TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attivita' culturali
Art. 211
Principi
1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo
secondo i seguenti principi e criteri generali:
a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti
locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello
spettacolo, tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali;
b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella
programmazione e promozione delle attivita' teatrali, musicali e di
danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di
equilibrio e omogeneita' nell'offerta e nella fruizione di
spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di
coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la
circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e
delle istituzioni concertistico-orchestrali.