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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 234
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984
1. L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante "Norme per
l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della
Regione", e' sostituito dal seguente:
"Art. 1
Struttura organizzativa e dotazione organica
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in
direzioni generali, servizi e uffici.
2. La Giunta determina:
a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva;
b) l'articolazione della dotazione organica;
c) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del
personale, anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica
per singola direzione generale.
3. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli
oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede
con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai
trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni
ai sensi della Legge n. 59 del 1997.
4. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli
uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni
delle direzioni e dei servizi. Le funzioni degli uffici sono
specificate dai direttori generali.
5. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta
regionale in materia di strutture organizzative e di dotazione
organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare,
dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le
rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare.".
2. Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'
sostituito dal seguente:
"La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive,
rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie,
e gli indirizzi generali per la gestione del personale del gabinetto
e delle segreterie particolari del Presidente della Giunta, del
Vicepresidente e degli Assessori.".
3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'
aggiunto il seguente:
"A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni
assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si
applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della
L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la
competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al
Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina.".
4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R.
n. 44 del 1984.
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