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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 236
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994
1. Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante "Riforma
dell'impiego e dell'organizzazione regionale", e' inserito il
seguente articolo:
"Art. 2 bis
Modalita' di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale
avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata
diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
b) mobilita' da altre Amministrazioni pubbliche;
c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della
normativa contrattuale.".
2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con
regolamento sono individuati:
a) i requisiti per l'accesso;
b) la tipologia delle prove;
c) gli adempimenti della commissione esaminatrice.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:
a) le modalita' di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di
individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lett. e) del
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in
materia di pari opportunita'; dette commissioni sono presiedute da un
dirigente regionale;
b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle
domande;
c) le procedure di selezione;
d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente
in materia di personale.".
3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Il dirigente competente in materia di personale approva la
graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli
messi a concorso.
2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono
stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati
risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni
accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e
l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo
deve essere dato atto nel bando di concorso.".
4. L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44
Dotazione organica e strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti
amministrativi.
2. La struttura organizzativa della Regione e' costituita nel
rispetto dei seguenti limiti:
a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a 15;
b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78;
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di
livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240.
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica
della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche
complessive.
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti
all'attuazione della Legge n. 59 del 1997, la Giunta regionale puo'
derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della
soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un
risparmio del 50% del costo relativo alle indennita' di posizione
corrispondenti ai posti soppressi.".
5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da
47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art.
53 della L.R. n. 31 del 1994.
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