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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 225
Funzioni di polizia municipale
1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale
dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative
all'esercizio delle seguenti funzioni:
a) assicurare la presenza costante sul territorio;
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilita' stradale, in
particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti
condizioni di mobilita' ad elevato rischio;
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al
fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti
sul territorio.
3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorita'
dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni
di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia
municipale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 65 del 1985. (Nota 1)
NOTA
1) Per errore materiale e' stata indicata come Legge n. 65 del 1985
anziche' correttamente Legge n. 65 del 1986.
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