REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VIII                                                     
            POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                           
            REGIME AUTORIZZATORIO                                               
                CAPO I                                                          
         Polizia amministrativa                                                 
         e politiche regionali per la sicurezza                                 
Sezione I                                                                       
Principi generali                                                               
          Art. 220                                                              
Politiche e interventi                                                          
(modificato comma 3 da art. 20,                                                 
L.R. 26 aprile 2001, n. 11)                                                     
1. Per le finalita' di cui all'art. 218 la Regione:                             
a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e               
informazione;                                                                   
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti              
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle                  
materie di cui al presente Capo.                                                
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la              
Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori              
del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.               
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la                        
realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui                   
all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e           
di attuazione, con esclusione delle spese di personale ". . .".                 
4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle                      
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R.            
2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati             
nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la                 
realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi              
per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle                
spese per investimenti.                                                         
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non               
superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili,                 
secondo le priorita', i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta           
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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