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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 230
Regolamento di polizia locale
1. Le Province, le Comunita' Montane e i Comuni singoli o associati,
in cui sia operante un Corpo o Servizio di polizia locale, ne
definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attivita' e le
funzioni.
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i
Comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della
Legge 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante),
addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i
Comuni di classe IV, si puo' prevedere l'articolazione in addetto al
coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora
specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale
classificazione dei Comuni, la Giunta regionale provvede a dettare,
con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli
Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione
residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri
urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria
operativita' del servizio, degli indici di violazione delle norme,
nonche' di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di
funzionalita'.
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