TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attivita' culturali
Art. 212
Funzioni della Regione
1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti
funzioni:
a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani
regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e
l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;
b) l'attuazione di piani regionali per le attivita' teatrali,
musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i
diversi soggetti, nonche' la circuitazione e fruizione delle
produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilita' del
pubblico;
c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando
forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a
finalita' turistiche;
d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali,
della stabilita' dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite
partecipazione diretta e convenzioni;
e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, piu' in generale, alle
imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla
definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e
tecnico dei teatri;
g) lo svolgimento di un'attivita' di osservatorio sulle realta' dello
spettacolo, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del
settore.