REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VIII                                                     
            POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                           
            REGIME AUTORIZZATORIO                                               
                CAPO I                                                          
         Polizia amministrativa                                                 
         e politiche regionali per la sicurezza                                 
Sezione I                                                                       
Principi generali                                                               
          Art. 224                                                              
Contributi regionali                                                            
1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la                        
realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione             
di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui              
alla Sezione prima del Capo primo del presente Titolo, sulla base               
delle priorita', dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Giunta           
regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute                  
ammissibili.                                                                    
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta                   
regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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