REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VIII                                                     
            POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                           
            REGIME AUTORIZZATORIO                                               
                CAPO I                                                          
         Polizia amministrativa                                                 
         e politiche regionali per la sicurezza                                 
Sezione I                                                                       
Principi generali                                                               
          Art. 230                                                              
Regolamento di polizia locale                                                   
1. Le Province, le Comunita' Montane e i Comuni singoli o associati,            
in cui sia operante un Corpo o Servizio di polizia locale, ne                   
definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attivita' e le                  
funzioni.                                                                       
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i             
Comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della             
Legge 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante),            
addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i                 
Comuni di classe IV, si puo' prevedere l'articolazione in addetto al            
coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora             
specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale           
classificazione dei Comuni, la Giunta regionale provvede a dettare,             
con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.                           
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli              
Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione           
residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri                
urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria                    
operativita' del servizio, degli indici di violazione delle norme,              
nonche' di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di                     
funzionalita'.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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