REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
            CAPO IV                                                             
   Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport                               
Sezione I                                                                       
Beni e attivita' culturali                                                      
          Art. 210                                                              
Commissione per i beni e le attivita' culturali                                 
1. La Commissione per i beni e le attivita' culturali di cui all'art.           
154 del DLgs n. 112 del 1998 e' la sede di concertazione tra lo                 
Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi                     
rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni                    
culturali e la promozione delle relative attivita'.                             
2. La Commissione e' costituita su iniziativa della Regione.                    
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni                    
effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del DLgs n.             
112 del 1998, provvede, con proprio decreto, alla nomina del                    
presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro            
per i beni e le attivita' culturali.                                            
4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni                    
regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti              
del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni                     
dirigenziali nelle rispettive Amministrazioni.                                  
5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche                           
Amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20%                       
dell'indennita' di carica dei consiglieri della Regione.                        
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli           
designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.               
Sezione II                                                                      
Spettacolo                                                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina