REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
           CAPO III                                                             
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 206                                                              
Promozione dell'attivita'                                                       
delle Universita' della terza eta'                                              
1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione                       
dell'istituzione e delle attivita' delle Universita' della terza                
eta', comunque denominate, con le seguenti finalita':                           
a) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini, anche                    
attraverso la piu' ampia diffusione della cultura;                              
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale               
delle comunita' in cui risiedono.                                               
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Giunta           
regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione             
di contributi alle Universita' della terza eta' istituite o gestite             
da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, societa'                    
cooperative, Enti locali, Universita'. Tali soggetti, per accedere ai           
contributi, debbono:                                                            
a) avere sede nel territorio regionale;                                         
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;                               
c) operare senza fini di lucro;                                                 
d) svolgere attivita' da almeno un anno.                                        
3. L'accesso ai corsi delle Universita' della terza eta' e' libero              
fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa                         
all'iscrizione o alla frequenza.                                                
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la                     
concessione da parte delle Province dei relativi contributi.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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