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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 238
Disposizioni transitorie
(abrogato comma 4 da art. 7, L.R. 22 febbraio 2001, n. 5)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo VI della L.R. 30
maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al
comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del
medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che
all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per
l'esercizio di funzioni delegate, presso le Amministrazioni
destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica
integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti
adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione,
a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della
propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresi' agli
oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino
all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro
per il quadriennio 1998-2001. (Nota 1)
4. Abrogato.
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto
1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte
le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni
banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette
graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza
anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1
dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come
sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale
riduzione delle rispettive dotazioni organiche.
NOTE ALL'ART. 238
1) Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio
1998-2001 e' entrato in vigore il 2 aprile 1999.
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