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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 218
Finalita' del sistema integrato di sicurezza
1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto
regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume
come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare
riferimento all'emergere di fenomeni di illegalita' diffusa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche
per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e
civile convivenza nelle citta' e nel territorio regionale.
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza
privilegiano:
a) gli interventi integrati, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di
legalita'.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli
interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta
regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attivita' svolte
ai sensi del presente Capo.
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni
sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare
i Prefetti e i Questori della regione.
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