanzi di gestione, nonche' da attribuzioni erogate a qualsiasi                 
titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli               
aderenti, che abbiano contribuito alla formazione di depositi                   
cauzionali o fondi fidejussori integrativi. Detti contributi non                
potranno comunque superare l'importo del capitale sociale versato dai           
soci o l'importo del fondo consortile costituito dai soci stessi e              
l'importo degli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia                 
iscritti a bilancio.                                                            
I contributi di cui al precedente punto b), concessi ai consorzi di             
secondo grado, sono rapportati:                                                 
a) alla somma, in sede di prima costituzione, dei capitali sociali o            
dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o           
dei consorzi-fidi aderenti e degli altri fondi rischi, fondi di                 
riserva o di garanzia iscritti a bilancio;                                      
b) all'entita' dell'incremento del capitale sociale o fondo                     
consortile nonche' degli altri fondi rischi, di riserva o garanzia              
iscritti a bilancio.                                                            
L'importo dei contributi non puo' essere superiore al 30% della somma           
risultante dalla lett. a) del precedente comma e al 50% della somma             
risultante dalla lett. b) del precedente comma.Qualora le richieste             
risultassero inferiori alle disponibilita' di bilancio, le                      
percentuali di riparto potranno essere modificate al fine di                    
consentire il completo utilizzo delle risorse disponibili; in tale              
caso, la percentuale definitiva di riparto verra' stabilita nella               
deliberazione annuale di assegnazione.                                          
1.3. Assegnazione dei contributi in conto interessi attualizzati alle           
imprese associate                                                               
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del            
proprio Organo deliberante, assegnano i contributi in conto interessi           
attualizzati a favore delle imprese, escluse quelle del turismo, che,           
utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla                   
garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzino programmi che            
anche disgiuntamente prevedano:                                                 
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e              
l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio                     
dell'attivita' d'impresa, e l'acquisizione delle relative aree;                 
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature                
necessario per l'esercizio e l'attivita' di impresa, ivi compresi i             
mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.                                   
Nella spesa complessiva puo' essere inclusa quella per la formazione            
di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimenti           
entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli                   
investimenti.                                                                   
Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere                 
compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare                     
antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte              
della cooperativa o del consorzio di garanzia.                                  
Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed                   
operativa in Emilia-Romagna, per unita' locali ubicate nel territorio           
regionale.                                                                      
Nella deliberazione di riparto annuale le singole Province                      
stabiliscono il termine entro il quale le cooperative ed i consorzi             
di garanzia individuano le imprese destinatarie dei contributi in               
conto interessi attualizzati ed il termine entro il quale le stesse             
procedono al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove                  
concessioni, dei fondi inutilizzati.                                            
L'elenco delle imprese destinatarie dei contributi va inviato, a cura           
del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, entro i            
suddetti termini, al Presidente delle rispettiva Provincia, con                 
l'indicazione dell'impegno finanziario assunto dalla cooperativa o              
dal consorzio, per ciascuna iniziativa.                                         
1.4. Misure dei contributi in conto interessi alle imprese associate            
La misura del contributo e' determinata annualmente dalle singole               
Province nella deliberazione di riparto annuale.                                
Detto contributo non puo' essere superiore a cinque punti, su                   
riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla                    
convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e                  
l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica                    
adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine.                            
La misura del contributo puo' essere elevata fino a sette punti nelle           
aree comprese nell'Obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari                 
nonche' nei rimanenti territori compresi nelle Comunita' Montane.               
Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti           
in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del             
contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi           
non superino globalmente i limiti sopra fissati.                                
1.5. Priorita'                                                                  
Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione dei                   
contributi in conto interessi le cooperative e i consorzi                       
considereranno prioritarie quelle relative a:                                   
- interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione              
commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99;                  
- imprese di nuova costituzione;                                                
- realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attivita'           
commerciale altri servizi di particolare interesse per la                       
collettivita', in Comune e nelle frazioni con meno di 3000 abitanti;            
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei            
centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;                     
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive                
nelle aree montane e rurali;                                                    
- imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.                 
2. Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete              
commerciale (art. 10)                                                           
In attuazione all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c) della L.R.               
41/97 sono concessi contributi in conto capitale per:                           
1) la redazione e la realizzazione di progetti relativi ad iniziative           
di riqualificazione e di valorizzazione commerciale di vie, aree o              
piazze, ovvero dei centri storici con priorita' alle zone                       
pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree urbane a vocazione                
commerciale, con particolare riferimento a progetti di valorizzazione           
commerciale di aree urbane, predisposti ai sensi dell'art. 8 della              
L.R. 14/99, come previsto dalle suindicate lettere a) e b);                     
2) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali, ai sensi            
della suindicata lett. c).                                                      
Tali iniziative possono essere realizzate anche per stralci                     
funzionali.                                                                     
Le iniziative di cui al precedente punto 1) debbono essere promosse a           
seguito dell'avvenuta concertazione tra i soggetti pubblici e                   
privati, singoli e associati, interessati e devono consistere in un             
insieme sistematico e coordinato di interventi finalizzati alla                 
valorizzazione commerciale dell'area prescelta.                                 
Strumenti fondamentali di queste forme di concertazione possono                 
essere accordi, convenzioni, intese assunti ai sensi delle normative            
nazionali e regionali vigenti.                                                  
Dette iniziative di cui al punto 1) possono ricomprendere:                      
a) opere di riqualificazione e ammodernamento dei punti vendita                 
all'interno dell'area prescelta;                                                
b) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e                    
valorizzazione commerciale dell'area, il coordinamento e la gestione            
delle attivita' concernenti iniziative promozionali e commerciali,              
orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne                
pubblicitarie;                                                                  
c) il miglioramento dell'arredo urbano.                                         
Sono escluse in ogni caso, le merci, i materiali di consumo e                   
minuteria, i contratti di manutenzione ordinaria e di consumo, le               
spese di utenza e beni usati.                                                   
Le spese relative ad arredamenti e attrezzature, non possono incidere           
oltre il 60% dell'investimento ammesso per ogni singolo operatore.              
2.1. Soggetti beneficiari                                                       
a) I consorzi e le societa' anche in forma cooperativa, o gruppi di             
operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente                    
convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie              
imprese, eventualmente con la partecipazione di Enti locali;                    
b) Enti locali convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme           
associate;                                                                      
c) i Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114.                                                             
2.2. Misura dei contributi e cumulabilita'                                      
Il contributo e' concesso per un ammontare che per ogni singola                 
iniziativa non puo' superare 300 milioni e nella misura massima                 
rispettivamente del 50% delle spese ammesse in caso di domande                  
presentate da operatori privati e del 30% in caso di domande                    
presentate da Enti locali.                                                      
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto            
capitale erogate da altri Enti pubblici, fino al raggiungimento del             
limite percentuale del 70%.                                                     
2.3. Priorita'                                                                  
La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione delle                
graduatorie relative, deve tenere conto dei seguenti elementi:                  
- iniziative coordinate con ulteriori interventi relativi alla                  
mobilita', riqualificazione urbana ecc., finanziati con altre leggi             
regionali o con altri fondi hanno titolo di priorita' o iniziative              
che rappresentano ulteriori stralci funzionali di un progetto gia'              
precedentemente e parzialmente ammesso;                                         
- localizzazione dell'intervento in un Comune dove e' stata                     
rilasciata, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 114/98, un'autorizzazione             
per una grande struttura di vendita commerciale o in comune                     
limitrofo;                                                                      
- localizzatone dell'intervento nell'ambito di un'area avente le                
caratteristiche indicate all'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs                
114/98;                                                                         
- intervento riguardante l'attivazione di esercizi polifunzionali di            
cui all'art. 9 della L.R. 14/99.                                                
Gli interventi rientranti nell'ambito di un Progetto di                         
valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della               
L.R. 14/99, avranno copertura con stanziamenti in capitoli specifici.           
Qualora tali stanziamenti non risultassero sufficienti, tali                    
interventi dovranno essere considerati prioritari nelle graduatorie             
di cui all'art. 10.                                                             
3. Progetti per l'assistenza tecnica (art. 11)                                  
Sono concessi contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 3,           
comma 3, lettere d), h) ed i) della L.R. 41/97 e successive modifiche           
per la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione e             
dell'innovazione tecnologica e organizzativa (lett. d), per                     
l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali             
(lett. h) e per lo sviluppo del commercio elettronico (lett. i).                
3.1. Soggetti beneficiari                                                       
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree             
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico             
di alimenti e bevande;                                                          
b) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi           
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad             
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti                
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il              
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale            
sociale di Enti locali;                                                         
c) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114.                                                             
Ai sensi degli artt. 5, lett. a) e 11, comma 1 della L.R. 41/97, non            
sono ammissibili le attivita' di servizi.                                       
3.2. Caratteristiche di progetti                                                
I progetti riguardano:                                                          
a) assistenza tecnica a carattere continuativo;                                 
b) assistenza tecnica finalizzata a interventi specifici, con                   
particolare riferimento a: 1) sviluppo di analisi e di servizi di               
supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme             
associate; 2) interventi, a favore delle singole imprese, per                   
l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e                
nelle temiche di vendita o di ristorazione; 3) interventi, a favore             
delle singole imprese, per analisi di mercato, innovazioni della                
gestione aziendale, logistica, analisi di produttivita' e strategie             
di marketing aziendale finalizzati anche alla specializzazione                  
aziendale; 4) costituzione e aggiornamento di banche dati,                      
indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione                         
interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie           
imprese commerciali; 5) interventi riguardanti l'attivazione di                 
esercizi polifunzionali; 6) iniziative a sostegno dell'introduzione e           
dello sviluppo del commercio elettronico.                                       
L'acquisto di beni strumentali e' ammissibile solo se costituisce un            
elemento determinante della realizzazione del progetto di innovazione           
tecnologica.                                                                    
3.3. Misura dei contributi e cumulabilita'                                      
Il contributo e' concesso nelle seguenti misure massime del:                    
- 50% della spesa una tantum ammissibile, fino ad un importo massimo            
di Lire 150.000.000 per l'attivazione di iniziative, a carattere                
continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;                            
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di Lire 50.000.000            
per interventi specifici;                                                       
- 50% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di Lire               
100.000.000 per interventi volti alla creazione e aggiornamento di              
banche dati.                                                                    
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze in conto            
capitale di altri Enti pubblici fino al raggiungimento del limite               
percentuale del 70% delle spese ammesse.                                        
3.4. Priorita'                                                                  
Vanno considerati priontari i progetti presentati dai Centri di                 
assistenza tecnica cosi' come previsto dall'art. 18 della L.R. 14/99.           
Nell'ambito delle attivita' vanno considerati prioritari:                       
- l'attivazione delle iniziative a carattere continuativo per                   
l'assistenza tecnica alle imprese;                                              
- l'attivazione di esercizi polifunzionali ai sensi dell'art. 9 della           
L.R. 14/99;                                                                     
- gli interventi per l'introduzione e lo sviluppo del commercio                 
elettronico cosi' come previsto dall'art. 17 della L.R. 14/99.                  
4. Interventi per la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale             
(artt. 12, 13 e 15)                                                             
Sono concessi contributi in conto capitale, in attuazione dell'art.             
3, comma 3, lettere e), f) e g) della L.R. 41/97 per la promozione e            
la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento               
della qualita' aziendale complessiva agli standard richiesti dalla              
normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria (lett. e), per           
la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di           
qualita' per la fornitura e la realizzazione di servizi e prodotti,             
in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria (lett. f) e per           
la certificazione di sistemi di qualita' per le imprese del commercio           
e dei servizi (lett. g).                                                        
4.1. Soggetti beneficiari                                                       
a) Le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree             
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico             
di alimenti e bevande;                                                          
b) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi           
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad             
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti                
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il              
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale            
sociale di Enti locali;                                                         
c) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114;                                                             
d) le piccole e medie imprese di servizio, ai sensi dell'art. 3,                
comma 3 della L.R. 41/97.                                                       
4.2. Studi di valutazione                                                       
In attuazione dell'art. 12 della L.R. 41/97 sono concessi contributi            
ai soggetti di cui al punto 4.1. che intendono realizzare studi di              
valutazione miranti a verificare opportunita', costi e benefici                 
dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualita',              
attraverso adeguati studi di valutazione.                                       
Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica,               
degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto             
previsto dalle norme UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni e               
relativi criteri operativi applicativi per i servizi.                           
Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale                   
situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per               
attuare il sistema di qualita' aziendale.                                       
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o           
costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti              
dall'impresa ai fini della realizzazione degli interventi.Il                    
contributo e' concesso sino ad un massimo del 50% della spesa ammessa           
e fino a un importo massimo di Lire 10.000.000 per impresa.                     
4.3. Sistemi di qualita' aziendale                                              
In attuazione dell'art. 13 della L.R. 41/97 sono concessi contributi            
ai soggetti di cui al punto 4.1. che realizzino sistemi di qualita'             
aziendale in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria.                
La conformita' del sistema di qualita' alla normativa di riferimento            
UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni viene accertata da                   
valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il                 
commercio, turismo e servizi, ed e' condizione necessaria per la                
concessione dei contributi.                                                     
Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e                     
realizzazione di un sistema di qualita', inteso come l'adeguamento              
delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle                 
responsabilita' gestionali, delle procedure e delle risorse messe in            
atto per la conduzione aziendale della qualita', secondo la normativa           
della serie UNI EN ISO 9000 e successive modificazioni.                         
Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di                
qualita', la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le              
sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure               
operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualita',               
sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la             
verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del              
servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al                  
cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per            
la gestione della qualita' a mezzo di elaboratore elettronico, la               
formazione e l'addestramento del personale.                                     
Fra le attivita' finanziate puo' essere compresa quella di                      
valutazione del sistema di qualita' attuato, effettuata ai sensi del            
comma 2 dell'art. 13 della L.R. 41/97.                                          
Le spese ammissibili sono riferite a:                                           
a) consulenze esterne;                                                          
b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;                          
c) formazione e addestramento del personale, mirati a favorire e                
sostenere l'introduzione di sistemi di qualita' aziendale;                      
d) interventi di laboratori esterni;                                            
e) attivazione di forme di collaborazione e partnerariato con imprese           
di Stati membri della Comunita' Europea nell'ambito della qualita';             
f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore                  
elettronico;                                                                    
g) verifiche ispettive tendenti ad indicare il livello di attuazione            
del sistema qualita' interno;                                                   
h) rapporto professionale del personale interno dipendente, nonche'             
dei soci o del titolare, fino ad un massimo del quindici per cento              
della spesa complessiva ammissibile a contributo.                               
Il contributo e' concesso nella misura massima del 35% della spesa              
ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di Lire 70 milioni per                
impresa.                                                                        
4.4. Certificazione di sistemi di qualita'                                      
In attuazione dell'art. 15 della L.R. 41/97 sono concessi contributi            
ai soggetti di cui al punto 4.1. che intendono certificare il proprio           
sistema di qualita'.                                                            
Viene finanziata la spesa sostenuta per il primo rilascio di                    
certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema                    
nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali             
sia intervenuto un mutuo riconoscimento.                                        
I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per            
interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di                     
certificazione accreditati.                                                     
I contributi sono concessi nella misura massima del 35% della spesa             
ammissibile e fino ad un importo massimo di Lire 10.000.000 per                 
impresa.                                                                        
4.5. Cumulabilita'                                                              
I contributi previsti dalla legge non sono cumulabili, relativamente            
allo stesso progetto con finanziamenti previsti da provvedimenti                
regionali, nazionali o dell'Unione Europea.                                     
