REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
           CAPO III                                                             
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 202                                                              
Programmazione della rete scolastica                                            
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze,                
formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e                
l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei            
parametri nazionali; coordina altresi' la programmazione dell'offerta           
formativa.                                                                      
2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunita' Montane             
eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i             
soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di               
organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A           
tal fine il presidente della Provincia puo' convocare apposita                  
conferenza di servizi.                                                          
3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, puo'                  
esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di             
cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province            
possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro               
ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano                 
controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi                  
definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani               
alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.                        
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di            
cui al comma 1 dell'art. 139 del DLgs  n.112 del 1998, provvedono               
alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in             
attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione,                 
assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici                    
interessati.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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