REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
            CAPO IV                                                             
   Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport                               
Sezione I                                                                       
Beni e attivita' culturali                                                      
          Art. 209                                                              
Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali                        
1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei              
beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attivita' di                 
conservazione dei beni culturali. A tale fine:                                  
a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle           
attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione           
nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre               
alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attivita'             
tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;                             
b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di                 
interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati,               
all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del                
diritto di prelazione.                                                          
2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni               
artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente            
all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla               
vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e               
immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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