Nel caso che sul medesimo progetto siano stati ottenuti contributi di           
Enti locali (Comuni, Province e Comunita' Montane) o di Camere di               
Commercio, il contributo regionale viene concesso considerando                  
all'interno del tetto massimo di contributo previsto dalla L.R. 41/97           
le provvidenze ottenute da tali Enti.                                           
4.6. Domande cumulative                                                         
Ogni singola impresa puo' fare richiesta con domande separate, per la           
stessa annualita', solo per uno dei sottospecificati capi:                      
- lo studio di valutazione e il sistema di qualita' aziendale;                  
- il sistema di qualita' e la certificazione.                                   
5. Attivita' di informazione e sensibilizzazione (art. 16)                      
Sono concessi altresi' contributi, a norma dell'art. 16 della L.R.              
41/97, ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo per lo               
svolgimento di attivita' di sensibilizzazione e informazione sulle              
problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di           
attuazione di sistemi di qualita' aziendale e di certificazione di              
sistemi di qualita'.                                                            
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per consulenze esterne e/o           
costi interni, analiticamente documentati, eventualmente sostenuti              
dai soggetti beneficiari, ai fini della realizzazione delle                     
attivita'.                                                                      
Il contributo regionale e' concesso nella misura massima del 50%                
della spesa ammissibile e per un importo massimo di Lire 20.000.000             
per iniziativa.                                                                 
6. Regole generali                                                              
6.1. De minimis                                                                 
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lettera a della               
L.R. 41/97, la concessione dei contributi previsti deve avvenire nel            
rispetto delle norme che regolano gli aiuti de minimis.                         
6.2. Definizione di addetto                                                     
Ai fini della L.R. 41/97 per addetti si intendono:                              
- i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;                                  
- il titolare o i soci che prestano attivita' lavorativa                        
nell'impresa;                                                                   
- i gerenti e/o familiari che prestano attivita' lavorativa                     
nell'impresa;                                                                   
- i dipendenti di tipo stagionale, a part-time, con contratti di                
formazione lavoro, gli apprendisti, gli interinali ed i collaboratori           
coordinati e continuativi, tutti considerati al 50%.                            
6.3. Termine di presentazione delle domande di contributo                       
Le domande di contributo, dovranno essere presentate al Presidente              
della Provincia competente per territorio entro il 30 giugno per                
l'anno 2001.                                                                    
All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovra'                
possedere tutti i requisiti richiesti, anche per gli interventi per i           
quali si applica la retroattivita'.                                             
6.4. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione                          
Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12             
mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della                 
domanda.                                                                        
I progetti dovranno essere completati e rendicondati per la                     
liquidazione entro il termine fissato dalle Province e comunque non             
inferiore a 12 mesi, ne' superiore a 24, dalla data di comunicazione            
della concessione del contributo medesimo, pena la revoca del                   
contributo stesso.                                                              
6.5. Requisito della territorialita'                                            
La domanda di contributo va presentata alla Provincia competente per            
territorio nella quale e' situata l'unita' locale.                              
6.6. Ulteriori priorita'                                                        
Le Province possono individuare, sentite le associazioni d'imprese,             
ulteriori priorita' tenuto conto delle rispettive specificita'                  
territoriali ed economiche.                                                     
Le singole Province provvedono inoltre, con le suindicate modalita',            
alla determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei            
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai                   
beneficiari finali nonche' la determinazione delle modalita' di                 
revoca.                                                                         
ALLEGATO 2                                                                      
INDIRIZZI E MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLE             
PROVINCE IN MATERIA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.           
