REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
             TITOLO IX                                                          
            ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                          
          Art. 235                                                              
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992                                              
1. Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,               
recante " Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante            
contratti a tempo determinato", le parole "delle qualifiche                     
dirigenziali" sono sostituite dalle parole "della qualifica                     
dirigenziale".                                                                  
2. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono                    
sostituiti dai seguenti:                                                        
"1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti               
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di               
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento               
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.               
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata                 
diretta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio             
regionale o della Giunta, per le rispettive dotazioni organiche,                
previo accertamento degli specifici requisiti culturali e                       
professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa                  
informazione alla competente commissione consiliare.".                          
3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi           
continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui             
alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n.              
31, come modificata dalla presente legge.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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