REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2001, n. 229

L.R. 7 dicembre 1992, n. 45, determinazione dei criteri, termini e modalita' per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2001 alle associazioni dei consumatori e utenti iscritti nel Registro regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 7 dicembre 1992, n. 45, concernente "Norme per la tutela              
dei consumatori e degli utenti" ed in particolare l'art. 9, che                 
prevede che la Giunta stabilisca, di norma annualmente e sulla base             
del piano di attivita' triennale approvato dal Consiglio regionale, i           
criteri, i termini e le modalita' per l'erogazione dei contributi               
alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro                
regionale, ai fini della realizzazione di progetti e programmi di               
attivita' rientranti nelle finalita' stabilite dalla citata legge               
regionale;                                                                      
- la delibera di Giunta regionale n. 615 del 4 maggio 1999 ratificata           
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1137 del 26 maggio 1999            
che proroga i criteri e gli orientamenti di cui al Piano di attivita'           
triennale 1996-98, a suo tempo approvato con deliberazione del                  
Consiglio regionale n. 297 del 2 maggio 1996;                                   
considerato pertanto necessario procedere alla determinazione dei               
criteri, dei termini e delle modalita' per la presentazione delle               
domande e per la concessione dei contributi per l'anno 2001 a favore            
delle Associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nel predetto              
Registro regionale;                                                             
sentite le rappresentanze delle Associazioni dei consumatori iscritte           
al Registro regionale in apposita riunione il 5 febbraio 2001;                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995 con la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio               
delle funzioni dirigenziali;                                                    
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole di regolarita' tecnica del presente                     
provvedimento espresso dalla Responsabile del Servizio Programmazione           
della Distribuzione commerciale, dott.ssa Paola Castellini, ai sensi            
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole di legittimita' del presente provvedimento              
espresso dal Direttore generale alle Attivita' produttive dott. Uber            
Fontanesi, ai sensi del predetto articolo di legge e deliberazione;             
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) sono ammessi a contributo, nell'anno 2001, soltanto i progetti o i           
programmi di attivita' che, presentati dalle Associazioni dei                   
consumatori e utenti iscritte al Registro regionale istituito con               
deliberazione della Giunta regionale n. 1823 dell'11 maggio 1993,               
risultino conformi alle linee di intervento e ai criteri di priorita'           
di cui al piano triennale in premessa richiamato.                               
La iscrizione nell'apposito Registro regionale deve risultare gia'              
avvenuta alla data di presentazione della domanda di contributo.                
L'accoglimento delle domande e' subordinato all'inoltro di apposita             
dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la                 
permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione                      
nell'apposito registro di cui all'art. 3 della L.R. 45/92;                      
2) i contributi di cui alla presente deliberazione non sono                     
cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione a qualsiasi              
titolo per la medesima iniziativa;                                              
3) la Giunta regionale si riserva l'accantonamento di una quota non             
superiore al 5% del fondo complessivamente stanziato per l'anno 2001            
sul Capitolo 26500 del Bilancio di previsione per l'anno 2001, a                
parziale o totale rimborso degli oneri eventualmente sopportati dalle           
Associazioni per le spese relative alla effettuazione, da parte dei             
Presidi di Sanita' pubblica, di analisi biotossicologiche, chimiche e           
fisiche su alimenti e bevande che abbiano evidenziato problemi per la           
salute;4) le domande per la concessione dei contributi, a firma del             
legale rappresentante della Associazione, devono essere indirizzate             
al Servizio Programmazione della Distribuzione commerciale, Viale A.            
Moro n. 38 - 40127 Bologna, e devono essere inviate entro e non oltre           
il 30 aprile 2001 a pena di irricevibilita'. Per le domande inviate a           
mezzo raccomandata postale fa fede il timbro di spedizione.                     
Le suddette domande devono essere corredate dei seguenti allegati:              
SE RIFERITE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO:                                  
piano di fattibilita' del progetto d'intervento contenente:                     
- la individuazione e definizione degli obiettivi generali;                     
- la definizione ed elencazione degli obiettivi di risultato;                   
- la descrizione delle azioni sottese a ciascun sottobiettivo e le              
condizioni organizzative di piano;                                              
- gli indicatori di verifica riferiti a ciascuna azione, espressi in            
termini misurabili;                                                             
- quadro economico del progetto contenente la specifica dei costi               
preventivati con riguardo ai tempi di realizzazione ed alle risorse             
impiegabili nell'esecuzione dell'iniziativa (personale,                         
collaborazioni professionali, strumentazioni, costi generali di                 
gestione ed altre da indicare specificatamente;                                 
- quota percentuale del contributo richiesto alla Regione                       
Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto.                               