14/90 PER L'ANNO 2001                                                           
1. Soggetti beneficiari                                                         
Soggetti beneficiari sono le imprese in forma di ditte individuali o            
di societa' di persone e cooperative che operano nel settore                    
commerciale e turistico. Le suddette imprese devono essere costituite           
da un numero di soci in misura superiore al 50% da emigrati                     
emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari, che possiedono                
oltre il 50% di quote, ed inoltre il numero di addetti deve essere              
composto in misura superiore al 50% da emigrati emiliano-romagnoli              
e/o immigrati extracomunitari.                                                  
Per addetti si intendono:                                                       
- i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;                                  
- il titolare o i soci che prestano attivita' lavorativa                        
nell'impresa;                                                                   
- i gerenti e/o familiari che prestano attivita' lavorativa                     
nell'impresa;                                                                   
- i dipendenti di tipo stagionale, a part-time, con contratti di                
formazione lavoro, gli apprendisti gli interinali ed i collaboratori            
coordinati e continuativi, tutti considerati al 50%.                            
Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel              
territorio regionale.                                                           
2. Misura dei contributi                                                        
Il contributo e' concesso per un ammontare che non puo' superare 50             
milioni e comunque il 70% delle spese sostenute per l'avviamento,               
l'organizzazione aziendale nel primo anno di attivita' e l'acquisto             
di macchinari ed attrezzature.                                                  
Per avviamento commerciale si intende l'acquisto di un esercizio                
nuovo o gia' funzionante oppure l'affitto del medesimo. L'avviamento            
comprende il valore dell'arredamento e delle attrezzature, il valore            
delle merci esistenti ed il valore dell'avviamento commerciale.                 
L'avviamento deve risultare all'atto di compravendita dell'azienda,             
regolarmente rogato da un notaio.                                               
Le spese a titolo di avviamento devono essere relative esclusivamente           
al primo anno di attivita'. Sono ammesse, purche' sostenute nel primo           
anno di attivita', anche le seguenti spese di organizzazione                    
aziendale: spese di contabilita' generale, contratti di affitto,                
allacciamenti all'utenza, consulenza fiscale, iscrizione alla Camera            
di Commercio, acquisizione della licenza commerciale, spese per                 
pubblicita', per acquisto del marchio aziendale, e tutto cio' che               
inerisce allo sviluppo promozionale della impresa (ad es.                       
partecipazione a fiere).                                                        
3. De minimis                                                                   
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.           
41/97, la concessione dei contributi previsti deve avvenire nel                 
rispetto delle norme che regolano gli aiuti de minimis.                         
4. Priorita'                                                                    
Le Province possono definire, sentite le associazioni d'imprese,                
criteri di priorita' ai fini dell'ammissione a contributo delle                 
domande presentate.                                                             
Nel caso in cui la Provincia non provvedesse a definire tali criteri            
di priorita', il contributo dovra' essere suddiviso proporzionalmente           
fra tutte le iniziative risultanti ammissibili sulla base delle                 
disponibilita' di bilancio.                                                     
5. Termine di presentazione delle domande di contributo                         
Le domande di contributo, dovranno essere presentate al Presidente              
della Provincia competente per territorio entro il 30 giugno per                
l'anno 2001.                                                                    
All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovra'                
possedere tutti i requisiti richiesti, anche per gli interventi per i           
quali si applica la retroattivita'.                                             
6. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione                            
Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12             
mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della                 
domanda e possono avere una durata massima di tre anni.                         
I progetti dovranno essere completati e rendicontati per la                     
liquidazione entro 36 mesi dalla data della comunicazione della                 
concessione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo              
stesso.                                                                         
7. Requisito della territorialita'                                              
La domanda di contributo va presentata alla Provincia competente per            
territorio nella quale e' situata la sede oggetto dell'intervento.              
Le singole Province provvedono, sentite le associazioni d'imprese,              
alla determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei            
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai                   
beneficiari finali nonche' la determinazione delle modalita' di                 
revoca.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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