REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VIII                                                     
            POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                           
            REGIME AUTORIZZATORIO                                               
                CAPO I                                                          
         Polizia amministrativa                                                 
         e politiche regionali per la sicurezza                                 
Sezione I                                                                       
Principi generali                                                               
          Art. 231                                                              
Formazione professionale                                                        
(aggiunto comma 2 bis da art. 20,                                               
L.R. 26 aprile 2001, n. 11)                                                     
1. La Regione, nell'ambito delle attivita' previste dalla L.R. 24               
luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e                        
l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e           
locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro              
finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la             
promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.            
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la                     
partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di             
aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione,                 
costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche            
funzionali del personale di polizia locale.                                     
2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e            
allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle              
polizie locali, la Regione puo' concedere un contributo per le spese            
di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa               
locale.                                                                         
3. Le modalita' di ammissione ai corsi di cui al presente articolo,             
la loro durata e tipologia, nonche' i criteri di preselezione e                 
valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta             
regionale.                                                                      

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