REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
             TITOLO IX                                                          
            ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                          
          Art. 234                                                              
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984                                              
1. L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante "Norme per                
l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della            
Regione", e' sostituito dal seguente:                                           
"Art. 1                                                                         
Struttura organizzativa e dotazione organica                                    
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in                    
direzioni generali, servizi e uffici.                                           
2. La Giunta determina:                                                         
a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i                 
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione                
collettiva;                                                                     
b) l'articolazione della dotazione organica;                                    
c) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del                    
personale, anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica            
per singola direzione generale.                                                 
3. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli                
oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede              
con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai                      
trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni           
ai sensi della Legge n. 59 del 1997.                                            
4. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli                 
uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni           
delle direzioni e dei servizi. Le funzioni degli uffici sono                    
specificate dai direttori generali.                                             
5. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta                   
regionale in materia di strutture organizzative e di dotazione                  
organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare,             
dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le                 
rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare.".              
2. Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'                   
sostituito dal seguente:                                                        
"La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive,             
rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie,           
e gli indirizzi generali per la gestione del personale del gabinetto            
e delle segreterie particolari del Presidente della Giunta, del                 
Vicepresidente e degli Assessori.".                                             
3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'                
aggiunto il seguente:                                                           
"A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni            
assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si                 
applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della               
L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la                 
competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al                     
Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina.".                
4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R.           
n. 44 del 1984.                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina