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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 226
Norme generali per l'istituzione del
servizio di polizia municipale
1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere
svolto con modalita' che ne consentano la fruizione tutti i giorni
dell'anno. A tal fine i Comuni adottano opportune forme associative
nel quadro dei livelli ottimali di cui al Capo III del Titolo III.
2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia
locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere
all'istituzione del Corpo di polizia municipale.
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di
norma, almeno un addetto ogni 1.000 abitanti. Nei Comuni di classe
I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non puo' essere
inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.
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