REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
            CAPO IV                                                             
   Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport                               
Sezione I                                                                       
Beni e attivita' culturali                                                      
          Art. 212                                                              
Funzioni della Regione                                                          
1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti                   
funzioni:                                                                       
a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani           
regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e                
l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;                              
b) l'attuazione di piani regionali per le attivita' teatrali,                   
musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i                  
diversi soggetti, nonche' la circuitazione e fruizione delle                    
produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilita' del           
pubblico;                                                                       
c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando              
forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a              
finalita' turistiche;                                                           
d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali,                
della stabilita' dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite                
partecipazione diretta e convenzioni;                                           
e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, piu' in generale, alle            
imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;                     
f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla                    
definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e            
tecnico dei teatri;                                                             
g) lo svolgimento di un'attivita' di osservatorio sulle realta' dello           
spettacolo, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del           
settore.                                                                        

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