REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
             TITOLO IX                                                          
            ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                          
          Art. 236                                                              
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994                                              
1. Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante "Riforma              
dell'impiego e dell'organizzazione regionale", e' inserito il                   
seguente articolo:                                                              
"Art. 2 bis                                                                     
Modalita' di accesso                                                            
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale                
avviene tramite:                                                                
a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata            
diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;              
b) mobilita' da altre Amministrazioni pubbliche;                                
c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della             
normativa contrattuale.".                                                       
2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994 sono                     
sostituiti dai seguenti:                                                        
"1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con             
regolamento sono individuati:                                                   
a) i requisiti per l'accesso;                                                   
b) la tipologia delle prove;                                                    
c) gli adempimenti della commissione esaminatrice.                              
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del                
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:                         
a) le modalita' di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle           
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di                       
individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lett. e) del             
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in            
materia di pari opportunita'; dette commissioni sono presiedute da un           
dirigente regionale;                                                            
b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle                 
domande;                                                                        
c) le procedure di selezione;                                                   
d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino           
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente            
in materia di personale.".                                                      
3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono                     
sostituiti dai seguenti:                                                        
"1. Il dirigente competente in materia di personale approva la                  
graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.                   
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di                 
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la                    
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di           
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano                 
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la              
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli           
messi a concorso.                                                               
2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono                 
stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati                   
risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni                
accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e             
l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo               
deve essere dato atto nel bando di concorso.".                                  
4. L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 e' sostituito dal seguente:              
"Art. 44                                                                        
Dotazione organica e strutture organizzative                                    
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione               
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,               
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo               
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e                   
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal                    
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di                   
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti                 
amministrativi.                                                                 
2. La struttura organizzativa della Regione e' costituita nel                   
rispetto dei seguenti limiti:                                                   
a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a 15;           
b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78;                        
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di                 
livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240.                           
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica           
della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche                    
complessive.                                                                    
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti                     
all'attuazione della Legge n. 59 del 1997, la Giunta regionale puo'             
derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della             
soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un               
risparmio del 50% del costo relativo alle indennita' di posizione               
corrispondenti ai posti soppressi.".                                            
5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da            
47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art.            
53 della L.R. n. 31 del 1994.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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