REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
             TITOLO IX                                                          
            ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                          
          Art. 238                                                              
Disposizioni transitorie                                                        
(abrogato comma 4 da art. 7,   L.R. 22 febbraio 2001, n. 5)                     
1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo VI della L.R. 30                
maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al           
comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del            
medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che                   
all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per             
l'esercizio di funzioni delegate, presso le Amministrazioni                     
destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica             
integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti                  
adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione,            
a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della               
propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.                       
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresi' agli           
oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.                       
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino                    
all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro              
per il quadriennio 1998-2001. (Nota 1)                                          
4. Abrogato.                                                                    
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto            
1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte           
le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni            
banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette                   
graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza           
anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1           
dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.                                         
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come                   
sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni              
dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza             
del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale                
riduzione delle rispettive dotazioni organiche.                                 
NOTE ALL'ART. 238                                                               
1) Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio               
1998-2001 e' entrato in vigore il 2 aprile 1999.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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