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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 204
Azioni di sostegno alla qualificazione
del sistema formativo integrato
1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo
integrato, la Regione incentiva:
a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e
non statali e tra gli enti di formazione professionale su base
territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema
delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la
qualificazione dell'offerta formativa;
b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure
professionali di sistema e per la qualificazione della
professionalita' di docenti del sistema scolastico e di operatori del
sistema della formazione professionale;
c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e
telematiche per consentire modalita' innovative di comunicazione e
interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonche' a
sostegno di processi educativi e dell'attivita' didattica.
2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:
a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla
legislazione nazionale e dall'art. 201;
b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della
legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200.
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