Poiche' il costo complessivo delle iniziative ammissibili a                     
contributo potrebbe superare la disponibilita' di bilancio (nel qual            
caso la Regione si vedrebbe costretta ad escludere taluni progetti              
ovvero a ridurre in misura consistente l'entita' del proprio                    
contributo) si rende necessario che nel piano di fattibilita' del               
progetto venga dichiarato l'impegno a realizzare il medesimo anche in           
caso di riduzione della quota percentuale di cofinanziamento                    
regionale e venga altresi' indicata per i soli progetti la                      
percentuale minima al di sotto della quale l'associazione (o le                 
associazioni) rinunciano all'attuazione dell'iniziativa;                        
SE RIFERITE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA':                    
piano di fattibilita' del programma di attivita' contenente:                    
- la individuazione e definizione degli specifici obiettivi di                  
sviluppo e miglioramento dell'operativita' della associazione in                
termini di aumento delle sedi, di ampliamento degli orari di apertura           
al pubblico, di fornitura di nuovi servizi, ecc.;                               
- la individuazione e definizione degli obiettivi cui e' finalizzato            
il programma delle attivita';                                                   
- le azioni di sviluppo e di miglioramento dedotte nel programma                
delle attivita';                                                                
- i risultati attesi;                                                           
- preventivo di spesa con la specifica dei costi stimati in rapporto            
ai tempi di realizzazione del programma e alle risorse da dedicarvi             
(personale, collaborazioni professionali, strumentazioni, costi                 
generali da indicare specificatamente);                                         
5) l'apposito gruppo di lavoro, costituito presso la Presidenza della           
Giunta ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 45/92, e' preposto,             
fra l'altro, ad assicurare il necessario coordinamento con i settori            
regionali di riferimento, ai fini dell'istruttoria delle domande                
pervenute da operarsi in conformita' agli indirizzi e criteri                   
contenuti nel piano di attivita' triennale, e a procedere alle                  
valutazioni e alle verifiche tecniche preordinate alla individuazione           
delle iniziative ammissibili a contributo.                                      
In caso di presentazione, da parte di diverse associazioni, di                  
progetti/programmi che concretizzino medesimi obiettivi ed azioni, e            
quindi, risultati equivalenti, la scelta dell'iniziativa da ammettere           
a contributo regionale avverra' con riguardo alla valutazione della             
ampiezza del livello di coinvolgimento dei consumatori/utenti anche             
in rapporto alla loro distribuzione territoriale.                               
Sulla base dell'istruttoria compiuta dal gruppo di lavoro, la Giunta            
regionale delibera l'approvazione dei progetti o dei programmi di               
attivita' ammessi a contributo, ovvero la eventuale esclusione dei              
progetti o programmi non ritenuti ammissibili determinando altresi'             
l'entita' del contributo accordato in riferimento al singolo progetto           
o programma;6) la liquidazione del contributo accordato avverra' con            
le seguenti modalita':                                                          
- 60% ad intervenuta esecutivita' del provvedimento di concessione              
del contributo;                                                                 
- 40% a progetto/programma ultimato, sulla base della spesa                     
effettivamente sostenuta che dovra' essere rendicontata tramite                 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Detta dichiarazione dovra'           
contenere in forma analitica e per ogni singolo titolo di spesa gli             
estremi delle fatture, note d'addebito, ricevute fiscali da                     
trattenersi agli atti dell'associazione a disposizione della Regione            
per ogni eventuale verifica o controllo.                                        
La incidenza sul costo del progetto/programma delle eventuali spese             
generali di funzionamento dell'associazione dovra' essere documentata           
attraverso la stessa dichiarazione sopracitata.                                 
Qualora, in sede di rendiconto, le spese effettivamente sostenute               
risultassero inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo per la            
realizzazione del progetto e/o programma presentato, l'entita' del              
contributo sara' ridotto in misura corrispondente; analogamente si              
procedera' nel caso di progetto o programma realizzato solo                     
parzialmente in dipendenza di sopravvenute cause di forza maggiore              
non imputabili al soggetto realizzatore.                                        
Contestualmente alla presentazione del rendiconto dovra', a cura del            
legale rappresentante dell'associazione, essere presentata una                  
relazione che dia conto delle azioni e delle attivita' svolte in                
relazione ai prefissati obiettivi generali nonche' dei risultati                
conseguiti, in rapporto ai preindividuati indicatori di verifica;               
7) i progetti/programmi di attivita' - o lo stralcio di progetto nel            
caso di iniziative di durata pluriennale - che saranno ammessi a                
contributo nell'anno 2001 devono essere attivati entro il 2001 e                
conclusi entro il 30 aprile 2002. La relativa documentazione                    
contabile per l'erogazione della quota a saldo del contributo dovra'            
essere presentata al Servizio Programmazione della Distribuzione                
commerciale entro il 31 luglio 2002;                                            
8) la presente deliberazione viene pubblicata integralmente nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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