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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attivita' culturali
Art. 210
Commissione per i beni e le attivita' culturali
1. La Commissione per i beni e le attivita' culturali di cui all'art.
154 del DLgs n. 112 del 1998 e' la sede di concertazione tra lo
Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi
rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni
culturali e la promozione delle relative attivita'.
2. La Commissione e' costituita su iniziativa della Regione.
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del DLgs n.
112 del 1998, provvede, con proprio decreto, alla nomina del
presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali.
4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni
regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti
del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni
dirigenziali nelle rispettive Amministrazioni.
5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche
Amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20%
dell'indennita' di carica dei consiglieri della Regione.
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli
designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.
Sezione II
Spettacolo
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