REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
            CAPO IV                                                             
   Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport                               
Sezione I                                                                       
Beni e attivita' culturali                                                      
          Art. 213                                                              
Funzioni degli Enti locali                                                      
1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed           
in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:                         
a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali             
in materia di spettacolo;                                                       
b) la promozione della formazione del pubblico e l'attivita' dello              
spettacolo, anche in relazione a finalita' turistiche;                          
c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla                   
costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma                  
diretta o convenzionata, alla loro gestione;                                    
d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione              
della produzione teatrale e musicale sul territorio;                            
e) la promozione della diffusione delle attivita' di spettacolo nelle           
scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo            
nelle Universita' in accordo con le Amministrazioni competenti;                 
f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attivita' di              
osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.                     
2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione                   
regionale:                                                                      
a) sostengono le attivita' di spettacolo, raccordandole con le                  
politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione                  
artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di               
cultura e di crescita sociale delle comunita' locali;                           
b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali,            
anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione              
degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture, come i teatri               
municipali, o di strutture di soggetti privati convenzionati, anche             
tramite la costituzione di organismi consortili;                                
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione            
ed adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di           
interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del                   
patrimonio storico e artistico dello spettacolo.                                
Sezione III                                                                     
Sport                                                                           

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