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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 223
Comitato consultivo per la polizia regionale e locale
1. E' istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e
locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed e' composto
dall'assessore regionale competente in materia di affari
istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti
scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale
nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.
3. Il Comitato e' organo di consulenza e proposta alla Giunta
regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento
complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia
amministrativa regionale e locale.
4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici
deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di
Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione
di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche
problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di
supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.
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